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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1261/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS EN Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2025 promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MARSICO ROSINA CANDIDA
PARTE RICORRENTE contro
CP 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
LI CA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 Parte 1 e CP 1 esponevano di avere contratto matrimonio in data 16.6.2002, che dalla unione erano nati i figli Per 1 e Per 2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi
2. Assegnare la casa coniugale, ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano, area restando gli obblighi di legge. urbana di Rossano (Cs) via Calabria, 41 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla
Sig.ra SC LO, che l'abiterà con il figlio minore e con la figlia, CA IA
quanto la medesima non frequenterà i corsi universitari.
1. Il figlio minore CA SC resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà
al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. Tempi di permanenza. CA IA e CA SC resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la dimora della madre. Il padre potrà vedere il minore, CA SC, ogni qualvolta lo vorrà, previo
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di CA IA e CA SC: accordo con l'altro genitore. CA SE contribuirà al mantenimento di CA IA e CA SC
a) Versando alla Sig.ra SC LO nella sua qualità di genitore collocatario come di seguito stabilito: prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro
200,00 per entrambi i figli, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di luglio 2025 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione. b) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 1) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 1) I coniugi sono titolari dei seguenti di c/c bancari: SC LO (C/CN
5062.06), Mastercard Moneta Super flash IBAN [...],
CA SE (C/CN 7625.10) di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi
3) I coniugi sono proprietari al 50% dell'immobile adibito a dimora coniugale sito in tre anni (doc.5); Corigliano Rossano, in Via Calabria, 41 e dell'immobile con i seguenti dati catastali
H579 mappa 25, particella 40 sub 48 Via Sicilia p.3 cat A/3 classe 4 vani 1;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...] il nato a [...] il [...] alle condizioni 20/04/1975 e CP 1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
AS EN
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS EN Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2025 promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MARSICO ROSINA CANDIDA
PARTE RICORRENTE contro
CP 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
LI CA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 Parte 1 e CP 1 esponevano di avere contratto matrimonio in data 16.6.2002, che dalla unione erano nati i figli Per 1 e Per 2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi
2. Assegnare la casa coniugale, ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano, area restando gli obblighi di legge. urbana di Rossano (Cs) via Calabria, 41 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla
Sig.ra SC LO, che l'abiterà con il figlio minore e con la figlia, CA IA
quanto la medesima non frequenterà i corsi universitari.
1. Il figlio minore CA SC resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà
al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. Tempi di permanenza. CA IA e CA SC resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la dimora della madre. Il padre potrà vedere il minore, CA SC, ogni qualvolta lo vorrà, previo
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di CA IA e CA SC: accordo con l'altro genitore. CA SE contribuirà al mantenimento di CA IA e CA SC
a) Versando alla Sig.ra SC LO nella sua qualità di genitore collocatario come di seguito stabilito: prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro
200,00 per entrambi i figli, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di luglio 2025 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione. b) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 1) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 1) I coniugi sono titolari dei seguenti di c/c bancari: SC LO (C/CN
5062.06), Mastercard Moneta Super flash IBAN [...],
CA SE (C/CN 7625.10) di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi
3) I coniugi sono proprietari al 50% dell'immobile adibito a dimora coniugale sito in tre anni (doc.5); Corigliano Rossano, in Via Calabria, 41 e dell'immobile con i seguenti dati catastali
H579 mappa 25, particella 40 sub 48 Via Sicilia p.3 cat A/3 classe 4 vani 1;
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...] il nato a [...] il [...] alle condizioni 20/04/1975 e CP 1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
AS EN