CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Societa' Italiana Ricorrente_2 E Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQQ36D01430 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di pparte ricorrent chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
il difensore dell'Agenzia non si oppone.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rapp.te, adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto e l'erroneità della determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parete ricorrente, con nota prodotta dal proprio legale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia al giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Societa' Italiana Ricorrente_2 E Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQQ36D01430 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di pparte ricorrent chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
il difensore dell'Agenzia non si oppone.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rapp.te, adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto e l'erroneità della determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parete ricorrente, con nota prodotta dal proprio legale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia al giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli