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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2274 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 31.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21/12/1982), e (cod. fisc.: , nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29/05/1983), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BASILE
GIUSEPPE, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
TRIESTE N. 1, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 08/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 05/09/2013;
-considerato che con decreto del 15.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
31.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.; -constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 05/09/2013; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 1814/2024 pubbl. il 24.12.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi dopo essere comparsi davanti al giudice delegato all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.12.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al giudice delegato risalente al 17.12.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970
n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987
n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il parere in data 24.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 08/08/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 05/09/2013 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 421, parte 2, serie A, u. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata al marito con i mobili ivi contenuti compreso un quadro raffigurante una effige sacra, mentre vengono assegnati alla moglie un lume ricevuto come regalo di nozze, nonché tutti i regali personali ed il corredo;
3. I coniugi regolano i loro rapporti patrimoniali di dare e avere, senza alcun riferimento a voci di mantenimento essendo entrambi autosufficienti, come segue: il marito verserà alla moglie euro
250,00 (duecentocinquanta) entro il giorno 15 di ogni mese per la durata di dieci anni con decorrenza gennaio 2024; verserà altresì euro 1.000,00 (mille) ogni mese di dicembre per la durata di anni 10 con decorrenza dicembre 2024; verserà ancora euro 10.000,00 (diecimila) entro il mese di dicembre 2023; 4. Nel caso in cui l'immobile adibito a casa coniugale di proprietà del marito verrà ceduto/venduto, la parte residua della somma sopra descritta (50.000,00 euro complessive) verrà corrisposta in unica soluzione e senza dilazioni;
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2274 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 31.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21/12/1982), e (cod. fisc.: , nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29/05/1983), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BASILE
GIUSEPPE, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
TRIESTE N. 1, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 08/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 05/09/2013;
-considerato che con decreto del 15.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
31.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.; -constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 05/09/2013; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 1814/2024 pubbl. il 24.12.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi dopo essere comparsi davanti al giudice delegato all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.12.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al giudice delegato risalente al 17.12.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970
n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987
n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha espresso il parere in data 24.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 08/08/2025 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 05/09/2013 tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 421, parte 2, serie A, u. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata al marito con i mobili ivi contenuti compreso un quadro raffigurante una effige sacra, mentre vengono assegnati alla moglie un lume ricevuto come regalo di nozze, nonché tutti i regali personali ed il corredo;
3. I coniugi regolano i loro rapporti patrimoniali di dare e avere, senza alcun riferimento a voci di mantenimento essendo entrambi autosufficienti, come segue: il marito verserà alla moglie euro
250,00 (duecentocinquanta) entro il giorno 15 di ogni mese per la durata di dieci anni con decorrenza gennaio 2024; verserà altresì euro 1.000,00 (mille) ogni mese di dicembre per la durata di anni 10 con decorrenza dicembre 2024; verserà ancora euro 10.000,00 (diecimila) entro il mese di dicembre 2023; 4. Nel caso in cui l'immobile adibito a casa coniugale di proprietà del marito verrà ceduto/venduto, la parte residua della somma sopra descritta (50.000,00 euro complessive) verrà corrisposta in unica soluzione e senza dilazioni;
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna