Articolo 4 della Legge 23 maggio 1952, n. 633
Articolo 3
Versione
19 giugno 1952
Art. 4.
Per fronteggiare le spese di applicazione della presente legge saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54 rispettivamente le somme di lire 500 milioni, di lire due miliardi e di lire 500 milioni.
Alla copertura della spesa prevista per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 sara' provveduto con una aliquota del provento derivante dall'emissione dei buoni novennali del Tesoro, autorizzata con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 19 giugno 1952