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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Marinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 c.p.c., la seguente: SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 241/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. n. 1391/2025 emessa il 19/12/2024 e pubblicata il 20/1/2025; avente ad oggetto: calcolo premi INAIL;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da
Parte_1
- (C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Cristina Venturoli, Maria Cristina Bergamini e Giuditta Caterina Paganelli, con
pag. 1 di 3 domicilio eletto presso lo studio di queste ultime sito in Modena, Viale delle Rimembranze n. 52; ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso nei precedenti gradi del giudizio dall'Avv. Elisa Sarno;
resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato:
che le parti in causa non sono comparse, né alla scorda udienza del 25/09/2025, né all'odierna udienza;
considerato:
che tanto comporta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”;
che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto pag. 2 di 3 dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Marinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 c.p.c., la seguente: SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 241/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. n. 1391/2025 emessa il 19/12/2024 e pubblicata il 20/1/2025; avente ad oggetto: calcolo premi INAIL;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da
Parte_1
- (C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Cristina Venturoli, Maria Cristina Bergamini e Giuditta Caterina Paganelli, con
pag. 1 di 3 domicilio eletto presso lo studio di queste ultime sito in Modena, Viale delle Rimembranze n. 52; ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso nei precedenti gradi del giudizio dall'Avv. Elisa Sarno;
resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato:
che le parti in causa non sono comparse, né alla scorda udienza del 25/09/2025, né all'odierna udienza;
considerato:
che tanto comporta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”;
che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto pag. 2 di 3 dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3