TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8170 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. IAVARONE GIUSEPPE, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa , che aveva riconosciuto il ricorrente invalido in kisura Persona_1
pari all'80%, presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominata all'uopo quale ctu la dott.ssa , lette le note scrotte depositate per Persona_2
l'udienza, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che la ctu dott,ssa , ha affermato che il ricorrente, di anni 30 al momento Per_2 della visita, è affetto da “PSICOSI IN SOGGETTO CON DISARMONIA EVOLUTIVA”.
La ctu ha poi chiarito che dall'esame della documentazione depositata si evince un quadro clinico di psicosi in soggetto con disarmonia evolutiva, patologia caratterizzata da un disturbo psichico associato a disfunzioni comportamentali ed emotive, il che determina un deterioramento delle capacità del soggetto in numerose aree funzionali (lavorativa, relazionale ed affettiva), con conseguente isolamento sociale. A ciò si associa una sintomatologia tipica come disturbi della percezione, alterazioni del pensiero, del linguaggio e della comunicazione, disturbi dell'affettività, alterazioni comportamentali, anedonia.
La ctu rileva che nella documentazione del 26.10.2023 è descritto il ricorrente come un soggetto con scarsa risposta farmacologica e con episodi critici dissociativi e aspetti confusionali, quadro clinico analogo a quello della relazione del 19 ottobre 2023, depositata in atti, ove pure si descrive un soggetto con frequenti oscillazioni con fasi di acuzie psicotiche.
La ctu riferisce che alla visita peritale il ricorrente si è presentato con atteggiamento introverso, timido, rispondendo inizialmente con monosillabi per poi adottare frasi poco strutturate, con linguaggio caratterizzato da balbuzie, e ha riferito che il ricorrente ha alternato momenti di aggressività di cui risulta consapevole, con scarsa vita relazionale, per come riferito.
Alla visita la ctu riferisce che era presente il padre del ricorrente, il quale ha dato atto di un quadro clinico insorto già in età pediatrica con difficoltà nell'apprendimento scolastico e nel raggiungimento delle tappe evolutive, di disturbi comportamentali caratterizzati da aggressività, prevalentemente in ambito familiare, e da fasi di relativo benessere che sfociano in atteggiamenti ipomaniacali. Osserva infine la ctu che è lamentata scarsa compliance allo stress psicofisico e che presenta appiattimento affettivo. La ctu ha inoltre dato atto della circostanza che dai dati documentali, si evince una scarsa risposta del ricorrente alla terapia farmacologica, una scarsa vita relazionale e fenomeni dissociativi.
Per tutto quanto osservato dalla visita effettuata sulla persona del ricorrente e dall'esame della documentazione depositata, la ctu ritiene quindi che il ricorrente sia invalido al 100%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e ciò in quanto la patologia da cui è affetto il era Pt_1
già evidente in età evolutiva e pertanto già insita nel periodo in cui ha presentato la domanda amministrativa.
Quanto poi alla sussistenza o meno della necessità o meno di assistenza continua, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, osserva la dott.ssa che “…il quadro Per_2
patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché, sia dalla documentazione in atti che dalla visita personalmente eseguita non si ravvedono elementi tali da suppore una riduzione della capacità gestionale. Infatti, la patologia psichiatrica sebbene invalidante non determina nel ricorrente una capacità di autonoma gestione”e che pertanto non sussistono i requisiti per l'indennità di accompagnamento richiesta.
Le conclusioni rese dal ctu sono esaustive, dettagliate, logiche e ben motivate e sono qui integralmente condivise e fatte proprie, ritenendosi le stesse maggiormente conformi alla documentazione in atti rispetto a quelle cui era pervenuto il ctu nominato nella fase atp.
Non si rinvengono inoltre motivi per disporre chiarimenti alla perizia e/o il rinnovo della stessa, avendo la ctu dettagliatamente chiarito i motivi per cui non ritiene sussistere in capo al ricorrente i requisiti necessari per l'indennità di accompagnamento, peraltro ulteriormente motivati nella risposta alle osservazioni del procuratore del ricorrente, avendo la ctu affermato che “Dall'esame obiettivo e dal colloquio è emerso che il periziando, pur essendo affetto da psicosi, presenta uno stato cognitivo nella norma. Al momento della visita, egli era vigile, cosciente, orientato, con adeguata comprensione delle domande e piena consapevolezza della propria condizione patologica. Si è inoltre constatata una regolare aderenza al piano terapeutico e ai controlli periodici programmati dal competente DS 32 ASL NA2 Nord. La capacità di giudizio è mantenuta per le decisioni quotidiane elementari, con funzioni esecutive sostanzialmente conservate per le attività di base”.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
L'opposizione va accolta per quanto di ragione, dovendosi ritenere il ricorrente invalido al 100% a far data dalla domanda amministrativa, con revisione a gennaio 2027, ma privo di necessità di assistenza continua,
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento in misura minore a quella richiesta in ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15536/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente è invalido al 100%
a far data dalla domanda amministrativa, con obbligo di revisione a gennaio 2027, e che non necessita di assistenza continua;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi;
spese di ctu come da separato decreto. Aversa, 21.10.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo