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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 28061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 28061/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARIGLIONE ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non CP_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 29/11/2024 e CP_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, la cui audizione è superflua, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento in modo condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ancorché ad effetti anagrafici il medesimo manterrà la residenza principale presso la madre con modalità economiche e di visita da parte del padre infra indicate.
DISPONE che il sig. potrà incontrare secondo accordo tra genitori ed in difetto CP_1 PE di accordo secondo le seguenti modalità:
- un weekend ogni quindici giorni dal sabato mattina alle ore 09,30 allorquando la sig. lo CP_2 accompagnerà all'abitazione del padre ove vi rimarrà sino domenica mattina alle ore 19,00 PE allorquando il sig. salomone lo riaccompagnerà dalla madre
- il padre potrà tenere con sé un giorno in settimana individuato nella giornata del PE mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 del mercoledì medesimo allorquando il sig. lo riaccompagnerà dalla madre CP_1
- quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi sospendendo l'alternanza dei weekend – da concordare entro il 30/05
- durante le vacanze Natalizie rimarrà il giorno 24.12 con il padre ed il giorno di Natale PE con la madre, alternativamente la sera del 31/12 ed il 01/01 partendo dal 31.12.2024 con la madre;
- durante le vacanze di Pasqua rimarrà ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre ed PE il giorno di Pasquetta con il padre partendo da Pasqua 2025 con il madre;
- tutte le altre festività seguiranno il calendario ordinario
- Ogni facoltà dei genitori verrà esercitata nel rispetto delle esigenze del figlio minore e delle esigenze lavorative;
- le parti concordano sin d'ora che , mentre dimorerà da un genitore potrà contattare PE telefonicamente almeno una volta al giorno l'altro genitore
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando CP_1 PE alla sig.ra , con bonifico bancario a valuta fissa entro il giorno 15 di ogni mese la Controparte_2 somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., spese necessarie, concordate e documentate nonché il
50% delle spese per attività socio ricreative che il figlio dovesse svolgere;
tali spese dovranno essere contabilizzate mensilmente e verranno rimborsate e/o compensate il mese successivo;
le parti concordano che svolgerà le scuole primaria presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno PE
e la retta sarà a carico della sig.ra Controparte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere a conoscenza e di aderire al protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di procedimenti ex art. 316 cc;
DÀ ATTO che il sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore della sig.ra CP_1
che lo percepirà per intero;
CP_2
DÀ ATTO che le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore.
DÀ ATTO che le parti sono libere di stabilire la residenza ove meglio credano con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni
DÀ ATTO che entrambi i genitori dovranno assolutamente evitare di comunicare tra loro per il tramite del figlio minore e si impegnano a tenere reciprocamente tra loro e con il figlio un PE comportamento educato e collaborativo evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
si impegnano altresì a tenersi informati su tutte le questioni inerenti . PE
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 28061/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARIGLIONE ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non CP_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 29/11/2024 e CP_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, la cui audizione è superflua, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento in modo condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ancorché ad effetti anagrafici il medesimo manterrà la residenza principale presso la madre con modalità economiche e di visita da parte del padre infra indicate.
DISPONE che il sig. potrà incontrare secondo accordo tra genitori ed in difetto CP_1 PE di accordo secondo le seguenti modalità:
- un weekend ogni quindici giorni dal sabato mattina alle ore 09,30 allorquando la sig. lo CP_2 accompagnerà all'abitazione del padre ove vi rimarrà sino domenica mattina alle ore 19,00 PE allorquando il sig. salomone lo riaccompagnerà dalla madre
- il padre potrà tenere con sé un giorno in settimana individuato nella giornata del PE mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 del mercoledì medesimo allorquando il sig. lo riaccompagnerà dalla madre CP_1
- quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi sospendendo l'alternanza dei weekend – da concordare entro il 30/05
- durante le vacanze Natalizie rimarrà il giorno 24.12 con il padre ed il giorno di Natale PE con la madre, alternativamente la sera del 31/12 ed il 01/01 partendo dal 31.12.2024 con la madre;
- durante le vacanze di Pasqua rimarrà ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre ed PE il giorno di Pasquetta con il padre partendo da Pasqua 2025 con il madre;
- tutte le altre festività seguiranno il calendario ordinario
- Ogni facoltà dei genitori verrà esercitata nel rispetto delle esigenze del figlio minore e delle esigenze lavorative;
- le parti concordano sin d'ora che , mentre dimorerà da un genitore potrà contattare PE telefonicamente almeno una volta al giorno l'altro genitore
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando CP_1 PE alla sig.ra , con bonifico bancario a valuta fissa entro il giorno 15 di ogni mese la Controparte_2 somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., spese necessarie, concordate e documentate nonché il
50% delle spese per attività socio ricreative che il figlio dovesse svolgere;
tali spese dovranno essere contabilizzate mensilmente e verranno rimborsate e/o compensate il mese successivo;
le parti concordano che svolgerà le scuole primaria presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno PE
e la retta sarà a carico della sig.ra Controparte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere a conoscenza e di aderire al protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di procedimenti ex art. 316 cc;
DÀ ATTO che il sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore della sig.ra CP_1
che lo percepirà per intero;
CP_2
DÀ ATTO che le parti si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore.
DÀ ATTO che le parti sono libere di stabilire la residenza ove meglio credano con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni
DÀ ATTO che entrambi i genitori dovranno assolutamente evitare di comunicare tra loro per il tramite del figlio minore e si impegnano a tenere reciprocamente tra loro e con il figlio un PE comportamento educato e collaborativo evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
si impegnano altresì a tenersi informati su tutte le questioni inerenti . PE
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.