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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/06/2024, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4091 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata in [...], l'[...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RICCIO MARIA - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che la e il si sposarono il 4 7 1987 e che il matrimonio fu celebrato Pt_1 CP_1
con rito concordatario in Avellino Mercato San Severino;
- che l'atto relativo è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 43, P. II, S. A. dell'anno 1987;
- che hanno i figli , nato il [...], nata il [...], e nata Per_1 Per_2 Per_3
il 30 10 1993;
- che sono separati giusta sentenza n. 2389/2010;
- che dalla separazione non aveva più convissuto con il marito;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Con ricorso depositato il 22/12/2023, la ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Pt_1
la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Il non sì è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con la sentenza innanzi indicata. La separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi devi ritenersi oramai impossibile.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della decisione e della sostanziale mancata opposizione del resistente che non si è costituito.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 13 6 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4091 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata in [...], l'[...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RICCIO MARIA - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che la e il si sposarono il 4 7 1987 e che il matrimonio fu celebrato Pt_1 CP_1
con rito concordatario in Avellino Mercato San Severino;
- che l'atto relativo è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 43, P. II, S. A. dell'anno 1987;
- che hanno i figli , nato il [...], nata il [...], e nata Per_1 Per_2 Per_3
il 30 10 1993;
- che sono separati giusta sentenza n. 2389/2010;
- che dalla separazione non aveva più convissuto con il marito;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Con ricorso depositato il 22/12/2023, la ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Pt_1
la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Il non sì è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / religioso prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con la sentenza innanzi indicata. La separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi devi ritenersi oramai impossibile.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della decisione e della sostanziale mancata opposizione del resistente che non si è costituito.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 13 6 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano