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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2621/2021 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 790/2021 pubbl. il 23/04/2021 e notificata il
06.05.2021
t r a
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di fideiussori della C.F._2 Parte_3
(P.IVA ), dichiarata fallita dal Tribunale di Nola il
[...] P.IVA_1
23/27.11.2018 (n. 101/2018), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele
Castaldo del Foro di Nola, (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
e
, C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Maria Rosaria De SI (C.F.
); C.F._4
APPELLATA
1 nonché
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2
LO , rappresentata da P.IVA_3 CP_3
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
[...]
LO , in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Andrea Giannelli ( ), Stefano Parlatore C.F._5
( e TO Di ON ( ); C.F._6 C.F._7
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c e
, C.F. e P.Iva Controparte_4
, rappresentata dalla sua mandataria e procuratrice speciale P.IVA_5
(C.F. e P.Iva ), in persona del Parte_4 P.IVA_6 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
SI del Foro di Milano (Cod. Fisc.: ); CodiceFiscale_8
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 10.7.2015, la società con socio unico, nonché e Parte_3 Parte_1 [...]
, in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio la Pt_2 Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche: “ o “Banca”) deducendo che: CP_1
- la aveva intrattenuto numerosi rapporti, dapprima Parte_3 con Credito Italiano, e poi, con , costituiti da diversi conti CP_1 correnti e da conti anticipi, tutti gestiti presso la filiale di Nola;
- tali rapporti contrattuali risalivano al 23.3.1999, data in cui la società aveva 2 acceso il conto corrente ordinario n. 12647;
- la non aveva mai trasmesso la documentazione integrale inerente CP_4 ai suddetti rapporti, in violazione dell'art. 119 TUB, impedendo così la compiuta ricostruzione delle movimentazioni registrate negli estratti conto dell'ultimo decennio;
- l'esposizione debitoria contabilizzata da per complessivi euro CP_1
485.814,85 (di cui euro 160.504,16 quale saldo del predetto conto corrente ed euro 325.310,69 per le rate scadute e gli interessi di mora del finanziamento chirografario n. 4085276 di originari euro 500.000,00 regolato sullo stesso conto corrente ed erogato in data 19.11.2009), nella missiva con la quale era stato comunicato alla società correntista il recesso dal conto corrente n. 4319252 e la revoca degli affidamenti era inesistente, avendo la Banca unilateralmente regolato i rapporti di conto corrente affidati, addebitando commissioni di massimo scoperto e spese mai pattuite, interessi ultralegali non espressamente concordati ed usurari, anatocismo illegittimo, giorni di valuta non pattuiti;
- i contratti da cui traevano origine i detti rapporti erano nulli, in quanto carenti di forma scritta;
inoltre, anche il finanziamento erogato era nullo, in quanto non utilizzato per lo scopo indicato in contratto, ma solo per consolidare un debito preesistente verso la banca;
- anche altri numerosi rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti erano caratterizzati dall'arbitraria applicazione di condizioni economiche senza pattuizione;
- i fideiussori non erano stati informati del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita, per cui dovevano ritenersi liberati da ogni obbligo di garanzia ex art. 1956 c.c., avendo la banca posto in essere una concessione abusiva del credito;
- la aveva esorbitato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 CP_4 comma 2 D. Lgs. n. 385/1993 e della delibera CICR del 22.4.1995;
- la non avrebbe potuto procedere a segnalazioni presso la Centrale CP_4
Rischi, non sussistendo alcun sconfinamento rispetto ai limiti dell'accordato, né alcuna temporanea situazione di difficoltà finanziaria.
Tanto premesso, gli attori chiedevano, ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, di tutta la documentazione occorrente per dimostrare la
3 non debenza degli importi chiesti dalla banca e, previo accertamento delle cause di invalidità contrattuali lamentate, domandavano la rideterminazione del saldo del conto corrente e del finanziamento, con condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni e con inibitoria dal procedere alla segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci i conto corrente n.
00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili, accesi dalla
[...] con socio unico presso dall'origine del rapporto Parte_3 Controparte_1 alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nei presente atto di citazione;
2) accertare e dichiarare che il conto corrente n.
00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili intrattenuti dalla con socio unico presso dall'origine Parte_3 Controparte_1 del rapporto alla data odierna, nelle rispettive fasi di regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276 stipulato dalla in Parte_3 data 19.11.2009 per le causali e/o alcuna delle causali di cui al presente atto di citazione e, in particolare, per quanto argomentato nel paragrafo "4" di quest'atto introduttivo;
4) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di citazione, accertare e
4 dichiarare la non debenza degli importi contabilizzati da Controparte_1 nell'ultimo estratto conto esibito e nella missiva datata 21.4.2015 con la quale è stato esercitato il recesso dal conto corrente n. 00643/4319252 e sono state revocate le linee di credito;
5) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n.
35597-00, il conto corrente n. 35805100, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché dei seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427; 643/0147351;
643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531; 06842/278816;
06842/357613; 06842/3157628; 06842/348257; 06842/00371949;
06842/393801; 06842/4 8039; 06842/1236044; 06842/1248200;
06842/1282431; 06842/1309491; 06842/486426; 06842/1058660;
06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1339128;
06842/001366515; 06842/00140645; 06842/001449917;
06842/001499119; 06842/0015114182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002074211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, accesi dalla con socio unico presso Parte_3 Controparte_1 dall'origine del rapporto alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nei presente atto di citazione;
6) accertare e dichiarare che il conto corrente n.
35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 35597-00, il conto corrente n. 35805-00, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il
5 conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto \corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché i seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427;
643/01 4735í ; 643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531;
06842/278816; 06842/357613; 06842/357628: 06842/348257;
06842/00371949; 06842/393801; 06842/418039; 06842/486426;
06842/1058660; 06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044;
06842/1248200; 06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128;
06842/001366515; 06842/001430645;06842/001449917;
06842/001499119; 06842/001514182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002041211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, intrattenuti \dalla con socio unico presso Parte_3 CP_1 dall'origine del rapporto alla data odierna, nelle rispettive fasi di
[...] regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre e ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
7) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di citazione, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, da quantificarsi nel loro ammontare complessivo in corso di
6 causa, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti e rivalutazione monetaria, ovvero, di quella maggiore o minore somma che all'esito del presente giudizio sarà ritenuta dovuta;
8) condannare al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_1 Parte_3 con socio unico, in relazione agli articoli 1175 c.c., 1224 c.c., 1176 c.c.,
1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c. da meglio quantificarsi in corso di causa, ovvero, da determinarsi in via equitativa;
9) accertare e dichiarare, per le causali e/o alcuna delle causali indicate nel presente atto di citazione, la liberazione dei fidejussori per le obbligazioni pecuniarie riferibili alla società garantita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956
c.c. In via subordinata ferma e impregiudicata la domanda di accertamento della nullità, annullabilità e inefficacia delle clausole contrattuali che dovessero risultare pattuite in violazione della normativa vigente, accertare e dichiarare l'inadempimento e/o non esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, di volta in volta, assunte da nel corso dell'intero rapporto bancario, per l'indebita Controparte_1 percezione di commissioni di massimo scoperto, interessi, spese ed oneri non dovuti e/o erroneamente calcolati, nonché per l'assoluta illegittimità del cd. "gioco delle valute" e conseguente inefficacia degli interessi ultralegali e delle spese computate dalla banca sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute e, per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, condannare la convenuta alla restituzione degli CP_4 importi indebitamente percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria 1) ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ad con sede sociale ubicata in Roma alla via A. Specchi, Controparte_1
n. 16 (c.a.p. 00186) e Direzione Generale ubicate in Milano, alla Piazza
Gae Aulenti, n. 3, Tower A (c.a.p. 20154), (Iscr. Reg. Impr., C.F. e P.IVA
), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
l'esibizione: A. dei contratti in originale dei seguenti conti corrente, dei contratti di apertura di credito sugli stessi disciplinati e degli estratti conto dall'origine del rapporto alla data odierna, nonché ancora tutta la documentazione atta a determinare il saldo iniziale che, in difetto, dovrà ritenersi pari a "0": c/c n. 00643/4319252; c/c n. 35012-00, c/c n. 34791-
7 00, c/c n. 35012-00, c/c n. 35597-00, c/c n. 35805-00 c/c n. 36273-00, c/c n. 36572-00, c/c n. 36637-00, c/c n. 36949-00, c/c n. 37053-00, c/c n.
37391-00, c/c n. 37274- 00, c/c n. 38535-00, c/c n. 37326-00, c/c n.
37430-00, c/c n. 375601-00, c/c n. 37755-00, c/c n. 37911-00, c/c n.
38197-00, c/c n. 38509-00 418623, c/c n. 500082423; B. dei contratti in originale dei seguenti finanziamenti anticipi: 0643/0004423; 643/0160427;
643/0147351; 643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531;
06842/278816; 06842/357613; 06842/357628: 06842/348257;
06842/00371949; 06842/393801; 06842/48039; 06842/486426;
06842/1058660; 06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044;
06842/1248200; 06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128
06842/001366515; 06842/001430645; 06842/001449917;
06842/001499119; 06842/001511182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002074211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/00204758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977; C. degli atti dell'istruttoria interna prodromica alla concessione del finanziamento chirografario del 19.11.2009; 2) Disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di: - riscostruire il saldo iniziale di tutti i rapporti riferibili alla società)istante; ricostruire l'intero rapporto bancario (sia di conto corrente sia di apertura di credito) di dare ed avere tra le odierne parti processuali, dal saldo iniziale e trimestre per trimestre, dalla sua costituzione sino all'ultima movimentazione, scorporando dal saldo passivo l'addebito di competenze, remunerazioni a qualsiasi tipo percepite, imposte e tasse, costi di gestione, spese, commissioni di massimo scoperto — rispetto alle quali si dovrà espressamente individuare gli indicatori tipici dello "scoperto adoperato" rapporto per rapporto - interessi passivi calcolati e, ove detti tassi risultino espressamente pattuiti per iscritto verificare il superamento del tasso ultralegale applicato e se i suddetti tassi risultano superiori ai tassi soglia prefissati dal Ministero del Tesoro in applicazione della Legge 108/1996 in riferimento ad ogni singolo rapporto bancario;
una volta rideterminati i saldi dare avere dell'intero rapporto bancario (sia di conto corrente sia di
8 apertura di credito), tra le odierne parti processuali, dalla costituzione sino all'ultima movimentazione vorrà il CTU provvede e ad applicare il tasso contrattuale se effettivamente convenuto, ovvero il tasso legale, ovvero, in caso di sforamento del tasso soglia, di nessun interesse. Con riserva di ulteriormente precisare, articolare e controdedurre, anche in via istruttoria, nei termini di legge ed all'esito delle avverse difese
In ogni caso 1) Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 delle competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore resosene anticipatario”.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che contestava la CP_4 domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, così concludendo:
“ IN VIA PRELIMINARE - perché il Giudice accerti e dichiari che la domanda è improcedibile ed improponibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della legge 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 ed assuma i conseguenti provvedimenti;
- perché il Giudice dichiari la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, per i motivi esposti ed assuma i conseguenti provvedimenti;
- perché il
Giudice dichiari l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti degli artt.
2946 e 2948 comma IV c.c. come formulata in premessa;
NEL MERITO - per il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE - affinché il
Giudice Voglia accertare e dichiarare che la Banca è creditrice di dell'importo di euro Parte_5
492.829,76, oltre interessi come chiesti nel presente atto;
- per l'effetto condannare gli attori in solido tra loro al pagamento complessivo di euro
492.829,76 oltre interessi come chiesti nel presente atto, e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
-perché, nell'ipotesi che si esclude, in cui dovessero essere accolte anche parzialmente le domande proposte nell'atto di citazione, si applichi sin d'ora la compensazione dell'importo eventualmente dovuto con il credito azionato in via riconvenzionale;
-con vittoria di spese secondo la vigente normativa. IN VIA ISTRUTTORIA - perché il Giudice adito Voglia concedere ORDINANZA DI INGIUZIONE EX ART. 186 TER CPC,
9 provvisoriamente esecutiva, nei confronti degli attori per l'importo di euro
492.829,76 oltre interessi come descritti in premessa;
- perché venga rigettata la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa nonché di ordine di esibizione”.
1.3. Ordinata ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione richiesta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, cpc (limitatamente al decennio), espletata la consulenza tecnica contabile e riservata la causa in decisione, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
<<1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la nullità delle clausole contrattuali di CMS e di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei limiti indicati in parte motiva, e dichiara che al 30.06.2015 il saldo del conto n. 4319252 presentava un saldo di euro 6.102,40 a debito della correntista;
2) Rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento n. 4085276 e dichiara che la somma residua dovuta alla convenuta al 30.06.2015 è pari ad euro 325.881,57; 3)
Accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna i fideiussori e a pagare in Parte_1 Parte_6 favore della la somma complessiva di euro 331.953,97, Controparte_1 oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito per ciascun rapporto con decorrenza dall'1 luglio 2015 al soddisfo, di cui euro 6.102,40 quale saldo del conto corrente n. 4319252 ed euro 325.881,57 quale residuo ancora dovuto per il finanziamento n. 4085276. 4) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 5) Pone, invece, le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca convenuta” >>.
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di appello notificato in data 03.06.2021, e Parte_1
hanno impugnato la predetta sentenza, chiedendone la Parte_2 riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: <1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) sempre in via pregiudiziale, accogliere il primo motivo di appello,
10 paragrafo (1.1.), e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 790/2021 emessa in data 19 aprile 2021 dal Tribunale di Nola a definizione del giudizio R.G. n. 4285/2015, dichiarare l'incompetenza per materia del
Tribunale di Nola, essendo, per le motivazioni e/o alcuna delle motivazioni di cui al presente atto di appello, competente a decidere in ordine alla proposta domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri
[...]
e , il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata Parte_1 Parte_2 in materia di imprese ai sensi dell'art. 33 della L. 287/1990 e del concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità.
3) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte non ritenesse di accogliere il primo motivo di appello, paragrafo (1.1.), e, quindi, di riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nola, essendo, per le motivazioni e/o alcuna delle motivazioni di cui al presente atto di appello, competente a decidere in ordine alla proposta domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e , il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese ai sensi dell'art. 33 della L. 287/1990 e del concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
790/2021 emessa in data 19 aprile 2021 dal Tribunale di Nola a definizione del giudizio R.G. n. 4285/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e reiterate nella memoria ex art. 183, VI comma, I termine, e negli ulteriori atti depositati nel medesimo giudizio, che si intendono qui per ripetute e trascritte, e per l'effetto,
4) nel disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Nola per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr.
Ordinanza n. 28910/2017, nonché, sentenza n. 21878/2019), accertare e dichiarare la nullità radicale dei contratti di fideiussione fatti sottoscrivere ai sig.ri e e, per l'effetto, essendo le Parte_1 Parte_2 garanzie personali da questi sottoscritte nulle, rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei loro confronti dalla Banca, dichiarando
11 l'insussistenza di ogni e qualsiasi debitoria nei confronti della convenuta;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata e dichiarata la radicale nullità dei contratti di garanzia fatti sottoscrivere ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
1) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci il conto corrente n. 00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili, accesi dalla con socio unico presso dall'origine Parte_3 Controparte_1 del rapporto alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti;
2) accertare e dichiarare che il conto corrente n. 00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili intrattenuti dalla con socio Parte_3 unico presso dall'origine del rapporto alla data odierna, Controparte_1 nelle rispettive fasi di regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre e ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276 stipulato dalla in Parte_3 data 19.11.2009 per le causali e/o alcuna delle causali esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti;
4) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni illustrate nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti,
12 accertare e dichiarare la non debenza degli importi contabilizzati da nell'ultimo estratto conto esibito e nella missiva datata Controparte_1
21.4.2015 con la quale è stato esercitato il recesso dal conto corrente n.
00643/4319252 e sono state revocate le linee di credito;
5) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n.
35012-00, il conto corrente n. 35597-00, il conto corrente n. 35805-00, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché i seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427;
643/0147351; 643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531;
06842/278816; 06842/357613; 06842/357628; 06842/348257;
06842/00371949; 06842/393801; 06842/418039; 06842/486426;
06842/1058660; 06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044;
06842/1248200; 06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128;
06842/001366515; 06842/001430645; 06842/001449917;
06842/001499119; 06842/001514182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002074211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, accesi dalla con socio unico presso Parte_3 Controparte_1 dall'origine del rapporto alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti;
6) accertare e dichiarare che il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n.
13 35597-00, il conto corrente n. 35805-00, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché i seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427; 643/0147351;
643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531; 06842/278816;
06842/357613; 06842/357628: 06842/348257; 06842/00371949;
06842/393801; 06842/418039; 06842/486426; 06842/1058660;
06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044; 06842/1248200;
06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128; 06842/001366515;
06842/001430645; 06842/001449917; 06842/001499119;
06842/001514182; 06842/001542972; 06842/1962645; 06842/1982090;
06842/002005821; 06842/002050551; 06842/002074211;
06842/2079453; 06842/002083700; 06842/002110393;
06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423; 06842/521291;
06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, intrattenuti dalla con socio unico presso dall'origine Parte_3 Controparte_1 del rapporto alla data odierna, nelle rispettive fasi di regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre e ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
7) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel
14 giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, condannare alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_1 addebitate e/o riscosse, da quantificarsi nel loro ammontare complessivo in corso di causa, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, ovvero, di quella maggiore o minore somma che all'esito del presente giudizio sarà ritenuta dovuta;
8) accertare e dichiarare la sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti di in relazione agli articoli 1175 c.c., 1224 c.c., Controparte_1
1176 c.c., 1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c. stimati allo stato nella somma di Euro 556.970,16 (pari al doppio delle somme accertate come non dovute nella perizia econometrica depositata nel procedimento di primo grado ed ammontanti ad Euro 278.485,08), ovvero, da determinarsi in via equitativa, da portare ad integrale compensazione di ogni e qualsiasi posta debitoria eventualmente ritenuta sussistente nei confronti dei fideiussori sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
9) accertare e dichiarare, per le causali e/o alcuna delle causali indicate nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, la liberazione dei fideiussori per le obbligazioni pecuniarie riferibili alla società garantita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.
10) per le argomentazioni, ovvero, alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata e dichiarata la radicale nullità dei contratti di garanzia fatti sottoscrivere ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
1) ferma e impregiudicata la domanda di accertamento della nullità, annullabilità e inefficacia delle clausole contrattuali che dovessero risultare pattuite in violazione della normativa vigente, accertare e dichiarare l'inadempimento e/o non esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, di volta in volta, assunte da nel corso Controparte_1 dell'intero rapporto bancario, per l'indebita percezione di commissioni di
15 massimo scoperto, interessi, spese ed oneri non dovuti e/o erroneamente calcolati, nonché per l'assoluta illegittimità del cd. “gioco delle valute” e conseguente inefficacia degli interessi ultralegali e delle spese computate dalla banca sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute, e, per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, condannare la appellata alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, CP_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti di in relazione agli articoli 1175 c.c., 1224 c.c., Controparte_1
1176 c.c., 1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c. stimati allo stato nella somma di Euro 556.970,16 (pari al doppio delle somme accertate come non dovute nella perizia econometrica depositata nel procedimento di primo grado ed ammontanti ad Euro 278.485,08), ovvero, da determinarsi in via equitativa, da portare ad integrale compensazione di ogni e qualsiasi posta debitoria eventualmente ritenuta sussistente nei confronti dei fideiussori sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
3) considerati, per le argomentazioni, ovvero, alcuna delle argomentazioni esposte, i plurimi inadempimenti imputabili ad dichiarare Controparte_1
l'insussistenza del saldo passivo e che la dedotta obbligazione pecuniaria in capo agli appellanti non deve essere adempiuta e, comunque, non nella misura richiesta.
In via istruttoria
1) per le motivazioni e/o alcuna delle motivazioni dedotte nel quarto motivo d'appello, tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di prime cure non ha obiettivamente ricostruito l'effettiva regolamentazione del contratto di finanziamento, sottoporre al C.T.U.,
Dott. , nominato dal Tribunale di Nola con ordinanza del Persona_1
10.1.2018, come già reiteratamente richiesto da questa difesa nel procedimento di primo grado, nei verbali di udienza e negli scritti difensivi successivi al deposito dell'elaborato peritale, il seguente quesito integrativo: “ai fini della corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la fallita ed , in applicazione delle norme contenute nel contratto CP_1 di finanziamento e segnatamente all'art. 4 (“in caso di ritardato pagamento
16 di ogni singolo importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti in ragione d'anno.
SU DETTI INTERESSI NON VERRÀ APPLICATA ALCUNA
CAPITALIZZAZIONE PERIODICA”): a) stornare dal saldo del c/c di cui alla domanda riconvenzionale tutte le rate di mutuo addebitate su saldi debitori;
b) verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali pattuite in materia di tassi corrispettivi;
c) applicare su ogni singola rata il tasso di mora, senza capitalizzazione alcuna”.
In ogni caso
1) condannare la al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori resisi distrattari>>.
2.2. Si costituiva in giudizio chiedendo rigetto dell'appello Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: << IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non sussistendone i presupposti di legge, per i motivi tutti gradatamente esposti con il presente atto ed in ossequio al costante orientamento giurisprudenziale, confermato con la richiamata ordinanza della Corte d'Appello di Napoli;
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso spiegato, per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n.
134, per mancato superamento del cd. “Filtro”, con conseguente ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., per tutti i motivi come esposti con il presente atto, non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
NEL MERITO:
- rigettare l'appello spiegato in quanto del tutto inammissibile ed, altresì, infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con rigetto di ogni avversa istanza istruttoria, del tutto esplorativa, inammissibile ed ultronea ai fini
17 della decisione, per i motivi gradatamente esposti;
- solo in via subordinata, in caso di riforma - per qualsiasi motivo - anche parziale della sentenza oggetto di gravame, per la condanna degli appellanti al pagamento dell'importo che l'adita Corte riterrà dovuto;
- in ogni caso, con vittoria di spese secondo la vigente normativa>>.
2.3. Con comparsa depositata il 17.11.2022, è intervenuta in giudizio tramite la sua mandataria , in qualità di CP_3 CP_2 cessionaria del credito oggetto del giudizio, facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla
Banca cedente.
2.4. Rigettata l'istanza volta ad ottenere la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e fallito il tentativo di mediazione, all'udienza del 19.1.2023, la causa era differita alla data del 27.6.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.5. Con comparsa depositata il 10.03.2023, nelle more, è intervenuta in giudizio tramite la sua mandataria Parte_4 [...] in qualità di cessionaria del Controparte_4 credito oggetto del giudizio, facendo proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte da e da chiedendo Controparte_1 CP_2
l'estromissione di tale ultima cessionaria.
2.6. Differita d'ufficio l'udienza del 27.6.2024, all'udienza del 22.5.2025, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. I motivi di appello
Gli impugnanti contestano la sentenza di primo grado, adducendo una serie di censure alla decisione del giudice di primo grado, in prosieguo meglio illustrate, che possono sintetizzarsi come di seguito indicato.
3.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia di imprese in ordine alla domanda di declaratoria della nullità delle fideiussioni da essi sottoscritte, in quanto conformi allo schema contrattuale elaborato dall'ABI ed in contrasto con l'art. 2 della L.
n. 287/1990.
18 3.2. Nella sentenza impugnata risulterebbe omessa ogni delibazione in ordine agli ulteriori motivi di nullità delle suddette garanzie.
3.3. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel non dichiarare la liberazione di essi fideiussori per le obbligazioni pecuniarie riferibili alla con socio unico anche ai sensi e per gli effetti Parte_3 dell'art. 1956 c.c..
3.4. La domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276, nonostante fosse compiutamente argomentata nelle difese, nella perizia econometrica e nelle controdeduzioni alla bozza C.T.U. elaborate dal dott. Persona_2 sarebbe stata erroneamente rigettata.
3.5. La domanda riconvenzionale promossa dalla nei loro Controparte_1 confronti sarebbe stata accolta sulla base della erronea ricostruzione operata dal CTU.
3.6. Il Tribunale avrebbe omesso ogni vaglio circa la domanda di accertamento della sussistenza del credito risarcitorio nei confronti di in relazione agli articoli 1175 c.c. 1224 c.c., 1176 c.c., Controparte_1
1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 13751 c.c., 2043 c.c., quantificato in Euro
556.970,16 (doppio delle somme accertate come non dovute nella perizia econometrica depositata nel procedimento di primo grado ed ammontanti ad Euro 278.485,08), ovvero da determinarsi in via equitativa, da portare ad integrale compensazione di ogni e qualsiasi posta debitoria eventualmente ritenuta sussistente nei confronti di essi fideiussori.
4. Questioni preliminari
4.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, tramite la sua mandataria
[...] la Parte_4 Controparte_4 intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto l'estromissione di e per essa CP_2 CP_3
Nella memoria di replica, gli impugnanti hanno chiesto a questa Corte di accertare la titolarità del rapporto controverso ed estromettere dal giudizio l'appellata che ne risulti effettivamente sprovvista, rilevando che “
[...]
, infatti, dalla lettura della documentazione Controparte_4 versata in atti, dovrebbe risultare, ex art. 110 e 111 c.p.c., titolare del
19 diritto processuale, per essere subentrata nella medesima posizione di proprio dante causa”. CP_1
Rileva la Corte che la posizione processuale del cessionario resta regolata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 111 e 344 del codice di procedura civile. Il menzionato art. 11 c.p.c. prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie> (1° comma), fermo restando che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo> (3° comma) e che la sentenza pronunciata contro> l'alienante o il successore universale spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare> (4° comma).
Come precisato, poi, dalla Suprema Corte, “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio”
(Cass., 26/01/2010, n. 1535; Cass., 24/02/2010, n. 4486; Cass.,
24/08/2006, n. 18483).
In ragione di tali principi, non risulta ammissibile la richiesta di estromissione, in mancanza, ai sensi dell'art. 111 comma 3 cpc, del consenso espresso di tutte le parti (vedi Cass. sent. n. 22424/2009).
4.2. Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
20 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello e nonostante la, pur evidente, ipertrofia e ridondanza delle censure proposte, è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai senti dell'art. 348 bis c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la
S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019
21 n.10422).
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
5. Il merito dell'impugnazione
5.1. La prima censura formulata dagli impugnanti con riferimento all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per materia sollevata nel corso del primo grado è infondata.
Secondo gli appellanti la detta competenza avrebbe dovuto essere attribuita alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di
Napoli, attesa la natura della domanda formulata in merito alla nullità delle fidejussioni per asserita violazione della normativa antitrust.
Il motivo non può trovare accoglimento, atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae la controversia sulla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, poiché
l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Diversamente, qualora la nullità sia sollevata in via di mera eccezione, non opera l'attrazione della competenza della sezione specializzata, in quanto in questo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale…”. (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22305 del 7 agosto 2024, nonché, in senso conforme, Cass. Civ. n. 10326/2024, Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 6222/2023).
Nella specie, solo in sede di comparsa conclusionale, nel corso del giudizio di primo grado, i fideiussori hanno rilevato la nullità della fidejussione, al solo scopo di paralizzare la domanda riconvenzionale della
CP_4
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
5.2. La seconda censura formulata dagli impugnanti attiene nullità delle fideiussioni per cui è causa per violazione della normativa antitrust, in quanto redatte sulla base dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Gli appellanti deducono, in particolare, l'erroneità della sentenza
22 impugnata, avendo il giudice di prime cure escluso “del tutto inavvertitamente, ad onta della presenza di chiari indici testuali in senso inverso, la sussumibilità della garanzia rilasciata dai sig.ri e Parte_3
nel novero di operatività del modello contrattuale approvato Pt_2 dall'ABI e in stridente contrasto con la normativa dettata a tutela della libertà di concorrenza”.
La censura non è fondata.
Innanzitutto, la fideiussione in atti del 15.2.2008 per l'importo massimo garantito di euro 850.000,00, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non reca specificamente le cd. “clausole incriminate”.
Il motivo di appello, in ogni caso, comunque è infondato, atteso che gli appellanti si sono limitati ad eccepire la pretesa nullità totale o parziale delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990.
In particolare, le parti istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato né il provvedimento della Banca d'Italia invocato - che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863, secondo cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI) - non effettuando poi alcun riferimento alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello, né sui riflessi, nel caso di specie, dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria.
Peraltro, le fideiussioni oggetto di causa si collocano in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005).
Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento,
23 essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr., tra le altre Cass. 22 maggio 2019 n.13846, Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26847).
Inoltre, come è noto, si tratta di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c.
c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
I fideiussori non hanno affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019).
24 Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, le fideiussioni resterebbero, dunque, valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
Il motivo di appello, per quanto esposto, deve essere quindi rigettato.
5.3. Gli appellanti sostengono, poi, che le garanzie da essi prestate sarebbero nulle per l'acclarata illiceità della condotta assunta dalla CP_4 appellata, essendo stato accertato un saldo passivo del conto corrente n.
4319252 di gran lunga inferiore all'importo illegittimamente da essa richiesto. Tale contegno sarebbe violativo di plurime disposizioni normative, nonché lesivo dei canoni di correttezza e buona fede da parte della la quale avrebbe totalmente omesso di comunicare ai CP_4 fideiussori l'aggravamento delle condizioni della società garantita, che hanno successivamente condotto alla declaratoria di fallimento.
Ne conseguirebbe, anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.., la loro liberazione alla garanzia prestata, alla luce dell'evidente arbitrarietà ed illiceità della condotta assunta dalla Banca.
L'affidamento riposto dall'Istituto di credito nelle possibilità finanziarie della di far fronte alla corresponsione degli oneri derivanti Parte_3 dagli affidamenti in conto corrente, quanto meno da un punto di vista colposo, assumerebbe i caratteri dell'abusiva concessione di credito, attesa l'analisi del rischio assolutamente inadeguata, la supervalutazione del merito creditizio e l'inadeguata stima della redditività aziendale.
Ne deriverebbe la nullità del finanziamento chirografario del 19 novembre
2009, in quanto “concluso dalle parti esclusivamente per un motivo illecito, contrario alla legge”.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, i fideiussori non hanno assolto all'onere su di essi gravante di fornire la prova della consapevolezza da parte del creditore del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale, non
25 emergendo da alcun atto difensivo da essi prodotto neanche la specifica allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione, formulata in via generica ed astratta.
Gli impugnanti si sono limitata ad affermare, in maniera apodittica, la conoscenza, da parte della dell'aggravamento delle condizioni CP_4 economiche della società, senza fornire alcun elemento concreto di prova in ordine a tale assunto, che è rimasto del tutto indimostrato, oltre che, come detto, solo genericamente affermato.
Peraltro la disposizione di cui all'art. 1956 cc, secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, non può trovare comunque applicazione nel caso, come quello di specie, in cui i fideiussori abbiano rapporti tali con il debitore principale da far supporre che abbiano comunque potuto conoscere dell'eventuale peggioramento della situazione patrimoniale del debitore (si consideri, a tal proposito, che, come emerge dagli atti,
[...]
risulta, oltre che socio anche amministratore al momento della Parte_1 richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni in esame). In tal caso, non può quindi operare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria anche se il creditore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione (vedi Cass. n. 7444/2017).
Con l'espressione “concessione abusiva del credito”, poi, si designa
“l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata” (Cass. n. 29840/2023;
Cass. ord. n. 18610/2021), in violazione dell'obbligo – desumibile dal sistema normativo nel suo complesso – di valutare con prudenza il “merito creditizio” dei soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica
(cfr. Cass. n. 24725/2021). Il Collegio condivide l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale obbligo deve essere riguardato in un'ottica non soltanto prudenziale, ma anche di tutela del soggetto che ha formulato la richiesta di finanziamento.
Il relativo inadempimento, che si sostanzia nella violazione di uno
26 specifico dovere di protezione nei confronti del cliente, non può, tuttavia, determinare la nullità del contratto di finanziamento, come preteso dagli impugnanti, considerato che tale sanzione non è stata comminata dal legislatore e non è generalmente applicabile al di fuori dei casi previsti dalla legge.
L'obbligo in parola, analogamente ai doveri di buona fede e correttezza ed ai correlati obblighi informativi, non costituisce, quindi, una regola di validità del contratto, bensì una regola di responsabilità per il comportamento complessivamente tenuto (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un.
n. 9140/2016, secondo cui: “unicamente la violazione di precetti inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità, non già l'inosservanza di norme, quand'anche imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti;
inosservanza che può costituire solo fonte di responsabilità per danni”).
Deve pertanto escludersi l'applicabilità di una sanzione di tipo invalidatorio, potendo la lesione dell'interesse del soggetto finanziato ad una preventiva valutazione secondo buona fede e correttezza del proprio merito creditizio concretizzare, al più, la violazione di un obbligo precontrattuale, astrattamente idonea a configurare un danno risarcibile.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la censura si rivela infondata.
5.4. Privo di fondamento risulta anche il motivo d'appello con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276, ritenendone la validità <in tutti i suoi aspetti anche di scopo, considerato che “il riequilibrio della posizione finanziaria aziendale ed il finanziamento del circolante” devono ritenersi finalità senz'altro lecite mutuo>>.
Gli impugnanti sostengono che, nella specie, si tratterebbe di un finanziamento di scopo << laddove tra le parti è intercorsa, in realtà, una simulazione ed all'erogazione non è seguito in alcuna misura il perseguimento degli obiettivi aziendali contrattualmente prefissati>>.
Secondo gli impugnanti il finanziamento sarebbe stato <teleologicamente connesso, non già agli inesistenti investimenti indicati nel contratto, bensì al consolidamento delle passività aziendali rivenienti sui conti corrente in
27 essere presso l'appellata>> ed avrebbe assolto <unicamente, alla mai formalmente estrinsecata volontà della di precostituirsi un cp_4 rafforzamento delle garanzie sul patrimonio controparte_5
e dei suoi fideiussori>>.
Ne conseguirebbe la nullità finanziamento <in tutti i suoi aspetti anche di scopo, considerato che “il riequilibrio della posizione finanziaria aziendale ed il finanziamento del circolante” devono ritenersi finalità senz'altro lecite mutuo/>e fonte contrattuale>>.
Il motivo di appello è palesemente infondato.
La concessione di un finanziamento finalizzato al consolidamento di una pregressa posizione debitoria non costituisce di per sé, infatti, operazione illecita sotto il profilo causale, atteso che la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative, costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica.
Invero, il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità della fattispecie del mutuo fondiario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante è stato risolto, sia sotto il profilo della liceità della causa - essendo pacificamente riconosciuto che l'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 12-09-
2014, n. 19282) - sia sotto il profilo del mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto - non essendo la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo -.
Tale tipologia di mutuo presuppone, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non
28 comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ. n.
9838/2021; n. 24699/2017; n. 15929/2018; n. 12123 del 21/12/1990) e l'eventuale divergenza dallo scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo “convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 1517/2021).
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ. n. 23149 del 25/07/2022), non può affermarsi la natura di mera operazione contabile al mutuo con funzione solutoria, in quanto la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” qualsiasi solutio si risolverebbe in “partita contabile>>. Precisa la Suprema Corte: <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso mutuante purga proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato “spostamento denaro…”>>.
Le Sezioni Unite, già con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in tema di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, hanno dichiarato espressamente che << Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del
2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022)>>.
Da ultimo, poi, con la sentenza n. 5841/2025, le stesse Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito la legittimità del c.d.
“mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
Inoltre, nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione versata in atti, l'erogazione del finanziamento per €. 500.000,00, in data
31.12.2009, non può essere ricondotta esclusivamente alla copertura di un'esposizione debitoria preesistente sul conto corrente: infatti, a quella
29 data, il saldo passivo del conto n. 4319252 era di circa €.206.649,00, mentre il conto anticipi registrava un debito di appena €.3.489,00. Appare dunque evidente che l'importo finanziato superava abbondantemente l'esposizione complessiva.
5.5. Gli impugnanti contestano, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le risultanze di cui all'espletata ctu contabile riconoscendo a loro carico un debito pari ad euro 325.881,57, quale residuo ancora dovuto per il contratto di finanziamento stipulato dalla Parte_3
Secondo la tesi degli appellanti, le conclusioni del CTU, che il primo giudice avrebbe acriticamente recepito, sarebbero errate, in quanto fondate su una ricostruzione che, sia sul piano giuridico, che su quello contabile, presenterebbe diversi profili di illegittimità.
In particolare, il CTU avrebbe: -reiteratamente addebitato in conto corrente le rate alla scadenza, facendo così lievitare il saldo già debitore;
conteggiato, sul “nuovo saldo”, di trimestre in trimestre, al tasso debitore applicato al conto corrente, nuovi interessi debitori, innescando illegittimi meccanismi anatocistici e moltiplicatori del debito;
violato l'art. 4, ultimo comma del contratto di finanziamento, secondo cui: “in caso di ritardato pagamento di ogni singolo importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Le censure degli impugnanti non trovano riscontro nell'analisi compiuta dal
CTU.
Quest'ultimo ha illustrato le condizioni economiche del contratto di C/C
N.12647nel modo seguente:
“Periodicità di capitalizzazione: non pattuita
SO RE TAN TAE 0,1250
SO DEBITORE 13,25
CMS 1%”
Lo stesso ha altresì precisato che le condizioni contrattuali relative al
30 conto corrente>. Ha chiarito di aver proceduto <alla ricostruzione del conto partendo dal saldo zero visto che il primo estratto disponibile
2004 riportava un saldo a debito applicando i tassi convenzionali pattuiti e non considerando le spese e le commissioni perché non correttamente pattuite>>. Ne consegue l'inconferenza e la genericità delle censure propugnate dagli impugnanti, atteso che, inoltre, rispondendo alle contestazioni riproposte nell'atto di impugnazione, già operate in sede di osservazioni dal CTP di parte appellante, Dr. il CTU, ribadendo la Per_2 correttezza dei calcoli operati, ha specificato: << Il giroconto del saldo finale di un conto su di un rapporto caratterizzato da una numerazione diversa qualora sia accompagnato dal mantenimento delle linee di credito in essere non configura l'estinzione del primo rapporto, ma solo il mutamento del suo numero identificativo. L'onere della prova ricade sulla parte attrice pertanto se è la banca ad agire per il riconoscimento del proprio credito, deve provarne l'entità producendo gli estratti conto dall'inizio del rapporto: l'obbligo di conservazione delle scritture contabili limitato agli ultimi 10 anni non lo solleva dall'onere della prova. In assenza di prova del saldo debitore iniziale, tale saldo deve essere annullato
(Cass. n. 9695/11, 1842/11, 23974/10).
In merito agli altri rapporti girocontati sul conto principale, lo scrivente ha eliminato dalla ricostruzione del saldo del conto ordinario, tutte le competenze girocontate dagli altri conti da cui non risultava nessuna prova documentale>>.
5.6. Infondata si rivela anche la censura con la quale gli impugnanti denunciano l'omessa valutazione dei plurimi rapporti contrattuali intrattenuti dalla on socio unico srl e Parte_3 Controparte_1
Nel corso del giudizio di primo grado, gli impugnanti hanno contestato una serie di rapporti asseritamente intrattenuti con elencati a Controparte_1
31 pag. 2, 3, e 4 dell'atto di citazione e ai nn. 5 e 6 delle conclusioni.
In relazione a tali numerosi rapporti (tra i quali, secondo le indicazioni della appella, alcuni risultavano addirittura inesistenti ed altri estinti CP_4 anche da oltre un decennio), gli appellanti denunciano il mancato riscontro della alle richieste ex art. 119 TUB della relativa documentazione, CP_4 senza tener conto del fatto che l'Istituto di credito ha ottemperato all'ordine impostole, ex art. 210 c.p.c., depositando in atti tutta la documentazione contrattuale e contabile in suo possesso relativamente al decennio dalla richiesta.
In particolare, a seguito dell'ordine di esibizione, la ha provveduto a CP_4 depositare la scheda anagrafica, la quale dimostra che i rapporti contestati risultano estinti da oltre dieci anni, precisando che: “-il rapporto di conto Co corrente n. 35012, di cui al punto Aa) e risulta estinto in data
03.12.1999; -il rapporto di conto corrente n. 34791 di cui alla lettera Ab) risulta estinto in data 07.07.1999; -il rapporto di conto corrente n. 35597 di cui alla lettera Ad) risulta estinto in data 03.12.1999; -il rapporto di conto corrente n. 35805 di cui alla lettera Ae) risulta estinto in data 03.12.1999; - il rapporto di conto corrente n. 36273 di cui alla lettera Af) risulta estinto in data 12.01.2000; -il rapporto di conto corrente n. 36572 di cui alla lettera
Ag) risulta estinto in data 15.12.1999; -il rapporto di conto corrente n.
36637 di cui alla lettera Ah) risulta estinto in data 14.02.2000; -il rapporto di conto corrente n. 36949 di cui alla lettera Ai) risulta estinto in data
14.02.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37053 di cui alla lettera Aj) risulta estinto in data 14.02.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37391 di cui alla lettera Ak) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37274 di cui alla lettera Al) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 38535 di cui alla lettera Am) risulta estinto in data 05.02.2001;
-il rapporto di conto corrente n. 37326 di cui alla lettera An) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37430 di cui alla lettera
Ao) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n.
37560 di cui alla lettera Ap) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37755 di cui alla lettera Aq) risulta estinto in data
21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37911 di cui alla lettera Ar)
32 risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 38197 di cui alla lettera As) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 38509 di cui alla lettera At) risulta estinto in data 26.09.2000; -il finanziamento per anticipi n. 4423 di cui alla lettera Ba) risulta estinto in data 26.02.2001; -il finanziamento per anticipi n. 160427 di cui alla lettera
Bb) risulta estinto in data 24.12.2001; -il finanziamento per anticipi n.
147351 di cui alla lettera Bc) risulta estinto in data 18.12.2001; -il finanziamento per anticipi n. 255246 di cui alla lettera Bd) risulta estinto in data 25.06.2002; -il finanziamento per anticipi n. 256071 di cui alla lettera
Be) risulta estinto in data 30.07.2002; -il finanziamento per anticipi n.
215283 di cui alla lettera Bf) risulta estinto in data 07.05.2002; -il finanziamento per anticipi n. 201531 di cui alla lettera Bg) risulta estinto in data 16.04.2004; -il finanziamento per anticipi n. 278816 di cui alla lettera
Bh) risulta estinto in data 10.02.2003; -il finanziamento per anticipi n.
357613 di cui alla lettera Bi) risulta estinto in data 17.03.2003; -il finanziamento per anticipi n. 357628 di cui alla lettera Bj) risulta estinto in data 15.04.2003; -il finanziamento per anticipi n. 348257 di cui alla lettera
Bk) risulta estinto in data 13.05.2003; -il finanziamento per anticipi n.
371949 di cui alla lettera Bl) risulta estinto in data 14.07.2003; -il finanziamento per anticipi n. 393801 di cui alla lettera Bm) risulta estinto in data17.07.2003. Per quanto riguarda invece i rapporti di cui dal punto Bm) al punto Brr) della memoria istruttoria ex adverso depositata in primo grado, si ribadisce che tali rapporti, con la numerazione indicata da controparte, dalle evidenze della non risultano mai essere stati CP_4 intrattenuti”.
Appare evidente, per quanto esposto, l'infondatezza delle censure degli impugnanti, nonché la carenza di prova in ordine alle domande formulate con riferimento a tali rapporti.
Come è noto, infatti, quanto al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale posta dall'art. 119, quarto comma, del TUB e l'art. 210 c.p.c., il diritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamente nei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramite dell'intervento del giudice, a mezzo dell'actio ad exibendum, la quale in questo caso costituisce proiezione sul piano processuale
33 dell'esercizio preventivo ma senza successo della norma sostanziale
(Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n.
23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082).
Il cliente, dunque, può esercitare il diritto di ottenere, ex art. 119, quarto comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna
(cfr. . Cass. n. 24641/2021).
L'ordine di esibizione, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, non può avere ad oggetto nient'altro che documenti che la parte non possa procurarsi da sé, ovvero quelli di cui al citato art. 119 TUB secondo e quarto comma, non potendosi certo ritenere che sia la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attorea, in contrasto con le regole del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697
c.c.
L'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può, quindi, in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
La Corte di Cassazione, da ultimo, (cfr. sent, 8914/2025) ha avuto modo di precisare che “se il cliente ha richiesto la consegna della documentazione alla banca ante causam o, sussistendone la concreta possibilità, anche in corso di causa, e la banca non abbia ottemperato, ciò sarà sufficiente ad ottenere dal giudice l'ordine di esibizione, ma né più né meno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto di ottenere ai sensi dell'art. 119, ossia della documentazione riferita all'ultimo decennio”.
Il giudice di prime cure ha fondato l'ammissione del predetto mezzo istruttorio sulla circostanza per cui la avrebbe dato riscontro solo CP_4 parziale alla richiesta ex art. 119 TUB, in quanto “non ha interessato tutti i rapporti intercorsi tra le parti menzionate dalla società attrice nei suoi atti processuali”, ordinandole di provvedere al deposito della documentazione
34 richiesta dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c., limitatamente al decennio precedente a quello della richiesta ex art. 119 TUB.
Il Tribunale ha poi dato atto, in sentenza, del fatto che la ha CP_4 provveduto al deposito della richiesta documentazione.
Né l'ordine di esibizione avrebbe potuto essere considerato come esteso al periodo antecedente il decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB.
Sempre come chiarito dalla Suprema Corte, (cfr. sent, cit. 8914/2025), infatti, “Qualora, viceversa, la richiesta dell'ordine di esibizione sia svincolata dal precetto dell'art. 119, quarto comma, del TUB (…), ovvero sia esorbitante rispetto al precetto dettato da quest'ultima norma perché concernente documentazione antecedente al decennio, lo spazio perché possa sussistere l'insieme dei presupposti dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 citato è diverso”, dovendo, in tal caso, ricorrere i seguenti presupposti: “a) l'istanza di parte;
il cui contenuto specifico è disciplinato dall'art. 94 disp. att. c.p.c., il quale prevede che essa debba contenere la specifica indicazione del documento o della cosa da esibire, ciò al fine di rendere possibile al giudice la verifica della necessità dell'ordine (Cass.
26943/2007; Cass. 13072/2003; Cass. 10916/2003; Cass. 9514/1999;
Cass. 4363/1997), sicché è recisamente escluso che l'esibizione possa essere chiesta a scopo meramente esplorativo (Cass. 16233/2024), con la precisazione che detta esigenza di specificità deve essere osservata anche nella istanza di esibizione degli estratti di conto corrente nei confronti di istituti bancari (Cass. 6511/2016; Cass. 17602/2011), fermo restando che occorre in ogni caso la certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione nonché la prova del possesso della documentazione richiesta in capo al destinatario dell'ordine (Cass.
11709/2002; Cass. 12507/1999; Cass. 10238/1997); b) la necessità dell'esibizione; giacché l'ordine di esibizione non presuppone la mera rilevanza del mezzo, bensì, appunto, la necessità dell'acquisizione del documento al processo, quale condizione necessaria perché possa giustificarsi la costrizione nei riguardi del destinatario dell'ordine, necessità da intendersi in ciò, che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita altrimenti (Cass. 34690/2023; Cass. 31251/2021;
Cass. 19319/2016; Cass. 14656/2013; Cass. 1266/2013; Cass.
35 9522/2012; Cass. 10043/2004), sempre considerando che l'esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 25 maggio 2004, n. 10043)”.
Nella specie, come correttamente rilevato dalla appellata, in ordine CP_4 ai menzionati rapporti, solo genericamente individuati nell'ambito del giudizio di primo grado (dei quali non vengono indicate né le date di accensione, né quelle di estinzione), gli odierni impugnanti/attori si sono limitati a chiedere l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, in violazione dei predetti principi, nonché dei principi che regolano, più in generale l'onere probatorio in capo a chi vuol far valere un diritto in giudizio.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
5.7. Deve, infine, essere rigettato il motivo di appello con il quale gli impugnanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado sulla domanda di accertamento della sussistenza di un credito risarcitorio da essi formulata nei confronti di Controparte_1
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, il Tribunale di Nola, pur avendo accertato la sussistenza di illegittimi addebiti di interessi ed oneri nel corso dell'intero rapporto bancario, avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'esistenza di “un credito risarcitorio, da determinarsi alla stregua:
- del valore di tutte le somme che dovessero essere accertate come non dovute (ammontanti, secondo quanto evidenziato nella perizia di parte, ad
Euro 278.485,08); - dell'utile aziendale mancato a decorrere dal 2005 sino all'attualità, da individuare, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, in considerazione dell'indice di redditività rapportato ai parametri economico-aziendali”.
Trattasi di domanda palesemente infondata, in quanto del tutto sfornita di allegazione e prova, sia nell'an, che nel quantum, tenuto conto anche del fatto che gli odierni appellanti fideiussori non hanno alcun titolo a richiedere alla Banca somme in ripetizione.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese, nei rapporti tra gli impugnanti da una parte e la parte appellata nonché l'interventrice CP_1 [...]
[...]
[...] dall'altra, seguono la soccombenza e sono Controparte_7 liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Nei rapporti tra gli impugnanti e l'interventrice si ritiene CP_2 invece che sussistano eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, essendo tale società intervenuta in giudizio in data
17.11.2022 (riportandosi semplicemente alle difese rassegnate dalla cedente), non coltivando più il giudizio, a seguito dell'intervento della cessionaria avvenuto in Controparte_4 data 10.3.2023.
Tenuto conto, dunque, delle attività effettivamente svolte, alla cedente va riconosciuto il rimborso delle spese dell'intero CP_1 giudizio, mentre alla cessionaria
[...]
- che potrà comunque giovarsi delle statuizioni Controparte_4 contenute nella presente sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante la mancata estromissione dal processo della banca cedente - spetta invece il rimborso delle sole spese inerenti la fase conclusiva del giudizio, oltre a un compenso in misura ridotta (di circa del
50% rispetto ai valori medi, ex art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014) per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio
(comprendente, tra l'altro, la redazione dell'atto di costituzione in giudizio,
l'autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura ad litem, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
37 La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con atto notificato in data 03.06.2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 790/2021 pubbl. il 23/04/2021 e notificata il 06.05.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e a rifondere in favore delle Parte_1 Parte_2 parti costituite e in qualità di CP_1 Parte_4 mandataria e procuratrice speciale della CP_4 [...] le spese del presente grado del giudizio, che Controparte_4 liquida:
- in favore di in complessivi euro 14.239,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
- in favore di in qualità di mandataria e Parte_4 procuratrice speciale della Controparte_4
,, in complessivi euro 9.033,50 per compenso professionale, oltre
[...] rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge:
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra gli impugnanti e
CP_2
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
38 39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2621/2021 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 790/2021 pubbl. il 23/04/2021 e notificata il
06.05.2021
t r a
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di fideiussori della C.F._2 Parte_3
(P.IVA ), dichiarata fallita dal Tribunale di Nola il
[...] P.IVA_1
23/27.11.2018 (n. 101/2018), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele
Castaldo del Foro di Nola, (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
e
, C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Maria Rosaria De SI (C.F.
); C.F._4
APPELLATA
1 nonché
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2
LO , rappresentata da P.IVA_3 CP_3
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
[...]
LO , in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Andrea Giannelli ( ), Stefano Parlatore C.F._5
( e TO Di ON ( ); C.F._6 C.F._7
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c e
, C.F. e P.Iva Controparte_4
, rappresentata dalla sua mandataria e procuratrice speciale P.IVA_5
(C.F. e P.Iva ), in persona del Parte_4 P.IVA_6 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
SI del Foro di Milano (Cod. Fisc.: ); CodiceFiscale_8
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 10.7.2015, la società con socio unico, nonché e Parte_3 Parte_1 [...]
, in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio la Pt_2 Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche: “ o “Banca”) deducendo che: CP_1
- la aveva intrattenuto numerosi rapporti, dapprima Parte_3 con Credito Italiano, e poi, con , costituiti da diversi conti CP_1 correnti e da conti anticipi, tutti gestiti presso la filiale di Nola;
- tali rapporti contrattuali risalivano al 23.3.1999, data in cui la società aveva 2 acceso il conto corrente ordinario n. 12647;
- la non aveva mai trasmesso la documentazione integrale inerente CP_4 ai suddetti rapporti, in violazione dell'art. 119 TUB, impedendo così la compiuta ricostruzione delle movimentazioni registrate negli estratti conto dell'ultimo decennio;
- l'esposizione debitoria contabilizzata da per complessivi euro CP_1
485.814,85 (di cui euro 160.504,16 quale saldo del predetto conto corrente ed euro 325.310,69 per le rate scadute e gli interessi di mora del finanziamento chirografario n. 4085276 di originari euro 500.000,00 regolato sullo stesso conto corrente ed erogato in data 19.11.2009), nella missiva con la quale era stato comunicato alla società correntista il recesso dal conto corrente n. 4319252 e la revoca degli affidamenti era inesistente, avendo la Banca unilateralmente regolato i rapporti di conto corrente affidati, addebitando commissioni di massimo scoperto e spese mai pattuite, interessi ultralegali non espressamente concordati ed usurari, anatocismo illegittimo, giorni di valuta non pattuiti;
- i contratti da cui traevano origine i detti rapporti erano nulli, in quanto carenti di forma scritta;
inoltre, anche il finanziamento erogato era nullo, in quanto non utilizzato per lo scopo indicato in contratto, ma solo per consolidare un debito preesistente verso la banca;
- anche altri numerosi rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti erano caratterizzati dall'arbitraria applicazione di condizioni economiche senza pattuizione;
- i fideiussori non erano stati informati del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita, per cui dovevano ritenersi liberati da ogni obbligo di garanzia ex art. 1956 c.c., avendo la banca posto in essere una concessione abusiva del credito;
- la aveva esorbitato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 CP_4 comma 2 D. Lgs. n. 385/1993 e della delibera CICR del 22.4.1995;
- la non avrebbe potuto procedere a segnalazioni presso la Centrale CP_4
Rischi, non sussistendo alcun sconfinamento rispetto ai limiti dell'accordato, né alcuna temporanea situazione di difficoltà finanziaria.
Tanto premesso, gli attori chiedevano, ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, di tutta la documentazione occorrente per dimostrare la
3 non debenza degli importi chiesti dalla banca e, previo accertamento delle cause di invalidità contrattuali lamentate, domandavano la rideterminazione del saldo del conto corrente e del finanziamento, con condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni e con inibitoria dal procedere alla segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci i conto corrente n.
00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili, accesi dalla
[...] con socio unico presso dall'origine del rapporto Parte_3 Controparte_1 alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nei presente atto di citazione;
2) accertare e dichiarare che il conto corrente n.
00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili intrattenuti dalla con socio unico presso dall'origine Parte_3 Controparte_1 del rapporto alla data odierna, nelle rispettive fasi di regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276 stipulato dalla in Parte_3 data 19.11.2009 per le causali e/o alcuna delle causali di cui al presente atto di citazione e, in particolare, per quanto argomentato nel paragrafo "4" di quest'atto introduttivo;
4) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di citazione, accertare e
4 dichiarare la non debenza degli importi contabilizzati da Controparte_1 nell'ultimo estratto conto esibito e nella missiva datata 21.4.2015 con la quale è stato esercitato il recesso dal conto corrente n. 00643/4319252 e sono state revocate le linee di credito;
5) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n.
35597-00, il conto corrente n. 35805100, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché dei seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427; 643/0147351;
643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531; 06842/278816;
06842/357613; 06842/3157628; 06842/348257; 06842/00371949;
06842/393801; 06842/4 8039; 06842/1236044; 06842/1248200;
06842/1282431; 06842/1309491; 06842/486426; 06842/1058660;
06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1339128;
06842/001366515; 06842/00140645; 06842/001449917;
06842/001499119; 06842/0015114182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002074211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, accesi dalla con socio unico presso Parte_3 Controparte_1 dall'origine del rapporto alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nei presente atto di citazione;
6) accertare e dichiarare che il conto corrente n.
35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 35597-00, il conto corrente n. 35805-00, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il
5 conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto \corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché i seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427;
643/01 4735í ; 643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531;
06842/278816; 06842/357613; 06842/357628: 06842/348257;
06842/00371949; 06842/393801; 06842/418039; 06842/486426;
06842/1058660; 06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044;
06842/1248200; 06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128;
06842/001366515; 06842/001430645;06842/001449917;
06842/001499119; 06842/001514182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002041211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, intrattenuti \dalla con socio unico presso Parte_3 CP_1 dall'origine del rapporto alla data odierna, nelle rispettive fasi di
[...] regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre e ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
7) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di citazione, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, da quantificarsi nel loro ammontare complessivo in corso di
6 causa, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti e rivalutazione monetaria, ovvero, di quella maggiore o minore somma che all'esito del presente giudizio sarà ritenuta dovuta;
8) condannare al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_1 Parte_3 con socio unico, in relazione agli articoli 1175 c.c., 1224 c.c., 1176 c.c.,
1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c. da meglio quantificarsi in corso di causa, ovvero, da determinarsi in via equitativa;
9) accertare e dichiarare, per le causali e/o alcuna delle causali indicate nel presente atto di citazione, la liberazione dei fidejussori per le obbligazioni pecuniarie riferibili alla società garantita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956
c.c. In via subordinata ferma e impregiudicata la domanda di accertamento della nullità, annullabilità e inefficacia delle clausole contrattuali che dovessero risultare pattuite in violazione della normativa vigente, accertare e dichiarare l'inadempimento e/o non esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, di volta in volta, assunte da nel corso dell'intero rapporto bancario, per l'indebita Controparte_1 percezione di commissioni di massimo scoperto, interessi, spese ed oneri non dovuti e/o erroneamente calcolati, nonché per l'assoluta illegittimità del cd. "gioco delle valute" e conseguente inefficacia degli interessi ultralegali e delle spese computate dalla banca sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute e, per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, condannare la convenuta alla restituzione degli CP_4 importi indebitamente percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria 1) ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ad con sede sociale ubicata in Roma alla via A. Specchi, Controparte_1
n. 16 (c.a.p. 00186) e Direzione Generale ubicate in Milano, alla Piazza
Gae Aulenti, n. 3, Tower A (c.a.p. 20154), (Iscr. Reg. Impr., C.F. e P.IVA
), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
l'esibizione: A. dei contratti in originale dei seguenti conti corrente, dei contratti di apertura di credito sugli stessi disciplinati e degli estratti conto dall'origine del rapporto alla data odierna, nonché ancora tutta la documentazione atta a determinare il saldo iniziale che, in difetto, dovrà ritenersi pari a "0": c/c n. 00643/4319252; c/c n. 35012-00, c/c n. 34791-
7 00, c/c n. 35012-00, c/c n. 35597-00, c/c n. 35805-00 c/c n. 36273-00, c/c n. 36572-00, c/c n. 36637-00, c/c n. 36949-00, c/c n. 37053-00, c/c n.
37391-00, c/c n. 37274- 00, c/c n. 38535-00, c/c n. 37326-00, c/c n.
37430-00, c/c n. 375601-00, c/c n. 37755-00, c/c n. 37911-00, c/c n.
38197-00, c/c n. 38509-00 418623, c/c n. 500082423; B. dei contratti in originale dei seguenti finanziamenti anticipi: 0643/0004423; 643/0160427;
643/0147351; 643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531;
06842/278816; 06842/357613; 06842/357628: 06842/348257;
06842/00371949; 06842/393801; 06842/48039; 06842/486426;
06842/1058660; 06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044;
06842/1248200; 06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128
06842/001366515; 06842/001430645; 06842/001449917;
06842/001499119; 06842/001511182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002074211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/00204758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977; C. degli atti dell'istruttoria interna prodromica alla concessione del finanziamento chirografario del 19.11.2009; 2) Disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di: - riscostruire il saldo iniziale di tutti i rapporti riferibili alla società)istante; ricostruire l'intero rapporto bancario (sia di conto corrente sia di apertura di credito) di dare ed avere tra le odierne parti processuali, dal saldo iniziale e trimestre per trimestre, dalla sua costituzione sino all'ultima movimentazione, scorporando dal saldo passivo l'addebito di competenze, remunerazioni a qualsiasi tipo percepite, imposte e tasse, costi di gestione, spese, commissioni di massimo scoperto — rispetto alle quali si dovrà espressamente individuare gli indicatori tipici dello "scoperto adoperato" rapporto per rapporto - interessi passivi calcolati e, ove detti tassi risultino espressamente pattuiti per iscritto verificare il superamento del tasso ultralegale applicato e se i suddetti tassi risultano superiori ai tassi soglia prefissati dal Ministero del Tesoro in applicazione della Legge 108/1996 in riferimento ad ogni singolo rapporto bancario;
una volta rideterminati i saldi dare avere dell'intero rapporto bancario (sia di conto corrente sia di
8 apertura di credito), tra le odierne parti processuali, dalla costituzione sino all'ultima movimentazione vorrà il CTU provvede e ad applicare il tasso contrattuale se effettivamente convenuto, ovvero il tasso legale, ovvero, in caso di sforamento del tasso soglia, di nessun interesse. Con riserva di ulteriormente precisare, articolare e controdedurre, anche in via istruttoria, nei termini di legge ed all'esito delle avverse difese
In ogni caso 1) Condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 delle competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore resosene anticipatario”.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che contestava la CP_4 domanda attorea e spiegava domanda riconvenzionale, così concludendo:
“ IN VIA PRELIMINARE - perché il Giudice accerti e dichiari che la domanda è improcedibile ed improponibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della legge 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 ed assuma i conseguenti provvedimenti;
- perché il Giudice dichiari la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, per i motivi esposti ed assuma i conseguenti provvedimenti;
- perché il
Giudice dichiari l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti degli artt.
2946 e 2948 comma IV c.c. come formulata in premessa;
NEL MERITO - per il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE - affinché il
Giudice Voglia accertare e dichiarare che la Banca è creditrice di dell'importo di euro Parte_5
492.829,76, oltre interessi come chiesti nel presente atto;
- per l'effetto condannare gli attori in solido tra loro al pagamento complessivo di euro
492.829,76 oltre interessi come chiesti nel presente atto, e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio;
-perché, nell'ipotesi che si esclude, in cui dovessero essere accolte anche parzialmente le domande proposte nell'atto di citazione, si applichi sin d'ora la compensazione dell'importo eventualmente dovuto con il credito azionato in via riconvenzionale;
-con vittoria di spese secondo la vigente normativa. IN VIA ISTRUTTORIA - perché il Giudice adito Voglia concedere ORDINANZA DI INGIUZIONE EX ART. 186 TER CPC,
9 provvisoriamente esecutiva, nei confronti degli attori per l'importo di euro
492.829,76 oltre interessi come descritti in premessa;
- perché venga rigettata la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa nonché di ordine di esibizione”.
1.3. Ordinata ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione richiesta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, cpc (limitatamente al decennio), espletata la consulenza tecnica contabile e riservata la causa in decisione, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
<<1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la nullità delle clausole contrattuali di CMS e di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei limiti indicati in parte motiva, e dichiara che al 30.06.2015 il saldo del conto n. 4319252 presentava un saldo di euro 6.102,40 a debito della correntista;
2) Rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento n. 4085276 e dichiara che la somma residua dovuta alla convenuta al 30.06.2015 è pari ad euro 325.881,57; 3)
Accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna i fideiussori e a pagare in Parte_1 Parte_6 favore della la somma complessiva di euro 331.953,97, Controparte_1 oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito per ciascun rapporto con decorrenza dall'1 luglio 2015 al soddisfo, di cui euro 6.102,40 quale saldo del conto corrente n. 4319252 ed euro 325.881,57 quale residuo ancora dovuto per il finanziamento n. 4085276. 4) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 5) Pone, invece, le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca convenuta” >>.
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di appello notificato in data 03.06.2021, e Parte_1
hanno impugnato la predetta sentenza, chiedendone la Parte_2 riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: <1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) sempre in via pregiudiziale, accogliere il primo motivo di appello,
10 paragrafo (1.1.), e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 790/2021 emessa in data 19 aprile 2021 dal Tribunale di Nola a definizione del giudizio R.G. n. 4285/2015, dichiarare l'incompetenza per materia del
Tribunale di Nola, essendo, per le motivazioni e/o alcuna delle motivazioni di cui al presente atto di appello, competente a decidere in ordine alla proposta domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri
[...]
e , il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata Parte_1 Parte_2 in materia di imprese ai sensi dell'art. 33 della L. 287/1990 e del concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità.
3) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte non ritenesse di accogliere il primo motivo di appello, paragrafo (1.1.), e, quindi, di riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nola, essendo, per le motivazioni e/o alcuna delle motivazioni di cui al presente atto di appello, competente a decidere in ordine alla proposta domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e , il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese ai sensi dell'art. 33 della L. 287/1990 e del concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
790/2021 emessa in data 19 aprile 2021 dal Tribunale di Nola a definizione del giudizio R.G. n. 4285/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e reiterate nella memoria ex art. 183, VI comma, I termine, e negli ulteriori atti depositati nel medesimo giudizio, che si intendono qui per ripetute e trascritte, e per l'effetto,
4) nel disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Nola per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr.
Ordinanza n. 28910/2017, nonché, sentenza n. 21878/2019), accertare e dichiarare la nullità radicale dei contratti di fideiussione fatti sottoscrivere ai sig.ri e e, per l'effetto, essendo le Parte_1 Parte_2 garanzie personali da questi sottoscritte nulle, rigettare la domanda riconvenzionale formulata nei loro confronti dalla Banca, dichiarando
11 l'insussistenza di ogni e qualsiasi debitoria nei confronti della convenuta;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata e dichiarata la radicale nullità dei contratti di garanzia fatti sottoscrivere ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
1) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci il conto corrente n. 00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili, accesi dalla con socio unico presso dall'origine Parte_3 Controparte_1 del rapporto alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti;
2) accertare e dichiarare che il conto corrente n. 00643/4319252 e il contratto e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili intrattenuti dalla con socio Parte_3 unico presso dall'origine del rapporto alla data odierna, Controparte_1 nelle rispettive fasi di regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre e ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276 stipulato dalla in Parte_3 data 19.11.2009 per le causali e/o alcuna delle causali esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti;
4) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni illustrate nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti,
12 accertare e dichiarare la non debenza degli importi contabilizzati da nell'ultimo estratto conto esibito e nella missiva datata Controparte_1
21.4.2015 con la quale è stato esercitato il recesso dal conto corrente n.
00643/4319252 e sono state revocate le linee di credito;
5) accertare e dichiarare inesistenti, nulli, annullabili e/o inefficaci il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n.
35012-00, il conto corrente n. 35597-00, il conto corrente n. 35805-00, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché i seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427;
643/0147351; 643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531;
06842/278816; 06842/357613; 06842/357628; 06842/348257;
06842/00371949; 06842/393801; 06842/418039; 06842/486426;
06842/1058660; 06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044;
06842/1248200; 06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128;
06842/001366515; 06842/001430645; 06842/001449917;
06842/001499119; 06842/001514182; 06842/001542972;
06842/1962645; 06842/1982090; 06842/002005821; 06842/002050551;
06842/002074211; 06842/2079453; 06842/002083700;
06842/002110393; 06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423;
06842/521291; 06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, accesi dalla con socio unico presso Parte_3 Controparte_1 dall'origine del rapporto alla data odierna, in quanto privi della forma scritta e/o per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti;
6) accertare e dichiarare che il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n. 34791-00, il conto corrente n. 35012-00, il conto corrente n.
13 35597-00, il conto corrente n. 35805-00, il conto corrente n. 36273-00, il conto corrente n. 36572-00, il conto corrente n. 36637-00, il conto corrente n. 36949-00, il conto corrente n. 37053-00, il conto corrente n. 37391-00, il conto corrente n. 37274-00, il conto corrente n. 38535-00, il conto corrente n. 37326-00, il conto corrente n. 37430-00, il conto corrente n. 37560-00, il conto corrente n. 37755-00, il conto corrente n. 37911-00, il conto corrente n. 38197-00, il conto corrente n. 38509-00, il conto corrente n. 418623, il conto corrente n. 500082423, e/o i contratti di apertura di credito sullo stesso disciplinati e/o i rapporti ad esso riferibili nonché i seguenti finanziamenti per anticipi: 0643/0004423; 643/0160427; 643/0147351;
643/0255246; 643/00256071; 643/215283; 643/201531; 06842/278816;
06842/357613; 06842/357628: 06842/348257; 06842/00371949;
06842/393801; 06842/418039; 06842/486426; 06842/1058660;
06842/001180580; 06842/001205521; 06842/1236044; 06842/1248200;
06842/1282431; 06842/1309491; 06842/1339128; 06842/001366515;
06842/001430645; 06842/001449917; 06842/001499119;
06842/001514182; 06842/001542972; 06842/1962645; 06842/1982090;
06842/002005821; 06842/002050551; 06842/002074211;
06842/2079453; 06842/002083700; 06842/002110393;
06842/002092758; 06842/002124048; 00500082423; 06842/521291;
06842/00542092; 06842/00553027; 06842/581977, intrattenuti dalla con socio unico presso dall'origine Parte_3 Controparte_1 del rapporto alla data odierna, nelle rispettive fasi di regolamentazione delle movimentazioni a credito ed a debito, sono stati caratterizzati da una sistematica violazione delle disposizioni di legge vigenti che ha generato, di trimestre in trimestre e ad ogni chiusura contabile, un'abnorme lievitazione del saldo passivo dovuta all'addebito di competenze, remunerazioni, costi di gestione, oneri e spese non concordate;
delle commissioni di massimo scoperto;
degli interessi passivi calcolati sulla base di un tasso ultralegale (e forse superiori al tasso usura riferibile al singolo rapporto), capitalizzati trimestralmente, ma mai espressamente pattuiti dalle parti e/o, comunque, calcolati ed applicati in modo illegittimo;
7) per l'effetto, per le argomentazioni e/o alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel
14 giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, condannare alla restituzione delle somme illegittimamente Controparte_1 addebitate e/o riscosse, da quantificarsi nel loro ammontare complessivo in corso di causa, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, ovvero, di quella maggiore o minore somma che all'esito del presente giudizio sarà ritenuta dovuta;
8) accertare e dichiarare la sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti di in relazione agli articoli 1175 c.c., 1224 c.c., Controparte_1
1176 c.c., 1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c. stimati allo stato nella somma di Euro 556.970,16 (pari al doppio delle somme accertate come non dovute nella perizia econometrica depositata nel procedimento di primo grado ed ammontanti ad Euro 278.485,08), ovvero, da determinarsi in via equitativa, da portare ad integrale compensazione di ogni e qualsiasi posta debitoria eventualmente ritenuta sussistente nei confronti dei fideiussori sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
9) accertare e dichiarare, per le causali e/o alcuna delle causali indicate nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, la liberazione dei fideiussori per le obbligazioni pecuniarie riferibili alla società garantita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.
10) per le argomentazioni, ovvero, alcuna delle argomentazioni esposte nel presente atto di appello, nei verbali e negli atti depositati nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata e dichiarata la radicale nullità dei contratti di garanzia fatti sottoscrivere ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
1) ferma e impregiudicata la domanda di accertamento della nullità, annullabilità e inefficacia delle clausole contrattuali che dovessero risultare pattuite in violazione della normativa vigente, accertare e dichiarare l'inadempimento e/o non esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, di volta in volta, assunte da nel corso Controparte_1 dell'intero rapporto bancario, per l'indebita percezione di commissioni di
15 massimo scoperto, interessi, spese ed oneri non dovuti e/o erroneamente calcolati, nonché per l'assoluta illegittimità del cd. “gioco delle valute” e conseguente inefficacia degli interessi ultralegali e delle spese computate dalla banca sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute, e, per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, condannare la appellata alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, CP_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti di in relazione agli articoli 1175 c.c., 1224 c.c., Controparte_1
1176 c.c., 1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c. stimati allo stato nella somma di Euro 556.970,16 (pari al doppio delle somme accertate come non dovute nella perizia econometrica depositata nel procedimento di primo grado ed ammontanti ad Euro 278.485,08), ovvero, da determinarsi in via equitativa, da portare ad integrale compensazione di ogni e qualsiasi posta debitoria eventualmente ritenuta sussistente nei confronti dei fideiussori sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
3) considerati, per le argomentazioni, ovvero, alcuna delle argomentazioni esposte, i plurimi inadempimenti imputabili ad dichiarare Controparte_1
l'insussistenza del saldo passivo e che la dedotta obbligazione pecuniaria in capo agli appellanti non deve essere adempiuta e, comunque, non nella misura richiesta.
In via istruttoria
1) per le motivazioni e/o alcuna delle motivazioni dedotte nel quarto motivo d'appello, tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di prime cure non ha obiettivamente ricostruito l'effettiva regolamentazione del contratto di finanziamento, sottoporre al C.T.U.,
Dott. , nominato dal Tribunale di Nola con ordinanza del Persona_1
10.1.2018, come già reiteratamente richiesto da questa difesa nel procedimento di primo grado, nei verbali di udienza e negli scritti difensivi successivi al deposito dell'elaborato peritale, il seguente quesito integrativo: “ai fini della corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la fallita ed , in applicazione delle norme contenute nel contratto CP_1 di finanziamento e segnatamente all'art. 4 (“in caso di ritardato pagamento
16 di ogni singolo importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti in ragione d'anno.
SU DETTI INTERESSI NON VERRÀ APPLICATA ALCUNA
CAPITALIZZAZIONE PERIODICA”): a) stornare dal saldo del c/c di cui alla domanda riconvenzionale tutte le rate di mutuo addebitate su saldi debitori;
b) verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali pattuite in materia di tassi corrispettivi;
c) applicare su ogni singola rata il tasso di mora, senza capitalizzazione alcuna”.
In ogni caso
1) condannare la al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori resisi distrattari>>.
2.2. Si costituiva in giudizio chiedendo rigetto dell'appello Controparte_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: << IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, non sussistendone i presupposti di legge, per i motivi tutti gradatamente esposti con il presente atto ed in ossequio al costante orientamento giurisprudenziale, confermato con la richiamata ordinanza della Corte d'Appello di Napoli;
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso spiegato, per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n.
134, per mancato superamento del cd. “Filtro”, con conseguente ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., per tutti i motivi come esposti con il presente atto, non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
NEL MERITO:
- rigettare l'appello spiegato in quanto del tutto inammissibile ed, altresì, infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con rigetto di ogni avversa istanza istruttoria, del tutto esplorativa, inammissibile ed ultronea ai fini
17 della decisione, per i motivi gradatamente esposti;
- solo in via subordinata, in caso di riforma - per qualsiasi motivo - anche parziale della sentenza oggetto di gravame, per la condanna degli appellanti al pagamento dell'importo che l'adita Corte riterrà dovuto;
- in ogni caso, con vittoria di spese secondo la vigente normativa>>.
2.3. Con comparsa depositata il 17.11.2022, è intervenuta in giudizio tramite la sua mandataria , in qualità di CP_3 CP_2 cessionaria del credito oggetto del giudizio, facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla
Banca cedente.
2.4. Rigettata l'istanza volta ad ottenere la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e fallito il tentativo di mediazione, all'udienza del 19.1.2023, la causa era differita alla data del 27.6.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.5. Con comparsa depositata il 10.03.2023, nelle more, è intervenuta in giudizio tramite la sua mandataria Parte_4 [...] in qualità di cessionaria del Controparte_4 credito oggetto del giudizio, facendo proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte da e da chiedendo Controparte_1 CP_2
l'estromissione di tale ultima cessionaria.
2.6. Differita d'ufficio l'udienza del 27.6.2024, all'udienza del 22.5.2025, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. I motivi di appello
Gli impugnanti contestano la sentenza di primo grado, adducendo una serie di censure alla decisione del giudice di primo grado, in prosieguo meglio illustrate, che possono sintetizzarsi come di seguito indicato.
3.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Napoli – Sezione
Specializzata in materia di imprese in ordine alla domanda di declaratoria della nullità delle fideiussioni da essi sottoscritte, in quanto conformi allo schema contrattuale elaborato dall'ABI ed in contrasto con l'art. 2 della L.
n. 287/1990.
18 3.2. Nella sentenza impugnata risulterebbe omessa ogni delibazione in ordine agli ulteriori motivi di nullità delle suddette garanzie.
3.3. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel non dichiarare la liberazione di essi fideiussori per le obbligazioni pecuniarie riferibili alla con socio unico anche ai sensi e per gli effetti Parte_3 dell'art. 1956 c.c..
3.4. La domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276, nonostante fosse compiutamente argomentata nelle difese, nella perizia econometrica e nelle controdeduzioni alla bozza C.T.U. elaborate dal dott. Persona_2 sarebbe stata erroneamente rigettata.
3.5. La domanda riconvenzionale promossa dalla nei loro Controparte_1 confronti sarebbe stata accolta sulla base della erronea ricostruzione operata dal CTU.
3.6. Il Tribunale avrebbe omesso ogni vaglio circa la domanda di accertamento della sussistenza del credito risarcitorio nei confronti di in relazione agli articoli 1175 c.c. 1224 c.c., 1176 c.c., Controparte_1
1337 c.c., 1338 c.c., 1366 c.c., 13751 c.c., 2043 c.c., quantificato in Euro
556.970,16 (doppio delle somme accertate come non dovute nella perizia econometrica depositata nel procedimento di primo grado ed ammontanti ad Euro 278.485,08), ovvero da determinarsi in via equitativa, da portare ad integrale compensazione di ogni e qualsiasi posta debitoria eventualmente ritenuta sussistente nei confronti di essi fideiussori.
4. Questioni preliminari
4.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, tramite la sua mandataria
[...] la Parte_4 Controparte_4 intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto l'estromissione di e per essa CP_2 CP_3
Nella memoria di replica, gli impugnanti hanno chiesto a questa Corte di accertare la titolarità del rapporto controverso ed estromettere dal giudizio l'appellata che ne risulti effettivamente sprovvista, rilevando che “
[...]
, infatti, dalla lettura della documentazione Controparte_4 versata in atti, dovrebbe risultare, ex art. 110 e 111 c.p.c., titolare del
19 diritto processuale, per essere subentrata nella medesima posizione di proprio dante causa”. CP_1
Rileva la Corte che la posizione processuale del cessionario resta regolata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 111 e 344 del codice di procedura civile. Il menzionato art. 11 c.p.c. prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie> (1° comma), fermo restando che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo> (3° comma) e che la sentenza pronunciata contro> l'alienante o il successore universale spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare> (4° comma).
Come precisato, poi, dalla Suprema Corte, “il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio”
(Cass., 26/01/2010, n. 1535; Cass., 24/02/2010, n. 4486; Cass.,
24/08/2006, n. 18483).
In ragione di tali principi, non risulta ammissibile la richiesta di estromissione, in mancanza, ai sensi dell'art. 111 comma 3 cpc, del consenso espresso di tutte le parti (vedi Cass. sent. n. 22424/2009).
4.2. Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
20 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello e nonostante la, pur evidente, ipertrofia e ridondanza delle censure proposte, è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai senti dell'art. 348 bis c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la
S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019
21 n.10422).
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
5. Il merito dell'impugnazione
5.1. La prima censura formulata dagli impugnanti con riferimento all'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per materia sollevata nel corso del primo grado è infondata.
Secondo gli appellanti la detta competenza avrebbe dovuto essere attribuita alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di
Napoli, attesa la natura della domanda formulata in merito alla nullità delle fidejussioni per asserita violazione della normativa antitrust.
Il motivo non può trovare accoglimento, atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae la controversia sulla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, poiché
l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Diversamente, qualora la nullità sia sollevata in via di mera eccezione, non opera l'attrazione della competenza della sezione specializzata, in quanto in questo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale…”. (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22305 del 7 agosto 2024, nonché, in senso conforme, Cass. Civ. n. 10326/2024, Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 6222/2023).
Nella specie, solo in sede di comparsa conclusionale, nel corso del giudizio di primo grado, i fideiussori hanno rilevato la nullità della fidejussione, al solo scopo di paralizzare la domanda riconvenzionale della
CP_4
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
5.2. La seconda censura formulata dagli impugnanti attiene nullità delle fideiussioni per cui è causa per violazione della normativa antitrust, in quanto redatte sulla base dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
Gli appellanti deducono, in particolare, l'erroneità della sentenza
22 impugnata, avendo il giudice di prime cure escluso “del tutto inavvertitamente, ad onta della presenza di chiari indici testuali in senso inverso, la sussumibilità della garanzia rilasciata dai sig.ri e Parte_3
nel novero di operatività del modello contrattuale approvato Pt_2 dall'ABI e in stridente contrasto con la normativa dettata a tutela della libertà di concorrenza”.
La censura non è fondata.
Innanzitutto, la fideiussione in atti del 15.2.2008 per l'importo massimo garantito di euro 850.000,00, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non reca specificamente le cd. “clausole incriminate”.
Il motivo di appello, in ogni caso, comunque è infondato, atteso che gli appellanti si sono limitati ad eccepire la pretesa nullità totale o parziale delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990.
In particolare, le parti istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato né il provvedimento della Banca d'Italia invocato - che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863, secondo cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI) - non effettuando poi alcun riferimento alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello, né sui riflessi, nel caso di specie, dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria.
Peraltro, le fideiussioni oggetto di causa si collocano in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005).
Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento,
23 essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (cfr., tra le altre Cass. 22 maggio 2019 n.13846, Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2024, n. 26847).
Inoltre, come è noto, si tratta di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c.
c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
I fideiussori non hanno affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019).
24 Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, le fideiussioni resterebbero, dunque, valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
Il motivo di appello, per quanto esposto, deve essere quindi rigettato.
5.3. Gli appellanti sostengono, poi, che le garanzie da essi prestate sarebbero nulle per l'acclarata illiceità della condotta assunta dalla CP_4 appellata, essendo stato accertato un saldo passivo del conto corrente n.
4319252 di gran lunga inferiore all'importo illegittimamente da essa richiesto. Tale contegno sarebbe violativo di plurime disposizioni normative, nonché lesivo dei canoni di correttezza e buona fede da parte della la quale avrebbe totalmente omesso di comunicare ai CP_4 fideiussori l'aggravamento delle condizioni della società garantita, che hanno successivamente condotto alla declaratoria di fallimento.
Ne conseguirebbe, anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.., la loro liberazione alla garanzia prestata, alla luce dell'evidente arbitrarietà ed illiceità della condotta assunta dalla Banca.
L'affidamento riposto dall'Istituto di credito nelle possibilità finanziarie della di far fronte alla corresponsione degli oneri derivanti Parte_3 dagli affidamenti in conto corrente, quanto meno da un punto di vista colposo, assumerebbe i caratteri dell'abusiva concessione di credito, attesa l'analisi del rischio assolutamente inadeguata, la supervalutazione del merito creditizio e l'inadeguata stima della redditività aziendale.
Ne deriverebbe la nullità del finanziamento chirografario del 19 novembre
2009, in quanto “concluso dalle parti esclusivamente per un motivo illecito, contrario alla legge”.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, i fideiussori non hanno assolto all'onere su di essi gravante di fornire la prova della consapevolezza da parte del creditore del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale, non
25 emergendo da alcun atto difensivo da essi prodotto neanche la specifica allegazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione, formulata in via generica ed astratta.
Gli impugnanti si sono limitata ad affermare, in maniera apodittica, la conoscenza, da parte della dell'aggravamento delle condizioni CP_4 economiche della società, senza fornire alcun elemento concreto di prova in ordine a tale assunto, che è rimasto del tutto indimostrato, oltre che, come detto, solo genericamente affermato.
Peraltro la disposizione di cui all'art. 1956 cc, secondo cui il fideiussore è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, non può trovare comunque applicazione nel caso, come quello di specie, in cui i fideiussori abbiano rapporti tali con il debitore principale da far supporre che abbiano comunque potuto conoscere dell'eventuale peggioramento della situazione patrimoniale del debitore (si consideri, a tal proposito, che, come emerge dagli atti,
[...]
risulta, oltre che socio anche amministratore al momento della Parte_1 richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni in esame). In tal caso, non può quindi operare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria anche se il creditore non abbia chiesto al garante la speciale autorizzazione (vedi Cass. n. 7444/2017).
Con l'espressione “concessione abusiva del credito”, poi, si designa
“l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata” (Cass. n. 29840/2023;
Cass. ord. n. 18610/2021), in violazione dell'obbligo – desumibile dal sistema normativo nel suo complesso – di valutare con prudenza il “merito creditizio” dei soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica
(cfr. Cass. n. 24725/2021). Il Collegio condivide l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale obbligo deve essere riguardato in un'ottica non soltanto prudenziale, ma anche di tutela del soggetto che ha formulato la richiesta di finanziamento.
Il relativo inadempimento, che si sostanzia nella violazione di uno
26 specifico dovere di protezione nei confronti del cliente, non può, tuttavia, determinare la nullità del contratto di finanziamento, come preteso dagli impugnanti, considerato che tale sanzione non è stata comminata dal legislatore e non è generalmente applicabile al di fuori dei casi previsti dalla legge.
L'obbligo in parola, analogamente ai doveri di buona fede e correttezza ed ai correlati obblighi informativi, non costituisce, quindi, una regola di validità del contratto, bensì una regola di responsabilità per il comportamento complessivamente tenuto (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un.
n. 9140/2016, secondo cui: “unicamente la violazione di precetti inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità, non già l'inosservanza di norme, quand'anche imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti;
inosservanza che può costituire solo fonte di responsabilità per danni”).
Deve pertanto escludersi l'applicabilità di una sanzione di tipo invalidatorio, potendo la lesione dell'interesse del soggetto finanziato ad una preventiva valutazione secondo buona fede e correttezza del proprio merito creditizio concretizzare, al più, la violazione di un obbligo precontrattuale, astrattamente idonea a configurare un danno risarcibile.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la censura si rivela infondata.
5.4. Privo di fondamento risulta anche il motivo d'appello con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento chirografario n. 00643/4085276, ritenendone la validità <in tutti i suoi aspetti anche di scopo, considerato che “il riequilibrio della posizione finanziaria aziendale ed il finanziamento del circolante” devono ritenersi finalità senz'altro lecite mutuo>>.
Gli impugnanti sostengono che, nella specie, si tratterebbe di un finanziamento di scopo << laddove tra le parti è intercorsa, in realtà, una simulazione ed all'erogazione non è seguito in alcuna misura il perseguimento degli obiettivi aziendali contrattualmente prefissati>>.
Secondo gli impugnanti il finanziamento sarebbe stato <teleologicamente connesso, non già agli inesistenti investimenti indicati nel contratto, bensì al consolidamento delle passività aziendali rivenienti sui conti corrente in
27 essere presso l'appellata>> ed avrebbe assolto <unicamente, alla mai formalmente estrinsecata volontà della di precostituirsi un cp_4 rafforzamento delle garanzie sul patrimonio controparte_5
e dei suoi fideiussori>>.
Ne conseguirebbe la nullità finanziamento <in tutti i suoi aspetti anche di scopo, considerato che “il riequilibrio della posizione finanziaria aziendale ed il finanziamento del circolante” devono ritenersi finalità senz'altro lecite mutuo/>e fonte contrattuale>>.
Il motivo di appello è palesemente infondato.
La concessione di un finanziamento finalizzato al consolidamento di una pregressa posizione debitoria non costituisce di per sé, infatti, operazione illecita sotto il profilo causale, atteso che la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative, costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica.
Invero, il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità della fattispecie del mutuo fondiario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante è stato risolto, sia sotto il profilo della liceità della causa - essendo pacificamente riconosciuto che l'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 12-09-
2014, n. 19282) - sia sotto il profilo del mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto - non essendo la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo -.
Tale tipologia di mutuo presuppone, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non
28 comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ. n.
9838/2021; n. 24699/2017; n. 15929/2018; n. 12123 del 21/12/1990) e l'eventuale divergenza dallo scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo “convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 1517/2021).
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ. n. 23149 del 25/07/2022), non può affermarsi la natura di mera operazione contabile al mutuo con funzione solutoria, in quanto la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” qualsiasi solutio si risolverebbe in “partita contabile>>. Precisa la Suprema Corte: <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso mutuante purga proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato “spostamento denaro…”>>.
Le Sezioni Unite, già con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022 in tema di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, intervenendo sul dibattito circa la validità del mutuo a riposizionamento di precedenti debiti con lo stesso istituto, hanno dichiarato espressamente che << Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. Sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n. 19282 del
2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022)>>.
Da ultimo, poi, con la sentenza n. 5841/2025, le stesse Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito la legittimità del c.d.
“mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
Inoltre, nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione versata in atti, l'erogazione del finanziamento per €. 500.000,00, in data
31.12.2009, non può essere ricondotta esclusivamente alla copertura di un'esposizione debitoria preesistente sul conto corrente: infatti, a quella
29 data, il saldo passivo del conto n. 4319252 era di circa €.206.649,00, mentre il conto anticipi registrava un debito di appena €.3.489,00. Appare dunque evidente che l'importo finanziato superava abbondantemente l'esposizione complessiva.
5.5. Gli impugnanti contestano, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le risultanze di cui all'espletata ctu contabile riconoscendo a loro carico un debito pari ad euro 325.881,57, quale residuo ancora dovuto per il contratto di finanziamento stipulato dalla Parte_3
Secondo la tesi degli appellanti, le conclusioni del CTU, che il primo giudice avrebbe acriticamente recepito, sarebbero errate, in quanto fondate su una ricostruzione che, sia sul piano giuridico, che su quello contabile, presenterebbe diversi profili di illegittimità.
In particolare, il CTU avrebbe: -reiteratamente addebitato in conto corrente le rate alla scadenza, facendo così lievitare il saldo già debitore;
conteggiato, sul “nuovo saldo”, di trimestre in trimestre, al tasso debitore applicato al conto corrente, nuovi interessi debitori, innescando illegittimi meccanismi anatocistici e moltiplicatori del debito;
violato l'art. 4, ultimo comma del contratto di finanziamento, secondo cui: “in caso di ritardato pagamento di ogni singolo importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Le censure degli impugnanti non trovano riscontro nell'analisi compiuta dal
CTU.
Quest'ultimo ha illustrato le condizioni economiche del contratto di C/C
N.12647nel modo seguente:
“Periodicità di capitalizzazione: non pattuita
SO RE TAN TAE 0,1250
SO DEBITORE 13,25
CMS 1%”
Lo stesso ha altresì precisato che le condizioni contrattuali relative al
30 conto corrente
2004 riportava un saldo a debito applicando i tassi convenzionali pattuiti e non considerando le spese e le commissioni perché non correttamente pattuite>>. Ne consegue l'inconferenza e la genericità delle censure propugnate dagli impugnanti, atteso che, inoltre, rispondendo alle contestazioni riproposte nell'atto di impugnazione, già operate in sede di osservazioni dal CTP di parte appellante, Dr. il CTU, ribadendo la Per_2 correttezza dei calcoli operati, ha specificato: << Il giroconto del saldo finale di un conto su di un rapporto caratterizzato da una numerazione diversa qualora sia accompagnato dal mantenimento delle linee di credito in essere non configura l'estinzione del primo rapporto, ma solo il mutamento del suo numero identificativo. L'onere della prova ricade sulla parte attrice pertanto se è la banca ad agire per il riconoscimento del proprio credito, deve provarne l'entità producendo gli estratti conto dall'inizio del rapporto: l'obbligo di conservazione delle scritture contabili limitato agli ultimi 10 anni non lo solleva dall'onere della prova. In assenza di prova del saldo debitore iniziale, tale saldo deve essere annullato
(Cass. n. 9695/11, 1842/11, 23974/10).
In merito agli altri rapporti girocontati sul conto principale, lo scrivente ha eliminato dalla ricostruzione del saldo del conto ordinario, tutte le competenze girocontate dagli altri conti da cui non risultava nessuna prova documentale>>.
5.6. Infondata si rivela anche la censura con la quale gli impugnanti denunciano l'omessa valutazione dei plurimi rapporti contrattuali intrattenuti dalla on socio unico srl e Parte_3 Controparte_1
Nel corso del giudizio di primo grado, gli impugnanti hanno contestato una serie di rapporti asseritamente intrattenuti con elencati a Controparte_1
31 pag. 2, 3, e 4 dell'atto di citazione e ai nn. 5 e 6 delle conclusioni.
In relazione a tali numerosi rapporti (tra i quali, secondo le indicazioni della appella, alcuni risultavano addirittura inesistenti ed altri estinti CP_4 anche da oltre un decennio), gli appellanti denunciano il mancato riscontro della alle richieste ex art. 119 TUB della relativa documentazione, CP_4 senza tener conto del fatto che l'Istituto di credito ha ottemperato all'ordine impostole, ex art. 210 c.p.c., depositando in atti tutta la documentazione contrattuale e contabile in suo possesso relativamente al decennio dalla richiesta.
In particolare, a seguito dell'ordine di esibizione, la ha provveduto a CP_4 depositare la scheda anagrafica, la quale dimostra che i rapporti contestati risultano estinti da oltre dieci anni, precisando che: “-il rapporto di conto Co corrente n. 35012, di cui al punto Aa) e risulta estinto in data
03.12.1999; -il rapporto di conto corrente n. 34791 di cui alla lettera Ab) risulta estinto in data 07.07.1999; -il rapporto di conto corrente n. 35597 di cui alla lettera Ad) risulta estinto in data 03.12.1999; -il rapporto di conto corrente n. 35805 di cui alla lettera Ae) risulta estinto in data 03.12.1999; - il rapporto di conto corrente n. 36273 di cui alla lettera Af) risulta estinto in data 12.01.2000; -il rapporto di conto corrente n. 36572 di cui alla lettera
Ag) risulta estinto in data 15.12.1999; -il rapporto di conto corrente n.
36637 di cui alla lettera Ah) risulta estinto in data 14.02.2000; -il rapporto di conto corrente n. 36949 di cui alla lettera Ai) risulta estinto in data
14.02.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37053 di cui alla lettera Aj) risulta estinto in data 14.02.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37391 di cui alla lettera Ak) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37274 di cui alla lettera Al) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 38535 di cui alla lettera Am) risulta estinto in data 05.02.2001;
-il rapporto di conto corrente n. 37326 di cui alla lettera An) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37430 di cui alla lettera
Ao) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n.
37560 di cui alla lettera Ap) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37755 di cui alla lettera Aq) risulta estinto in data
21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 37911 di cui alla lettera Ar)
32 risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 38197 di cui alla lettera As) risulta estinto in data 21.08.2000; -il rapporto di conto corrente n. 38509 di cui alla lettera At) risulta estinto in data 26.09.2000; -il finanziamento per anticipi n. 4423 di cui alla lettera Ba) risulta estinto in data 26.02.2001; -il finanziamento per anticipi n. 160427 di cui alla lettera
Bb) risulta estinto in data 24.12.2001; -il finanziamento per anticipi n.
147351 di cui alla lettera Bc) risulta estinto in data 18.12.2001; -il finanziamento per anticipi n. 255246 di cui alla lettera Bd) risulta estinto in data 25.06.2002; -il finanziamento per anticipi n. 256071 di cui alla lettera
Be) risulta estinto in data 30.07.2002; -il finanziamento per anticipi n.
215283 di cui alla lettera Bf) risulta estinto in data 07.05.2002; -il finanziamento per anticipi n. 201531 di cui alla lettera Bg) risulta estinto in data 16.04.2004; -il finanziamento per anticipi n. 278816 di cui alla lettera
Bh) risulta estinto in data 10.02.2003; -il finanziamento per anticipi n.
357613 di cui alla lettera Bi) risulta estinto in data 17.03.2003; -il finanziamento per anticipi n. 357628 di cui alla lettera Bj) risulta estinto in data 15.04.2003; -il finanziamento per anticipi n. 348257 di cui alla lettera
Bk) risulta estinto in data 13.05.2003; -il finanziamento per anticipi n.
371949 di cui alla lettera Bl) risulta estinto in data 14.07.2003; -il finanziamento per anticipi n. 393801 di cui alla lettera Bm) risulta estinto in data17.07.2003. Per quanto riguarda invece i rapporti di cui dal punto Bm) al punto Brr) della memoria istruttoria ex adverso depositata in primo grado, si ribadisce che tali rapporti, con la numerazione indicata da controparte, dalle evidenze della non risultano mai essere stati CP_4 intrattenuti”.
Appare evidente, per quanto esposto, l'infondatezza delle censure degli impugnanti, nonché la carenza di prova in ordine alle domande formulate con riferimento a tali rapporti.
Come è noto, infatti, quanto al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale posta dall'art. 119, quarto comma, del TUB e l'art. 210 c.p.c., il diritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamente nei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramite dell'intervento del giudice, a mezzo dell'actio ad exibendum, la quale in questo caso costituisce proiezione sul piano processuale
33 dell'esercizio preventivo ma senza successo della norma sostanziale
(Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n.
23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082).
Il cliente, dunque, può esercitare il diritto di ottenere, ex art. 119, quarto comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna
(cfr. . Cass. n. 24641/2021).
L'ordine di esibizione, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, non può avere ad oggetto nient'altro che documenti che la parte non possa procurarsi da sé, ovvero quelli di cui al citato art. 119 TUB secondo e quarto comma, non potendosi certo ritenere che sia la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attorea, in contrasto con le regole del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697
c.c.
L'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può, quindi, in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
La Corte di Cassazione, da ultimo, (cfr. sent, 8914/2025) ha avuto modo di precisare che “se il cliente ha richiesto la consegna della documentazione alla banca ante causam o, sussistendone la concreta possibilità, anche in corso di causa, e la banca non abbia ottemperato, ciò sarà sufficiente ad ottenere dal giudice l'ordine di esibizione, ma né più né meno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto di ottenere ai sensi dell'art. 119, ossia della documentazione riferita all'ultimo decennio”.
Il giudice di prime cure ha fondato l'ammissione del predetto mezzo istruttorio sulla circostanza per cui la avrebbe dato riscontro solo CP_4 parziale alla richiesta ex art. 119 TUB, in quanto “non ha interessato tutti i rapporti intercorsi tra le parti menzionate dalla società attrice nei suoi atti processuali”, ordinandole di provvedere al deposito della documentazione
34 richiesta dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c., limitatamente al decennio precedente a quello della richiesta ex art. 119 TUB.
Il Tribunale ha poi dato atto, in sentenza, del fatto che la ha CP_4 provveduto al deposito della richiesta documentazione.
Né l'ordine di esibizione avrebbe potuto essere considerato come esteso al periodo antecedente il decennio dalla richiesta ex art. 119 TUB.
Sempre come chiarito dalla Suprema Corte, (cfr. sent, cit. 8914/2025), infatti, “Qualora, viceversa, la richiesta dell'ordine di esibizione sia svincolata dal precetto dell'art. 119, quarto comma, del TUB (…), ovvero sia esorbitante rispetto al precetto dettato da quest'ultima norma perché concernente documentazione antecedente al decennio, lo spazio perché possa sussistere l'insieme dei presupposti dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 citato è diverso”, dovendo, in tal caso, ricorrere i seguenti presupposti: “a) l'istanza di parte;
il cui contenuto specifico è disciplinato dall'art. 94 disp. att. c.p.c., il quale prevede che essa debba contenere la specifica indicazione del documento o della cosa da esibire, ciò al fine di rendere possibile al giudice la verifica della necessità dell'ordine (Cass.
26943/2007; Cass. 13072/2003; Cass. 10916/2003; Cass. 9514/1999;
Cass. 4363/1997), sicché è recisamente escluso che l'esibizione possa essere chiesta a scopo meramente esplorativo (Cass. 16233/2024), con la precisazione che detta esigenza di specificità deve essere osservata anche nella istanza di esibizione degli estratti di conto corrente nei confronti di istituti bancari (Cass. 6511/2016; Cass. 17602/2011), fermo restando che occorre in ogni caso la certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione nonché la prova del possesso della documentazione richiesta in capo al destinatario dell'ordine (Cass.
11709/2002; Cass. 12507/1999; Cass. 10238/1997); b) la necessità dell'esibizione; giacché l'ordine di esibizione non presuppone la mera rilevanza del mezzo, bensì, appunto, la necessità dell'acquisizione del documento al processo, quale condizione necessaria perché possa giustificarsi la costrizione nei riguardi del destinatario dell'ordine, necessità da intendersi in ciò, che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita altrimenti (Cass. 34690/2023; Cass. 31251/2021;
Cass. 19319/2016; Cass. 14656/2013; Cass. 1266/2013; Cass.
35 9522/2012; Cass. 10043/2004), sempre considerando che l'esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 25 maggio 2004, n. 10043)”.
Nella specie, come correttamente rilevato dalla appellata, in ordine CP_4 ai menzionati rapporti, solo genericamente individuati nell'ambito del giudizio di primo grado (dei quali non vengono indicate né le date di accensione, né quelle di estinzione), gli odierni impugnanti/attori si sono limitati a chiedere l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, in violazione dei predetti principi, nonché dei principi che regolano, più in generale l'onere probatorio in capo a chi vuol far valere un diritto in giudizio.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
5.7. Deve, infine, essere rigettato il motivo di appello con il quale gli impugnanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado sulla domanda di accertamento della sussistenza di un credito risarcitorio da essi formulata nei confronti di Controparte_1
Secondo la ricostruzione degli impugnanti, il Tribunale di Nola, pur avendo accertato la sussistenza di illegittimi addebiti di interessi ed oneri nel corso dell'intero rapporto bancario, avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'esistenza di “un credito risarcitorio, da determinarsi alla stregua:
- del valore di tutte le somme che dovessero essere accertate come non dovute (ammontanti, secondo quanto evidenziato nella perizia di parte, ad
Euro 278.485,08); - dell'utile aziendale mancato a decorrere dal 2005 sino all'attualità, da individuare, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, in considerazione dell'indice di redditività rapportato ai parametri economico-aziendali”.
Trattasi di domanda palesemente infondata, in quanto del tutto sfornita di allegazione e prova, sia nell'an, che nel quantum, tenuto conto anche del fatto che gli odierni appellanti fideiussori non hanno alcun titolo a richiedere alla Banca somme in ripetizione.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese, nei rapporti tra gli impugnanti da una parte e la parte appellata nonché l'interventrice CP_1 [...]
[...]
[...] dall'altra, seguono la soccombenza e sono Controparte_7 liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Nei rapporti tra gli impugnanti e l'interventrice si ritiene CP_2 invece che sussistano eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, essendo tale società intervenuta in giudizio in data
17.11.2022 (riportandosi semplicemente alle difese rassegnate dalla cedente), non coltivando più il giudizio, a seguito dell'intervento della cessionaria avvenuto in Controparte_4 data 10.3.2023.
Tenuto conto, dunque, delle attività effettivamente svolte, alla cedente va riconosciuto il rimborso delle spese dell'intero CP_1 giudizio, mentre alla cessionaria
[...]
- che potrà comunque giovarsi delle statuizioni Controparte_4 contenute nella presente sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante la mancata estromissione dal processo della banca cedente - spetta invece il rimborso delle sole spese inerenti la fase conclusiva del giudizio, oltre a un compenso in misura ridotta (di circa del
50% rispetto ai valori medi, ex art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014) per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio
(comprendente, tra l'altro, la redazione dell'atto di costituzione in giudizio,
l'autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura ad litem, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
37 La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con atto notificato in data 03.06.2021, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 790/2021 pubbl. il 23/04/2021 e notificata il 06.05.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e a rifondere in favore delle Parte_1 Parte_2 parti costituite e in qualità di CP_1 Parte_4 mandataria e procuratrice speciale della CP_4 [...] le spese del presente grado del giudizio, che Controparte_4 liquida:
- in favore di in complessivi euro 14.239,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
- in favore di in qualità di mandataria e Parte_4 procuratrice speciale della Controparte_4
,, in complessivi euro 9.033,50 per compenso professionale, oltre
[...] rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge:
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra gli impugnanti e
CP_2
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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