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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Annelise Filz ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto Rimessa in decisione all'udienza del 28 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta 1) Disporre l'affidamento
1 super esclusivo di alla madre, signora con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa. 2) Disporre che il padre vedrà la figlia in ambito protetto, con la presenza di un/a educatore, secondo un protocollo che verrà elaborato dal Servizio
Sociale competente a cui verrà dato esplicito incarico in tal senso. 3) Prevedere che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento di e a decorrere dalla sua nascita, l'importo di € 350,00.= mensili entro Per_1 il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dal gennaio successivo. 4)
Prevedere che le spese straordinarie per saranno divise al 50% tra i genitori. Tali Per_1 saranno considerate quelle scolastiche (iscrizioni, materiale didattico, corredo), quelle sportive (iscrizione e corredo), quelle mediche non coperte dallo Stato compresi i ticket, extrascolastiche e ludiche (gite, colonie, campi estivi ed invernali). 5) Disporre che spetteranno al 100% alla signora l'Assegno Unico, l'Assegno regionale al Parte_1
Nucleo nonché ogni altra eventuale indennità collegata alla figlia 6) In Persona_1 ogni caso con vittoria di competenze di causa, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA
e CNPA come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 aprile 2024, la ricorrente ha agito in questa Parte_1 sede al fine della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia minore nata in data [...] dalla Persona_1 relazione sentimentale con il convenuto Controparte_1
La ricorrente ha esposto che tra lei e il sig. non è mai intercorsa una stabile Controparte_1 relazione e la convivenza è stata saltuaria, presso l'abitazione della ricorrente, in quanto il signor non aveva una dimora stabile. La stessa ha dedotto che il convenuto, già Per_1 durante la gravidanza, ha serbato nei suoi confronti comportamenti prevaricatori e maltrattanti, rappresentando che nel mese di agosto 2022 vi fu un primo episodio in cui il convenuto le diede uno schiaffo in pieno viso, cui fecero seguito altri episodi violenti nel
2 2023, fino all'ultimo episodio avvenuto in data 28 aprile 2023, a seguito del quale la ricorrente ha deciso di porre fine alla relazione.
La ricorrente ha dato atto della pendenza di procedimenti penali nei confronti del convenuto, rappresentando che la stessa sta crescendo la figlia da sola.
La sig.ra ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti condizioni: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, da valersi anche quali provvedimenti temporanei ed urgenti, 1) Disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, signora con collocazione Persona_1 Parte_1 presso la stessa. 2) Disporre che il padre vedrà la figlia in ambito protetto, con la presenza di un/a educatore, secondo un protocollo che verrà elaborato dal Servizio Sociale competente a cui verrà dato esplicito incarico in tal senso. 3) Prevedere che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento di e a decorrere dalla sua nascita, l'importo di € 350,00.= mensili entro Per_1 il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dal gennaio successivo. 4)
Prevedere che le spese straordinarie per saranno divise al 50% tra i genitori. Tali Per_1 saranno considerate quelle scolastiche (iscrizioni, materiale didattico, corredo), quelle sportive (iscrizione e corredo), quelle mediche non coperte dallo Stato compresi i ticket, extrascolastiche e ludiche (gite, colonie, campi estivi ed invernali). 5) Disporre che spetteranno al 100% alla signora l'Assegno Unico, l'Assegno regionale al Parte_1
Nucleo nonché ogni altra eventuale indennità collegata alla figlia 6) In Persona_1 ogni caso con vittoria di competenze di causa, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA
e CNPA come per legge.”.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte convenuta e all'udienza del
18 giugno 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza di data 20 giugno 2024, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., è stato disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e sono stati autorizzati incontri tra il padre e la minore esclusivamente in forma protetta sotto la supervisione del personale del
Servizio sociale;
è stato, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di versare la somma di euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario della figlia.
All'esito dell'istruttoria (espletata mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale incaricato, Agenzia del Lavoro e Procura presso
3 questo Tribunale), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
Iniziando la disamina dalla domanda relativa al regime di affidamento della minore Per_1 giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.), l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento della minore in via cd. super esclusiva alla madre – come già disposto in via temporanea ed urgente –, risultando l'affido condiviso della bambina ad entrambi i genitori contrario al suo preminente interesse. A tal fine, va osservato che è la madre che, sin dalla nascita della figlia, si è occupata di lei, provvedendo a tutte le sue esigenze, a fronte di una presenza non costante del padre, come emerge anche dalla relazione del Servizio Sociale depositata in atti. Va, peraltro, osservato che nella richiamata relazione del Servizio viene evidenziato che “L'affido super- esclusivo alla madre appare ad oggi una soluzione funzionale per la bambina in quanto consente alla signora di prendere decisioni autonomamente”, aggiungendosi, al Pt_1
4 contempo, che risulta acquisita agli atti la richiesta di rinvio a giudizio del convenuto, imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna.
In ragione di quanto sopra, va confermato l'affido di in via cd. super Persona_1 esclusiva alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore, e ciò al fine di evitare che tali decisioni restino paralizzate o comunque rallentate.
Quanto al regime di visita tra il padre e la figlia, osserva il Collegio che l'andamento delle visite in spazio neutro sta procedendo in modo positivo: “Gli incontri continuano regolarmente. Nell'ambiente di Spazio Neutro AI e il padre si relazionano spontaneamente. La bambina esprime contentezza nel vedere il padre e nel giocare con lui
e dispiacere al momento di salutarsi. Il Sig. è felice di incontrare la bambina e si Pt_2 relaziona con lei con modalità generalmente adeguate. Talvolta va ancora sostenuto rispetto ad alcune piccole criticità come la merenda abbondante o la suddivisione dei tempi dell'incontro.” (cfr. relazione in atti).
Va, dunque, in questa sede preservato il diritto della minore a costruire e mantenere un rapporto pieno ed effettivo con entrambi i genitori, disponendosi a tal fine che le visite e le eventuali chiamate/videochiamate tra il papà e la figlia avverranno secondo i modi e i tempi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale, che viene in questa sede incaricato di predisporre un programma volto alla graduale implementazione delle visite e dei contatti tra il padre e previa verifica delle condizioni per un tale ampliamento, avuto riguardo al Per_1 preminente interesse della minore e in modo da evitare alla stessa qualunque pregiudizio.
Quanto, infine, alle condizioni di natura economica, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie. Tale somma va ritenuta congrua considerato, da un lato, che il padre attualmente lavora (cfr. documentazione Agenzia del Lavoro: “OCCUPATO, con contratto a tempi indeterminato dal 10/04/2024, full time, addetto alla manutenzione del verde, liv. 5”)
e che, sebbene non si conoscano i suoi redditi, egli possiede certamente capacità lavorativa specifica (quale elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento
5 in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole); dall'altro lato, vanno considerate l'età della minore (tre anni) e le sue correlate esigenze di mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e che il convenuto non ha svolto attività difensiva, così non aggravando la trattazione del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida la figlia minore (nata in data [...]) in via cd. Persona_1 super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, alla quale va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore;
2) dispone che le visite e le eventuali chiamate/videochiamate tra il papà e la figlia avverranno secondo i modi e i tempi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale, che viene in questa sede incaricato di predisporre un programma volto alla graduale implementazione delle visite e dei contatti tra il padre e previa verifica delle Per_1 condizioni per un tale ampliamento, avuto riguardo al preminente interesse della minore e in modo da evitare alla stessa qualunque pregiudizio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese;
4) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1044/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Annelise Filz ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto Rimessa in decisione all'udienza del 28 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta 1) Disporre l'affidamento
1 super esclusivo di alla madre, signora con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa. 2) Disporre che il padre vedrà la figlia in ambito protetto, con la presenza di un/a educatore, secondo un protocollo che verrà elaborato dal Servizio
Sociale competente a cui verrà dato esplicito incarico in tal senso. 3) Prevedere che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento di e a decorrere dalla sua nascita, l'importo di € 350,00.= mensili entro Per_1 il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dal gennaio successivo. 4)
Prevedere che le spese straordinarie per saranno divise al 50% tra i genitori. Tali Per_1 saranno considerate quelle scolastiche (iscrizioni, materiale didattico, corredo), quelle sportive (iscrizione e corredo), quelle mediche non coperte dallo Stato compresi i ticket, extrascolastiche e ludiche (gite, colonie, campi estivi ed invernali). 5) Disporre che spetteranno al 100% alla signora l'Assegno Unico, l'Assegno regionale al Parte_1
Nucleo nonché ogni altra eventuale indennità collegata alla figlia 6) In Persona_1 ogni caso con vittoria di competenze di causa, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA
e CNPA come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 aprile 2024, la ricorrente ha agito in questa Parte_1 sede al fine della regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia minore nata in data [...] dalla Persona_1 relazione sentimentale con il convenuto Controparte_1
La ricorrente ha esposto che tra lei e il sig. non è mai intercorsa una stabile Controparte_1 relazione e la convivenza è stata saltuaria, presso l'abitazione della ricorrente, in quanto il signor non aveva una dimora stabile. La stessa ha dedotto che il convenuto, già Per_1 durante la gravidanza, ha serbato nei suoi confronti comportamenti prevaricatori e maltrattanti, rappresentando che nel mese di agosto 2022 vi fu un primo episodio in cui il convenuto le diede uno schiaffo in pieno viso, cui fecero seguito altri episodi violenti nel
2 2023, fino all'ultimo episodio avvenuto in data 28 aprile 2023, a seguito del quale la ricorrente ha deciso di porre fine alla relazione.
La ricorrente ha dato atto della pendenza di procedimenti penali nei confronti del convenuto, rappresentando che la stessa sta crescendo la figlia da sola.
La sig.ra ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti condizioni: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, da valersi anche quali provvedimenti temporanei ed urgenti, 1) Disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, signora con collocazione Persona_1 Parte_1 presso la stessa. 2) Disporre che il padre vedrà la figlia in ambito protetto, con la presenza di un/a educatore, secondo un protocollo che verrà elaborato dal Servizio Sociale competente a cui verrà dato esplicito incarico in tal senso. 3) Prevedere che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento di e a decorrere dalla sua nascita, l'importo di € 350,00.= mensili entro Per_1 il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dal gennaio successivo. 4)
Prevedere che le spese straordinarie per saranno divise al 50% tra i genitori. Tali Per_1 saranno considerate quelle scolastiche (iscrizioni, materiale didattico, corredo), quelle sportive (iscrizione e corredo), quelle mediche non coperte dallo Stato compresi i ticket, extrascolastiche e ludiche (gite, colonie, campi estivi ed invernali). 5) Disporre che spetteranno al 100% alla signora l'Assegno Unico, l'Assegno regionale al Parte_1
Nucleo nonché ogni altra eventuale indennità collegata alla figlia 6) In Persona_1 ogni caso con vittoria di competenze di causa, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA
e CNPA come per legge.”.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte convenuta e all'udienza del
18 giugno 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza di data 20 giugno 2024, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., è stato disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e sono stati autorizzati incontri tra il padre e la minore esclusivamente in forma protetta sotto la supervisione del personale del
Servizio sociale;
è stato, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di versare la somma di euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario della figlia.
All'esito dell'istruttoria (espletata mediante produzioni documentali, acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale incaricato, Agenzia del Lavoro e Procura presso
3 questo Tribunale), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025.
Iniziando la disamina dalla domanda relativa al regime di affidamento della minore Per_1 giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.), l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento della minore in via cd. super esclusiva alla madre – come già disposto in via temporanea ed urgente –, risultando l'affido condiviso della bambina ad entrambi i genitori contrario al suo preminente interesse. A tal fine, va osservato che è la madre che, sin dalla nascita della figlia, si è occupata di lei, provvedendo a tutte le sue esigenze, a fronte di una presenza non costante del padre, come emerge anche dalla relazione del Servizio Sociale depositata in atti. Va, peraltro, osservato che nella richiamata relazione del Servizio viene evidenziato che “L'affido super- esclusivo alla madre appare ad oggi una soluzione funzionale per la bambina in quanto consente alla signora di prendere decisioni autonomamente”, aggiungendosi, al Pt_1
4 contempo, che risulta acquisita agli atti la richiesta di rinvio a giudizio del convenuto, imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna.
In ragione di quanto sopra, va confermato l'affido di in via cd. super Persona_1 esclusiva alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore, e ciò al fine di evitare che tali decisioni restino paralizzate o comunque rallentate.
Quanto al regime di visita tra il padre e la figlia, osserva il Collegio che l'andamento delle visite in spazio neutro sta procedendo in modo positivo: “Gli incontri continuano regolarmente. Nell'ambiente di Spazio Neutro AI e il padre si relazionano spontaneamente. La bambina esprime contentezza nel vedere il padre e nel giocare con lui
e dispiacere al momento di salutarsi. Il Sig. è felice di incontrare la bambina e si Pt_2 relaziona con lei con modalità generalmente adeguate. Talvolta va ancora sostenuto rispetto ad alcune piccole criticità come la merenda abbondante o la suddivisione dei tempi dell'incontro.” (cfr. relazione in atti).
Va, dunque, in questa sede preservato il diritto della minore a costruire e mantenere un rapporto pieno ed effettivo con entrambi i genitori, disponendosi a tal fine che le visite e le eventuali chiamate/videochiamate tra il papà e la figlia avverranno secondo i modi e i tempi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale, che viene in questa sede incaricato di predisporre un programma volto alla graduale implementazione delle visite e dei contatti tra il padre e previa verifica delle condizioni per un tale ampliamento, avuto riguardo al Per_1 preminente interesse della minore e in modo da evitare alla stessa qualunque pregiudizio.
Quanto, infine, alle condizioni di natura economica, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie. Tale somma va ritenuta congrua considerato, da un lato, che il padre attualmente lavora (cfr. documentazione Agenzia del Lavoro: “OCCUPATO, con contratto a tempi indeterminato dal 10/04/2024, full time, addetto alla manutenzione del verde, liv. 5”)
e che, sebbene non si conoscano i suoi redditi, egli possiede certamente capacità lavorativa specifica (quale elemento da valorizzarsi nella quantificazione dell'assegno di mantenimento
5 in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole); dall'altro lato, vanno considerate l'età della minore (tre anni) e le sue correlate esigenze di mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e che il convenuto non ha svolto attività difensiva, così non aggravando la trattazione del procedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) affida la figlia minore (nata in data [...]) in via cd. Persona_1 super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, alla quale va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore;
2) dispone che le visite e le eventuali chiamate/videochiamate tra il papà e la figlia avverranno secondo i modi e i tempi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale, che viene in questa sede incaricato di predisporre un programma volto alla graduale implementazione delle visite e dei contatti tra il padre e previa verifica delle Per_1 condizioni per un tale ampliamento, avuto riguardo al preminente interesse della minore e in modo da evitare alla stessa qualunque pregiudizio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese;
4) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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