Articolo 4 della Legge 9 agosto 1954, n. 632
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 agosto 1954
Art. 4. (Assegno a vita e sua misura).

E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecita' congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile .
L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.
L'assegno e' corrisposto, dal compimento del 18° anno di eta', ai tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.
Entrata in vigore il 31 agosto 1954
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