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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1765/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLUCHINOTTA Parte_1 C.F._1
LUIGI - elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 54 50129 FIRENZE
RICORRENTE contro Con
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. FALINI CP_2
GI e dell'avv. BONI MARCO ( ) C.F._2 CP_3
( ), elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 25 00198 ROMA C.F._3
[...]
RESISTENTI Controparte_4
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compenso di CTU
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 - art. 15 D. Lgs. 150/2011 - art. 281-decies e seguenti c.p.c.,
l'arch. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Parte_1
Firenze, in data 2.1.2025, con il quale è stato liquidato il compenso di € 3.762,00 già maggiorati ex art. 52 D.M. n. 115/2002 per l'attività di CTU svolta dal medesimo, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente n.r.g. 12393/2019.
1.Nel provvedimento impugnato, il Giudice, nel liquidare i compensi al c.t.u, ha applicato l'art. 11
D.M. 30/05/2002 in considerazione della natura del quesito rivolto all'ausiliare; con l'aumento di cui all'art. 52 d.p.r. n. 115/2002, tenuto conto dell'attività svolta, nonché della complessità
pagina 1 di 9 dell'accertamento e della copiosa documentazione in atti, con il riconoscimento fino ad € 3.762 quale onorario globale. Il Giudice, inoltre, ha ritenuto che le attività del c.t.u. fossero riconducibili all'attività di consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, disciplinata dal sopra menzionato art. 11 D.M.
30/05/2002, e ha applicato il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m.
30 maggio 2002, il quale riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano, tuttavia, strumentali all'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 7174 del 25/03/2010). Quanto alle spese, ha liquidato solo le spese di viaggio, necessarie per l'espletamento dell'incarico e tenuto conto che dalla perizia il CTU dà atto di due sopralluoghi nel sito dell'accertamento e debbano essere quantificate in euro 260, tenuto conto della distanza tra le due località ( Firenze- IN) e del costo medio del carburante nel periodo di conferimento dell'incarico secondo i valori medi resi noti dal Ministero dello Sviluppo
Economico;
ritenuto che
siano, invece, rimborsabili spese, anche non documentabili, quali le spese per la stampa, per l'inchiostro e per il materiale di supporto o di cancelleria, nonché per le telefonate, per le comunicazioni elettroniche, ecc. (v. Cass. 18331/15) e queste spese debbano essere quantificate in euro 352; ( euro 3.762 per compensi, oltre IVA e contributi previdenziali oltre il rimborso di spese pari a euro 612) ponendo il compenso a carico di parte attrice.
2. La difesa ha contestato il decreto di liquidazione e ha ritenuto che l'incarico affidato all'architetto fosse composto da plurimi accertamenti, dovendo il c.t.u rispondere a cinque distinti quesiti Pt_1 relativi ad accertamenti da eseguirsi su tre immobili, posti in tre diversi comuni (Comune di IN,
Comune di Pontedera;
Comune di Pisa).
A tal proposito, il ricorrente richiama l'Ordinanza del 20.05.2023 con la quale il Giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Firenze, per l'importo di € 45.098,86 ( su istanza del ricorrente, per il pagamento di alcune attività professionali svolte su incarico della società,
nell'ambito del quale, la società opponente ha proposto domanda riconvenzionale per il Parte_2 risarcimento dei danni, derivanti dall'inadempimento dell'architetto, quantificata in € 750.000,00) ha disposto una c.t.u., con il seguente quesito: “Va disposta CTU al fine di accertare l'attività svolta dall'Arch. la congruità dei corrispettivi pretesi, anche con riguardo all'attività 'extra CP_4 preventivo', se i progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte, e quindi i rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto degli esborsi già sostenuti da parte attrice. Il CTU accerterà, inoltre, l'eventuale sussistenze dei danni reclamati da parte attrice/opponente.”, affidando l'incarico all'arch. Parte_1
pagina 2 di 9 3. Il ricorrente deduce che il compenso spettante al c.t.u. andrebbe rideterminato – alla luce dei plurimi accertamenti richiesti dal Giudice (cd. temi di indagine)- tenendo presente l'attività svolta sugli immobili, posti ciascuno in tre diversi Comuni, nel seguente modo:
a) “attività svolta dall'arch. (l'attività svolta dall'architetto per conto della società CP_4 CP_4 riguardava il potenziamento di un distributore di carburanti nel Comune di Pontedera, la Parte_3 realizzazione di distribuzione carburanti nel Comune di IN e la direzione dei lavori relativa) il ctu ha applicato l'art. 12 D.M. 2002 : “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42”. Secondo la difesa, l'accertamento ha comportato la verifica di tutti i progetti depositati in atti e/o prelevati dagli Enti, nonché la verifica e la valutazione della rispondenza delle prescrizioni di progetto con quanto contenuto nel contratto di appalto, nei capitolati e norme;
oltre ai sopralluoghi di verifica delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto stessi. Gli onorari richiesti sono pari a €. 2.911,26 ( 970,42 + 970,42+ 970,42)
b) “accertare … la congruità dei corrispettivi pretesi, anche con riguardo all'attività extra preventivo, nell'istanza di liquidazione indicati dal professionista come quesiti 2 e 3”
Per la suddetta attività è stato applicato l'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 in relazione all'impianto posto nel Comune di IN, il c.t.u. ha individuato il valore in € 70.700,00 ( la somma pretesa dalla per i danni lamentati) e ha richiesto un compenso pari a € 3.314,81: Pt_2
“per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al per i to
o al consulente tecnico un onorar io a percentuale calcolato per scaglioni – congruità corrispettivi pretesi IN €. 70.700,00 - f ino a €. 5.164,57 9,3951% €. 485,21da €. 5.164,58 e f ino a €.
10.329,14 7,5160% €. 388,17 da €. 10.329,15 e f ino a €. 25.822,84 5,6370% €. 873,38da €. 25.822,85
e f ino a €. 51.645,69 4,6896% €. 1.210,05 da €. 51.645,70 e f ino a €. 70.700,00 1,8790% €. 358,03 sub totale €. 3.314,84. Per l'attività svolta in relazione all'immobile posto nel Comune di Pontedera, il c.t.u, ha individuato il valore in € 7.866,56 e ha richiesto un compenso pari a € 688,29: Pontedera €.
7.866,56 f ino a €. 5.164,57 9,3951% €. 485,21 da €. 5.164,58 e f ino a €. 7.866,56 ,5160% €. 203,08 sub totale €. 688,29, per un totale di € 4.003,13 (3.314,84+688,29).
Nessun compenso è stato chiesto per l'attività svolta per il Comune di Pisa. pagina 3 di 9 c) se i progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte” - “Il CTU accerterà, inoltre,
l'eventuale sussistenza dei danni reclamati da parte attrice/opponente”
Per la suddetta attività è stato applicato l'art. 2 D.M. 30 maggio 2002: 1.per il distributore di carburante posto in Comune di IN, il valore è stato individuato sugli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni da parte della società opponente (€ 572.339,36): pari a € 7.824,05; 2.per il distributore di carburante posto in Comune di Pontedera, il valore è stato individuato sugli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni da parte della società opponente (€. 4.152,92) pari a € 390,17;
3. per il distributore di carburante posto in Comune di Pisa, il valore è stato individuato sugli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni da parte della società opponente (€. 170.929,80) pari a €
4.560,39. Per un totale di €. 12.774,61 (7.824,05+390,17+4560,39).
d) “ quindi i rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto degli esborsi già sostenuti da parte attrice”.
Per il quarto tema di indagine, è stato applicato l'articolo 3 D.M. “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni (…)spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà”
- per il distributore di carburante posto in Comune di IN, il c.t.u ha individuato il valore nelle richieste avanzate dalla contenuta opposto (€ 26.721,88) pari a €.1.788,92;-
- per il distributore di carburante posto in Comune di Pontedera, il c.t.u ha individuato il valore nelle richieste avanzate dalla contenuta opposto ( € 4.030,26) pari a € 378,65.
Per un totale di € 1.083,79 già ridotto al 50%.
Totale onorari € 20.772,79
In fine il c.t.u. ha chiesto un onorario a vacazione (6,5 vacazioni) per i sopralluoghi effettuati sui tre diversi siti (Pisa/Pontedera/Firenze) e per l'accesso presso gli uffici tecnici per € 63,16 oltre spese vive pari a € 352,00 e rimborso chilometrico pari a € 120,00 per un totale di € 323,58
L'importo richiesto dal c.t.u nell'istanza di liquidazione è pari a € 21.500,00 (per arrotondamento) oltre oneri di legge.
Il ricorrente ha concluso, chiedendo la riforma del decreto di liquidazione dei compensi emesso dal GI del Tribunale di Firenze in data 1.12.2025, nel procedimento RG. 12393/2019 e una nuova liquidazione dei compensi al CTU, nella misura come sopra quantificata, ovvero in quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.
4.Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la GI. in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. In merito alle deduzioni del ricorrente, il resistente contesta la necessità dei vari sopralluoghi e pagina 4 di 9 accessi eseguiti dal c.t.u. presso i vari Comuni, stante la presenza in atti di tutta la documentazione. Lo stesso c.t.u., secondo le argomentazioni di controparte, avrebbe potuto rispondere al quesito, analizzando solo la documentazione presente in atti, considerato che il Giudice non aveva richiesto di redigere un giudizio di conformità urbanistica ed edilizia sui vari progetti, ma di valutare se vi erano errori ed omissioni tali da aver procurato un danno ai committenti. La difesa inoltre, contesta diffusamente le modalità di calcolo adottate dal c.t.u, rilevando errori nella determinazione dei compensi e sostenendo la unicità dell'incarico ai fini della determinazione dei compensi. La difesa ha concluso e ha chiesto di “liquidare il compenso spettante all'arch. per l'attività di Parte_1
CTU dal medesimo svolta, nella misura di legge, tenuto conto della effettiva consistenza dell'operato svolto, della attinenza ai quesiti posti, della non sussistenza di alcun motivo per aumentare il compenso ex art. 52, co 1, T.U. Spese Giustizia, della incompletezza dell'incarico svolto, nonché del ritardo nella consegna delle relazioni peritali, sia provvisoria, sia definitiva, ex art. 52, co 2, T.U.
All'udienza del 5 giugno 2025 sono comparsi i procuratori delle parti e il ricorrente personalmente.
Nessuno è comparso per l'arch. e per la società Il giudice, su CP_4 Controparte_5 richiesta delle parti, ha assegnato un termine per il deposito delle note di replica e ha inviato all'udienza del 24 luglio 2025 per discussione.
5. Con memoria autorizzata depositata in data 4.7.2025, il ricorrente ha formulato richiesta di risarcimento danni per aver controparte accusato di faziosità l'arch. per aver favorito l'Arch. Pt_1 in quanto “elettore” del membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze CP_4 Pt_1
e di aver svolto attività inutili al fine di gonfiare i compensi. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disporre la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria difensiva avversaria: pag. 6, la frase tra la quarta e la settima riga, che inizia con “Non” e finisce con
“compenso” (accusa di aver gonfiato i propri compensi); pag. 12, la frase tra l'undicesima e la quindicesima riga, che inizia con la parola “non” e finisce con la parola “compenso” (di nuovo accusa di aver gonfiato i propri compensi);pag. 13, la frase tra la settima e la quattordicesima, che inizia con la parola “ma” e termina con la parola “Firenze”; (gravissima accusa di imparzialità addirittura per ragioni di voto in consiglio); pag. 27, quinta riga, le parole: “le faziosità”. Chiede ai sensi ex art. 96 c.p.c. la condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'Arch. che si indica in € 15.000,00 o nella diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia.
Con memoria autorizzata in replica, depositata in data 14 luglio 2025, il resistente ha chiesto il rigetto della relativa domanda, ritenendo che le espressioni definite “offensive” sono pertinenti all'oggetto della causa e del tutto sproporzionata la somma richiesta a titolo di risarcimento danni, in quanto, non pagina 5 di 9 sussisterebbe alcun danno risarcibile, né alcuna condotta in mala fede, essendo state, tali contestazioni, sollevate anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti, e la causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa . Persona_1
****
6. Va premesso che le doglianze relative al merito della CTU non possono, pacificamente, trovare ingresso nel presente procedimento.
7. Nel caso in esame, il ricorrente è stato nominato c.t.u al fine di accertare l'attività svolta dall'architetto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_4
Firenze, per il pagamento di alcune attività professionali svolte su incarico della società opponente
( . Più segnatamente, l'incarico conferito dal giudice, con provvedimento del 20.5.2023 ha Parte_2 riguardato il seguente quesito: “Va disposta CTU al fine di accertare l'attività svolta dall'Arch.
la congruità dei corrispettivi pretesi, anche con riguardo all'attività 'extra preventivo', se i CP_4 progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte, e quindi i rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto degli esborsi già sostenuti da parte attrice. Il CTU accerterà, inoltre, l'eventuale sussistenze dei danni reclamati da parte attrice/opponente.
Il giudice, nella liquidazione dei compensi al c.t.u. ha ritenuto correttamente che il quesito fosse unico e le attività indicate dal CTU nella notula, riconducibili all'attività di consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, disciplinata dal sopra menzionato art. 11 D.M. 30/05/2002 “ Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici (omissis)spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni” e ha liquidato come onorario globale la somma di € 3.762,00 con l'applicazione dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, tenuto conto della natura dell'incarico e dell'attività svolta nonché della complessità dell'accertamento e della copiosa documentazione in atti.
Quanto all'onorario a vacazione richiesto dal c.t.u e relativo ai sopralluoghi che lo stesso ha effettuato, il primo a IN e il secondo a Pisa, il Giudice ha rigettato la relativa richiesta ritenendo - con motivazione del tutto condivisibile e condivisa - che : - il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni unicamente nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione, sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni (cfr. Cass. 8148/2016); tanto più pagina 6 di 9 che il giudice ha ritenuto che le attività indicate dal c.t.u. fossero riconducibili all'attività di consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, disciplinata dal sopra menzionato art. 11 D.M.
30/05/2002, e ha applicato il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m.
30 maggio 2002, il quale riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano, tuttavia, strumentali all'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 7174 del25/03/2010);
8.Il giudice ha, dunque, statuito conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, in ipotesi di pluralità di quesiti, ma di unicità dell'indagine, deve applicarsi un unico criterio di liquidazione che, in caso di valore determinato o determinabile dell'utilità accertata, è quello a scaglioni e non a vacazioni.
Orbene, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 11 del decreto citato, considerato che l'attività di consulenza svolta dal ricorrente riguardava plurimi accertamenti e non era limitata solo ad una operazione di controllo e verifica dell'attività svolta dall'Arch. per conto della società CP_4 opponente. Si richiama a tal proposito una pronuncia della Corte di Cassazione sez. II 18 settembre
2009 n. 2035, la quale statuisce che “ in tema di compensi dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'art.
12 del d.m. 30 maggio 2002 n. 115 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto, pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto, l'indagine commessa al consulente non sia limitata a una operazione di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamento, il criterio di liquidazione è quello fissato dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie.
Tuttavia si osserva che il Giudice ha omesso di indicare, nel provvedimento impugnato, l'importo da prendere a base per la valutazione parametrica, indicata nell'art. 11 del decreto citato.
9. A tal proposito, si richiama il criterio generale contenuto nell'art. 1 del D.M. 30.5.2002 che stabilisce: “per la determinazione degli onorari si ha riguardo per la perizia al valore del bene e ad ogni altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia”.
Alla luce di tale previsione normativa, per la determinazione degli onorari, si dovrà fare riferimento al valore della domanda, oggetto della controversia e non al valore dei beni oggetto dell'accertamento. Ne consegue che proprio in applicazione dei vari coefficienti percentuali dettati dalla norma sopra richiamata (art. 11) e in considerazione del valore della causa ( € 45.098,86) il compenso liquidabile era il seguente: fino a € 5.164,57 dal 6,586% al 13,1531% 679,00 da 5.164,57 e fino a € 10.329,14 dal 4,6896% al 9,3951% 485,21 pagina 7 di 9 da 10.329,14 e fino a € 25.822,84 876,76 da 25.822,84 e fino a 45.098,86 1.086,58 totale 3.127,56
Alla somma così determinata, si dovrà applicare la maggiorazione prevista dall'art. 52 d.p.r. n.
115/2002 – così come deciso dal Giudice in sede di liquidazione - e si ritiene congruo l'aumento discrezionalmente applicato fino all'importo di € 3.762, in considerazione della natura dell'incarico e dell'attività svolta nonché della complessità dell'accertamento richiesto al c.t.u. Sul punto è stato chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte che “costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento sino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o quanto meno di assoluta rarità , risultano comunque aver impiegato
l'ausiliario in misura notevolmente massiva per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà”. Ed invero la pluralità delle operazioni e valutazioni effettuate, senza particolare importanza tecnico-scientifica, giustificano nel caso di specie l'aumento come applicato.
Alla somma così determinata, sono state correttamente aggiunte le spese di viaggio necessarie per l'espletamento dell'incarico e quantificate in euro 260, atteso che i CTP non risultano essersi opposti agli accessi come programmati, “tenuto conto della distanza tra le due località ( Firenze- IN) e del costo medio del carburante nel periodo di conferimento dell'incarico secondo i valori medi resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico”.
Quanto alle spese vive documentate la difesa del ricorrente non ha mosso puntuali contestazioni alla quantificazione documentale operata dalla difesa del resistente in € 266,64, e sulla base di esse risulta congrua la liquidazione effettuata anche in relazione alle ulteriori spese vive ( quali le spese per la stampa, per l'inchiostro e per il materiale di supporto o di cancelleria, nonché per le telefonate, per le comunicazioni elettroniche, ecc (v. Cass. 18331/15) per complessivi € 352. Co 10. Non si ritiene di dover apportare diminuzioni per il tardivo deposito della , attesa la plausibilità della difesa attinente a difficoltà dell'invio telematico per il “peso informatico” di quanto inviato, stante la documentazione sull'invio alle ore 03.11 del 16.5, giorno successivo, per 3 ore alla scadenza del termine, deposito la cui tempistica non ha comportato, all'evidenza, alcuna conseguenza sulle tempistiche processuali e diritto di difesa.
11. Quanto all'ulteriore domanda avanzata dal ricorrente in ordine alla cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle parole offensive indicate nella memoria di costituzione e alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c , si ritiene meritevole di accoglimento.
Sul punto la Corte di Cassazione - nella sentenza n. 17325 del 31.8.2015 - ha ritenuto che “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute pagina 8 di 9 negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”.
Nel caso in esame, invece, le espressioni contenute nella memoria difensiva della società GI. CP_2 rilevano un intento dispregiativo e offensivo nei confronti del c.t.u., nella parte in cui è stato accusato di faziosità e di aver svolto, nell'ambito dell'incarico affidato “un ruolo sempre meno imparziale, manifestando sempre più apertamente nel tempo, un favore verso il CO peraltro CP_4 appartenente perfino allo stesso Ordine territoriale, e dunque elettore dell'arch. consigliere Pt_1 dell'Ordine di Firenze” (cfr. Memoria difensiva – per GI. pag. 13) non avendo, le suddette CP_2 frasi nessun rapporto, anche indiretto, con la materia controversa ed essendo avulse da qualsiasi strategia difensiva.
Si dispone, pertanto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle predette espressioni sconvenienti ed ingiuriose, le quali tuttavia, nella loro indubbia sconvenienza attengono (pur del tutto impropriamente) all'impostazione difensiva (scomposta), così da non consentire in base all'art. 89 c.p.c di far luogo al risarcimento del danno.
12 Le spese di lite sono compensate in ragione della sussistenza di motivi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferma il decreto di liquidazione emesso dal G.I., in data
2.12.2025, di liquidazione del compenso al c.t.u. arch. dell'importo di € 3.762 per Parte_1 onorari, oltre i.v.a e contributi previdenziali ed € 612 per rimborso spese anticipate;
ordina, ai sensi dell'art. 89 c.p.c la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria difensiva di replica della GI. del 23.5.2025: pag. 13 (decimo capoverso) “il c.t.u svolgeva un CP_2 ruolo sempre meno imparziale, manifestando sempre più apertamente nel tempo, un favore verso il
CO LL, peraltro appartenente perfino allo stesso Ordine territoriale, e dunque elettore dell'arch. consigliere dell'Ordine di Firenze” ; pag. 27 (quinto capoverso) la parola “le Pt_1 faziosità”
Spese compensate.
Firenze, 04/12/2025
La Giudice
Dott. ssa Silvia Governatori
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Governatori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1765/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PLUCHINOTTA Parte_1 C.F._1
LUIGI - elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 54 50129 FIRENZE
RICORRENTE contro Con
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. FALINI CP_2
GI e dell'avv. BONI MARCO ( ) C.F._2 CP_3
( ), elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 25 00198 ROMA C.F._3
[...]
RESISTENTI Controparte_4
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compenso di CTU
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 - art. 15 D. Lgs. 150/2011 - art. 281-decies e seguenti c.p.c.,
l'arch. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Parte_1
Firenze, in data 2.1.2025, con il quale è stato liquidato il compenso di € 3.762,00 già maggiorati ex art. 52 D.M. n. 115/2002 per l'attività di CTU svolta dal medesimo, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente n.r.g. 12393/2019.
1.Nel provvedimento impugnato, il Giudice, nel liquidare i compensi al c.t.u, ha applicato l'art. 11
D.M. 30/05/2002 in considerazione della natura del quesito rivolto all'ausiliare; con l'aumento di cui all'art. 52 d.p.r. n. 115/2002, tenuto conto dell'attività svolta, nonché della complessità
pagina 1 di 9 dell'accertamento e della copiosa documentazione in atti, con il riconoscimento fino ad € 3.762 quale onorario globale. Il Giudice, inoltre, ha ritenuto che le attività del c.t.u. fossero riconducibili all'attività di consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, disciplinata dal sopra menzionato art. 11 D.M.
30/05/2002, e ha applicato il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m.
30 maggio 2002, il quale riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano, tuttavia, strumentali all'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 7174 del 25/03/2010). Quanto alle spese, ha liquidato solo le spese di viaggio, necessarie per l'espletamento dell'incarico e tenuto conto che dalla perizia il CTU dà atto di due sopralluoghi nel sito dell'accertamento e debbano essere quantificate in euro 260, tenuto conto della distanza tra le due località ( Firenze- IN) e del costo medio del carburante nel periodo di conferimento dell'incarico secondo i valori medi resi noti dal Ministero dello Sviluppo
Economico;
ritenuto che
siano, invece, rimborsabili spese, anche non documentabili, quali le spese per la stampa, per l'inchiostro e per il materiale di supporto o di cancelleria, nonché per le telefonate, per le comunicazioni elettroniche, ecc. (v. Cass. 18331/15) e queste spese debbano essere quantificate in euro 352; ( euro 3.762 per compensi, oltre IVA e contributi previdenziali oltre il rimborso di spese pari a euro 612) ponendo il compenso a carico di parte attrice.
2. La difesa ha contestato il decreto di liquidazione e ha ritenuto che l'incarico affidato all'architetto fosse composto da plurimi accertamenti, dovendo il c.t.u rispondere a cinque distinti quesiti Pt_1 relativi ad accertamenti da eseguirsi su tre immobili, posti in tre diversi comuni (Comune di IN,
Comune di Pontedera;
Comune di Pisa).
A tal proposito, il ricorrente richiama l'Ordinanza del 20.05.2023 con la quale il Giudice, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Firenze, per l'importo di € 45.098,86 ( su istanza del ricorrente, per il pagamento di alcune attività professionali svolte su incarico della società,
nell'ambito del quale, la società opponente ha proposto domanda riconvenzionale per il Parte_2 risarcimento dei danni, derivanti dall'inadempimento dell'architetto, quantificata in € 750.000,00) ha disposto una c.t.u., con il seguente quesito: “Va disposta CTU al fine di accertare l'attività svolta dall'Arch. la congruità dei corrispettivi pretesi, anche con riguardo all'attività 'extra CP_4 preventivo', se i progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte, e quindi i rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto degli esborsi già sostenuti da parte attrice. Il CTU accerterà, inoltre, l'eventuale sussistenze dei danni reclamati da parte attrice/opponente.”, affidando l'incarico all'arch. Parte_1
pagina 2 di 9 3. Il ricorrente deduce che il compenso spettante al c.t.u. andrebbe rideterminato – alla luce dei plurimi accertamenti richiesti dal Giudice (cd. temi di indagine)- tenendo presente l'attività svolta sugli immobili, posti ciascuno in tre diversi Comuni, nel seguente modo:
a) “attività svolta dall'arch. (l'attività svolta dall'architetto per conto della società CP_4 CP_4 riguardava il potenziamento di un distributore di carburanti nel Comune di Pontedera, la Parte_3 realizzazione di distribuzione carburanti nel Comune di IN e la direzione dei lavori relativa) il ctu ha applicato l'art. 12 D.M. 2002 : “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42”. Secondo la difesa, l'accertamento ha comportato la verifica di tutti i progetti depositati in atti e/o prelevati dagli Enti, nonché la verifica e la valutazione della rispondenza delle prescrizioni di progetto con quanto contenuto nel contratto di appalto, nei capitolati e norme;
oltre ai sopralluoghi di verifica delle dimensioni riportate negli elaborati di progetto stessi. Gli onorari richiesti sono pari a €. 2.911,26 ( 970,42 + 970,42+ 970,42)
b) “accertare … la congruità dei corrispettivi pretesi, anche con riguardo all'attività extra preventivo, nell'istanza di liquidazione indicati dal professionista come quesiti 2 e 3”
Per la suddetta attività è stato applicato l'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 in relazione all'impianto posto nel Comune di IN, il c.t.u. ha individuato il valore in € 70.700,00 ( la somma pretesa dalla per i danni lamentati) e ha richiesto un compenso pari a € 3.314,81: Pt_2
“per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al per i to
o al consulente tecnico un onorar io a percentuale calcolato per scaglioni – congruità corrispettivi pretesi IN €. 70.700,00 - f ino a €. 5.164,57 9,3951% €. 485,21da €. 5.164,58 e f ino a €.
10.329,14 7,5160% €. 388,17 da €. 10.329,15 e f ino a €. 25.822,84 5,6370% €. 873,38da €. 25.822,85
e f ino a €. 51.645,69 4,6896% €. 1.210,05 da €. 51.645,70 e f ino a €. 70.700,00 1,8790% €. 358,03 sub totale €. 3.314,84. Per l'attività svolta in relazione all'immobile posto nel Comune di Pontedera, il c.t.u, ha individuato il valore in € 7.866,56 e ha richiesto un compenso pari a € 688,29: Pontedera €.
7.866,56 f ino a €. 5.164,57 9,3951% €. 485,21 da €. 5.164,58 e f ino a €. 7.866,56 ,5160% €. 203,08 sub totale €. 688,29, per un totale di € 4.003,13 (3.314,84+688,29).
Nessun compenso è stato chiesto per l'attività svolta per il Comune di Pisa. pagina 3 di 9 c) se i progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte” - “Il CTU accerterà, inoltre,
l'eventuale sussistenza dei danni reclamati da parte attrice/opponente”
Per la suddetta attività è stato applicato l'art. 2 D.M. 30 maggio 2002: 1.per il distributore di carburante posto in Comune di IN, il valore è stato individuato sugli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni da parte della società opponente (€ 572.339,36): pari a € 7.824,05; 2.per il distributore di carburante posto in Comune di Pontedera, il valore è stato individuato sugli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni da parte della società opponente (€. 4.152,92) pari a € 390,17;
3. per il distributore di carburante posto in Comune di Pisa, il valore è stato individuato sugli importi richiesti a titolo di risarcimento dei danni da parte della società opponente (€. 170.929,80) pari a €
4.560,39. Per un totale di €. 12.774,61 (7.824,05+390,17+4560,39).
d) “ quindi i rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto degli esborsi già sostenuti da parte attrice”.
Per il quarto tema di indagine, è stato applicato l'articolo 3 D.M. “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni (…)spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà”
- per il distributore di carburante posto in Comune di IN, il c.t.u ha individuato il valore nelle richieste avanzate dalla contenuta opposto (€ 26.721,88) pari a €.1.788,92;-
- per il distributore di carburante posto in Comune di Pontedera, il c.t.u ha individuato il valore nelle richieste avanzate dalla contenuta opposto ( € 4.030,26) pari a € 378,65.
Per un totale di € 1.083,79 già ridotto al 50%.
Totale onorari € 20.772,79
In fine il c.t.u. ha chiesto un onorario a vacazione (6,5 vacazioni) per i sopralluoghi effettuati sui tre diversi siti (Pisa/Pontedera/Firenze) e per l'accesso presso gli uffici tecnici per € 63,16 oltre spese vive pari a € 352,00 e rimborso chilometrico pari a € 120,00 per un totale di € 323,58
L'importo richiesto dal c.t.u nell'istanza di liquidazione è pari a € 21.500,00 (per arrotondamento) oltre oneri di legge.
Il ricorrente ha concluso, chiedendo la riforma del decreto di liquidazione dei compensi emesso dal GI del Tribunale di Firenze in data 1.12.2025, nel procedimento RG. 12393/2019 e una nuova liquidazione dei compensi al CTU, nella misura come sopra quantificata, ovvero in quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.
4.Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la GI. in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. In merito alle deduzioni del ricorrente, il resistente contesta la necessità dei vari sopralluoghi e pagina 4 di 9 accessi eseguiti dal c.t.u. presso i vari Comuni, stante la presenza in atti di tutta la documentazione. Lo stesso c.t.u., secondo le argomentazioni di controparte, avrebbe potuto rispondere al quesito, analizzando solo la documentazione presente in atti, considerato che il Giudice non aveva richiesto di redigere un giudizio di conformità urbanistica ed edilizia sui vari progetti, ma di valutare se vi erano errori ed omissioni tali da aver procurato un danno ai committenti. La difesa inoltre, contesta diffusamente le modalità di calcolo adottate dal c.t.u, rilevando errori nella determinazione dei compensi e sostenendo la unicità dell'incarico ai fini della determinazione dei compensi. La difesa ha concluso e ha chiesto di “liquidare il compenso spettante all'arch. per l'attività di Parte_1
CTU dal medesimo svolta, nella misura di legge, tenuto conto della effettiva consistenza dell'operato svolto, della attinenza ai quesiti posti, della non sussistenza di alcun motivo per aumentare il compenso ex art. 52, co 1, T.U. Spese Giustizia, della incompletezza dell'incarico svolto, nonché del ritardo nella consegna delle relazioni peritali, sia provvisoria, sia definitiva, ex art. 52, co 2, T.U.
All'udienza del 5 giugno 2025 sono comparsi i procuratori delle parti e il ricorrente personalmente.
Nessuno è comparso per l'arch. e per la società Il giudice, su CP_4 Controparte_5 richiesta delle parti, ha assegnato un termine per il deposito delle note di replica e ha inviato all'udienza del 24 luglio 2025 per discussione.
5. Con memoria autorizzata depositata in data 4.7.2025, il ricorrente ha formulato richiesta di risarcimento danni per aver controparte accusato di faziosità l'arch. per aver favorito l'Arch. Pt_1 in quanto “elettore” del membro del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze CP_4 Pt_1
e di aver svolto attività inutili al fine di gonfiare i compensi. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., disporre la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria difensiva avversaria: pag. 6, la frase tra la quarta e la settima riga, che inizia con “Non” e finisce con
“compenso” (accusa di aver gonfiato i propri compensi); pag. 12, la frase tra l'undicesima e la quindicesima riga, che inizia con la parola “non” e finisce con la parola “compenso” (di nuovo accusa di aver gonfiato i propri compensi);pag. 13, la frase tra la settima e la quattordicesima, che inizia con la parola “ma” e termina con la parola “Firenze”; (gravissima accusa di imparzialità addirittura per ragioni di voto in consiglio); pag. 27, quinta riga, le parole: “le faziosità”. Chiede ai sensi ex art. 96 c.p.c. la condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'Arch. che si indica in € 15.000,00 o nella diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia.
Con memoria autorizzata in replica, depositata in data 14 luglio 2025, il resistente ha chiesto il rigetto della relativa domanda, ritenendo che le espressioni definite “offensive” sono pertinenti all'oggetto della causa e del tutto sproporzionata la somma richiesta a titolo di risarcimento danni, in quanto, non pagina 5 di 9 sussisterebbe alcun danno risarcibile, né alcuna condotta in mala fede, essendo state, tali contestazioni, sollevate anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 24 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti, e la causa è stata rimessa alla sottoscritta quale assegnataria nell'ambito dell'UPP del procedimento la cui trattazione era stata delegata alla dott.ssa . Persona_1
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6. Va premesso che le doglianze relative al merito della CTU non possono, pacificamente, trovare ingresso nel presente procedimento.
7. Nel caso in esame, il ricorrente è stato nominato c.t.u al fine di accertare l'attività svolta dall'architetto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_4
Firenze, per il pagamento di alcune attività professionali svolte su incarico della società opponente
( . Più segnatamente, l'incarico conferito dal giudice, con provvedimento del 20.5.2023 ha Parte_2 riguardato il seguente quesito: “Va disposta CTU al fine di accertare l'attività svolta dall'Arch.
la congruità dei corrispettivi pretesi, anche con riguardo all'attività 'extra preventivo', se i CP_4 progetti presentino carenze o se siano stati redatti a regola d'arte, e quindi i rapporti dare/avere tra le parti, tenuto conto degli esborsi già sostenuti da parte attrice. Il CTU accerterà, inoltre, l'eventuale sussistenze dei danni reclamati da parte attrice/opponente.
Il giudice, nella liquidazione dei compensi al c.t.u. ha ritenuto correttamente che il quesito fosse unico e le attività indicate dal CTU nella notula, riconducibili all'attività di consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, disciplinata dal sopra menzionato art. 11 D.M. 30/05/2002 “ Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici (omissis)spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni” e ha liquidato come onorario globale la somma di € 3.762,00 con l'applicazione dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, tenuto conto della natura dell'incarico e dell'attività svolta nonché della complessità dell'accertamento e della copiosa documentazione in atti.
Quanto all'onorario a vacazione richiesto dal c.t.u e relativo ai sopralluoghi che lo stesso ha effettuato, il primo a IN e il secondo a Pisa, il Giudice ha rigettato la relativa richiesta ritenendo - con motivazione del tutto condivisibile e condivisa - che : - il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni unicamente nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione, sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni (cfr. Cass. 8148/2016); tanto più pagina 6 di 9 che il giudice ha ritenuto che le attività indicate dal c.t.u. fossero riconducibili all'attività di consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, disciplinata dal sopra menzionato art. 11 D.M.
30/05/2002, e ha applicato il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m.
30 maggio 2002, il quale riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano, tuttavia, strumentali all'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 7174 del25/03/2010);
8.Il giudice ha, dunque, statuito conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, in ipotesi di pluralità di quesiti, ma di unicità dell'indagine, deve applicarsi un unico criterio di liquidazione che, in caso di valore determinato o determinabile dell'utilità accertata, è quello a scaglioni e non a vacazioni.
Orbene, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 11 del decreto citato, considerato che l'attività di consulenza svolta dal ricorrente riguardava plurimi accertamenti e non era limitata solo ad una operazione di controllo e verifica dell'attività svolta dall'Arch. per conto della società CP_4 opponente. Si richiama a tal proposito una pronuncia della Corte di Cassazione sez. II 18 settembre
2009 n. 2035, la quale statuisce che “ in tema di compensi dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'art.
12 del d.m. 30 maggio 2002 n. 115 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto, pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto, l'indagine commessa al consulente non sia limitata a una operazione di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamento, il criterio di liquidazione è quello fissato dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie.
Tuttavia si osserva che il Giudice ha omesso di indicare, nel provvedimento impugnato, l'importo da prendere a base per la valutazione parametrica, indicata nell'art. 11 del decreto citato.
9. A tal proposito, si richiama il criterio generale contenuto nell'art. 1 del D.M. 30.5.2002 che stabilisce: “per la determinazione degli onorari si ha riguardo per la perizia al valore del bene e ad ogni altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia”.
Alla luce di tale previsione normativa, per la determinazione degli onorari, si dovrà fare riferimento al valore della domanda, oggetto della controversia e non al valore dei beni oggetto dell'accertamento. Ne consegue che proprio in applicazione dei vari coefficienti percentuali dettati dalla norma sopra richiamata (art. 11) e in considerazione del valore della causa ( € 45.098,86) il compenso liquidabile era il seguente: fino a € 5.164,57 dal 6,586% al 13,1531% 679,00 da 5.164,57 e fino a € 10.329,14 dal 4,6896% al 9,3951% 485,21 pagina 7 di 9 da 10.329,14 e fino a € 25.822,84 876,76 da 25.822,84 e fino a 45.098,86 1.086,58 totale 3.127,56
Alla somma così determinata, si dovrà applicare la maggiorazione prevista dall'art. 52 d.p.r. n.
115/2002 – così come deciso dal Giudice in sede di liquidazione - e si ritiene congruo l'aumento discrezionalmente applicato fino all'importo di € 3.762, in considerazione della natura dell'incarico e dell'attività svolta nonché della complessità dell'accertamento richiesto al c.t.u. Sul punto è stato chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte che “costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento sino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o quanto meno di assoluta rarità , risultano comunque aver impiegato
l'ausiliario in misura notevolmente massiva per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà”. Ed invero la pluralità delle operazioni e valutazioni effettuate, senza particolare importanza tecnico-scientifica, giustificano nel caso di specie l'aumento come applicato.
Alla somma così determinata, sono state correttamente aggiunte le spese di viaggio necessarie per l'espletamento dell'incarico e quantificate in euro 260, atteso che i CTP non risultano essersi opposti agli accessi come programmati, “tenuto conto della distanza tra le due località ( Firenze- IN) e del costo medio del carburante nel periodo di conferimento dell'incarico secondo i valori medi resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico”.
Quanto alle spese vive documentate la difesa del ricorrente non ha mosso puntuali contestazioni alla quantificazione documentale operata dalla difesa del resistente in € 266,64, e sulla base di esse risulta congrua la liquidazione effettuata anche in relazione alle ulteriori spese vive ( quali le spese per la stampa, per l'inchiostro e per il materiale di supporto o di cancelleria, nonché per le telefonate, per le comunicazioni elettroniche, ecc (v. Cass. 18331/15) per complessivi € 352. Co 10. Non si ritiene di dover apportare diminuzioni per il tardivo deposito della , attesa la plausibilità della difesa attinente a difficoltà dell'invio telematico per il “peso informatico” di quanto inviato, stante la documentazione sull'invio alle ore 03.11 del 16.5, giorno successivo, per 3 ore alla scadenza del termine, deposito la cui tempistica non ha comportato, all'evidenza, alcuna conseguenza sulle tempistiche processuali e diritto di difesa.
11. Quanto all'ulteriore domanda avanzata dal ricorrente in ordine alla cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle parole offensive indicate nella memoria di costituzione e alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c , si ritiene meritevole di accoglimento.
Sul punto la Corte di Cassazione - nella sentenza n. 17325 del 31.8.2015 - ha ritenuto che “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute pagina 8 di 9 negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”.
Nel caso in esame, invece, le espressioni contenute nella memoria difensiva della società GI. CP_2 rilevano un intento dispregiativo e offensivo nei confronti del c.t.u., nella parte in cui è stato accusato di faziosità e di aver svolto, nell'ambito dell'incarico affidato “un ruolo sempre meno imparziale, manifestando sempre più apertamente nel tempo, un favore verso il CO peraltro CP_4 appartenente perfino allo stesso Ordine territoriale, e dunque elettore dell'arch. consigliere Pt_1 dell'Ordine di Firenze” (cfr. Memoria difensiva – per GI. pag. 13) non avendo, le suddette CP_2 frasi nessun rapporto, anche indiretto, con la materia controversa ed essendo avulse da qualsiasi strategia difensiva.
Si dispone, pertanto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle predette espressioni sconvenienti ed ingiuriose, le quali tuttavia, nella loro indubbia sconvenienza attengono (pur del tutto impropriamente) all'impostazione difensiva (scomposta), così da non consentire in base all'art. 89 c.p.c di far luogo al risarcimento del danno.
12 Le spese di lite sono compensate in ragione della sussistenza di motivi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferma il decreto di liquidazione emesso dal G.I., in data
2.12.2025, di liquidazione del compenso al c.t.u. arch. dell'importo di € 3.762 per Parte_1 onorari, oltre i.v.a e contributi previdenziali ed € 612 per rimborso spese anticipate;
ordina, ai sensi dell'art. 89 c.p.c la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria difensiva di replica della GI. del 23.5.2025: pag. 13 (decimo capoverso) “il c.t.u svolgeva un CP_2 ruolo sempre meno imparziale, manifestando sempre più apertamente nel tempo, un favore verso il
CO LL, peraltro appartenente perfino allo stesso Ordine territoriale, e dunque elettore dell'arch. consigliere dell'Ordine di Firenze” ; pag. 27 (quinto capoverso) la parola “le Pt_1 faziosità”
Spese compensate.
Firenze, 04/12/2025
La Giudice
Dott. ssa Silvia Governatori
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