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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3834/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Concetta Stella Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Procuratore dello Stato Ludovica Costigliolo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.10.2024 ritualmente notificato La Pt_1 Parte_1 conveniva in giudizio il in epigrafe chiedendo “In via preliminare: CP_1
Disapplicare la circolare Miur n. 620 del 28.03.2022 e successive note esplicative, come richiamate nel provvedimento del D.S. prot n. 839/U del
31.03.2022, in quanto contrastante con norme di legge;
Dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione in quanto nessuno dei farmaci in commercio soddisfa i requisiti di cui all'ar. 4 ter del D.L. 44/2021, atteso che la norma di legge prescrive un obbligo ci vaccinazione anti sars cov-
2, per prevenire la trasmissione del contagio;
disapplicare l'obbligo iniettivo di cui all'art.4 del d.l. 44/2021 siccome contrario al diritto unionale, internazionale ed interno per tutte le causali spiegate in narrativa. Ritenere e dichiarare:
1 - che i farmaci iniettivi imposti attraverso l'art.4 del d.l. 44/2021 non sono vaccini ma medicinali di terapia genica;
che il D.S. non avrebbe potuto pretendere l'imposizione di un “aliud pro alio”, cioè l'adempimento di un obbligo vaccinale attraverso l'inoculo di un medicinale di terapia genica;
- che non vi è stata alcun allarme sanitario né originario, né sopravvenuto dovuto alla covid in sé, anche per la presenza di efficaci cure tradizionali;
- che pertanto i relativi decreti legge emergenziali emanati negli anni 2021 -
2022, ed in particolare i dd.ll. 44/2021, 172-2021, 127-2021, 52-2021 sono stati emanati in assenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, in violazione dell'art.77 Cost.;
- che i farmaci genici erroneamente detti “vaccini” sono sperimentali, dannosi per la salute, privi di efficacia nella prevenzione del contagio, della malattia e dei decessi per covid, come ammesso da EMA e AIFA, prove legali, provenienti da enti pubblici;
- che pertanto l'obbligo iniettivo di cui all'art.4 del d.l. 44/2021 è irrazionale e contrario alla dignità dell'uomo, oltre ad essere inidonei, non necessari e non adeguati;
- che l'esibizione del green pass ex d.l. 127/2021 non poteva essere chiesta dal datore di lavoro all'odierna appellante;
- che comunque il D.S. e i suoi delegati erano privi di regolare investitura per procedere al controllo dello stesso;
- che l'obbligo di “green pass” (rectius: certificazione verde covid 19) è comunque illegittimo e contrario al diritto eurounitario;
quindi disapplicare
l'art.
9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, introdotto dall'art. 1
D.L. n. 111/2021, ed ogni altra norma impositiva del predetto certificato verde quale conditio sine qua non a fini lavorativi per i motivi spiegati in narrativa;
- che il dpcm del 17.06.2021 è inapplicabile in ambito lavorativo;
Per l'effetto, ritenere e dichiarare:
Dichiarare illegittima la trattenuta sulla retribuzione operata dal mese di giugno
2022, in quanto conseguenza di un provvedimento illegittimo e pari a €.
6.861,87; Condannare il convenuto a rimborsare il docente CP_1 Pt_1
2 alla restituzione delle mensilità indebitamente trattenute, Parte_1 per illegittimità della sospensione, € 405,10 x 16 rate + una rata di € 380,27 pari ad € 6.861,87 come risulta dalle comunicazioni dell'ufficio di Ragioneria, salvo errori ed omissioni. Ancora, ai fini fiscali si chiede che: l'importo decurtato, come da piano di rientro, a partire da giugno 2022 a dicembre 2022 sia conteggiato per l'anno fiscale 2022; a partire da gennaio 2023 a ottobre
2023 sia conteggiato per l'anno fiscale 2023.
Disporre il rimborso delle spese sostenute per i tamponi, pari a €. 735,00.
Condannare il convenuto a rimborsare il docente CP_1 Parte_1
alla restituzione delle spese sostenute per sottoporsi a “Tamponi” per
[...] acquisire EN (requisito questo per svolgere l'attività lavorativa) nel periodo dal 31/8/2021 al 10/01/2022 e dal 31/3/2022 al 30/4/2022 (doc 19)
.Il ricorrente, nel periodo sopracitato, ha sostenuto un costo pari ad €. 735,00
(settecentotrentacinque/00) per un totale di N. 48 ( quarantotto) “Tamponi”.
D. Lgvo 81/2008.
Disapplicare il D.L. 44/2021, per violazione del diritto europeo, come spiegato in punto di diritto al capitolo 8 e sottopraragrafi, precisando che Infatti, come affermato dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice nazionale non è tenuto ad applicare una decisione della sua corte costituzionale che violi il diritto comunitario Corte di giustizia dell'Unione
Europea, sezione I, 26 settembre 2024, C-792/22, Energotehnica. Tale sentenza è rinvenibile anche sul sito della Giustizia Amministrativa https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-525 Inoltre, la mancata applicazione del Regolamento europeo 679/2016, comporta anche una violazione della cosiddetta Legge Vassalli.
Concludendo, dunque, il giudice ha l'obbligo di disapplicare le norme interne contrastanti con il GDPR europeo. Peraltro, ciò è stato ribadito anche dalla
Corte Costituzionale, nella pronuncia sentenza 48/1979 dec. 12 Per_1 giugno 1979, dep. 18 giugno 1979 pubbl. G.U. n. 175 del 27 giugno 1979
“…l'esame della Corte, concerne la compatibilità, con gli invocati principi costituzionali, della norma interna di adeguamento alla consuetudine internazionale generale. Infatti, già da lungo tempo, ad essa si è conformato,
3 come è pacifico secondo dottrina e giurisprudenza, l'ordinamento italiano, per effetto del principio di adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ora espressamente previsto dall'art.
10, primo comma, della Costituzione. Infatti, Corte Europea di Giustizia
Europea, il giudice di uno stato membro della UE è giudice del diritto europeo, pertanto, il suo compito è quello di applicare quel diritto, disapplicando le norme interne che contrastano che il diritto europeo. Proprio in virtù di tale principio, è stata introdotta la modifica della legge , la quale ha Pt_2 aggiunto il comma 3, all'art. 2, in base al quale “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea…”
I Disapplicare il D.L. 44/2021, perché contrastante con il Diritto internazionale (regolamenti europei/ trattati internazionali, ratificati dallo stato italiano) il D.L. 44/2021, in particolare per contrasto con il diritto al lavoro, con il principio di proporzionalità di cui agli artt. 15 e 52 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 4, par. 1 della Direttiva quadro del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 e/o per violazione del principio di proporzionalità, nonché della restante normativa comunitaria rilevante in materia;
per violazione del regolamento europeo 726/2004; del
TFUE, del regolamento europeo 1907/2006, del regolamento europeo
507/2006, del regolamento europeo 536/2014, per violazione del patto sui diritti economici e sociali, ratificato dallo stato italiano con la legge 881/1977, per la violazione della convenzione OIL n. 122;
Nel merito
CONDANNARE
IL alla corresponsione in favore del ricorrente dei Controparte_1 seguenti emolumenti
1) Restituzione della somma di €. 6.861,87 indebitamente trattenuta, nonché la ricostituzione degli emolumenti e contributi non corrisposti;
2) Condannare il convenuto al pagamento dello straordinario CP_1 espletato dal lavoratore (36 ore invece di 18, come da contratto) che si quantifica in €. 3.300, così calcolati: Ore di lavoro straordinario 190 e 29 minuti x. 17,50 (a ora).
4 3) Condannare il convenuto al risarcimento danni da CP_1 demansionamento, che si quantifica in €. 5000,00, o altra somma maggiore o minore che si riterrà dovuta;
4) Danno patrimoniale da lucro cessante e ricostituzione della posizione contributiva per tutto il periodo di sospensione illegittima, che si possono quantificare in €. 5.000,00 da calcolarsi in via equitativa;
5) Danno patrimoniale cagionato dall'illegittima sospensione e “concretizzantesi in lesione della professionalità del lavoratore”, da calcolare in via equitativa e, comunque che qui si quantifica in €. 5.000,00;
6) Danno per la subita compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio, pari ad €.5.000,00, o ad altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà dovuto in via equitativa, a mente degli artt. 4 e 36
Cost., come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità, secondo quanto precisato dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale». Tale diritto, infatti, va inteso, a mente degli artt. 4 e 36 Cost., come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità, secondo quanto precisato dalla stessa Corte
Costituzionale, la quale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale». Il danno da inattività implica che “la totale privazione di mansioni, rappresenta un fatto idoneo a produrre conseguenze dannose sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale, sotto l'aspetto del diritto del lavoratore all'effettivo dispiegamento della sua professionalità mediante l'espletamento delle mansioni che gli competono” (Cassazione sez. Lavoro, ordinanza n. 20466 del 28 settembre 2020), atteso che l'inadempimento datoriale comporta “un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità
5 occupazionali…. Dovendo ritenersi sussistente il conseguente.” Infatti, il lavoratore ha diritto di “non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché in mancanza di conseguenze sulla retribuzione;
in capo al lavoratore sussiste, dunque, non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa – cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo – costituendo il lavoro non solo un strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino”. (Corte di Cassazione sent.
02.11.2021 n. 31182). “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio, viola, dunque, l'art. 2103 c.c. - nei sensi innanzi descritti
- oltre ad essere lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché della professionalità del dipendente (vedi Cass. 18/5/2012 n. 7963), quanto ai pregiudizi scaturenti sul versante patrimoniale e non patrimoniale, dalla forzosa ed illegittima collocazione del lavoratore in uno stato di inattività”
(Cass.28/9/2020 n. 20466). Anche perché, “l'inadempimento datoriale, che ha posto il ricorrente in condizioni di inattività, ha determinato “un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratrice, sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali” (ex aliis vedi Cass. 12/6/2015 n. 12253, Cass)
l'inadempimento datoriale, che ha posto il ricorrente in condizioni di inattività, ha determinato “un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore, sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali” (ex aliis vedi Cass.
12/6/2015 n. 12253, Cass. 10/6/2004 n. 11045, Cass. 10/6/2004 n. 11045).
7) Danno da discriminazione, che si può quantificare in €. 200,00 al dì, per n.
80 giorni di sospensione pari a €. 16.000,00.
6 In via subordinata
1) dichiarare illegittima la trattenuta della retribuzione operata dal giugno
2022, pari a €. 6.861,87, perché intervenuta dopo l'emanazione del DL
24/2021, con ricostituzione della situazione contributiva.
In ulteriore subordine
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione, revocando e/o disapplicando, con effetto retroattivo, l'efficacia parziale del provvedimento medesimo nella parte in cui ha disposto la sospensione dal diritto della retribuzione o altro compenso comunque denominato e, per
l'effetto, condannare il resistente a corrispondere al ricorrente CP_1
l'assegno alimentare nella misura del 50% della retribuzione percepita […]”
Dopo aver premesso di essere docente in ruolo in servizio presso l'Istituto
Scolastico Istituto Scolastico I.I.S. “F. Balsano” con sede in Roggiano Gravina, esponeva: che in data 1.12.2021 il Dirigente Scolastico aveva emanato la circolare Prot. n. 2001 del 30.11.2021 indirizzata al personale scolastico ed
ATA, contenente l'invito ad uniformarsi a quanto disposto nel DL 172/2021 "e a produrre entro cinque giorni a partire dal 01 Dicembre 2021, la documentazione richiesta;
che in data 22/12/2021 veniva recapitato a mano, nel corridoio dell'Istituto, l'invito previsto dall'art. 4 ter, 3 comma, rinnovato il
27/12/2021 a mezzo servizio postale;
che esso ricorrente aveva provveduto alla prenotazione della vaccinazione presso l'hub vaccinale di;
che la Pt_3 vaccinazione non era stata eseguita essendosi egli rifiutato di sottoscrivere il modulo del consenso informato;
che il giorno 10 gennaio 2022 si era recato a scuola per la presa di servizio ma era stato impedito l'accesso alla classe;
che con racc. a.r. del 13.1.2022 il Dirigente scolastico, appurato che esso ricorrente non aveva fornito la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, aveva trasmesso il provvedimento-decreto di sospensione dal servizio con decorrenza immediata;
che esso ricorrente aveva inoltrato al Dirigente una pec per la richiesta dell'assegno alimentare non avendo altri mezzi di sostentamento;
che, nonostante la sospensione dall'attività lavorativa, esso ricorrente aveva continuato a percepire lo stipendio nei mesi di gennaio, pari ad € 2005,70, febbraio pari ad € 1971,90 e
7 marzo pari ad € 1916,65 percependo un totale netto di € 5894,25; che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24/2022, aveva fatto richiesta di essere reintegrato in servizio ed il D.S. con provvedimento Prot. n. 839 bis del
31.3.2022 aveva raddoppiato l'orario di lavoro da 18 a 36 ore settimanali, informandolo che avrebbe prestato servizio nei locali della biblioteca della scuola;
che, per evitare di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, aveva ottemperato all'ordine di servizio, svolgendo 36 ore settimanali in luogo di quanto concordato nel contratto di lavoro, maturando il diritto al pagamento dello straordinario pari a €. 3.300,00; che nel mese di giugno 2022, l'
[...]
aveva comunicato che da giugno 2022 e fino a ottobre 2023 CP_2 sarebbe stato decurtato dallo stipendio l'importo di € 405,10 per 16 rate e una rata di 380,17 per il mese di ottobre 2023.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per: 1) illegittimità della trattenuta sulla retribuzione per intervenuta abrogazione espressa ex art. 8 D.L. 24/2022 – Successione leggi nel tempo -
Art. 14 preleggi – favor rei – lex mitior; 2) illegittimità, sotto distinti profili, del provvedimento 839/U del 31.03.2022 con il quale è stato adibito a mansioni diverse da quelle contrattuali e con un monte ore raddoppiato;
3) impossibilità di adempimento all'obbligo vaccinale (ovvero, prestazione impossibile da eseguire ex art. 1456 cc); 4) irragionevolezza della sospensione dei lavoratori nel settore p.a.; 5) violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza;
6) impossibilità di sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio per mancanza di prescrizione medica;
7) impossibilità di sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio per mancanza delle informazioni minime fondamentali previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006; 8) violazione del principio di non discriminazione;
9) violazione della normativa europea;
10) violazione di norme di diritto internazionale, ai sensi degli artt.
10, e 117 Cost;
11) illegittimità del dichiarato stato di emergenza e successive proroghe quale presupposto della normativa emergenziale - insussistenza, violazione dell'art. 77 Cost.; 12) illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza sanitario, per “rischio secondario”, ai sensi del Decreto Legislativo
1/2018; 13) insussistenza di fatto dell'emergenza sanitaria;
14) illegittimità
8 della proroga dello stato di emergenza contenuta nell'art. 1 del d.l. 105-2021 del 23.7.2021; 15) illegittimità costituzionale del d.l. 172/2021 per mancanza dei presupposti di cui all'art.77 Cost.; 16) incostituzionalità del d.l. 24/2022 per violazione dell'art.77 Cost.
Concludeva come innanzi indicato.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 11.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
In punto di fatto sono incontroverse (oltrechè documentate) le seguenti circostanze: 1) in data 30/11/2021 con nota prot. 2001 del 30/11/2021 il dirigente scolastico ha trasmesso al ricorrente l'invito "a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1"; 2) in data 21/12/2021 il dirigente scolastico ha notificato al ricorrente l'invito di cui all'art. 2, comma 3, del D.L.
172/2021; 3) il ricorrente ha prenotato la vaccinazione anti-covid presso il
Centro Vaccinale dell'Ospedale di per il giorno 8/1/2022 ma la stessa Pt_3 non era è stata eseguita stante il suo rifiuto a sottoscrivere il consenso informato;
4) accertata la sussistenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del ricorrente il dirigente scolastico in data 10/01/2022, ai sensi del D.L. 172/2021, ha decretato la sospensione immediata del rapporto di lavoro fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale "e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/06/2021”; 5) detto decreto è stato trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato della Provincia di Cosenza per gli adempimenti di competenza;
6) in seguito alla cessazione dello stato di
9 emergenza, in data 30/03/2022, con comunicazione prot. 810 il dirigente scolastico - ai sensi del D.L. n. 24 del 24/03/2022 - ha comunicato al docente il rientro in servizio a partire dal 1/4/2022 e ne ha disposto l'utilizzo in attività di supporto, non a contatto con gli alunni, come previsto dal decreto legge e dalla circolare MIUR prot. 620 del 28/03/2022, assegnandolo al servizio in biblioteca per n. 18 ore settimanali;
con decreto prot. 839 del 31/3/2022 è stato revocato il provvedimento di sospensione e rettificata la precedente disposizione con adibizione del ricorrente al servizio per n. 36 ore settimanali fino al 15/06/2022.
Ora, è noto che L'art. 2 D.L. n. 172/2021 ha esteso, a partire dal 15.12.2021,
l'obbligo vaccinale al personale scolastico e, in caso di inadempimento di detto obbligo, è stata prevista la misura della sospensione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, con contestuale sospensione della prestazione retributiva, in attuazione dell'art. 4 ter, comma
3, D. L. n. 44/2021.
Come anticipato, il ricorrente non ha adempiuto detto obbligo sicchè, doverosamente – non essendo documentate cause di esenzione rispetto all'obbligo vaccinale - nei suoi confronti è stato adottato il provvedimento di sospensione qui contestato, provvedimento che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha alcun carattere sanzionatorio (donde la inconferenza dei richiami operati dal ricorrente all'applicazione retroattiva della legge più favorevole) discendendo, piuttosto, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dalla previsione legale che sancisce, appunto, la sospensione del sinallagma contrattuale (e della retribuzione) a fronte della libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi;
conseguenzialmente, a fronte della pacifica erogazione al ricorrente della retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2022, legittima è la richiesta dell'Amministrazione di restituzione – peraltro avanzata mediante trattenute rateali - delle somme da questi percepite siccome sine titolo in assenza di svolgimento della prestazione (cfr. TAR Lazio n. 4531/2021;
Trib. Milano, sez. Lav., n. 1962/2022; Consiglio di Stato, sez. III, 13/05/2022,
n. 2199 citate dal MIM), richiesta che, del resto, a fronte di indebito oggettivo, era doverosamente imposta all'Amministrazione (cfr. Cons. St., sez., 26
10 febbraio 2019, n. 1322; Cons. St., sez. VI, 2012, n. 6500; Cons. St. sez. VI,
2011, n. 4284; Cons. St., sez. VI, 2011, n. 232; Cons. St., Sez. IV, 23 marzo
2022, n. 2105; Cons. St., Sez. II, 18 giugno 2021, n. 4736; Cons. St., sez. III,
25 gennaio 2018, n.527; Cons. St., sez. III, 27 dicembre 2017, n.6118; Cass.
Civile, Sez. Lavoro, n. 8338/2010 e n. 29926/2008; C.d.S. n. 290/2008 e n.
561/2008 tutte citate in memoria).
Ciò detto, non meritano accoglimento le censure sulla ritenuta illegittimità, sottodistinti profili, del provvedimento 839/U del 31.03.2022 con il quale il ricorrente è stato adibito a mansioni diverse da quelle contrattuali e con un monte ore raddoppiato.
Sul punto, come condivisibilmente osservato dal convenuto, si rileva CP_1 che l'articolo 1 del CCNL integrativo dispone “L'utilizzazione del personale della scuola a tempo indeterminato riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo lavoro, va effettuata tenendo conto di quanto esplicitato nella certificazione medico collegiale e ricercando le forme più appropriate per favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori, con le esigenze della scuola”; l'art. 8 del CCNI 25 giugno 2008 prevede, poi, che l'orario di lavoro del personale docente inidoneo utilizzato in altri compiti è di
36 ore settimanali.
In base alle previsioni contrattuali collettive (cfr. art. 2, comma 2) il personale riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento della funzione di docente o di educatore può, dunque, essere utilizzato per altre funzioni, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata e tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo vi sono, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali “servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi
11 amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto
(cfr. art. 3).
L'estensione ai docenti non vaccinati dell'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (art. 8, comma 1 CCNI) - già operante, peraltro, per i lavoratori fragili (cfr. nota 11 settembre 2020, n. 1585, citata dal Controparte_1
MIM) – appare, dunque, coerente con le previsioni contrattuali collettive (cfr.
Tribunale Massa Carrara n. 173/2023; Trib. Perugia n. 245/2023), non risulta irragionevole in quanto il “demansionamento” è diretto a salvaguardare la funzionalità del rapporto lavorativo né configura lavoro straordinario, come tale legittimante la richiesta di pagamento delle relative maggiorazioni.
Tanto osservato, com'è noto, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 14 dell'1.12.2023 – alle cui motivazioni si fa rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – affermando che sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della L. n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
La Consulta, per quanto qui interessa, ha statuito che “[..] Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e
3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 219 del 2017, "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge".
Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale
12 rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare
l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata L. n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Con sentenza n. 15 del 1.12.2023 – alle cui motivazioni, anche in tal caso, si opera integrale richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la Corte delle
Leggi ha, altresì, statuito che “sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dell'art. 4, comma 7, nonché dell'art.
4-ter, comma 2,
e dell'art. 4, comma 5, nonché dell'art.
4-ter, comma 3, e degli artt.
4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4 e 5, del D.L. n. 44/2021, come convertito, poiché sono ragionevoli e proporzionate le previsioni sulla sospensione del personale sanitario che non intenda vaccinarsi e sulla conseguente negazione di qualsiasi emolumento, ivi compreso l'assegno alimentare”.
In sintesi, in tali sentenze sono stati enunciati i seguenti principî:
➢ la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il
13 coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
➢ di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
➢ il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
➢ quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
➢ la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
14 ➢ la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse,
a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
➢ quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Le doglianze di parte ricorrente sulla ritenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni normative qui censurate non possono, dunque, trovare accoglimento.
Né, del resto, appaiono persuasive le censure del ricorrente che fanno leva sull'asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, non ponendo, invero, l'obbligo vaccinale alcun problema di compatibilità con il diritto della UE nel suo complesso né, in particolare, con i regolamenti UE 953
e 954 del 2021, non costituendo, infatti, la materia degli obblighi vaccinali oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia.
15 Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea la materia della salute non rientra, invero, tra le competenze esclusive, né tra quelle concorrenti dell'Unione Europea ed infatti in materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e , sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'Unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Per quanto sin qui esposto, la condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta risulta immune da censura e, non configurandosi a carico di questa alcun comportamento illecito da sanzionare, non vi è, conseguentemente, spazio per alcuna delle pretese risarcitorie azionate da parte ricorrente
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
16
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3834/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Concetta Stella Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Procuratore dello Stato Ludovica Costigliolo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.10.2024 ritualmente notificato La Pt_1 Parte_1 conveniva in giudizio il in epigrafe chiedendo “In via preliminare: CP_1
Disapplicare la circolare Miur n. 620 del 28.03.2022 e successive note esplicative, come richiamate nel provvedimento del D.S. prot n. 839/U del
31.03.2022, in quanto contrastante con norme di legge;
Dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione in quanto nessuno dei farmaci in commercio soddisfa i requisiti di cui all'ar. 4 ter del D.L. 44/2021, atteso che la norma di legge prescrive un obbligo ci vaccinazione anti sars cov-
2, per prevenire la trasmissione del contagio;
disapplicare l'obbligo iniettivo di cui all'art.4 del d.l. 44/2021 siccome contrario al diritto unionale, internazionale ed interno per tutte le causali spiegate in narrativa. Ritenere e dichiarare:
1 - che i farmaci iniettivi imposti attraverso l'art.4 del d.l. 44/2021 non sono vaccini ma medicinali di terapia genica;
che il D.S. non avrebbe potuto pretendere l'imposizione di un “aliud pro alio”, cioè l'adempimento di un obbligo vaccinale attraverso l'inoculo di un medicinale di terapia genica;
- che non vi è stata alcun allarme sanitario né originario, né sopravvenuto dovuto alla covid in sé, anche per la presenza di efficaci cure tradizionali;
- che pertanto i relativi decreti legge emergenziali emanati negli anni 2021 -
2022, ed in particolare i dd.ll. 44/2021, 172-2021, 127-2021, 52-2021 sono stati emanati in assenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, in violazione dell'art.77 Cost.;
- che i farmaci genici erroneamente detti “vaccini” sono sperimentali, dannosi per la salute, privi di efficacia nella prevenzione del contagio, della malattia e dei decessi per covid, come ammesso da EMA e AIFA, prove legali, provenienti da enti pubblici;
- che pertanto l'obbligo iniettivo di cui all'art.4 del d.l. 44/2021 è irrazionale e contrario alla dignità dell'uomo, oltre ad essere inidonei, non necessari e non adeguati;
- che l'esibizione del green pass ex d.l. 127/2021 non poteva essere chiesta dal datore di lavoro all'odierna appellante;
- che comunque il D.S. e i suoi delegati erano privi di regolare investitura per procedere al controllo dello stesso;
- che l'obbligo di “green pass” (rectius: certificazione verde covid 19) è comunque illegittimo e contrario al diritto eurounitario;
quindi disapplicare
l'art.
9-ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, introdotto dall'art. 1
D.L. n. 111/2021, ed ogni altra norma impositiva del predetto certificato verde quale conditio sine qua non a fini lavorativi per i motivi spiegati in narrativa;
- che il dpcm del 17.06.2021 è inapplicabile in ambito lavorativo;
Per l'effetto, ritenere e dichiarare:
Dichiarare illegittima la trattenuta sulla retribuzione operata dal mese di giugno
2022, in quanto conseguenza di un provvedimento illegittimo e pari a €.
6.861,87; Condannare il convenuto a rimborsare il docente CP_1 Pt_1
2 alla restituzione delle mensilità indebitamente trattenute, Parte_1 per illegittimità della sospensione, € 405,10 x 16 rate + una rata di € 380,27 pari ad € 6.861,87 come risulta dalle comunicazioni dell'ufficio di Ragioneria, salvo errori ed omissioni. Ancora, ai fini fiscali si chiede che: l'importo decurtato, come da piano di rientro, a partire da giugno 2022 a dicembre 2022 sia conteggiato per l'anno fiscale 2022; a partire da gennaio 2023 a ottobre
2023 sia conteggiato per l'anno fiscale 2023.
Disporre il rimborso delle spese sostenute per i tamponi, pari a €. 735,00.
Condannare il convenuto a rimborsare il docente CP_1 Parte_1
alla restituzione delle spese sostenute per sottoporsi a “Tamponi” per
[...] acquisire EN (requisito questo per svolgere l'attività lavorativa) nel periodo dal 31/8/2021 al 10/01/2022 e dal 31/3/2022 al 30/4/2022 (doc 19)
.Il ricorrente, nel periodo sopracitato, ha sostenuto un costo pari ad €. 735,00
(settecentotrentacinque/00) per un totale di N. 48 ( quarantotto) “Tamponi”.
D. Lgvo 81/2008.
Disapplicare il D.L. 44/2021, per violazione del diritto europeo, come spiegato in punto di diritto al capitolo 8 e sottopraragrafi, precisando che Infatti, come affermato dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice nazionale non è tenuto ad applicare una decisione della sua corte costituzionale che violi il diritto comunitario Corte di giustizia dell'Unione
Europea, sezione I, 26 settembre 2024, C-792/22, Energotehnica. Tale sentenza è rinvenibile anche sul sito della Giustizia Amministrativa https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-525 Inoltre, la mancata applicazione del Regolamento europeo 679/2016, comporta anche una violazione della cosiddetta Legge Vassalli.
Concludendo, dunque, il giudice ha l'obbligo di disapplicare le norme interne contrastanti con il GDPR europeo. Peraltro, ciò è stato ribadito anche dalla
Corte Costituzionale, nella pronuncia sentenza 48/1979 dec. 12 Per_1 giugno 1979, dep. 18 giugno 1979 pubbl. G.U. n. 175 del 27 giugno 1979
“…l'esame della Corte, concerne la compatibilità, con gli invocati principi costituzionali, della norma interna di adeguamento alla consuetudine internazionale generale. Infatti, già da lungo tempo, ad essa si è conformato,
3 come è pacifico secondo dottrina e giurisprudenza, l'ordinamento italiano, per effetto del principio di adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ora espressamente previsto dall'art.
10, primo comma, della Costituzione. Infatti, Corte Europea di Giustizia
Europea, il giudice di uno stato membro della UE è giudice del diritto europeo, pertanto, il suo compito è quello di applicare quel diritto, disapplicando le norme interne che contrastano che il diritto europeo. Proprio in virtù di tale principio, è stata introdotta la modifica della legge , la quale ha Pt_2 aggiunto il comma 3, all'art. 2, in base al quale “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea…”
I Disapplicare il D.L. 44/2021, perché contrastante con il Diritto internazionale (regolamenti europei/ trattati internazionali, ratificati dallo stato italiano) il D.L. 44/2021, in particolare per contrasto con il diritto al lavoro, con il principio di proporzionalità di cui agli artt. 15 e 52 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 4, par. 1 della Direttiva quadro del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 e/o per violazione del principio di proporzionalità, nonché della restante normativa comunitaria rilevante in materia;
per violazione del regolamento europeo 726/2004; del
TFUE, del regolamento europeo 1907/2006, del regolamento europeo
507/2006, del regolamento europeo 536/2014, per violazione del patto sui diritti economici e sociali, ratificato dallo stato italiano con la legge 881/1977, per la violazione della convenzione OIL n. 122;
Nel merito
CONDANNARE
IL alla corresponsione in favore del ricorrente dei Controparte_1 seguenti emolumenti
1) Restituzione della somma di €. 6.861,87 indebitamente trattenuta, nonché la ricostituzione degli emolumenti e contributi non corrisposti;
2) Condannare il convenuto al pagamento dello straordinario CP_1 espletato dal lavoratore (36 ore invece di 18, come da contratto) che si quantifica in €. 3.300, così calcolati: Ore di lavoro straordinario 190 e 29 minuti x. 17,50 (a ora).
4 3) Condannare il convenuto al risarcimento danni da CP_1 demansionamento, che si quantifica in €. 5000,00, o altra somma maggiore o minore che si riterrà dovuta;
4) Danno patrimoniale da lucro cessante e ricostituzione della posizione contributiva per tutto il periodo di sospensione illegittima, che si possono quantificare in €. 5.000,00 da calcolarsi in via equitativa;
5) Danno patrimoniale cagionato dall'illegittima sospensione e “concretizzantesi in lesione della professionalità del lavoratore”, da calcolare in via equitativa e, comunque che qui si quantifica in €. 5.000,00;
6) Danno per la subita compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio, pari ad €.5.000,00, o ad altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà dovuto in via equitativa, a mente degli artt. 4 e 36
Cost., come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità, secondo quanto precisato dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale». Tale diritto, infatti, va inteso, a mente degli artt. 4 e 36 Cost., come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità, secondo quanto precisato dalla stessa Corte
Costituzionale, la quale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale». Il danno da inattività implica che “la totale privazione di mansioni, rappresenta un fatto idoneo a produrre conseguenze dannose sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale, sotto l'aspetto del diritto del lavoratore all'effettivo dispiegamento della sua professionalità mediante l'espletamento delle mansioni che gli competono” (Cassazione sez. Lavoro, ordinanza n. 20466 del 28 settembre 2020), atteso che l'inadempimento datoriale comporta “un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità
5 occupazionali…. Dovendo ritenersi sussistente il conseguente.” Infatti, il lavoratore ha diritto di “non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché in mancanza di conseguenze sulla retribuzione;
in capo al lavoratore sussiste, dunque, non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa – cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo – costituendo il lavoro non solo un strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino”. (Corte di Cassazione sent.
02.11.2021 n. 31182). “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio, viola, dunque, l'art. 2103 c.c. - nei sensi innanzi descritti
- oltre ad essere lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché della professionalità del dipendente (vedi Cass. 18/5/2012 n. 7963), quanto ai pregiudizi scaturenti sul versante patrimoniale e non patrimoniale, dalla forzosa ed illegittima collocazione del lavoratore in uno stato di inattività”
(Cass.28/9/2020 n. 20466). Anche perché, “l'inadempimento datoriale, che ha posto il ricorrente in condizioni di inattività, ha determinato “un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratrice, sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali” (ex aliis vedi Cass. 12/6/2015 n. 12253, Cass)
l'inadempimento datoriale, che ha posto il ricorrente in condizioni di inattività, ha determinato “un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore, sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali” (ex aliis vedi Cass.
12/6/2015 n. 12253, Cass. 10/6/2004 n. 11045, Cass. 10/6/2004 n. 11045).
7) Danno da discriminazione, che si può quantificare in €. 200,00 al dì, per n.
80 giorni di sospensione pari a €. 16.000,00.
6 In via subordinata
1) dichiarare illegittima la trattenuta della retribuzione operata dal giugno
2022, pari a €. 6.861,87, perché intervenuta dopo l'emanazione del DL
24/2021, con ricostituzione della situazione contributiva.
In ulteriore subordine
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione, revocando e/o disapplicando, con effetto retroattivo, l'efficacia parziale del provvedimento medesimo nella parte in cui ha disposto la sospensione dal diritto della retribuzione o altro compenso comunque denominato e, per
l'effetto, condannare il resistente a corrispondere al ricorrente CP_1
l'assegno alimentare nella misura del 50% della retribuzione percepita […]”
Dopo aver premesso di essere docente in ruolo in servizio presso l'Istituto
Scolastico Istituto Scolastico I.I.S. “F. Balsano” con sede in Roggiano Gravina, esponeva: che in data 1.12.2021 il Dirigente Scolastico aveva emanato la circolare Prot. n. 2001 del 30.11.2021 indirizzata al personale scolastico ed
ATA, contenente l'invito ad uniformarsi a quanto disposto nel DL 172/2021 "e a produrre entro cinque giorni a partire dal 01 Dicembre 2021, la documentazione richiesta;
che in data 22/12/2021 veniva recapitato a mano, nel corridoio dell'Istituto, l'invito previsto dall'art. 4 ter, 3 comma, rinnovato il
27/12/2021 a mezzo servizio postale;
che esso ricorrente aveva provveduto alla prenotazione della vaccinazione presso l'hub vaccinale di;
che la Pt_3 vaccinazione non era stata eseguita essendosi egli rifiutato di sottoscrivere il modulo del consenso informato;
che il giorno 10 gennaio 2022 si era recato a scuola per la presa di servizio ma era stato impedito l'accesso alla classe;
che con racc. a.r. del 13.1.2022 il Dirigente scolastico, appurato che esso ricorrente non aveva fornito la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, aveva trasmesso il provvedimento-decreto di sospensione dal servizio con decorrenza immediata;
che esso ricorrente aveva inoltrato al Dirigente una pec per la richiesta dell'assegno alimentare non avendo altri mezzi di sostentamento;
che, nonostante la sospensione dall'attività lavorativa, esso ricorrente aveva continuato a percepire lo stipendio nei mesi di gennaio, pari ad € 2005,70, febbraio pari ad € 1971,90 e
7 marzo pari ad € 1916,65 percependo un totale netto di € 5894,25; che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24/2022, aveva fatto richiesta di essere reintegrato in servizio ed il D.S. con provvedimento Prot. n. 839 bis del
31.3.2022 aveva raddoppiato l'orario di lavoro da 18 a 36 ore settimanali, informandolo che avrebbe prestato servizio nei locali della biblioteca della scuola;
che, per evitare di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, aveva ottemperato all'ordine di servizio, svolgendo 36 ore settimanali in luogo di quanto concordato nel contratto di lavoro, maturando il diritto al pagamento dello straordinario pari a €. 3.300,00; che nel mese di giugno 2022, l'
[...]
aveva comunicato che da giugno 2022 e fino a ottobre 2023 CP_2 sarebbe stato decurtato dallo stipendio l'importo di € 405,10 per 16 rate e una rata di 380,17 per il mese di ottobre 2023.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per: 1) illegittimità della trattenuta sulla retribuzione per intervenuta abrogazione espressa ex art. 8 D.L. 24/2022 – Successione leggi nel tempo -
Art. 14 preleggi – favor rei – lex mitior; 2) illegittimità, sotto distinti profili, del provvedimento 839/U del 31.03.2022 con il quale è stato adibito a mansioni diverse da quelle contrattuali e con un monte ore raddoppiato;
3) impossibilità di adempimento all'obbligo vaccinale (ovvero, prestazione impossibile da eseguire ex art. 1456 cc); 4) irragionevolezza della sospensione dei lavoratori nel settore p.a.; 5) violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza;
6) impossibilità di sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio per mancanza di prescrizione medica;
7) impossibilità di sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio per mancanza delle informazioni minime fondamentali previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006; 8) violazione del principio di non discriminazione;
9) violazione della normativa europea;
10) violazione di norme di diritto internazionale, ai sensi degli artt.
10, e 117 Cost;
11) illegittimità del dichiarato stato di emergenza e successive proroghe quale presupposto della normativa emergenziale - insussistenza, violazione dell'art. 77 Cost.; 12) illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza sanitario, per “rischio secondario”, ai sensi del Decreto Legislativo
1/2018; 13) insussistenza di fatto dell'emergenza sanitaria;
14) illegittimità
8 della proroga dello stato di emergenza contenuta nell'art. 1 del d.l. 105-2021 del 23.7.2021; 15) illegittimità costituzionale del d.l. 172/2021 per mancanza dei presupposti di cui all'art.77 Cost.; 16) incostituzionalità del d.l. 24/2022 per violazione dell'art.77 Cost.
Concludeva come innanzi indicato.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 11.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
In punto di fatto sono incontroverse (oltrechè documentate) le seguenti circostanze: 1) in data 30/11/2021 con nota prot. 2001 del 30/11/2021 il dirigente scolastico ha trasmesso al ricorrente l'invito "a produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1"; 2) in data 21/12/2021 il dirigente scolastico ha notificato al ricorrente l'invito di cui all'art. 2, comma 3, del D.L.
172/2021; 3) il ricorrente ha prenotato la vaccinazione anti-covid presso il
Centro Vaccinale dell'Ospedale di per il giorno 8/1/2022 ma la stessa Pt_3 non era è stata eseguita stante il suo rifiuto a sottoscrivere il consenso informato;
4) accertata la sussistenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del ricorrente il dirigente scolastico in data 10/01/2022, ai sensi del D.L. 172/2021, ha decretato la sospensione immediata del rapporto di lavoro fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale "e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/06/2021”; 5) detto decreto è stato trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato della Provincia di Cosenza per gli adempimenti di competenza;
6) in seguito alla cessazione dello stato di
9 emergenza, in data 30/03/2022, con comunicazione prot. 810 il dirigente scolastico - ai sensi del D.L. n. 24 del 24/03/2022 - ha comunicato al docente il rientro in servizio a partire dal 1/4/2022 e ne ha disposto l'utilizzo in attività di supporto, non a contatto con gli alunni, come previsto dal decreto legge e dalla circolare MIUR prot. 620 del 28/03/2022, assegnandolo al servizio in biblioteca per n. 18 ore settimanali;
con decreto prot. 839 del 31/3/2022 è stato revocato il provvedimento di sospensione e rettificata la precedente disposizione con adibizione del ricorrente al servizio per n. 36 ore settimanali fino al 15/06/2022.
Ora, è noto che L'art. 2 D.L. n. 172/2021 ha esteso, a partire dal 15.12.2021,
l'obbligo vaccinale al personale scolastico e, in caso di inadempimento di detto obbligo, è stata prevista la misura della sospensione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, con contestuale sospensione della prestazione retributiva, in attuazione dell'art. 4 ter, comma
3, D. L. n. 44/2021.
Come anticipato, il ricorrente non ha adempiuto detto obbligo sicchè, doverosamente – non essendo documentate cause di esenzione rispetto all'obbligo vaccinale - nei suoi confronti è stato adottato il provvedimento di sospensione qui contestato, provvedimento che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha alcun carattere sanzionatorio (donde la inconferenza dei richiami operati dal ricorrente all'applicazione retroattiva della legge più favorevole) discendendo, piuttosto, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dalla previsione legale che sancisce, appunto, la sospensione del sinallagma contrattuale (e della retribuzione) a fronte della libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi;
conseguenzialmente, a fronte della pacifica erogazione al ricorrente della retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2022, legittima è la richiesta dell'Amministrazione di restituzione – peraltro avanzata mediante trattenute rateali - delle somme da questi percepite siccome sine titolo in assenza di svolgimento della prestazione (cfr. TAR Lazio n. 4531/2021;
Trib. Milano, sez. Lav., n. 1962/2022; Consiglio di Stato, sez. III, 13/05/2022,
n. 2199 citate dal MIM), richiesta che, del resto, a fronte di indebito oggettivo, era doverosamente imposta all'Amministrazione (cfr. Cons. St., sez., 26
10 febbraio 2019, n. 1322; Cons. St., sez. VI, 2012, n. 6500; Cons. St. sez. VI,
2011, n. 4284; Cons. St., sez. VI, 2011, n. 232; Cons. St., Sez. IV, 23 marzo
2022, n. 2105; Cons. St., Sez. II, 18 giugno 2021, n. 4736; Cons. St., sez. III,
25 gennaio 2018, n.527; Cons. St., sez. III, 27 dicembre 2017, n.6118; Cass.
Civile, Sez. Lavoro, n. 8338/2010 e n. 29926/2008; C.d.S. n. 290/2008 e n.
561/2008 tutte citate in memoria).
Ciò detto, non meritano accoglimento le censure sulla ritenuta illegittimità, sottodistinti profili, del provvedimento 839/U del 31.03.2022 con il quale il ricorrente è stato adibito a mansioni diverse da quelle contrattuali e con un monte ore raddoppiato.
Sul punto, come condivisibilmente osservato dal convenuto, si rileva CP_1 che l'articolo 1 del CCNL integrativo dispone “L'utilizzazione del personale della scuola a tempo indeterminato riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo lavoro, va effettuata tenendo conto di quanto esplicitato nella certificazione medico collegiale e ricercando le forme più appropriate per favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori, con le esigenze della scuola”; l'art. 8 del CCNI 25 giugno 2008 prevede, poi, che l'orario di lavoro del personale docente inidoneo utilizzato in altri compiti è di
36 ore settimanali.
In base alle previsioni contrattuali collettive (cfr. art. 2, comma 2) il personale riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento della funzione di docente o di educatore può, dunque, essere utilizzato per altre funzioni, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata e tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo vi sono, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali “servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi
11 amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto
(cfr. art. 3).
L'estensione ai docenti non vaccinati dell'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (art. 8, comma 1 CCNI) - già operante, peraltro, per i lavoratori fragili (cfr. nota 11 settembre 2020, n. 1585, citata dal Controparte_1
MIM) – appare, dunque, coerente con le previsioni contrattuali collettive (cfr.
Tribunale Massa Carrara n. 173/2023; Trib. Perugia n. 245/2023), non risulta irragionevole in quanto il “demansionamento” è diretto a salvaguardare la funzionalità del rapporto lavorativo né configura lavoro straordinario, come tale legittimante la richiesta di pagamento delle relative maggiorazioni.
Tanto osservato, com'è noto, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 14 dell'1.12.2023 – alle cui motivazioni si fa rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – affermando che sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della L. n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
La Consulta, per quanto qui interessa, ha statuito che “[..] Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e
3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 219 del 2017, "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge".
Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale
12 rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare
l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata L. n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Con sentenza n. 15 del 1.12.2023 – alle cui motivazioni, anche in tal caso, si opera integrale richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la Corte delle
Leggi ha, altresì, statuito che “sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dell'art. 4, comma 7, nonché dell'art.
4-ter, comma 2,
e dell'art. 4, comma 5, nonché dell'art.
4-ter, comma 3, e degli artt.
4-bis, comma 1, e 4, commi 1, 4 e 5, del D.L. n. 44/2021, come convertito, poiché sono ragionevoli e proporzionate le previsioni sulla sospensione del personale sanitario che non intenda vaccinarsi e sulla conseguente negazione di qualsiasi emolumento, ivi compreso l'assegno alimentare”.
In sintesi, in tali sentenze sono stati enunciati i seguenti principî:
➢ la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il
13 coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
➢ di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
➢ il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
➢ quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
➢ la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
14 ➢ la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse,
a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
➢ quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Le doglianze di parte ricorrente sulla ritenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni normative qui censurate non possono, dunque, trovare accoglimento.
Né, del resto, appaiono persuasive le censure del ricorrente che fanno leva sull'asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, non ponendo, invero, l'obbligo vaccinale alcun problema di compatibilità con il diritto della UE nel suo complesso né, in particolare, con i regolamenti UE 953
e 954 del 2021, non costituendo, infatti, la materia degli obblighi vaccinali oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia.
15 Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea la materia della salute non rientra, invero, tra le competenze esclusive, né tra quelle concorrenti dell'Unione Europea ed infatti in materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e , sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'Unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Per quanto sin qui esposto, la condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta risulta immune da censura e, non configurandosi a carico di questa alcun comportamento illecito da sanzionare, non vi è, conseguentemente, spazio per alcuna delle pretese risarcitorie azionate da parte ricorrente
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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