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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
AVV. agente in proprio ex art. 86 c.p.c. (C.F.: - pec: Parte_1 CodiceFiscale_1
- fax: 0733 233742), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 sito in Macerata (MC), Via Ancona n. 21, pec: Email_2
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Chiesuola n. 117 C.F. , rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dall'Avv. C.F._2
Modestino D'Aquino (C.F. – PEC: e C.F._3 Email_3 dall'Avv. Daniele Prete (C.F. - PEC: , elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. D'Aquino in Latina (LT) in Via Adua n.34,
CONVENUTA
(C.F. ), residente in [...] C.F._5
Stazione n. 288,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: DIVISIONE DI IMMOBILI EX ART 600 E SS. C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 600 c.p.c. ritualmente notificato ha introdotto il Parte_1
pagina1 di 3 giudizio di divisione endoesecutiva, ottemperando all'ordinanza emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 156/2021, chiedendo di procedersi allo scioglimento della comunione indivisa tra (esecutata) e relativamente ai beni pignorati, censiti Controparte_1 CP_2
al NCEU del Comune di Latina, al foglio 64 part. 1256 subb 8, 43, 24 e al foglio 86, part. 174 sub 2 e 8.
Si costituiva la debitrice esecutata mentre restava contumace l'altro comproprietario.
Nelle more dello svolgimento della fase di vendita, come da ordinanza emessa in data 18.12.24, la debitrice depositava istanza di estinzione nella procedura esecutiva, rilevando di aver estinto l'obbligazione di cui al titolo azionato dal creditore;
effettuate le relative verifiche, la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta con provvedimento emesso in data 5.7.25.
Con provvedimento emesso in data 4.9.25, veniva quindi fissata l'odierna udienza di discussione, stante il rilievo d'ufficio della sopravvenuta inammissibilità della domanda di divisione derivante dall'estinzione della procedura esecutiva;
le parti hanno depositato note di trattazione con cui hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Ritiene questo giudice che, alla luce della declaratoria di estinzione del processo esecutivo nell'ambito del quale è stato introdotto il presente giudizio, la declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione debba essere effettuata nelle forme della sentenza.
Come noto il giudizio di divisione endoesecutiva pur dotato di carattere di autonomia, non costituendo una fase o una continuazione della procedura esecutiva, (per tutte: Cass. 10 maggio
1982, n. 2889; Cass. 8 gennaio 1968, n. 44; Cass. 12 ottobre 1961, n. 2096; di recente, ai fini dell'individuazione dei rimedi esperibili avverso i singoli atti di quello: Cass. 24 febbraio 2011, n.
4499) è funzionalmente correlato alla procedura esecutiva nell'ambito della quale ne è stata disposta l'introduzione; tale correlazione tra giudizio di divisione endoesecutiva ed esecuzione dall'anno 2005
è ad ancora più evidente a seguito della riforma avvenuta dell'art. 181 disp. att. c.p.c. che prevede che il giudice del giudizio di divisione sia la stessa persona fisica che svolge il ruolo di giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva correlata, con una competenza funzionale e quindi inderogabile.
Da tale correlazione funzionale tra giudizio di divisione e procedura esecutiva determina, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si deve desumere che il creditore procedente (o intervenuto munito di titolo esecutivo) mantiene la sua legittimazione ad agire in divisione fintantoché in capo a lui permanga la qualità di creditore nella procedura esecutiva, ovvero finché questa sia effettivamente pendente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 2012).
Tale principio si comprende se si considera che la funzione del giudizio di esecuzione endoesecutiva è quello di separare la quota del debitore, anche attraverso la liquidazione del bene,
pagina2 di 3 al fine di permettere ai creditori di soddisfarsi sulla stessa;
in quest'ottica qualora la procedura sia dichiarata improcedibile o estinta, come nel caso di specie, il creditore procedente non avendo più la possibilità di soddisfarsi sulla quota del bene mediante la procedura esecutiva perde quella
"eccezionale legittimazione" che l'ordinamento gli attribuisce solo al fine di soddisfare il proprio credito e con essa deve ritenersi venir meno anche il suo "interesse ad agire".
Il giudizio di divisione in tale ipotesi potrebbe proseguire solo nel caso in cui uno dei comproprietari insista autonomamente nella domanda di scioglimento della comunione, circostanza non sussistente nel caso di specie, dove il comproprietario è rimasto contumace.
La carenza delle condizioni dell'azione, la cui presenza deve essere accertata con riferimento al momento della decisione, determina l'inammissibilità della domanda attorea.
Il mancato accoglimento della domanda determina anche la necessità di ordinare la cancellazione della domanda ai sensi dell'art. 2668 c.c., onere che deve essere posto a carico della parte che ha provveduto a trascriverla.
Le spese del presente giudizio, vista la natura della decisione e preso atto dei provvedimenti di liquidazione già adottati in sede esecutiva, meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina la cancellazione della domanda giudiziale, trascritta in data 24.2.2023 ai nn.
5391/3477 onerandovi la parte che ha provveduto alla relativa trascrizione.
Così deciso in Latina il 1.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
AVV. agente in proprio ex art. 86 c.p.c. (C.F.: - pec: Parte_1 CodiceFiscale_1
- fax: 0733 233742), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 sito in Macerata (MC), Via Ancona n. 21, pec: Email_2
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Chiesuola n. 117 C.F. , rappresentata e difesa - giusta procura in atti - dall'Avv. C.F._2
Modestino D'Aquino (C.F. – PEC: e C.F._3 Email_3 dall'Avv. Daniele Prete (C.F. - PEC: , elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. D'Aquino in Latina (LT) in Via Adua n.34,
CONVENUTA
(C.F. ), residente in [...] C.F._5
Stazione n. 288,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: DIVISIONE DI IMMOBILI EX ART 600 E SS. C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 600 c.p.c. ritualmente notificato ha introdotto il Parte_1
pagina1 di 3 giudizio di divisione endoesecutiva, ottemperando all'ordinanza emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 156/2021, chiedendo di procedersi allo scioglimento della comunione indivisa tra (esecutata) e relativamente ai beni pignorati, censiti Controparte_1 CP_2
al NCEU del Comune di Latina, al foglio 64 part. 1256 subb 8, 43, 24 e al foglio 86, part. 174 sub 2 e 8.
Si costituiva la debitrice esecutata mentre restava contumace l'altro comproprietario.
Nelle more dello svolgimento della fase di vendita, come da ordinanza emessa in data 18.12.24, la debitrice depositava istanza di estinzione nella procedura esecutiva, rilevando di aver estinto l'obbligazione di cui al titolo azionato dal creditore;
effettuate le relative verifiche, la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta con provvedimento emesso in data 5.7.25.
Con provvedimento emesso in data 4.9.25, veniva quindi fissata l'odierna udienza di discussione, stante il rilievo d'ufficio della sopravvenuta inammissibilità della domanda di divisione derivante dall'estinzione della procedura esecutiva;
le parti hanno depositato note di trattazione con cui hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Ritiene questo giudice che, alla luce della declaratoria di estinzione del processo esecutivo nell'ambito del quale è stato introdotto il presente giudizio, la declaratoria di inammissibilità della domanda di divisione debba essere effettuata nelle forme della sentenza.
Come noto il giudizio di divisione endoesecutiva pur dotato di carattere di autonomia, non costituendo una fase o una continuazione della procedura esecutiva, (per tutte: Cass. 10 maggio
1982, n. 2889; Cass. 8 gennaio 1968, n. 44; Cass. 12 ottobre 1961, n. 2096; di recente, ai fini dell'individuazione dei rimedi esperibili avverso i singoli atti di quello: Cass. 24 febbraio 2011, n.
4499) è funzionalmente correlato alla procedura esecutiva nell'ambito della quale ne è stata disposta l'introduzione; tale correlazione tra giudizio di divisione endoesecutiva ed esecuzione dall'anno 2005
è ad ancora più evidente a seguito della riforma avvenuta dell'art. 181 disp. att. c.p.c. che prevede che il giudice del giudizio di divisione sia la stessa persona fisica che svolge il ruolo di giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva correlata, con una competenza funzionale e quindi inderogabile.
Da tale correlazione funzionale tra giudizio di divisione e procedura esecutiva determina, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, si deve desumere che il creditore procedente (o intervenuto munito di titolo esecutivo) mantiene la sua legittimazione ad agire in divisione fintantoché in capo a lui permanga la qualità di creditore nella procedura esecutiva, ovvero finché questa sia effettivamente pendente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 2012).
Tale principio si comprende se si considera che la funzione del giudizio di esecuzione endoesecutiva è quello di separare la quota del debitore, anche attraverso la liquidazione del bene,
pagina2 di 3 al fine di permettere ai creditori di soddisfarsi sulla stessa;
in quest'ottica qualora la procedura sia dichiarata improcedibile o estinta, come nel caso di specie, il creditore procedente non avendo più la possibilità di soddisfarsi sulla quota del bene mediante la procedura esecutiva perde quella
"eccezionale legittimazione" che l'ordinamento gli attribuisce solo al fine di soddisfare il proprio credito e con essa deve ritenersi venir meno anche il suo "interesse ad agire".
Il giudizio di divisione in tale ipotesi potrebbe proseguire solo nel caso in cui uno dei comproprietari insista autonomamente nella domanda di scioglimento della comunione, circostanza non sussistente nel caso di specie, dove il comproprietario è rimasto contumace.
La carenza delle condizioni dell'azione, la cui presenza deve essere accertata con riferimento al momento della decisione, determina l'inammissibilità della domanda attorea.
Il mancato accoglimento della domanda determina anche la necessità di ordinare la cancellazione della domanda ai sensi dell'art. 2668 c.c., onere che deve essere posto a carico della parte che ha provveduto a trascriverla.
Le spese del presente giudizio, vista la natura della decisione e preso atto dei provvedimenti di liquidazione già adottati in sede esecutiva, meritano di essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina la cancellazione della domanda giudiziale, trascritta in data 24.2.2023 ai nn.
5391/3477 onerandovi la parte che ha provveduto alla relativa trascrizione.
Così deciso in Latina il 1.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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