TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10393/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI CARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSETTO S. AGATA 22, BRESCIA presso il difensore avv.
INNOCENTI CARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA CP_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA MORONI 156, BERGAMO presso il difensore avv.
BRAMBILLA PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, in accoglimento del presente atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione:
1) Accertare e dichiarare che ognuna delle dichiarazioni del convenuto, rese e diffuse nelle sedi di assemblea pubblica, volantini e rete internet riportate nel presente atto, e altresì e comunque
l'insieme delle stesse, ha contenuto diffamatorio e lesivo dell'onore, della reputazione, della dignità e dell'identità personale, economica e professionale della società e per Parte_1
l'effetto:
1 2) Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti e subendi dalla società attrice per effetto della diffusione delle dichiarazioni diffamatorie riportate nel presente atto nella misura di euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà equa e di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data degli illeciti all'effettivo saldo;
3) Inibire al convenuto la ulteriore pubblicazione di tali dichiarazioni e dei documenti, filmati e siti che le contengono;
4) Disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a spese del convenuto, da effettuare per estratto e a caratteri almeno doppi del normale, sui quotidiani “Il Giornale di
Brescia”, “Bresciaoggi”, “Il Corriere della Sera” e “Repubblica”.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.”
Per IN NI:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ivi comprese le eccezioni ex adverso formulate e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere della prova:
In via principale e nel merito: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate per le ragioni su esposte;
In via istruttoria:
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in vista dell'intervento all'assemblea pubblica del 25 gennaio 2019, il dott. CP_1
e tutti i membri del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di ST di LE hanno effettuato un lavoro di ricerca mediante apposita istanza di accesso agli atti ufficiali, facendosi poi supportare nella lettura della documentazione acquisita da esperti tecnici, della salute pubblica e da legali?
(Teste: di ST di LE (BS) e di ST di LE (BS)); Tes_1 Testimone_2
2. Vero che il dott. prima di intervenire all'assemblea del 25 gennaio 2019 ha verificato CP_1
la fondatezza delle notizie acquisite unitamente ad esperti tecnici, della salute e legali?
(Teste: di ST di LE (BS) e di ST di LE (BS)); Tes_1 Testimone_2
2
3. Vero che le affermazioni del dott. trovano riscontro sia in fonti ufficiali provenienti da CP_1
verbali di conferenze di servizi (come da docc. 1,3,4 che mi si rammostra) e da sentenze del TAR
DI (come da docc. nn. 6,7 che mi si rammostra) sia da documenti di provenienza della stessa (come da docc. 9,11,11bis e 12 che mi si rammostra) e degli enti Parte_1
competenti agli atti del procedimento.
(Testi: di ST di LE (BS) e di ST di LE (BS) Tes_1 Testimone_2
4.Vero che il convenuto ha partecipato all'assemblea pubblica di cui al capitolo che precede in qualità di Presidente del Comitato per la Salvaguardia del territorio di ST di LE?
(Testi: , , e tutti di ST di Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
LE (BS);
5. Vero che, nel contesto locale dei fatti per cui è causa, tutti sono a conoscenza del fatto che il
Dott. sia un medico, dal momento che ha sempre svolto detta professione nella zona? CP_1
(Teste: , , e tutti di ST di Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
LE (BS).
In caso di non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati.
In ogni caso: spese di causa interamente rifuse, oltre al risarcimento previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., stante la dedotta temerarietà della lite, nella misura non inferiore ad € 50.000,00.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contenuto
[...]
diffamatorio, da un lato, del volantino diffuso fra i residenti del Comune di LE (BS), ascrivibile al “Comitato per la Sorveglianza del territorio di ST di LE” di cui era CP_1 vicepresidente, e dall'altro lato, delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso di un'assemblea pubblica svoltasi presso l' di ST di LE, tali Controparte_2
da integrare, secondo la prospettazione attorea, una campagna diffamatoria nei confronti della società, che in data 16/10/2017 aveva inoltrato alla Provincia di Brescia istanza di richiesta V.I.A.
e A.I.A., nonché di A.U., per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della
3 frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) mediante digestione anaerobica e compostaggio, da insediare nel Comune di LE.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione, quantificati in euro 50.000,00, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
inibirsi l'ulteriore pubblicazione di tali dichiarazioni e documenti, e infine disporsi la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su almeno quattro quotidiani (“Il Giornale di Brescia”,
“Bresciaoggi”, “Il ” e “Repubblica”), con vittoria di spese di lite. Controparte_3
Il convenuto si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto, rilevando come nelle dichiarazioni di contenuto asseritamente diffamatorio fosse stato espresso legittimamente il pensiero critico e l'opinione del vicepresidente del Comitato per la sorveglianza del territorio in relazione a fatti di rilievo e interesse pubblico, e che ciò era avvenuto nell'esercizio del diritto di critica, così escludendosi la lesione all'onore e reputazione dell'attrice. Ha contestato, in ogni caso, l'avversa quantificazione del danno e concluso richiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., acquisita la documentazione prodotta, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.24, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
L'attrice lamenta la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso dell'assemblea svoltasi, in data 25/01/2019, presso l' di ST Controparte_2
di LE, nonché del contenuto del volantino diffuso fra i residenti del Comune di LE (BS) - poi postato su un sito internet - ascrivibile al “Comitato per la Sorveglianza del territorio di
ST di LE” di cui era vicepresidente, dolendosi della falsità dei fatti CP_1 descritti oltre che dell'utilizzo di espressioni lesive della sua immagine.
4 La società ha dedotto, in particolare, di aver subito un danno all'immagine e alla Parte_1
reputazione in quanto le dichiarazioni del a) sono volte ad ingenerare nella popolazione CP_1
un senso ingiustificato di paura e allarme sociale nei confronti dell'impianto di trattamento dei rifiuti che l'attrice era intenzionata a realizzare, posto che tali asserzioni arrivano financo a prospettare il pericolo di un aumento di ammoniaca nell'aria; b) sono idonee ad instillare il dubbio che sia un soggetto scarsamente affidabile dal punto di vista economico, Parte_1
oltre che dedito alla realizzazione di operazioni imprenditoriali poco trasparenti, atteso che il ha riferito che l'attrice, da un lato, non ha le capacità finanziarie per poter realizzare CP_1
l'impianto, e dall'altro lato, ben potrebbe ampliare l'impianto con una variante non sostanziale del progetto, in quanto la società ha chiesto l'autorizzazione a cementificare 30.000 mq a fronte dei 90.000 mq comprati (il che lascerebbe intendere una possibile cementificazione dei rimanenti
60.000 mq).
Deve, dunque, essere accertata la sussistenza di un contenuto diffamatorio nelle predette dichiarazioni.
Occorre premettere che la struttura dell'illecito di cui si duole l'attrice rimanda al paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c., per la cui configurabilità è necessario che vi sia una condotta,
l'elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità e un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, pure richiesto dall'attrice unitamente al danno patrimoniale, l'art. 2059 c.c., pone un ulteriore filtro: detto danno, invero, è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra cui il principale è che tale danno sia stato causato da un reato
(art. 185 c.p.).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, ha ampliato le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale anche ai casi in cui l'evento lesivo sia relativo a valori della persona costituzionalmente garantiti, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno un reato (giurisprudenza pressochè costante a decorrere dalle pronunce di Cass. n. 8827 e 8828 del 2003). Ne consegue che ogni qualvolta risulti integrata la fattispecie normativa di cui all'art. 2043 c.c., può trovare spazio il risarcimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione del diritto alla reputazione e/o all'immagine, costituzionalmente garantiti ed entro certi limiti riferibili anche alla persona giuridica.
5 In tale contesto, tuttavia, diviene essenziale la valutazione dell'esimente del diritto di critica, espressamente rivendicata dall'odierno convenuto.
L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere deve muovere, infatti, dalla premessa che il diritto alla libera manifestazione del pensiero è costituzionalmente tutelato (cfr. art. 21 Cost.), anche nella sua particolare declinazione nel diritto di critica, e costituisce causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti altrettanto inviolabili e potenzialmente confliggenti, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui.
Tale tutela viene assicurata in presenza di alcuni presupposti, delineati dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di diffamazione a mezzo stampa, ovvero: la verità oggettiva dei fatti rappresentati, la pertinenza o rilevanza e la continenza.
Ne consegue che deve sussistere, in primo luogo, una corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr., ex multis, Cass.
19.10.2007 n. 1205; Cass. 22.03.2007 n. 6973); deve riscontrarsi, inoltre, la sussistenza di un interesse alla conoscenza dei fatti da parte dell'opinione pubblica;
infine, deve essere rispettato il criterio di correttezza formale con cui i fatti vengono esposti.
Può altresì osservarsi come tali principi debbano essere declinati in modo peculiare in relazione all'esercizio del diritto di critica – rispetto alla cronaca – in quanto la critica non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.
Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità debba intendersi limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (così, cfr.
Cass. pen., 26.02.2016, n. 26745). Il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (così, ex multis, cfr. anche Cass. civ., 3.02.2015 n. 1939). Ciò che rileva, in particolare, è che il nucleo essenziale dei fatti non sia strumentalmente travisato e manipolato;
diversamente, la critica si risolverebbe in mera congettura e occasione di dileggio e mistificazione.
Il carattere distintivo del diritto di critica rispetto alla cronaca si attesta, pertanto, sul fronte della veridicità limitata, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie
6 personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni purché non gratuite o pretestuose. L'assenza di qualsivoglia manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto e poi oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (così, Cass. n. 1939/2015, in motivazione).
Anche il requisito della pertinenza all'interesse pubblico trova una sua declinazione peculiare in relazione all'esercizio della critica, atteso che viene in rilievo l'interesse dell'opinione pubblica non tanto alla conoscenza del fatto oggetto di critica, quanto della particolare interpretazione del fatto che viene presentata.
Per quanto concerne, poi, il rispetto della continenza, è parimenti principio pacifico quello secondo cui la critica non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie, o comunque in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 839/2015).
L'esercizio del diritto di critica, ove rispetti tali limiti, ben consente, allora, l'utilizzo di toni anche aspri e pungenti, così come dell'ironia o delle figure retoriche.
Ciò in quanto in caso di critica la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, mirando la critica non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali;
se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale (cfr., ex multis, in termini Cass., n. 8734/2000; Cass. n. 9746/2000; Cass. n.
3284/2006; Cass. n. 17172 /2007).
2. Nel caso di specie deve dunque essere accertata la responsabilità del convenuto in CP_1
applicazione dei principi testé richiamati.
Appare opportuno procedere ad una separata disamina delle dichiarazioni aventi - secondo la prospettazione attorea - contenuto diffamatorio.
7 2.1 In relazione al primo addebito, ovvero che: “la società attrice nel 2016 vincola il terreno sul quale costruire il biomostro”, va rilevato che alcuno dei limiti suindicati risulta essere stato violato.
Quanto, infatti, alla veridicità, il nucleo centrale dei fatti (ossia il vincolo sul terreno, inteso come destinazione dello stesso alla realizzazione di un impianto per trattare i rifiuti urbani) risponde a verità, mentre, per quanto attiene alla correttezza formale, l'epiteto “biomostro” – riferito al biodigestore di cui trattasi – richiama quello di “ecomostro”, termine spesso utilizzato nel linguaggio giornalistico per indicare una costruzione incompatibile con l'ambiente circostante, rispetto al quale deve escludersi un travalicamento del limite della continenza.
Tale espressione, seppur avente indubbiamente valenza negativa, rientra nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, atteso che non risulta violato né il limite della c.d. “veridicità limitata”, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, né il limite della continenza, entrambe condizioni per il legittimo esercizio del diritto di critica e perché essa non si traduca in una offesa gratuita e pretestuosa.
Invero, Agricoltura s.r.l., in data 16/10/2017 aveva presentato istanza di V.I.A. e A.I.A. per realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti organici;
tuttavia, già in data 29/6/2018 la
Conferenza di Servizi decisoria aveva espresso delle “perplessità” in ordine al progetto di
(doc. 1 di parte convenuta), cui poi, in data 21/10/2018 (ossia tre mesi prima Parte_1 delle dichiarazioni rilasciate dal convenuto nel corso dell'assemblea) aveva fatto seguito anche un articolo pubblicato sul Giornale di Brescia, che aveva evidenziato come ci fosse
“preoccupazione” tra i residenti di Pavone, a causa della possibile installazione del nuovo impianto. A tal riguardo, va rilevato che anche le due Conferenze di Servizi tenutesi nel 2021
(doc. 3 fasc. conv.) e nel 2022 (doc. 4 fasc. conv.) avevano espresso giudizi negativi circa la compatibilità ambientale del progetto, cui si è aggiunto anche il provvedimento di diniego della
Provincia di Brescia del 02.02.2021 (doc. 5 fasc. conv.).
Ciò osservato, non può revocarsi in dubbio che l'espressione “biomostro” sia stata dettata da un senso di paura e allarme sociale che già si era profilato tra i residenti della zona e, dunque, ancor prima che il rilasciasse le sue dichiarazioni. Al riguardo, peraltro, deve evidenziarsi che il CP_1 bene ambiente ha ormai assunto un rilievo primario ed essenziale all'interno della società (oggi riconosciuto anche a livello costituzionale), con la conseguenza che, in un simile contesto, ove il nucleo essenziale del fatto posto a fondamento della critica risulta veritiero, non possono ritenersi
8 vietate espressioni colorite o toni aspri, considerato poi che tali espressioni sono state pronunciate dal convenuto nella qualità di vicepresidente di un Comitato che ha, tra i suoi obiettivi, CP_1 proprio la tutela dell'ambiente. Si è già rilevato, inoltre, che l'espressione “ecomostro” (del tutto simile a quella qui utilizzata di “biomostro”, riferita nello specifico al biodigestore) risulta ormai comune nel linguaggio giornalistico e non risulta, di per sé, sovrabbondante ai fini del concetto da esprimere.
2.2 L'attrice ritiene altresì la natura diffamatoria della seguente dichiarazione: “tutto questo terreno verrà acquistato non dalla ma da chi poi farà l'impianto, perché il problema Parte_1
è che la è solo quella che dovrebbe ottenere l'ok, non ha le capacità finanziarie per Parte_1 poter fare una cosa del genere”, dolendosi, in particolare, dell'allusione alla scarsa capacità economica della società.
Ebbene, anche tale affermazione non risulta avere portata denigratoria. Non appare violato, in primo luogo, il limite della veridicità putativa;
sul punto, infatti, può rilevarsi che Parte_1
ha un capitale sociale di 50.000,00 euro e che, da visura camerale, la stessa ha un unico socio e risulta priva di dipendenti (doc.
6-7 fasc. conv.). Sicchè, le dichiarazioni del circa le CP_1
capacità finanziarie di rappresentano una valutazione, frutto di una non arbitraria Parte_1
interpretazione soggettiva, fondata sulle dimensioni della società per come risultanti dalla visura camerale. Né risulta certamente violato il limite della continenza, così come vi è indubbiamente interesse pubblico alla conoscenza di tali dati.
2.3 Per quanto concerne, infine, le ulteriori espressioni ritenute diffamatorie dall'attrice:
“inizialmente la ha chiesto l'autorizzazione a cementificare i primi 30.000 metri, Parte_1
quelli davanti, quelli lì in rosso, che partono dalla provinciale e che vanno verso la
[...]
, con silos dell'altezza dai 16 ai 18 metri che causerebbero un vero e proprio shock Pt_2
come impatto ambientale e visivo. La società compra più di 90.000 mq, ne occupa 30.000, e degli altri 60.000 lasciati liberi cosa ne fa? Non dice niente l'azienda, non dice niente la Provincia, nessuno ne parla. Io dico: cosa potrebbero costruirci in quei 60.000 mq di terreno? Sei campi da calcio, ci stanno, oppure la società potrebbe fare una piccola cosiddetta modifica chiamata variante non sostanziale del progetto, la quale gli permette di ampliare l'impianto senza dover fare un'altra richiesta e poter smaltire non 55.000 tonnellate di umido all'anno ma 100/120 mila tonnellate di umido all'anno con 6 o 7 silos sulla strada vicino alla ”; Parte_2
“L'Agrinatura con il suo progetto attuale rilascerebbe nell'aria una quantità di 18 mg per
9 normalmetri cubi e ha fatto una richiesta alla provincia per arrivare fino a 20 mg, cioè 4 volte il limite consentito dalla legge. Vorrei ricordare che da quanto si osserva del progetto di
, questa cappa di ammoniaca occuperebbe un'area con un raggio di 3 Km, andando Parte_1
fino a coprire tutto ST, tutto e parte praticamente di LE”, deve escludersi Parte_3
che anche in tale caso vi sia stato un travalicamento dei limiti del diritto di critica.
Ed invero:
• per quanto concerne l'altezza dei silos (dai 16 ai 18 metri) che causerebbero un forte impatto ambientale e visivo, deve evidenziarsi che è la stessa società attrice ad averne indicato l'altezza in 16,90 metri (doc. 11 di parte convenuta), sicché la valutazione inerente l'impatto ambientale risulta ancorato a un dato di fatto che non viene scalfito nel suo nucleo essenziale;
• per quanto attiene alla circostanza che la società attrice, a fronte dei 90.000 mq comprati, ne intenda utilizzare solo 30.000 mq - con ciò lasciando intendere che l'attrice possa cementificare i rimanenti 60.000 mq ampliando l'impianto con una variante non sostanziale del progetto - anche in questo caso risulta ex actis la compravendita di 90.000 mq e l'utilizzo effettivo di 30.000 mq;
ne consegue che alcuna violazione della reputazione altrui può ravvisarsi nell'avanzare una prospettazione, peraltro in termini del tutto ipotetici e possibilistici, circa il futuro ed eventuale utilizzo, da parte di , Parte_1
anche dei 60.000 mq rimanenti;
• quanto, infine, alla circostanza che rilascerebbe nell'aria una quantità di 18 mg Parte_1
per normalmetri cubi, per arrivare fino a 20 mg, cioè 4 volte il limite consentito dalla legge, e che questa cappa di ammoniaca occuperebbe un'area con un raggio di 3 Km, anche in tal caso non appare superato il limite della verità putativa. Proprio dallo studio di impatto ambientale della stessa società attrice risulta, invero, una deroga alle percentuali di ammoniaca rilasciate nell'aria; tale deroga, di fatto, evidenzia un superamento del limite consentito (cfr. doc. 12 di parte convenuta, in cui si evidenzia che, con riguardo alle emissioni di ammoniaca, “si considera un limite emissivo di 18 mg/Nm3 in deroga al limite di 5 mg/Nm3 indicato dalla D.G.R. n. 7/12764 (..)”).
Alla luce delle superiori considerazioni deve escludersi, dunque, che tali espressioni abbiano natura denigratoria dell'onore e reputazione dell'attrice.
10 2.4 Deve parimenti escludersi la natura diffamatoria delle espressioni contenute nel volantino ascrivibile al Comitato di cui il convenuto è vicepresidente, ovvero: “…l'impianto CP_1
potrebbe pregiudicare seriamente le naturali matrici ambientali quali aria, acqua, suolo e sottosuolo, oltre a danneggiare economicamente il valore della nostra terra…. NON SI
SCHERZA CON LA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI E CON IL LORO FUTURO!!!”.
A prescindere da ogni considerazione concernente la imputabilità all'odierno convenuto delle espressioni contenute in un volantino redatto dal Comitato, di cui lo stesso era vicepresidente, deve osservarsi che anche tali espressioni non travalicano i limiti della critica consentita.
Dalla disamina dell'intero contesto in cui si inseriscono le espressioni censurate – poiché ciò solo consente di accertare se parole oggettivamente neutre non assumano valenza offensiva in relazione al contesto in cui sono inserite in connessione con quelle che le precedono e le seguono
– le medesime risultino pienamente inserite nel tono e nello spirito del volantino, il cui contenuto espressivo risulta peraltro proporzionato ai fatti rappresentati, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale dell'attrice.
Anche in questo caso, d'altra parte, le espressioni sono riferite in termini ipotetici, riferendosi a possibili rischi per la salute, che in alcun modo vengono descritti come certi, risultando piuttosto frutto di comprensibili preoccupazioni, anche per gli effetti nel lungo periodo di un possibile inquinamento ambientale;
costituisce fatto notorio, invero, che proprio nel territorio bresciano siano emersi gravi problemi di inquinamento del suolo a distanza di molti anni dai fatti che li hanno determinati.
2.5 Alla luce di quanto osservato, alcuna violazione della reputazione altrui può ravvisarsi nell'esposizione dei rischi per la salute e l'ambiente, quale frutto di opinioni soggettive, fondate su dati veritieri, nel rispetto dei limiti di continenza e in presenza di un interesse pubblico alla conoscenza di tali dati e opinioni, dovendo dunque escludersi che nelle espressioni richiamate vi sia stato un travalicamento dei limiti del diritto di critica.
L'esposizione dei fatti, delle valutazioni e dei giudizi è avvenuta in modo sufficientemente misurato, non sproporzionato e largamente pertinente all'interesse pubblico;
non può negarsi, invero, il rilevante interesse pubblico, direttamente connesso al diritto alla salute, di rango costituzionale (art. 32 Cost.) e di supremo valore per il singolo individuo e la collettività, alla conoscenza non soltanto dei fatti, ma altresì delle interpretazioni di tali fatti, relative ai possibili
11 pericoli per l'integrità fisica della comunità e di soggetti particolarmente deboli ed esposti, quali i bambini frequentanti le scuole site nel medesimo territorio.
Né può esservi dubbio da un lato, circa l'urgenza di diffondere tale informazione, dall'altro circa il rispetto del requisito di proporzionalità tra importanza del fatto e necessità di esposizione dello stesso in chiave critica (cfr. Cass., n. 17180/07).
Alla luce delle superiori considerazioni deve escludersi, dunque, che le espressioni utilizzate dal convenuto abbiano natura denigratoria dell'onore e reputazione dell'attrice.
Per quanto i profili sopra analizzati debbano ritenersi assorbenti ogni ulteriore valutazione in punto di sussistenza del danno lamentato, ad abundantiam può altresì osservarsi che il danno lamentato da non è stato nemmeno compiutamente allegato, prima ancora che Parte_1
(minimamente) provato;
l'attrice, invero, si è limitata a dolersi genericamente di un - di per sé prospettabile in astratto - pregiudizio all'immagine e alla reputazione con riflessi patrimoniali e non patrimoniali, senza però spiegare in alcun modo in cosa concretamente sarebbe consistito il dedotto pregiudizio;
né nel corso del giudizio sono state adeguatamente specificate le voci di danno richieste o articolate idonee richieste istruttorie.
Ne consegue che le domande attoree non possono trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5.1 Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore del convenuto e a carico dell'attrice, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata e dei valori medi dello scaglione di riferimento - con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nella nota spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att.
c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
12 5.2 La parte convenuta ha chiesto altresì la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Una pronuncia in tal senso, come è noto, presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (mala fede o colpa grave, che devono sussistere anche in caso di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
Nel caso di specie l'esistenza di confliggenti valori costituzionali (il diritto all'onore vantato da parte attrice e il diritto di critica esercitato dal convenuto) non consente di ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio con dolo o con colpa grave. Deve dunque escludersi che l'attrice possa essere condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
Brescia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10393/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI CARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSETTO S. AGATA 22, BRESCIA presso il difensore avv.
INNOCENTI CARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA CP_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA MORONI 156, BERGAMO presso il difensore avv.
BRAMBILLA PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, in accoglimento del presente atto di citazione, rigettata ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione:
1) Accertare e dichiarare che ognuna delle dichiarazioni del convenuto, rese e diffuse nelle sedi di assemblea pubblica, volantini e rete internet riportate nel presente atto, e altresì e comunque
l'insieme delle stesse, ha contenuto diffamatorio e lesivo dell'onore, della reputazione, della dignità e dell'identità personale, economica e professionale della società e per Parte_1
l'effetto:
1 2) Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti e subendi dalla società attrice per effetto della diffusione delle dichiarazioni diffamatorie riportate nel presente atto nella misura di euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà equa e di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data degli illeciti all'effettivo saldo;
3) Inibire al convenuto la ulteriore pubblicazione di tali dichiarazioni e dei documenti, filmati e siti che le contengono;
4) Disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a spese del convenuto, da effettuare per estratto e a caratteri almeno doppi del normale, sui quotidiani “Il Giornale di
Brescia”, “Bresciaoggi”, “Il Corriere della Sera” e “Repubblica”.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.”
Per IN NI:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ivi comprese le eccezioni ex adverso formulate e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere della prova:
In via principale e nel merito: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate per le ragioni su esposte;
In via istruttoria:
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, in vista dell'intervento all'assemblea pubblica del 25 gennaio 2019, il dott. CP_1
e tutti i membri del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di ST di LE hanno effettuato un lavoro di ricerca mediante apposita istanza di accesso agli atti ufficiali, facendosi poi supportare nella lettura della documentazione acquisita da esperti tecnici, della salute pubblica e da legali?
(Teste: di ST di LE (BS) e di ST di LE (BS)); Tes_1 Testimone_2
2. Vero che il dott. prima di intervenire all'assemblea del 25 gennaio 2019 ha verificato CP_1
la fondatezza delle notizie acquisite unitamente ad esperti tecnici, della salute e legali?
(Teste: di ST di LE (BS) e di ST di LE (BS)); Tes_1 Testimone_2
2
3. Vero che le affermazioni del dott. trovano riscontro sia in fonti ufficiali provenienti da CP_1
verbali di conferenze di servizi (come da docc. 1,3,4 che mi si rammostra) e da sentenze del TAR
DI (come da docc. nn. 6,7 che mi si rammostra) sia da documenti di provenienza della stessa (come da docc. 9,11,11bis e 12 che mi si rammostra) e degli enti Parte_1
competenti agli atti del procedimento.
(Testi: di ST di LE (BS) e di ST di LE (BS) Tes_1 Testimone_2
4.Vero che il convenuto ha partecipato all'assemblea pubblica di cui al capitolo che precede in qualità di Presidente del Comitato per la Salvaguardia del territorio di ST di LE?
(Testi: , , e tutti di ST di Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
LE (BS);
5. Vero che, nel contesto locale dei fatti per cui è causa, tutti sono a conoscenza del fatto che il
Dott. sia un medico, dal momento che ha sempre svolto detta professione nella zona? CP_1
(Teste: , , e tutti di ST di Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
LE (BS).
In caso di non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati.
In ogni caso: spese di causa interamente rifuse, oltre al risarcimento previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c., stante la dedotta temerarietà della lite, nella misura non inferiore ad € 50.000,00.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del contenuto
[...]
diffamatorio, da un lato, del volantino diffuso fra i residenti del Comune di LE (BS), ascrivibile al “Comitato per la Sorveglianza del territorio di ST di LE” di cui era CP_1 vicepresidente, e dall'altro lato, delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso di un'assemblea pubblica svoltasi presso l' di ST di LE, tali Controparte_2
da integrare, secondo la prospettazione attorea, una campagna diffamatoria nei confronti della società, che in data 16/10/2017 aveva inoltrato alla Provincia di Brescia istanza di richiesta V.I.A.
e A.I.A., nonché di A.U., per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della
3 frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) mediante digestione anaerobica e compostaggio, da insediare nel Comune di LE.
L'attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione, quantificati in euro 50.000,00, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
inibirsi l'ulteriore pubblicazione di tali dichiarazioni e documenti, e infine disporsi la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su almeno quattro quotidiani (“Il Giornale di Brescia”,
“Bresciaoggi”, “Il ” e “Repubblica”), con vittoria di spese di lite. Controparte_3
Il convenuto si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto, rilevando come nelle dichiarazioni di contenuto asseritamente diffamatorio fosse stato espresso legittimamente il pensiero critico e l'opinione del vicepresidente del Comitato per la sorveglianza del territorio in relazione a fatti di rilievo e interesse pubblico, e che ciò era avvenuto nell'esercizio del diritto di critica, così escludendosi la lesione all'onore e reputazione dell'attrice. Ha contestato, in ogni caso, l'avversa quantificazione del danno e concluso richiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., acquisita la documentazione prodotta, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.24, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
L'attrice lamenta la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso dell'assemblea svoltasi, in data 25/01/2019, presso l' di ST Controparte_2
di LE, nonché del contenuto del volantino diffuso fra i residenti del Comune di LE (BS) - poi postato su un sito internet - ascrivibile al “Comitato per la Sorveglianza del territorio di
ST di LE” di cui era vicepresidente, dolendosi della falsità dei fatti CP_1 descritti oltre che dell'utilizzo di espressioni lesive della sua immagine.
4 La società ha dedotto, in particolare, di aver subito un danno all'immagine e alla Parte_1
reputazione in quanto le dichiarazioni del a) sono volte ad ingenerare nella popolazione CP_1
un senso ingiustificato di paura e allarme sociale nei confronti dell'impianto di trattamento dei rifiuti che l'attrice era intenzionata a realizzare, posto che tali asserzioni arrivano financo a prospettare il pericolo di un aumento di ammoniaca nell'aria; b) sono idonee ad instillare il dubbio che sia un soggetto scarsamente affidabile dal punto di vista economico, Parte_1
oltre che dedito alla realizzazione di operazioni imprenditoriali poco trasparenti, atteso che il ha riferito che l'attrice, da un lato, non ha le capacità finanziarie per poter realizzare CP_1
l'impianto, e dall'altro lato, ben potrebbe ampliare l'impianto con una variante non sostanziale del progetto, in quanto la società ha chiesto l'autorizzazione a cementificare 30.000 mq a fronte dei 90.000 mq comprati (il che lascerebbe intendere una possibile cementificazione dei rimanenti
60.000 mq).
Deve, dunque, essere accertata la sussistenza di un contenuto diffamatorio nelle predette dichiarazioni.
Occorre premettere che la struttura dell'illecito di cui si duole l'attrice rimanda al paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c., per la cui configurabilità è necessario che vi sia una condotta,
l'elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità e un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, pure richiesto dall'attrice unitamente al danno patrimoniale, l'art. 2059 c.c., pone un ulteriore filtro: detto danno, invero, è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra cui il principale è che tale danno sia stato causato da un reato
(art. 185 c.p.).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, ha ampliato le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale anche ai casi in cui l'evento lesivo sia relativo a valori della persona costituzionalmente garantiti, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno un reato (giurisprudenza pressochè costante a decorrere dalle pronunce di Cass. n. 8827 e 8828 del 2003). Ne consegue che ogni qualvolta risulti integrata la fattispecie normativa di cui all'art. 2043 c.c., può trovare spazio il risarcimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione del diritto alla reputazione e/o all'immagine, costituzionalmente garantiti ed entro certi limiti riferibili anche alla persona giuridica.
5 In tale contesto, tuttavia, diviene essenziale la valutazione dell'esimente del diritto di critica, espressamente rivendicata dall'odierno convenuto.
L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere deve muovere, infatti, dalla premessa che il diritto alla libera manifestazione del pensiero è costituzionalmente tutelato (cfr. art. 21 Cost.), anche nella sua particolare declinazione nel diritto di critica, e costituisce causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti altrettanto inviolabili e potenzialmente confliggenti, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui.
Tale tutela viene assicurata in presenza di alcuni presupposti, delineati dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di diffamazione a mezzo stampa, ovvero: la verità oggettiva dei fatti rappresentati, la pertinenza o rilevanza e la continenza.
Ne consegue che deve sussistere, in primo luogo, una corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr., ex multis, Cass.
19.10.2007 n. 1205; Cass. 22.03.2007 n. 6973); deve riscontrarsi, inoltre, la sussistenza di un interesse alla conoscenza dei fatti da parte dell'opinione pubblica;
infine, deve essere rispettato il criterio di correttezza formale con cui i fatti vengono esposti.
Può altresì osservarsi come tali principi debbano essere declinati in modo peculiare in relazione all'esercizio del diritto di critica – rispetto alla cronaca – in quanto la critica non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.
Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità debba intendersi limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (così, cfr.
Cass. pen., 26.02.2016, n. 26745). Il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (così, ex multis, cfr. anche Cass. civ., 3.02.2015 n. 1939). Ciò che rileva, in particolare, è che il nucleo essenziale dei fatti non sia strumentalmente travisato e manipolato;
diversamente, la critica si risolverebbe in mera congettura e occasione di dileggio e mistificazione.
Il carattere distintivo del diritto di critica rispetto alla cronaca si attesta, pertanto, sul fronte della veridicità limitata, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie
6 personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni purché non gratuite o pretestuose. L'assenza di qualsivoglia manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto e poi oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (così, Cass. n. 1939/2015, in motivazione).
Anche il requisito della pertinenza all'interesse pubblico trova una sua declinazione peculiare in relazione all'esercizio della critica, atteso che viene in rilievo l'interesse dell'opinione pubblica non tanto alla conoscenza del fatto oggetto di critica, quanto della particolare interpretazione del fatto che viene presentata.
Per quanto concerne, poi, il rispetto della continenza, è parimenti principio pacifico quello secondo cui la critica non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie, o comunque in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 839/2015).
L'esercizio del diritto di critica, ove rispetti tali limiti, ben consente, allora, l'utilizzo di toni anche aspri e pungenti, così come dell'ironia o delle figure retoriche.
Ciò in quanto in caso di critica la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, mirando la critica non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali;
se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale (cfr., ex multis, in termini Cass., n. 8734/2000; Cass. n. 9746/2000; Cass. n.
3284/2006; Cass. n. 17172 /2007).
2. Nel caso di specie deve dunque essere accertata la responsabilità del convenuto in CP_1
applicazione dei principi testé richiamati.
Appare opportuno procedere ad una separata disamina delle dichiarazioni aventi - secondo la prospettazione attorea - contenuto diffamatorio.
7 2.1 In relazione al primo addebito, ovvero che: “la società attrice nel 2016 vincola il terreno sul quale costruire il biomostro”, va rilevato che alcuno dei limiti suindicati risulta essere stato violato.
Quanto, infatti, alla veridicità, il nucleo centrale dei fatti (ossia il vincolo sul terreno, inteso come destinazione dello stesso alla realizzazione di un impianto per trattare i rifiuti urbani) risponde a verità, mentre, per quanto attiene alla correttezza formale, l'epiteto “biomostro” – riferito al biodigestore di cui trattasi – richiama quello di “ecomostro”, termine spesso utilizzato nel linguaggio giornalistico per indicare una costruzione incompatibile con l'ambiente circostante, rispetto al quale deve escludersi un travalicamento del limite della continenza.
Tale espressione, seppur avente indubbiamente valenza negativa, rientra nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, atteso che non risulta violato né il limite della c.d. “veridicità limitata”, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, né il limite della continenza, entrambe condizioni per il legittimo esercizio del diritto di critica e perché essa non si traduca in una offesa gratuita e pretestuosa.
Invero, Agricoltura s.r.l., in data 16/10/2017 aveva presentato istanza di V.I.A. e A.I.A. per realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti organici;
tuttavia, già in data 29/6/2018 la
Conferenza di Servizi decisoria aveva espresso delle “perplessità” in ordine al progetto di
(doc. 1 di parte convenuta), cui poi, in data 21/10/2018 (ossia tre mesi prima Parte_1 delle dichiarazioni rilasciate dal convenuto nel corso dell'assemblea) aveva fatto seguito anche un articolo pubblicato sul Giornale di Brescia, che aveva evidenziato come ci fosse
“preoccupazione” tra i residenti di Pavone, a causa della possibile installazione del nuovo impianto. A tal riguardo, va rilevato che anche le due Conferenze di Servizi tenutesi nel 2021
(doc. 3 fasc. conv.) e nel 2022 (doc. 4 fasc. conv.) avevano espresso giudizi negativi circa la compatibilità ambientale del progetto, cui si è aggiunto anche il provvedimento di diniego della
Provincia di Brescia del 02.02.2021 (doc. 5 fasc. conv.).
Ciò osservato, non può revocarsi in dubbio che l'espressione “biomostro” sia stata dettata da un senso di paura e allarme sociale che già si era profilato tra i residenti della zona e, dunque, ancor prima che il rilasciasse le sue dichiarazioni. Al riguardo, peraltro, deve evidenziarsi che il CP_1 bene ambiente ha ormai assunto un rilievo primario ed essenziale all'interno della società (oggi riconosciuto anche a livello costituzionale), con la conseguenza che, in un simile contesto, ove il nucleo essenziale del fatto posto a fondamento della critica risulta veritiero, non possono ritenersi
8 vietate espressioni colorite o toni aspri, considerato poi che tali espressioni sono state pronunciate dal convenuto nella qualità di vicepresidente di un Comitato che ha, tra i suoi obiettivi, CP_1 proprio la tutela dell'ambiente. Si è già rilevato, inoltre, che l'espressione “ecomostro” (del tutto simile a quella qui utilizzata di “biomostro”, riferita nello specifico al biodigestore) risulta ormai comune nel linguaggio giornalistico e non risulta, di per sé, sovrabbondante ai fini del concetto da esprimere.
2.2 L'attrice ritiene altresì la natura diffamatoria della seguente dichiarazione: “tutto questo terreno verrà acquistato non dalla ma da chi poi farà l'impianto, perché il problema Parte_1
è che la è solo quella che dovrebbe ottenere l'ok, non ha le capacità finanziarie per Parte_1 poter fare una cosa del genere”, dolendosi, in particolare, dell'allusione alla scarsa capacità economica della società.
Ebbene, anche tale affermazione non risulta avere portata denigratoria. Non appare violato, in primo luogo, il limite della veridicità putativa;
sul punto, infatti, può rilevarsi che Parte_1
ha un capitale sociale di 50.000,00 euro e che, da visura camerale, la stessa ha un unico socio e risulta priva di dipendenti (doc.
6-7 fasc. conv.). Sicchè, le dichiarazioni del circa le CP_1
capacità finanziarie di rappresentano una valutazione, frutto di una non arbitraria Parte_1
interpretazione soggettiva, fondata sulle dimensioni della società per come risultanti dalla visura camerale. Né risulta certamente violato il limite della continenza, così come vi è indubbiamente interesse pubblico alla conoscenza di tali dati.
2.3 Per quanto concerne, infine, le ulteriori espressioni ritenute diffamatorie dall'attrice:
“inizialmente la ha chiesto l'autorizzazione a cementificare i primi 30.000 metri, Parte_1
quelli davanti, quelli lì in rosso, che partono dalla provinciale e che vanno verso la
[...]
, con silos dell'altezza dai 16 ai 18 metri che causerebbero un vero e proprio shock Pt_2
come impatto ambientale e visivo. La società compra più di 90.000 mq, ne occupa 30.000, e degli altri 60.000 lasciati liberi cosa ne fa? Non dice niente l'azienda, non dice niente la Provincia, nessuno ne parla. Io dico: cosa potrebbero costruirci in quei 60.000 mq di terreno? Sei campi da calcio, ci stanno, oppure la società potrebbe fare una piccola cosiddetta modifica chiamata variante non sostanziale del progetto, la quale gli permette di ampliare l'impianto senza dover fare un'altra richiesta e poter smaltire non 55.000 tonnellate di umido all'anno ma 100/120 mila tonnellate di umido all'anno con 6 o 7 silos sulla strada vicino alla ”; Parte_2
“L'Agrinatura con il suo progetto attuale rilascerebbe nell'aria una quantità di 18 mg per
9 normalmetri cubi e ha fatto una richiesta alla provincia per arrivare fino a 20 mg, cioè 4 volte il limite consentito dalla legge. Vorrei ricordare che da quanto si osserva del progetto di
, questa cappa di ammoniaca occuperebbe un'area con un raggio di 3 Km, andando Parte_1
fino a coprire tutto ST, tutto e parte praticamente di LE”, deve escludersi Parte_3
che anche in tale caso vi sia stato un travalicamento dei limiti del diritto di critica.
Ed invero:
• per quanto concerne l'altezza dei silos (dai 16 ai 18 metri) che causerebbero un forte impatto ambientale e visivo, deve evidenziarsi che è la stessa società attrice ad averne indicato l'altezza in 16,90 metri (doc. 11 di parte convenuta), sicché la valutazione inerente l'impatto ambientale risulta ancorato a un dato di fatto che non viene scalfito nel suo nucleo essenziale;
• per quanto attiene alla circostanza che la società attrice, a fronte dei 90.000 mq comprati, ne intenda utilizzare solo 30.000 mq - con ciò lasciando intendere che l'attrice possa cementificare i rimanenti 60.000 mq ampliando l'impianto con una variante non sostanziale del progetto - anche in questo caso risulta ex actis la compravendita di 90.000 mq e l'utilizzo effettivo di 30.000 mq;
ne consegue che alcuna violazione della reputazione altrui può ravvisarsi nell'avanzare una prospettazione, peraltro in termini del tutto ipotetici e possibilistici, circa il futuro ed eventuale utilizzo, da parte di , Parte_1
anche dei 60.000 mq rimanenti;
• quanto, infine, alla circostanza che rilascerebbe nell'aria una quantità di 18 mg Parte_1
per normalmetri cubi, per arrivare fino a 20 mg, cioè 4 volte il limite consentito dalla legge, e che questa cappa di ammoniaca occuperebbe un'area con un raggio di 3 Km, anche in tal caso non appare superato il limite della verità putativa. Proprio dallo studio di impatto ambientale della stessa società attrice risulta, invero, una deroga alle percentuali di ammoniaca rilasciate nell'aria; tale deroga, di fatto, evidenzia un superamento del limite consentito (cfr. doc. 12 di parte convenuta, in cui si evidenzia che, con riguardo alle emissioni di ammoniaca, “si considera un limite emissivo di 18 mg/Nm3 in deroga al limite di 5 mg/Nm3 indicato dalla D.G.R. n. 7/12764 (..)”).
Alla luce delle superiori considerazioni deve escludersi, dunque, che tali espressioni abbiano natura denigratoria dell'onore e reputazione dell'attrice.
10 2.4 Deve parimenti escludersi la natura diffamatoria delle espressioni contenute nel volantino ascrivibile al Comitato di cui il convenuto è vicepresidente, ovvero: “…l'impianto CP_1
potrebbe pregiudicare seriamente le naturali matrici ambientali quali aria, acqua, suolo e sottosuolo, oltre a danneggiare economicamente il valore della nostra terra…. NON SI
SCHERZA CON LA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI E CON IL LORO FUTURO!!!”.
A prescindere da ogni considerazione concernente la imputabilità all'odierno convenuto delle espressioni contenute in un volantino redatto dal Comitato, di cui lo stesso era vicepresidente, deve osservarsi che anche tali espressioni non travalicano i limiti della critica consentita.
Dalla disamina dell'intero contesto in cui si inseriscono le espressioni censurate – poiché ciò solo consente di accertare se parole oggettivamente neutre non assumano valenza offensiva in relazione al contesto in cui sono inserite in connessione con quelle che le precedono e le seguono
– le medesime risultino pienamente inserite nel tono e nello spirito del volantino, il cui contenuto espressivo risulta peraltro proporzionato ai fatti rappresentati, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale dell'attrice.
Anche in questo caso, d'altra parte, le espressioni sono riferite in termini ipotetici, riferendosi a possibili rischi per la salute, che in alcun modo vengono descritti come certi, risultando piuttosto frutto di comprensibili preoccupazioni, anche per gli effetti nel lungo periodo di un possibile inquinamento ambientale;
costituisce fatto notorio, invero, che proprio nel territorio bresciano siano emersi gravi problemi di inquinamento del suolo a distanza di molti anni dai fatti che li hanno determinati.
2.5 Alla luce di quanto osservato, alcuna violazione della reputazione altrui può ravvisarsi nell'esposizione dei rischi per la salute e l'ambiente, quale frutto di opinioni soggettive, fondate su dati veritieri, nel rispetto dei limiti di continenza e in presenza di un interesse pubblico alla conoscenza di tali dati e opinioni, dovendo dunque escludersi che nelle espressioni richiamate vi sia stato un travalicamento dei limiti del diritto di critica.
L'esposizione dei fatti, delle valutazioni e dei giudizi è avvenuta in modo sufficientemente misurato, non sproporzionato e largamente pertinente all'interesse pubblico;
non può negarsi, invero, il rilevante interesse pubblico, direttamente connesso al diritto alla salute, di rango costituzionale (art. 32 Cost.) e di supremo valore per il singolo individuo e la collettività, alla conoscenza non soltanto dei fatti, ma altresì delle interpretazioni di tali fatti, relative ai possibili
11 pericoli per l'integrità fisica della comunità e di soggetti particolarmente deboli ed esposti, quali i bambini frequentanti le scuole site nel medesimo territorio.
Né può esservi dubbio da un lato, circa l'urgenza di diffondere tale informazione, dall'altro circa il rispetto del requisito di proporzionalità tra importanza del fatto e necessità di esposizione dello stesso in chiave critica (cfr. Cass., n. 17180/07).
Alla luce delle superiori considerazioni deve escludersi, dunque, che le espressioni utilizzate dal convenuto abbiano natura denigratoria dell'onore e reputazione dell'attrice.
Per quanto i profili sopra analizzati debbano ritenersi assorbenti ogni ulteriore valutazione in punto di sussistenza del danno lamentato, ad abundantiam può altresì osservarsi che il danno lamentato da non è stato nemmeno compiutamente allegato, prima ancora che Parte_1
(minimamente) provato;
l'attrice, invero, si è limitata a dolersi genericamente di un - di per sé prospettabile in astratto - pregiudizio all'immagine e alla reputazione con riflessi patrimoniali e non patrimoniali, senza però spiegare in alcun modo in cosa concretamente sarebbe consistito il dedotto pregiudizio;
né nel corso del giudizio sono state adeguatamente specificate le voci di danno richieste o articolate idonee richieste istruttorie.
Ne consegue che le domande attoree non possono trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5.1 Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore del convenuto e a carico dell'attrice, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata e dei valori medi dello scaglione di riferimento - con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nella nota spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att.
c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
12 5.2 La parte convenuta ha chiesto altresì la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Una pronuncia in tal senso, come è noto, presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (mala fede o colpa grave, che devono sussistere anche in caso di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
Nel caso di specie l'esistenza di confliggenti valori costituzionali (il diritto all'onore vantato da parte attrice e il diritto di critica esercitato dal convenuto) non consente di ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio con dolo o con colpa grave. Deve dunque escludersi che l'attrice possa essere condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto.
Brescia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
13