TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/04/2026, n. 6118
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Ordinanza collegiale 11 ottobre 2023
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Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
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Ordinanza collegiale 19 dicembre 2023
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Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/1990, principio legittimo affidamento e buona fede, certezza del diritto, buon andamento, proporzionalità, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione

    Il potere di verifica del GSE è immanente e può essere esercitato per tutta la durata del rapporto incentivante. I provvedimenti impugnati sono espressione del potere di verifica, accertamento e controllo, non di autotutela, poiché mirano ad accertare la corrispondenza di quanto dichiarato con la realtà, basandosi su esiti di sopralluogo che hanno rilevato una difformità nel metodo di misurazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 28/2011 e art. 42, comma 3 bis, D.Lgs. n. 28/2011

    Il provvedimento impugnato non dispone la decadenza integrale dagli incentivi, ma una mera rideterminazione dell'incentivo spettante, ai sensi dell'art. 12, commi 15 e 16, del D.M. 11 gennaio 2017. Pertanto, non è richiesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della L. 241/90.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 D.M. 11 gennaio 2017, principi di ragionevolezza, imparzialità, parità di trattamento, eccesso di potere per travisamento dei presupposti

    In sede di sopralluogo è emerso che la misurazione del quantitativo di vetro prodotto veniva effettuata pesando le materie prime in ingresso ('infornato'), mentre in fase di richiesta di incentivi era stato considerato il 'cavato'. La società aveva garantito la pesatura sia in ingresso che in uscita. La procedura di misurazione riscontrata in sede di sopralluogo era difforme da quella descritta, portando alla rideterminazione dell'incentivo.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Il provvedimento di rideterminazione riporta le osservazioni della Consulet, dimostrando la presa in carico delle argomentazioni, ed espone le ragioni delle determinazioni assunte. Non è richiesta l'analitica confutazione di ogni argomento, essendo sufficiente che la motivazione complessiva dimostri che l'amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/04/2026, n. 6118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6118
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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