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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2659/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREVATIN Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ) del Foro di Trieste;
C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEL MATILDE CP_1 C.F._3
(C.F. ) del Foro di Trieste;
C.F._4
CONVENUTO
avente ad oggetto: revocazione della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.).
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da atto di citazione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rifiutando sin da ora ogni ulteriore allargamento del
pagina 1 di 7 contraddittorio, previ gli incombenti e le declaratorie di rito:
- accertare la sussistenza della causa di ingratitudine ex art. 801 c.c. per aver CP_1 dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del fratello vendendo ad un terzo estraneo l'alloggio padronale della casa familiare soprastante a quella dell'attore ad un prezzo dimezzato rispetto a quanto richiesto al proprio fratello e comunque ad un prezzo pressoché identico a quello offerto da costui con perizia di stima del 2015 a firma del geom.
Euro Clai (doc. 9) e da costui ricevuto in donazione anche da parte del fratello;
accertare la conseguente fondatezza della richiesta di revocazione della donazione avente ad oggetto 1/3
p.i. della P.T. 6188 del C.C. di Muggia - c.t. 1° da parte dell'attore nei Parte_1 confronti del fratello (Rep. 119.073 – Racc. 5948 – rogito notaio CP_1 Persona_1
dd. 16.02.2006)
- accertare che il bene donato è stato alienato in data 30.09.2022 al signor e CP_2
disporre ex art. 804 c.c. la restituzione in favore dell'attore del valore del bene, avuto riguardo al tempo della domanda;
- quantificare il valore della quota donata dell'immobile in € 114.700,00, come da perizia a firma dell'ing. o nella minor somma, comunque, non inferiore al prezzo del Persona_2 corrispettivo di cui al contatto di compravendita datato 30.09.2022, ovvero € 65.000,00 (quota di 1/3 del corrispettivo di € 195.000,00);
- Condannare il convenuto a pagare all'attore il valore della CP_1 Parte_1
quota donata dal fratello e quantificata in € 114.700,00 o la minor somma comunque non inferiore al prezzo del corrispettivo di cui al contatto di compravendita datato 30.09.2022, ovvero € 65.000,00;
- Condannare il convenuto a pagare all'attore anche gli interessi maturanti e Parte_1 maturandi sulla somma così quantificata dal dì della domanda al saldo effettivo;
- Condannare il convenuto a pagare in favore dell'attore le spese legali e Parte_1 tecniche del presente giudizio oltre a quelle relative al procedimento di mediazione
Promoconsult n.234/2023 conclusosi con esito negativo, con maggiorazione delle spese generali e degli oneri di legge”.
pagina 2 di 7 PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: dichiarare l'attore decaduto dalla domanda di revocazione, ex art. 802 c.c., con riferimento al presupposto dell'ingiuria grave;
In via principale: nel merito, respingersi le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via subordinata: ridurre le domande di cui sopra a misura di giustizia.
Con vittoria di spese di lite, anche della fase di mediazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
I. Il sig. ha adito il Tribunale di Trieste per ottenere la revocazione, ai sensi Parte_1 dell'art. 801 c.c., della donazione effettuata in favore del fratello, con atto CP_1 rogato nel 2006, avente ad oggetto la quota di 1/3 della proprietà dell'appartamento sito al primo piano della casa familiare di Muggia (P.T. 6189 – c.t. 1° del C.C. di Muggia). A fondamento della domanda ha dedotto, in via principale, che il convenuto, vendendo tale immobile a un soggetto terzo estraneo alla famiglia per l'importo di € 195.000,00, nonostante egli stesso fosse disponibile ad acquistarlo già dal 2015 al prezzo di € 185.000,00, avrebbe dolosamente arrecato un grave pregiudizio al suo patrimonio. Secondo quanto prospettato in citazione, tale condotta avrebbe non solo determinato una concreta diminuzione del valore della sua unità immobiliare posta all'interno del medesimo edificio, risultando costretto a condividere con estranei le parti comuni, ma sarebbe anche espressione di un intento punitivo e ritorsivo da parte del fratello, pienamente consapevole dell'importanza affettiva attribuita dal donante al bene donato.
L'attore ha richiamato una serie di comportamenti, ritenuti gravemente ingiuriosi e denigratori, compiuti da nel corso degli anni, che consisterebbero in reiterati insulti verbali, CP_1
atteggiamenti ostili volti ad impedirgli di far visita alla comune madre durante la sua malattia, e in generale un progressivo suo isolamento familiare e personale. Sebbene tali fatti siano riportati in modo analitico nella parte narrativa dell'atto di citazione, non risulta che siano stati pagina 3 di 7 posti a fondamento della domanda come motivo alternativo di revocazione, ma piuttosto utilizzati in funzione illustrativa della complessiva condotta ingratamente offensiva tenuta dal convenuto (come si può desumere anche dalla formulazione delle conclusioni dell'atto di citazione). Per tali ragioni non verranno presi in considerazione ai fini della decisione.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto accertarsi la revocabilità della donazione e, stante l'intervenuta alienazione a terzi dell'immobile donato, di condannare il convenuto al pagamento del controvalore della quota oggetto di donazione. Tale valore è stato individuato nella somma di € 114.700,00 sulla base di perizia di parte, e, in subordine, in € 65.000,00, pari a un terzo del prezzo di vendita effettivamente realizzato con l'alienazione. Ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli interessi, nonché delle spese processuali e di quelle sostenute in sede di mediazione obbligatoria.
II. Il convenuto, si è costituito in giudizio contestando integralmente le pretese CP_1
attoree, tanto sotto il profilo fattuale quanto giuridico. In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla domanda di revocazione con riferimento alla causale dell'ingiuria grave, ai sensi dell'art. 802 c.c., per non essere stato rispettato il termine annuale decorrente dalla conoscenza dei fatti da parte del donante, presumibilmente anteriori al decesso della madre, avvenuto nel 2019. Nel merito, ha negato che le espressioni offensive riportate in citazione siano mai state pronunciate, rilevando comunque che anche laddove accertate, non integrerebbero, per intensità, diffusività e reiterazione, l'ingiuria grave nei termini richiesti dalla giurisprudenza.
Quanto alla principale doglianza attorea relativa al pregiudizio patrimoniale, il convenuto ha evidenziato come l'alienazione del bene donato sia avvenuta a distanza di molti anni dalla donazione, in un contesto di reiterate manifestazioni di volontà, espresse sin dal 2015, di cedere l'immobile e sempre note al fratello. Afferma, inoltre, che mai l'attore ha formalizzato una proposta di acquisto concreta, né direttamente né tramite l'agenzia immobiliare incaricata. Ha altresì sostenuto che l'attore, al contrario, avrebbe posto in essere comportamenti ostruzionistici e oppositivi, rifiutando ogni ipotesi di frazionamento delle parti comuni e ostacolando anche eventuali acquirenti.
Sotto il profilo giuridico, il convenuto ha negato che la donazione del 2006 possa essere qualificata come atto gratuito fondato su spirito di liberalità, sostenendo che la stessa si inseriva pagina 4 di 7 in una più ampia operazione di riequilibrio patrimoniale tra i fratelli, già iniziata nel 1990 con la donazione a favore dell'attore della quota di 2/3 dell'appartamento al piano terra. Trattandosi di donazione di natura compensativa, essa sarebbe sottratta alla disciplina della revocazione per ingratitudine, analogamente a quanto previsto per la donazione remuneratoria ex art. 809 c.c.
Infine, con riguardo alla quantificazione del valore della quota donata, il convenuto ha contestato la stima allegata dall'attore, ritenendola manifestamente eccessiva e incoerente con le precedenti valutazioni di riferimento (quale quella del geom. Clai), nonché superiore al valore di mercato dell'immobile al momento della vendita, anche tenuto conto delle sue condizioni manutentive e della presenza di un sottotetto inagibile. In ogni caso, ha richiesto, in via subordinata, che venisse tenuto conto della “corrispettività” tra le donazioni intercorse tra fratelli e della condotta colposa dell'attore nella determinazione del proprio eventuale pregiudizio.
Decisione della causa.
I. Preliminarmente, va rimarcato che dal contenuto dell'atto di citazione, e in particolare dalle conclusioni ivi formulate, emerge con chiarezza che il motivo sul quale si fonda la domanda attorea è quello del grave pregiudizio patrimoniale derivante dalla vendita del bene ad un terzo, anziché al donante, ad un prezzo pressoché equivalente (€195.000, contro l'offerta di
€185.000).
Sebbene vengano descritti anche comportamenti verbalmente offensivi, come le frasi riportate testualmente nell'atto introduttivo "cumulo marrone", "pezzo di merda", "bastardo", tali condotte non risultano essere poste a fondamento autonomo e puntuale della domanda. In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che l'attore abbia inteso proporre una domanda alternativa fondata sull'ingiuria grave quale causa di revocazione per ingratitudine, la stessa risulterebbe infondata. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che l'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c. richiede una condotta che incida profondamente sulla sfera morale e spirituale del donante, manifestando un sentimento di radicata avversione e un atteggiamento eticamente riprovevole tale da risultare intollerabile secondo la coscienza comune (cfr. Cass., Sez. 2, 5 aprile 2005, n. 7033), elementi assenti nella fattispecie. Inoltre, l'ingratitudine non può essere desunta da singoli episodi isolati, seppur censurabili, che si collochino in un contesto di contrasti o tensioni contingenti, non tali da rivelare un'autentica e persistente ostilità nei pagina 5 di 7 confronti del donante (Cass. 5333/2004). Deve poi rilevarsi che non è stato allegato quando esattamente tali episodi si sarebbero verificati, e comunque l'attore li data a momento anteriore a quello del decesso della madre, avvenuta nel 2019, perciò, anche a voler ritenere introdotto un secondo motivo di revocazione, esso risulterebbe inammissibile per decadenza, ai sensi dell'art. 802 c.c., eccepita dal convenuto.
II. Quanto al motivo relativo al preteso grave pregiudizio al patrimonio del donante, esso è infondato.
Il grave pregiudizio patrimoniale non può ritenersi configurabile nella condotta tenuta dal convenuto, neppure se si ritenessero veri i fatti allegati. Il fatto che abbia CP_1 venduto il bene a un terzo al prezzo di euro 195.000, rifiutando un'offerta dell'attore pari a euro 185.000, non può integrare di per sé un comportamento idoneo a giustificare la revoca della donazione. La differenza di prezzo è esigua e comunque non si evince nessun intento lesivo nei confronti del patrimonio dell'attore.
A ben vedere, dall'attore non è stato neppure allegato quale pregiudizio patrimoniale avrebbe effettivamente subito in conseguenza della vendita dell'appartamento da parte del fratello. Ai fini della revocazione della donazione per grave pregiudizio patrimoniale, occorre che la condotta del donatario arrechi un danno effettivo e oggettivamente rilevante al patrimonio del donante, danno che nel caso di specie non è dedotto in termini economicamente e giuridicamente apprezzabili. Non è tale nemmeno l'asserito pregiudizio derivante dalla necessità di condividere gli spazi comuni dell'edificio con terzi estranei alla famiglia.
Infine, va rilevato che, secondo costante orientamento dottrinale, che valorizza la ratio dell'istituto e a cui si ritiene di aderire, oltre che ricorrere un pregiudizio oggettivamente grave, deve altresì concorrere l'elemento soggettivo del dolo o comunque il deliberato proposito di danneggiare il donante. Tale elemento psicologico è del tutto mancante nella fattispecie in esame, non essendovi prova e nemmeno l'allegazione che la decisione di alienare l'immobile a terzi sia stata determinata proprio dall'intento di ledere il patrimonio del donante.
In conclusione, la domanda deve dunque essere respinta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile), facendo riferimento ai valori minimi per le pagina 6 di 7 cause di complessità bassa, in ragione dell'istruttoria soltanto documentale e del fatto che le questioni di diritto sollevate dalla causa sono oggetto di giurisprudenza unanime e consolidata da tempo risalente.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 Parte_1
per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 17/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2659/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREVATIN Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ) del Foro di Trieste;
C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESEL MATILDE CP_1 C.F._3
(C.F. ) del Foro di Trieste;
C.F._4
CONVENUTO
avente ad oggetto: revocazione della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.).
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da atto di citazione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rifiutando sin da ora ogni ulteriore allargamento del
pagina 1 di 7 contraddittorio, previ gli incombenti e le declaratorie di rito:
- accertare la sussistenza della causa di ingratitudine ex art. 801 c.c. per aver CP_1 dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del fratello vendendo ad un terzo estraneo l'alloggio padronale della casa familiare soprastante a quella dell'attore ad un prezzo dimezzato rispetto a quanto richiesto al proprio fratello e comunque ad un prezzo pressoché identico a quello offerto da costui con perizia di stima del 2015 a firma del geom.
Euro Clai (doc. 9) e da costui ricevuto in donazione anche da parte del fratello;
accertare la conseguente fondatezza della richiesta di revocazione della donazione avente ad oggetto 1/3
p.i. della P.T. 6188 del C.C. di Muggia - c.t. 1° da parte dell'attore nei Parte_1 confronti del fratello (Rep. 119.073 – Racc. 5948 – rogito notaio CP_1 Persona_1
dd. 16.02.2006)
- accertare che il bene donato è stato alienato in data 30.09.2022 al signor e CP_2
disporre ex art. 804 c.c. la restituzione in favore dell'attore del valore del bene, avuto riguardo al tempo della domanda;
- quantificare il valore della quota donata dell'immobile in € 114.700,00, come da perizia a firma dell'ing. o nella minor somma, comunque, non inferiore al prezzo del Persona_2 corrispettivo di cui al contatto di compravendita datato 30.09.2022, ovvero € 65.000,00 (quota di 1/3 del corrispettivo di € 195.000,00);
- Condannare il convenuto a pagare all'attore il valore della CP_1 Parte_1
quota donata dal fratello e quantificata in € 114.700,00 o la minor somma comunque non inferiore al prezzo del corrispettivo di cui al contatto di compravendita datato 30.09.2022, ovvero € 65.000,00;
- Condannare il convenuto a pagare all'attore anche gli interessi maturanti e Parte_1 maturandi sulla somma così quantificata dal dì della domanda al saldo effettivo;
- Condannare il convenuto a pagare in favore dell'attore le spese legali e Parte_1 tecniche del presente giudizio oltre a quelle relative al procedimento di mediazione
Promoconsult n.234/2023 conclusosi con esito negativo, con maggiorazione delle spese generali e degli oneri di legge”.
pagina 2 di 7 PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: dichiarare l'attore decaduto dalla domanda di revocazione, ex art. 802 c.c., con riferimento al presupposto dell'ingiuria grave;
In via principale: nel merito, respingersi le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
In via subordinata: ridurre le domande di cui sopra a misura di giustizia.
Con vittoria di spese di lite, anche della fase di mediazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
I. Il sig. ha adito il Tribunale di Trieste per ottenere la revocazione, ai sensi Parte_1 dell'art. 801 c.c., della donazione effettuata in favore del fratello, con atto CP_1 rogato nel 2006, avente ad oggetto la quota di 1/3 della proprietà dell'appartamento sito al primo piano della casa familiare di Muggia (P.T. 6189 – c.t. 1° del C.C. di Muggia). A fondamento della domanda ha dedotto, in via principale, che il convenuto, vendendo tale immobile a un soggetto terzo estraneo alla famiglia per l'importo di € 195.000,00, nonostante egli stesso fosse disponibile ad acquistarlo già dal 2015 al prezzo di € 185.000,00, avrebbe dolosamente arrecato un grave pregiudizio al suo patrimonio. Secondo quanto prospettato in citazione, tale condotta avrebbe non solo determinato una concreta diminuzione del valore della sua unità immobiliare posta all'interno del medesimo edificio, risultando costretto a condividere con estranei le parti comuni, ma sarebbe anche espressione di un intento punitivo e ritorsivo da parte del fratello, pienamente consapevole dell'importanza affettiva attribuita dal donante al bene donato.
L'attore ha richiamato una serie di comportamenti, ritenuti gravemente ingiuriosi e denigratori, compiuti da nel corso degli anni, che consisterebbero in reiterati insulti verbali, CP_1
atteggiamenti ostili volti ad impedirgli di far visita alla comune madre durante la sua malattia, e in generale un progressivo suo isolamento familiare e personale. Sebbene tali fatti siano riportati in modo analitico nella parte narrativa dell'atto di citazione, non risulta che siano stati pagina 3 di 7 posti a fondamento della domanda come motivo alternativo di revocazione, ma piuttosto utilizzati in funzione illustrativa della complessiva condotta ingratamente offensiva tenuta dal convenuto (come si può desumere anche dalla formulazione delle conclusioni dell'atto di citazione). Per tali ragioni non verranno presi in considerazione ai fini della decisione.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto accertarsi la revocabilità della donazione e, stante l'intervenuta alienazione a terzi dell'immobile donato, di condannare il convenuto al pagamento del controvalore della quota oggetto di donazione. Tale valore è stato individuato nella somma di € 114.700,00 sulla base di perizia di parte, e, in subordine, in € 65.000,00, pari a un terzo del prezzo di vendita effettivamente realizzato con l'alienazione. Ha altresì chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli interessi, nonché delle spese processuali e di quelle sostenute in sede di mediazione obbligatoria.
II. Il convenuto, si è costituito in giudizio contestando integralmente le pretese CP_1
attoree, tanto sotto il profilo fattuale quanto giuridico. In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla domanda di revocazione con riferimento alla causale dell'ingiuria grave, ai sensi dell'art. 802 c.c., per non essere stato rispettato il termine annuale decorrente dalla conoscenza dei fatti da parte del donante, presumibilmente anteriori al decesso della madre, avvenuto nel 2019. Nel merito, ha negato che le espressioni offensive riportate in citazione siano mai state pronunciate, rilevando comunque che anche laddove accertate, non integrerebbero, per intensità, diffusività e reiterazione, l'ingiuria grave nei termini richiesti dalla giurisprudenza.
Quanto alla principale doglianza attorea relativa al pregiudizio patrimoniale, il convenuto ha evidenziato come l'alienazione del bene donato sia avvenuta a distanza di molti anni dalla donazione, in un contesto di reiterate manifestazioni di volontà, espresse sin dal 2015, di cedere l'immobile e sempre note al fratello. Afferma, inoltre, che mai l'attore ha formalizzato una proposta di acquisto concreta, né direttamente né tramite l'agenzia immobiliare incaricata. Ha altresì sostenuto che l'attore, al contrario, avrebbe posto in essere comportamenti ostruzionistici e oppositivi, rifiutando ogni ipotesi di frazionamento delle parti comuni e ostacolando anche eventuali acquirenti.
Sotto il profilo giuridico, il convenuto ha negato che la donazione del 2006 possa essere qualificata come atto gratuito fondato su spirito di liberalità, sostenendo che la stessa si inseriva pagina 4 di 7 in una più ampia operazione di riequilibrio patrimoniale tra i fratelli, già iniziata nel 1990 con la donazione a favore dell'attore della quota di 2/3 dell'appartamento al piano terra. Trattandosi di donazione di natura compensativa, essa sarebbe sottratta alla disciplina della revocazione per ingratitudine, analogamente a quanto previsto per la donazione remuneratoria ex art. 809 c.c.
Infine, con riguardo alla quantificazione del valore della quota donata, il convenuto ha contestato la stima allegata dall'attore, ritenendola manifestamente eccessiva e incoerente con le precedenti valutazioni di riferimento (quale quella del geom. Clai), nonché superiore al valore di mercato dell'immobile al momento della vendita, anche tenuto conto delle sue condizioni manutentive e della presenza di un sottotetto inagibile. In ogni caso, ha richiesto, in via subordinata, che venisse tenuto conto della “corrispettività” tra le donazioni intercorse tra fratelli e della condotta colposa dell'attore nella determinazione del proprio eventuale pregiudizio.
Decisione della causa.
I. Preliminarmente, va rimarcato che dal contenuto dell'atto di citazione, e in particolare dalle conclusioni ivi formulate, emerge con chiarezza che il motivo sul quale si fonda la domanda attorea è quello del grave pregiudizio patrimoniale derivante dalla vendita del bene ad un terzo, anziché al donante, ad un prezzo pressoché equivalente (€195.000, contro l'offerta di
€185.000).
Sebbene vengano descritti anche comportamenti verbalmente offensivi, come le frasi riportate testualmente nell'atto introduttivo "cumulo marrone", "pezzo di merda", "bastardo", tali condotte non risultano essere poste a fondamento autonomo e puntuale della domanda. In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che l'attore abbia inteso proporre una domanda alternativa fondata sull'ingiuria grave quale causa di revocazione per ingratitudine, la stessa risulterebbe infondata. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che l'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c. richiede una condotta che incida profondamente sulla sfera morale e spirituale del donante, manifestando un sentimento di radicata avversione e un atteggiamento eticamente riprovevole tale da risultare intollerabile secondo la coscienza comune (cfr. Cass., Sez. 2, 5 aprile 2005, n. 7033), elementi assenti nella fattispecie. Inoltre, l'ingratitudine non può essere desunta da singoli episodi isolati, seppur censurabili, che si collochino in un contesto di contrasti o tensioni contingenti, non tali da rivelare un'autentica e persistente ostilità nei pagina 5 di 7 confronti del donante (Cass. 5333/2004). Deve poi rilevarsi che non è stato allegato quando esattamente tali episodi si sarebbero verificati, e comunque l'attore li data a momento anteriore a quello del decesso della madre, avvenuta nel 2019, perciò, anche a voler ritenere introdotto un secondo motivo di revocazione, esso risulterebbe inammissibile per decadenza, ai sensi dell'art. 802 c.c., eccepita dal convenuto.
II. Quanto al motivo relativo al preteso grave pregiudizio al patrimonio del donante, esso è infondato.
Il grave pregiudizio patrimoniale non può ritenersi configurabile nella condotta tenuta dal convenuto, neppure se si ritenessero veri i fatti allegati. Il fatto che abbia CP_1 venduto il bene a un terzo al prezzo di euro 195.000, rifiutando un'offerta dell'attore pari a euro 185.000, non può integrare di per sé un comportamento idoneo a giustificare la revoca della donazione. La differenza di prezzo è esigua e comunque non si evince nessun intento lesivo nei confronti del patrimonio dell'attore.
A ben vedere, dall'attore non è stato neppure allegato quale pregiudizio patrimoniale avrebbe effettivamente subito in conseguenza della vendita dell'appartamento da parte del fratello. Ai fini della revocazione della donazione per grave pregiudizio patrimoniale, occorre che la condotta del donatario arrechi un danno effettivo e oggettivamente rilevante al patrimonio del donante, danno che nel caso di specie non è dedotto in termini economicamente e giuridicamente apprezzabili. Non è tale nemmeno l'asserito pregiudizio derivante dalla necessità di condividere gli spazi comuni dell'edificio con terzi estranei alla famiglia.
Infine, va rilevato che, secondo costante orientamento dottrinale, che valorizza la ratio dell'istituto e a cui si ritiene di aderire, oltre che ricorrere un pregiudizio oggettivamente grave, deve altresì concorrere l'elemento soggettivo del dolo o comunque il deliberato proposito di danneggiare il donante. Tale elemento psicologico è del tutto mancante nella fattispecie in esame, non essendovi prova e nemmeno l'allegazione che la decisione di alienare l'immobile a terzi sia stata determinata proprio dall'intento di ledere il patrimonio del donante.
In conclusione, la domanda deve dunque essere respinta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile), facendo riferimento ai valori minimi per le pagina 6 di 7 cause di complessità bassa, in ragione dell'istruttoria soltanto documentale e del fatto che le questioni di diritto sollevate dalla causa sono oggetto di giurisprudenza unanime e consolidata da tempo risalente.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 Parte_1
per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 17/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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