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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 809 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Stefano Muggia Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Angelo Controparte_1
Bellaroba
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1080/2023 del 5.10.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma in riforma dell'indicata sentenza del Giudice Unico di Velletri del 5-10-2023 n. 1080 e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate nel giudizio di I° grado e che appresso si riportano: 1) Accertare e
1 dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il TFR dal fondo di garanzia e per l'effetto CP_ condannare l' a corrispondere la somma di €. 20.195.02 a titolo di TFR Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art. 429 c.p.c.). Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.. Rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio oltre IVA e accessori a favore del difensore costituito, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15%.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello respingere l'impugnazione, del tutto destituita di fondamento e confermare la sentenza gravata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2022, aveva dedotto di avere presentato Parte_1
ricorso monitorio al Tribunale di Roma per rivendicare il pagamento del TFR dalla società
SK Srl di cui era stato dipendente dal 11.3.2004 al 4.9.2017, così ottenendo il D.I. n.
5164/2018, provvisoriamente esecutivo;
che la SK era stata cancellata dal Registro delle
Imprese dal 17.7.2020; di avere presentato all' domanda di intervento del Fondo di CP_1
Garanzia, rigettata sull'assunto che fosse necessaria la prova di un pignoramento negativo;
di essere tuttora creditore del TFR per euro 20.195,02 oltre accessori.
L' si era costituito in giudizio eccependo la nullità del ricorso, la decadenza ex art. 47 CP_1
D.L. n. 384/1992 e l'infondatezza nel merito della pretesa.
Il Tribunale di Velletri da un lato ha respinto le eccezioni di nullità e di decadenza avanzate dall' , dall'altro ha respinto nel merito la domanda del lavoratore. Ha infatti ricordato che CP_1 per l'intervento del Fondo di Garanzia occorre avere previamente esperito tutte le azioni esecutive che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose o comunque dimostrando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore – datore di lavoro. Nella specie, il aveva dimostrato che al momento della domanda la società, ormai Parte_1
cancellata da oltre un anno, non poteva più essere assoggettata a procedure concorsuali;
nondimeno egli era rimasto inerte per due anni dopo la formazione del titolo esecutivo, notificato alla SK due mesi prima della messa in liquidazione;
e inoltre dal bilancio di liquidazione, pur non risultando una distribuzione di beni o utili ai soci, si attestava che erano stati estinti i debiti sociali per cui, al momento della messa in liquidazione (31.12.2018) doveva ritenersi verosimile l'esistenza di beni aggredibili dal lavoratore, creditore privilegiato. ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
2 All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe;
la causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con unico motivo di appello, deduce errata valutazione del giudice di Parte_1
primo grado, che avrebbe richiamato il precedente di cui a Cass. n. 14020/2020 senza leggerlo nella sua interezza, in particolare nel successivo e trascurato passaggio ove è statuito che “la legge non contempla invece oneri di agire in via esecutiva in tempi prestabiliti;
sicché non si intuisce sulla base di quale criterio normativo un verbale di pignoramento mobiliare negativo, redatto ad un anno e mezzo dall'accertamento del credito e dalla cancellazione della società dal registro dell'imprese, debba ritenersi effettuato in violazione dell'onere di diligenza imposto dalla legge. Ancor meno, d'altronde, e diversamente da quanto sostiene l' , può farsi carico CP_1
al lavoratore, se la sentenza di merito che ha accertato il credito sia intervenuta dopo 4 anni dalla fine del rapporto di lavoro.”.
Nel caso di specie, sottolinea l'appellante, il lavoratore ha tentato di recuperare il suo credito due anni dopo il suo accertamento e dunque ampiamente nell'ambito del termine prescrizionale.
L'appellante conclude nel senso che “sulla base del tenore della disciplina la cui finalità consiste nel tutelare il lavoratore rispetto agli inadempimenti del datore di lavoro, come indicato nella sentenza sopra citata, comporta che non possa imporsi termini e decadenze non previsti dalla legislazione che si pongono in palese contrasto con la finalità stessa della norma consistente nel garantire che determinati crediti siano garantiti, nonostante l'inadempimento del datore di lavoro.”.
L' in replica ripropone in termini di mera eccezione il rilievo di decadenza sostanziale CP_1 dall'azione, che avrebbe dovuto essere proposta entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dalla scadenza del relativo termine, termine che nel caso di specie risulta essere di sessanta giorni e non di centoventi come ritenuto.
Nel merito, si esprime a sostegno della sentenza gravata in quanto, quando il datore di lavoro non è soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, l'art. 2, comma 5 della legge n.
297/1982 stabilisce che occorre dimostrare che, “a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito…le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Nella specie, sottolinea l' , l'appellante non ha intrapreso né tentato CP_1
3 per due anni successivi all'ottenimento del titolo esecutivo alcuna azione esecutiva nei confronti della società.
2.
L'eccezione di decadenza non può esaminarsi in difetto di appello incidentale da parte dell' . È noto infatti che la parte totalmente vittoriosa nel merito in primo grado deve CP_1
necessariamente proporre appello incidentale allorché intenda censurare la sentenza nella parte in cui un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta (Cass. SS.UU. 11799/2017).
Passando, dunque, al merito, l'appello è fondato.
È pacifico che la società datrice di lavoro sia stata cancellata dal registro delle imprese e che non vi sia stata alcuna ripartizione di somme o utilità in favore dei soci. Non risultando un bilancio di chiusura attivo, non poteva esigersi dal richiedente la previa escussione dei soci di società di capitali;
ed anzi la situazione costituisce un chiaro indizio, non contrastato da altri di segno opposto, dell'infruttuosità di eventuali tentativi in tal senso, potendosi presumere che i soci non abbiano riscosso alcunché in sede di riparto finale per gli effetti dell'art. 2495, comma secondo, c.c..
Va ricordato al riguardo che per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia il lavoratore deve provare l'assenza di garanzie patrimoniali da parte dell'ex datore di lavoro inadempiente.
Qualora il datore di lavoro non sia assoggettato al fallimento, il lavoratore potrà giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007).
In sintesi, la Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile e utile allo scopo e non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili.
In altre parole, l'intervento del Fondo di Garanzia, “rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente
4 previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”: in questi termini si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 14020/2020, del resto citata nella sentenza gravata.
Vero è che nella fattispecie ivi decisa era presente il tentativo di una azione esecutiva ai danni della società, mentre qui, come già detto, non vi è alcun tentativo di esecuzione. Ma è vero anche che nel caso all'esame, diversamente da quello deciso dalla S.C., la società si è estinta sin dal 2020 (dovendosi ricordare che il titolo esecutivo azionato è un decreto ingiuntivo del 2018), per cui dall'estinzione in avanti al lavoratore era inibito qualsivoglia tentativo di escuterla. Appare pertanto un vuoto formalismo che il lavoratore debba dimostrare di avere tentato di recuperare il proprio credito da un soggetto estinto.
Infatti solo entro l'anno dalla cancellazione (di cui il lavoratore ben avrebbe potuto essere ignaro) egli avrebbe potuto opporsi alla cancellazione in ragione della presenza del proprio credito (cfr. Cass., ord. n. 27467/2017): al momento della proposizione della domanda all' il termine annuale in questione era ormai spirato. CP_1
La citata sentenza n. 14020/2020 la S.C. ha altresì premesso, come correttamente rileva l'appellante, che l'assenza di termini stringenti da osservare per dare corso alla procedura esecutiva cui sottoporre il datore di lavoro comporta che detti termini devono essere desunti dai più generali doveri di diligenza di cui la legge onera il lavoratore che agisce per accedere alla tutela del Fondo di Garanzia, in base dunque alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva, diligenza che nella specie sussiste, dal momento che il
5 ricorrente si è mosso con un ritardo contenuto, di soli due anni, rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Non ritiene questo Collegio, in altre parole, che la fattispecie all'esame configuri una inammissibile inerzia del lavoratore preclusiva della c.d. socializzazione del debito, dal momento che la legge non gli imponeva termini precisi ed egli si è mosso con la notifica del decreto ingiuntivo nei limiti della prescrizione.
Pertanto, la difesa dell' , secondo cui la mancata documentazione di un pignoramento CP_1
almeno tentato renderebbe insussistenti i presupposti per l'intervento del Fondo, deve essere disattesa.
Ricordato che il giudice previdenziale è giudice del rapporto e non dell'atto, nel senso che la sua cognizione non è circoscritta alla legittimità formale degli atti impugnati dell'ente previdenziale, ma involge anche e in ogni caso l'accertamento sull'esistenza e sull'entità della pretesa (cfr. Cass. n. 3843/2023), deve dirsi che i requisiti di legge per l'intervento surrogatorio del Fondo sussistono ed in particolare sussiste l'insolvenza dell'obbligato.
In altre parole, una volta che emerga lo stato di insolvenza, al lavoratore non può essere imposto un onere non previsto dal dettato legislativo e neppure richiedibile argomentando dalla voluntas legis sottesa al testo normativo.
3.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata,
l' va condannato a corrispondere all'appellante la somma complessiva di €.20.195,02 a CP_1
titolo di TFR oltre interessi legali con la decorrenza di legge e fino al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante, Avv. Stefano
Muggia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , con ricorso depositato Parte_1
il 2.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1080/2023 del 5.10.2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, condanna l' CP_1
a corrispondere all'appellante la somma complessiva di €. 20.195,02 a titolo di TFR oltre interessi legali con la decorrenza di legge e fino al saldo;
6 - condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate CP_1
quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al secondo grado in euro 3.000,00, oltre al
15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 15.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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