Versione
31 agosto 1954
31 agosto 1954
Art. 4. (Assegno a vita e sua misura).
E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecita' congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile .
L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.
L'assegno e' corrisposto, dal compimento del 18° anno di eta', ai tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.
E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecita' congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile .
L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.
L'assegno e' corrisposto, dal compimento del 18° anno di eta', ai tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1976, n. 929Provvedimento: L'art 4 della legge n 632 del 1954 - stabilendo un assegno a vita a favore dei cittadini ciechi inabili a proficuo lavoro o comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere - crea direttamente un rapporto obbligatorio tra il cieco e l'amministrazione pubblica, in relazione a requisiti obiettivi, specificati dall'art 15 e seguenti del DPR n 32 del 1956, attribuendo all'amministrazione stessa solo il compito dell'erogazione dell'assegno dovuto, quantitativamente determinato dall'art 4 DPR cit, secondo una triplice graduazione di livello della minorazione medesima. […]Leggi di più...
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