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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/07/2025, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16015/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16015/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
19.03.2025 con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali sino al
19.05.2023 e per il deposito delle memorie di replica sino al 9.06.2025, promossa da:
(C.F , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Del Greco Barbara, giusta procura in allegato al ricorso
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Lombardi Walter, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
(Partita VA ) CP_2 P.IVA_2
C.F. ) CP_3 C.F._2
C.F. ) CP_4 C.F._3
CONVENUTI - CONTUMACI
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la ha adito questo Tribunale al Parte_1 fine di sentir dichiarare risolto il contratto di somministrazione intercorso con la Mo.da per Pt_1
l'inadempimento di quest'ultima e di sentir condannare la società unitamente ai sig.ri CP_1
e al pagamento dell'importo complessivo di € 21.523,10 oltre interessi CP_3 CP_4 dalla domanda giudiziale.
A tal fine ha esposto: - che, in data 21.10.2010, la Mo.da aveva stipulato con la Pt_1 Parte_1 un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura in esclusiva di caffè tostato
[...] marca Gran Caffè Santos “Miscela Divina” per complessivi chilogrammi 3.600 per un periodo di sessanta mesi;
- che nel contratto era convenuto il prezzo di € 14,568 al chilogrammo per caffè ed il quantitativo minimo di caffè pari a chilogrammi 60, che la avrebbe dovuto ritirare CP_2 mensilmente;
- che aveva concesso alla Mo. la somma pari a € 22.000,00 da restituire, senza CP_5 interesse, mediante la sottoscrizione ed il rilascio di n.22 vaglia cambiari di € 1.000,00 ciascuno;
- che Cont aveva concesso alla in comodato d'uso i seguenti beni: n.1 macchina caffè espresso 3 CP_5 gruppi, 1 macinadosatore automatico Fiorenzato F6, n. 1 macinadosatore istantaneo Eureka e n. 1 Cont lavabicchieri;
- che la a s.r.l. si era resa inadempiente a tutti i suoi obblighi contrattuali interrompendo unilateralmente il ritiro del caffè; - che, dopo diversi solleciti, parte ricorrente era stata costretta a risolvere il contratto di somministrazione per colpa e inadempimento della Mo.da Pt_1 come da raccomandata del 13.09.2013; - che il contratto di somministrazione aveva previsto espressamente, in caso di interruzione del ritiro del caffè, l'immediato acquisto dei beni concessi in comodato d'uso al prezzo concordato di € 8.784,00; - che il contratto di somministrazione aveva previsto anche espressamente, in caso di interruzione del ritiro del caffè, l'obbligo di pagamento di una penale pari all'importo di € 12,417,97, valore commisurato al valore del caffè concordato ma arbitrariamente non acquistato (corrispondente al 30% del prezzo di listino di € 14.568 al chilogrammo del caffè non ritirato che risulta essere di Kg 2.329 sui 3.600 convenuti contrattualmente); - che la aveva altresì omesso il pagamento di una parte della merce ricevuta per complessivi € CP_2
321,13, come da allegate fatture n. 7447 del 26.10.2010 e n. 4948 del 23.07.2013, allo stato insolute;
Cont
- che la a s.r.l. risultava debitrice della del complessivo importo di € Parte_1
21.523,10 (€ 12.417,97 a titolo di penale caffè, € 8.784,00 a titolo di penale per i macchinari ed € Cont 321,00 per le fatture insolute); - che tutte le obbligazioni assunte nel contratto dalla a s.r.l. era state garantite in via diretta e paritetica dai Sig.ri e come CP_1 CP_3 CP_4 risultava dal contratto di somministrazione intercorso tra le parti;
- che in data 26.02.2020, aveva invitato la a stipulare una convenzione assistita, senza ricevere alcun riscontro. CP_2
Si è costituito in giudizio il Sig. contestando quanto avverso dedotto ed eccependo: in CP_1 via preliminare, l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita disciplinata dal DL 132/2014; - l'inammissibilità della domanda e la necessità di disporre il pagina 2 di 5 mutamento di rito;
- nel merito ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal ricorrente e l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. in ragione dello sfratto subito e della conseguente chiusura dell'attività commerciale determinata dalla presenza di infiltrazioni di acqua all'interno dei locali commerciali, circostanza accertata con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma;
- ha chiesto in subordine, rigettare la domanda ex adverso formulata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
I resistenti benchè regolarmente citati non si sono costituiti CP_2 CP_3 CP_4 Cont in giudizio, è stata dichiarata la contumacia di a CP_2
È stato fissato termine per l'espletamento della negoziazione assistita, la quale si è svolta con esito negativo.
È stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Le richieste istruttorie sono state respinte con ordinanza del 28.06.2023.
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice in data 27.11.2024.
All'udienza del 19.03.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_3 CP_4
Occorre poi anzitutto esaminare la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione delle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione stipulato con la in data Parte_1
21.10.2010 (cfr. all.1 – contratto di somministrazione).
A tal fine deve evidenziarsi innanzitutto che il credito relativo al mancato pagamento della penale non riguarda una prestazione periodica ma un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario ai sensi dell'art. 2946 cod.civ.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata in atti, deve riconoscersi la valenza della diffida ad adempiere del 13.09.2013 inviata nei confronti di tutte le parti del giudizio nonché l'invito a stipulare la negoziazione assistita del 26.02.2020, quali atti idonei ad interrompere la prescrizione (cfr. all.3 e all. 5 – atto introduttivo del giudizio), con la conseguenza che la preliminare eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Passando ad esaminare il merito, la domanda della risulta meritevole di Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto esaminata l'eccezione di sopravvenuta impossibilità della prestazione ex. art. 1256 c.c. formulata da parte convenuta;
invero, quest'ultima sostiene che la è stata costretta a CP_2 lasciare i locali ove esercitava l'attività commerciale a causa della presenza di infiltrazioni di acqua pagina 3 di 5 che li ha resi inagibili, come accertato da sentenza del Tribunale Ordinario di Roma (cfr. all.3 – Moda
Cerioni sentenza); sostiene inoltre di aver consegnato i macchinari ricevuti in comodato d'uso alla e di aver comunicato tale circostanza alla (cfr. Controparte_7 Parte_1 all.1. – comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, risulta depositata esclusivamente la ricevuta di spedizione della comunicazione di consegna macchinari senza alcun avviso di ricevimento della comunicazione nei confronti della società ricorrente;
pertanto, la stessa risulta inidonea a provare l'effettiva riconsegna dei macchinari ricevuti in comodato d'uso.
Va altresì evidenziato che dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge che la Mo.da Pt_1
è stata condannata al rilascio dei locali nei quali veniva esercitata l'attività di somministrazione a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione (cfr. all.3 Moda Cerioni, sentenza); pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione di sopravvenuta impossibilità della prestazione ex. art. 1256
c.c., che richiede il verificarsi di un impedimento assoluto ed obiettivo, tale da non poter essere rimosso con riferimento alla prestazione in sé e per sé considerata e, non alle concrete possibilità del debitore.
Deve pertanto dichiararsi risolto il contratto di somministrazione stipulato dalle parti in data 21.10.2010 Con a causa dell'inadempimento della a S.r.l.
In proposito deve ricordarsi il costante orientamento della Suprema Corte in tema di prova dell' inadempimento, in base al quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (S.U. n. 13533/01).
Dall'esame della produzione documentale depositata in atti emerge che parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del proprio diritto, mediante il deposito del contratto di somministrazione concluso in data 21.10.2010 con la società Cont
- il contratto di somministrazione all'art. 5 prevede, in caso di interruzione dei ritiri di caffè CP_5 sul quantitativo residuo, l'applicazione della penale del 30% e l'obbligo di acquisto dei macchinari dati in comodato d'uso, per un importo complessivo di € 21.523,10; inoltre, l'art. 6 del suddetto contratto prevede che tutti gli obblighi derivanti dal contratto e assunti dalla dovranno essere CP_2 garantiti in via diretta e paritetica dai convenuti e (cfr. all.1 CP_3 CP_4 CP_1
– contratto di somministrazione – allegato all'atto introduttivo).
pagina 4 di 5 Pertanto, alla luce delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti, le quali prevedevano l'obbligo per la di acquisto di un quantitativo minimo di caffè non inferiore a 60 kg al mese per un CP_2 corrispettivo pari di circa € 14,568 al kg, per la durata di 60 mesi sino al completo ricevimento del quantitativo complessivo di 3600 kg.; - che in caso di interruzione del contratto o dei ritiri la Pt_1
avrebbe avuto diritto ad una penale di importo pari al 30% sul residuo quantitativo di caffè da
[...] ritirare (pari a Kg 2.329 sui 3.600 convenuti contrattualmente); in considerazione della circostanza che la ha ottenuto dalla la consegna di macchinari per un valore CP_2 Parte_1 commerciale di € 8.784,00, deve ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale della CP_2 con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, nonché devono essere ritenuti congrui gli importi richiesti dalla società creditrice a titolo di penale, tenuto conto del valore economico dell'intera operazione contrattuale.
La pronuncia di condanna va emessa in solido anche nei confronti di , e CP_1 CP_4 CP_3 che avevano prestato la propria personale garanzia in relazione alle obbligazioni assunte dalla CP_2
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'importo effettivamente riconosciuto in favore dell'attore e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
dichiara la contumacia di CP_8 CP_4
accoglie la domanda attorea di risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento della
CP_2
condanna la , e al pagamento in favore della CP_2 CP_1 CP_4 CP_3 della somma di € 21.523,10, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma Parte_1
c.c. dalla domanda;
condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 2.500 per compensi, € 145,50 per spese oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso Roma il 5.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16015/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
19.03.2025 con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali sino al
19.05.2023 e per il deposito delle memorie di replica sino al 9.06.2025, promossa da:
(C.F , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Del Greco Barbara, giusta procura in allegato al ricorso
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Lombardi Walter, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
(Partita VA ) CP_2 P.IVA_2
C.F. ) CP_3 C.F._2
C.F. ) CP_4 C.F._3
CONVENUTI - CONTUMACI
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la ha adito questo Tribunale al Parte_1 fine di sentir dichiarare risolto il contratto di somministrazione intercorso con la Mo.da per Pt_1
l'inadempimento di quest'ultima e di sentir condannare la società unitamente ai sig.ri CP_1
e al pagamento dell'importo complessivo di € 21.523,10 oltre interessi CP_3 CP_4 dalla domanda giudiziale.
A tal fine ha esposto: - che, in data 21.10.2010, la Mo.da aveva stipulato con la Pt_1 Parte_1 un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura in esclusiva di caffè tostato
[...] marca Gran Caffè Santos “Miscela Divina” per complessivi chilogrammi 3.600 per un periodo di sessanta mesi;
- che nel contratto era convenuto il prezzo di € 14,568 al chilogrammo per caffè ed il quantitativo minimo di caffè pari a chilogrammi 60, che la avrebbe dovuto ritirare CP_2 mensilmente;
- che aveva concesso alla Mo. la somma pari a € 22.000,00 da restituire, senza CP_5 interesse, mediante la sottoscrizione ed il rilascio di n.22 vaglia cambiari di € 1.000,00 ciascuno;
- che Cont aveva concesso alla in comodato d'uso i seguenti beni: n.1 macchina caffè espresso 3 CP_5 gruppi, 1 macinadosatore automatico Fiorenzato F6, n. 1 macinadosatore istantaneo Eureka e n. 1 Cont lavabicchieri;
- che la a s.r.l. si era resa inadempiente a tutti i suoi obblighi contrattuali interrompendo unilateralmente il ritiro del caffè; - che, dopo diversi solleciti, parte ricorrente era stata costretta a risolvere il contratto di somministrazione per colpa e inadempimento della Mo.da Pt_1 come da raccomandata del 13.09.2013; - che il contratto di somministrazione aveva previsto espressamente, in caso di interruzione del ritiro del caffè, l'immediato acquisto dei beni concessi in comodato d'uso al prezzo concordato di € 8.784,00; - che il contratto di somministrazione aveva previsto anche espressamente, in caso di interruzione del ritiro del caffè, l'obbligo di pagamento di una penale pari all'importo di € 12,417,97, valore commisurato al valore del caffè concordato ma arbitrariamente non acquistato (corrispondente al 30% del prezzo di listino di € 14.568 al chilogrammo del caffè non ritirato che risulta essere di Kg 2.329 sui 3.600 convenuti contrattualmente); - che la aveva altresì omesso il pagamento di una parte della merce ricevuta per complessivi € CP_2
321,13, come da allegate fatture n. 7447 del 26.10.2010 e n. 4948 del 23.07.2013, allo stato insolute;
Cont
- che la a s.r.l. risultava debitrice della del complessivo importo di € Parte_1
21.523,10 (€ 12.417,97 a titolo di penale caffè, € 8.784,00 a titolo di penale per i macchinari ed € Cont 321,00 per le fatture insolute); - che tutte le obbligazioni assunte nel contratto dalla a s.r.l. era state garantite in via diretta e paritetica dai Sig.ri e come CP_1 CP_3 CP_4 risultava dal contratto di somministrazione intercorso tra le parti;
- che in data 26.02.2020, aveva invitato la a stipulare una convenzione assistita, senza ricevere alcun riscontro. CP_2
Si è costituito in giudizio il Sig. contestando quanto avverso dedotto ed eccependo: in CP_1 via preliminare, l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita disciplinata dal DL 132/2014; - l'inammissibilità della domanda e la necessità di disporre il pagina 2 di 5 mutamento di rito;
- nel merito ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal ricorrente e l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. in ragione dello sfratto subito e della conseguente chiusura dell'attività commerciale determinata dalla presenza di infiltrazioni di acqua all'interno dei locali commerciali, circostanza accertata con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma;
- ha chiesto in subordine, rigettare la domanda ex adverso formulata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
I resistenti benchè regolarmente citati non si sono costituiti CP_2 CP_3 CP_4 Cont in giudizio, è stata dichiarata la contumacia di a CP_2
È stato fissato termine per l'espletamento della negoziazione assistita, la quale si è svolta con esito negativo.
È stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Le richieste istruttorie sono state respinte con ordinanza del 28.06.2023.
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice in data 27.11.2024.
All'udienza del 19.03.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_3 CP_4
Occorre poi anzitutto esaminare la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione delle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione stipulato con la in data Parte_1
21.10.2010 (cfr. all.1 – contratto di somministrazione).
A tal fine deve evidenziarsi innanzitutto che il credito relativo al mancato pagamento della penale non riguarda una prestazione periodica ma un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario ai sensi dell'art. 2946 cod.civ.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata in atti, deve riconoscersi la valenza della diffida ad adempiere del 13.09.2013 inviata nei confronti di tutte le parti del giudizio nonché l'invito a stipulare la negoziazione assistita del 26.02.2020, quali atti idonei ad interrompere la prescrizione (cfr. all.3 e all. 5 – atto introduttivo del giudizio), con la conseguenza che la preliminare eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Passando ad esaminare il merito, la domanda della risulta meritevole di Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto esaminata l'eccezione di sopravvenuta impossibilità della prestazione ex. art. 1256 c.c. formulata da parte convenuta;
invero, quest'ultima sostiene che la è stata costretta a CP_2 lasciare i locali ove esercitava l'attività commerciale a causa della presenza di infiltrazioni di acqua pagina 3 di 5 che li ha resi inagibili, come accertato da sentenza del Tribunale Ordinario di Roma (cfr. all.3 – Moda
Cerioni sentenza); sostiene inoltre di aver consegnato i macchinari ricevuti in comodato d'uso alla e di aver comunicato tale circostanza alla (cfr. Controparte_7 Parte_1 all.1. – comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, risulta depositata esclusivamente la ricevuta di spedizione della comunicazione di consegna macchinari senza alcun avviso di ricevimento della comunicazione nei confronti della società ricorrente;
pertanto, la stessa risulta inidonea a provare l'effettiva riconsegna dei macchinari ricevuti in comodato d'uso.
Va altresì evidenziato che dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge che la Mo.da Pt_1
è stata condannata al rilascio dei locali nei quali veniva esercitata l'attività di somministrazione a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione (cfr. all.3 Moda Cerioni, sentenza); pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione di sopravvenuta impossibilità della prestazione ex. art. 1256
c.c., che richiede il verificarsi di un impedimento assoluto ed obiettivo, tale da non poter essere rimosso con riferimento alla prestazione in sé e per sé considerata e, non alle concrete possibilità del debitore.
Deve pertanto dichiararsi risolto il contratto di somministrazione stipulato dalle parti in data 21.10.2010 Con a causa dell'inadempimento della a S.r.l.
In proposito deve ricordarsi il costante orientamento della Suprema Corte in tema di prova dell' inadempimento, in base al quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (S.U. n. 13533/01).
Dall'esame della produzione documentale depositata in atti emerge che parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del proprio diritto, mediante il deposito del contratto di somministrazione concluso in data 21.10.2010 con la società Cont
- il contratto di somministrazione all'art. 5 prevede, in caso di interruzione dei ritiri di caffè CP_5 sul quantitativo residuo, l'applicazione della penale del 30% e l'obbligo di acquisto dei macchinari dati in comodato d'uso, per un importo complessivo di € 21.523,10; inoltre, l'art. 6 del suddetto contratto prevede che tutti gli obblighi derivanti dal contratto e assunti dalla dovranno essere CP_2 garantiti in via diretta e paritetica dai convenuti e (cfr. all.1 CP_3 CP_4 CP_1
– contratto di somministrazione – allegato all'atto introduttivo).
pagina 4 di 5 Pertanto, alla luce delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti, le quali prevedevano l'obbligo per la di acquisto di un quantitativo minimo di caffè non inferiore a 60 kg al mese per un CP_2 corrispettivo pari di circa € 14,568 al kg, per la durata di 60 mesi sino al completo ricevimento del quantitativo complessivo di 3600 kg.; - che in caso di interruzione del contratto o dei ritiri la Pt_1
avrebbe avuto diritto ad una penale di importo pari al 30% sul residuo quantitativo di caffè da
[...] ritirare (pari a Kg 2.329 sui 3.600 convenuti contrattualmente); in considerazione della circostanza che la ha ottenuto dalla la consegna di macchinari per un valore CP_2 Parte_1 commerciale di € 8.784,00, deve ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale della CP_2 con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, nonché devono essere ritenuti congrui gli importi richiesti dalla società creditrice a titolo di penale, tenuto conto del valore economico dell'intera operazione contrattuale.
La pronuncia di condanna va emessa in solido anche nei confronti di , e CP_1 CP_4 CP_3 che avevano prestato la propria personale garanzia in relazione alle obbligazioni assunte dalla CP_2
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'importo effettivamente riconosciuto in favore dell'attore e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
dichiara la contumacia di CP_8 CP_4
accoglie la domanda attorea di risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento della
CP_2
condanna la , e al pagamento in favore della CP_2 CP_1 CP_4 CP_3 della somma di € 21.523,10, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma Parte_1
c.c. dalla domanda;
condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 2.500 per compensi, € 145,50 per spese oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso Roma il 5.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5