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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ; CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Giovanni Burrafato e Davide
Guastela;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 3 (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Rizza;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 932/2020 il Tribunale di Siracusa ingiungeva a quale Parte_3
debitrice principale, ed ai fideiussori , , , Parte_4 Parte_2 Parte_5
, , , , , CP_2 Controparte_3 Parte_6 Controparte_1 Parte_1
e il pagamento, in favore della Parte_5 Parte_7 Controparte_4
, della complessiva somma di €. 547.584,54.
[...]
Proposta opposizione da parte di , , , Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_1
e , il Tribunale, con sentenza n. 301/2024 del 7 febbraio 2024
[...] Parte_1 rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza i soccombenti hanno interposto appello.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 7 maggio 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del giorno 14 maggio 2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
pagina 2 di 3 Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del collegio, applicabile ai giudizi – qual è quello di specie – introdotti successivamente al 25 giugno 2008.
Le spese processuali vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da , Parte_1
, , e avverso la sentenza CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
n. 301/2024 in data 7 febbraio 2024 del giudice unico del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
16/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(firma digitale) (firma digitale)
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