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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9165/2023 promossa da:
(C.F. ), difesa in proprio congiuntamente Parte_1 C.F._1
all'Avv. Marco Barbaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Firenze Viale
Antonio Gramsci n. 22,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 P.IVA_2
dello Stato di Firenze (C.F. , legalmente domiciliata in Via degli Arazzieri n. 4, P.IVA_3
OPPOSTI
Oggetto: OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 04120239008996626000 del 16/06/2023 emessa da
[...] ; - nel merito annullare e per l'effetto dichiarare nulla e/o di nessun Controparte_3
effetto, in parte qua, l'intimazione di pagamento impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito rigettare le domande di controparte siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. Spese vinte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., notificata in data 26 luglio 2023, citava di fronte al Tribunale di Firenze, per l'udienza del 9 maggio 2024, Parte_1
l' e il chiedendo, previa Controparte_1 Controparte_2
sospensione anche inaudita altera parte, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
04120239008996626000 notificatale via PEC in data 6 luglio 2023, per un importo totale di €
1.942,16.
L'intimazione impugnata era stata emessa sulla base della cartella esattoriale n.
04120160005745605000 asseritamente notificata in data 30 giugno 2016 e portante un credito di € 1.324,55 di cui € 1.000,00 a titolo di ammenda per il ruolo emesso dall'Ufficio Recupero
Crediti del Tribunale di Genova nell'anno 2015, oltre interessi di mora per € 173,60, oltre oneri di riscossione pari ad € 70,42, nonché € 60,00 a titolo di spese processuali, oltre interessi di mora per € 10,42, oltre oneri di riscossione pari ad € 4,23, oltre diritti di notifica € 5,88 e quindi per complessivi € 1.324,55.
L'opponente eccepiva la nullità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa valida notifica della cartella di pagamento presupposta che riferiva di non aver mai ricevuto senza tuttavia avanzare alcuna doglianza sul merito della pretesa impositiva.
In data 8 settembre 2023, veniva rigettata la richiesta inaudita altera parte rimandando la decisione sull'eventuale sospensione all'udienza nel contraddittorio con la controparte.
In data 6 maggio 2024, si costituivano le amministrazioni resistenti deducendo l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella sostenendo che questa sarebbe stata ritualmente notifica in data 30 giugno 2016.
A sostegno di tale affermazione, producevano la relata di notifica di detta cartella da cui si evinceva che questa era avvenuta con c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e affissione dell'avviso nell'albo pretorio. e l'Ente impositore rivendicavano la legittimità della notificazione per CP_4
irreperibilità assoluta poiché dalla relata emergeva come il messo notificatore non avesse rintracciato il contribuente nel domicilio fiscale/residenza non risultando il suo nome né dal campanello né dalla cassetta della posta e non avendo reperito alcuna utile informazione in loco.
In aggiunta, gli Enti opposti riportavano che l'attrice, in data 11 ottobre 2019, aveva provveduto a richiedere copia della cartella oggetto della presente opposizione e che, in data
4 maggio 2022, aveva già ricevuto altro avviso di intimazione per la stessa cartella senza eccepire alcunché.
In data 13 maggio 2024, si costituiva un nuovo difensore per parte opponente e, nelle note scritte per l'udienza, lamentava la tardività della costituzione degli opposti e della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione chiedendo al Giudice, perciò, di considerarla irricevibile.
L'odierna attrice sosteneva che la produzione dei referti oltre i termini previsti per il deposito delle memorie istruttorie avrebbe violato il suo diritto di difesa impedendole di contestare la scelta del messo notificatore di avvalersi dell'iter notificatorio per irreperibilità assoluta. Sosteneva l'opponente che, in tal modo, non aveva potuto richiedere mezzi istruttori testimoniali diretti a dimostrare che l'indirizzo di Via Bellosguardo n. 15 era da sempre la sua residenza e, inoltre, riferiva di aver impugnato il precedente avviso di intimazione, notificato il 4 maggio 2022, con ricorso del 24 maggio 2022, poi non coltivato a causa di vizi procedurali.
Le parti, quindi, precisavano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025.
Così ricostruiti i fatti di causa, l'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, infatti, va rilevata la costituzione tardiva delle amministrazioni resistenti che hanno depositato la comparsa di risposta e prodotto i relativi documenti probatori oltre lo spirare del termine per il deposito della terza memoria istruttoria ex art. 171ter c.p.c.
A seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, lo scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi deve avvenire prima dell'udienza davanti al Giudice designato per la trattazione della causa con scadenza della terza memoria, dedicata alla replica alle eccezioni nuove e all'indicazione di prova contraria, fissata almeno dieci giorni prima della comparizione delle parti.
e si sono costituiti solo otto giorni dell'udienza del 14 CP_4 Controparte_2
maggio 2024 con la conseguenza che la produzione documentale allegata alla comparsa non può essere presa in considerazione per la decisione in quanto tardiva.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, ha reiteratamente chiarito che la produzione documentale effettuata oltre i termini ex art. 171ter c.p.c. non può che considerarsi nulla in quanto le preclusioni istruttorie sono poste a presidio del diritto di difesa dell'avversario e a tutela del corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti e tra queste e il Giudice;
“ne consegue che la mancata osservazione di tale termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma rilievo la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo”. (Cfr. Cass. Civ. sentenza n. 1771 del
30 gennaio 2004; vedi anche Cass. Civ. sentenza n. 2787 del 08 febbraio 2006)
È vero che la Giurisprudenza della Cassazione ha più volte qualificato la produzione della relata volta a dimostrare la validità della notifica della cartella esattoriale come una mera difesa e non come un'eccezione in senso stretto in quanto diretta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte e, quindi, non soggetta al regime di preclusioni di cui all'art. 167, comma due, c.p.c. (vedi, ad esempio, Cass. Civ. n. 32213 del 21 novembre 2023).
Tuttavia, nel caso di specie, il deposito di detta relata è avvenuto, non solo oltre i termini per la costituzione del convenuto, ma anche oltre lo spirare del termine per il deposito della memoria preposta all'indicazione di prova contraria impedendo, di fatto, all'opponente, di replicare a quanto dedotto dalle amministrazioni convenute.
Secondo costante giurisprudenza, la relata di notificazione di un atto fa pubblica fede fine a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistiti da pubblica fede tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo da prova contraria. (vedi Cass. Civ. n. 4590 del 11 aprile 2000; Cass. Civ. sentenza n. 8799 del 28 giugno 2000; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 35716 del 21 dicembre 2023) Ciò significa che l'opponente non avrebbe potuto contestare il fatto che il messo notificatore non abbia rinvenuto il suo nome su cassetta e campanello se non attraverso una querela di falso, proponibile in ogni stato e grado del giudizio, in quanto trattasi di attestazione che riguarda la constatazione di fatti di diretta percezione dell'ufficiale notificatore.
Ma l'attrice avrebbe potuto e dovuto, per superare la presunzione di veridicità di cui sopra, contestare, ad esempio, che fossero state compiute dal messo tutte quelle ricerche che la giurisprudenza esige per accertare l'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario della cartella esattoriale, presupposto indefettibile per poter utilizzare il procedimento notificatorio ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso di specie, l'opponente, data la tardività della produzione probatoria avversaria, non è stata messa nelle condizioni di replicare contestando specificamente i fatti posti a fondamento della comparsa di risposta e, se di certo il processo non può essere ridotto ad una gara in cui vince chi contesta per ultimo, vige comunque il principio della tutela e integrità del contraddittorio, per cui le parti devono rispettare i termini stabiliti dalla legge per le produzioni e le deduzioni affinchè sia garantita la facoltà di replica.
Per tali motivi, la produzione documentale di e è da CP_4 Controparte_2
dichiarare tardiva e non utilizzabile ai fini della decisione sia per quanto riguarda la prova della notifica della cartella impugnata che per quanto riguarda quella del precedente avviso di intimazione asseritamente notificato il 4 maggio 2022.
Tuttavia, appare utile aggiungere che, anche a voler considerare ammissibili le prove depositate dagli opposti, la notifica della cartella presupposta all'AVI del 6 luglio 2023, non può considerarsi validamente effettuata.
Com'è noto, la notifica degli avviso e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. (vedi Cass. Civ. ordinanza n. 6788 del 15 marzo 2017) La distinzione tra il procedimento di notifica per momentanea assenza e quella effettuata con il rito degli irreperibili non è di poco conto perché nel primo caso il perfezionamento della notifica avviene con il deposito della copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD); il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa. Invece, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica, l'art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 602 del 1973 prevede una procedura semplificata che richiede il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione nell'albo del comune in luogo dell'affissione nella porta dell'abitazione ma non richiede l'invio della CAD.
Ciò detto, la giurisprudenza della Suprema Corte affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta, ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente “le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto” (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 26489 del 19 settembre 2023; Cass. Civ. ordinanza n. 2877 del 07 febbraio 2018 in cui la S.C. ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R.
n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
È certamente vero che nessuna norma prescrive quali siano le attività che l'ufficiale notificatore deve mettere in atto per accertare che il destinatario della notifica si sia trasferito in un luogo sconosciuto né quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Vedi da ultimo Cass. Civ. ordinanza n. 8823 del 03 marzo 2024; vedi anche ex plurimis Cass.
Civ. ordinanza n. 19958 del 27 luglio 2018; Cass. Civ. ordinanza n. 6765 del 08 marzo 2019).
In definitiva, la notifica effettuata utilizzando l'iter “meno garantista” previsto nei casi di irreperibilità assoluta è ritualmente eseguita “solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune» (vedi Cass, Civ. ordinanza n. 5987 del 06 marzo 2024 in cui la Suprema
Corte non ha ritenuto presupposto sufficiente per l'utilizzo del rito degli irreperibili la circostanza che l'Ente impositore abbia inviato alla società e al suo legale rappresentante varie raccomandate senza che queste siano state ricevute, in quanto non consegnate per irreperibilità, non ritenendo sufficientemente illustrate le ricerche effettuate dal messo notificatore).
Applicando i principi su esposti al caso di specie, va rilevato che il messo notificatore: ha effettuato ricerche anagrafiche prima di recarsi sul luogo di residenza del debitore interrogando la banca dati INASAIA da cui la risultava effettivamente residente in Pt_1
Via Bellosguardo, 15 Lastra a Signa, FI;
recatosi all'indirizzo di residenza riportava di non aver rinvenuto il nome sul campanello e sulla cassetta postale e di non aver reperito informazioni in loco; quindi procedeva alla notifica per irreperibilità assoluta depositando l'atto nella casa comunale e affiggendo all'albo pretorio l'avviso di deposito.
Le ricerche effettuate dal messo notificatore non sembrano sufficienti per certificare l'irreperibilità assoluta del destinatario avendo attestato un unico accesso all'indirizzo di residenza dell'intimata e non avendo, ad esempio, trattandosi di professionista esercente la professione forense, verificato se nel comune di residenza potesse esservi un ufficio dove notificare l'atto.
In definitiva, l'irreperibilità assoluta dell'odierno opponente risulta indimostrata e l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, non era legittimata ad avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 60, primo coma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 dovendo piuttosto avvalersi delle forme maggiormente garantiste di cui all'art. 140 c.p.c. Per tutto quanto sopra illustrato, la notifica della cartella esattoriale n.
04120160005745605000 non può considerarsi dimostrata con conseguente nullità delle successive intimazioni di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione dichiarando la nullità dell'avviso di intimazione n.
04120239008996626000 del 16 giugno 2023 emesso da per Controparte_1
difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta;
CONDANNA, in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2
alle rifusione alla controparte delle spese di lite che si liquidano in € 2.552 oltre iva e Cpa come per legge.
Firenze, 26/5/2025
Il Giudice
Dr.ssa Mariateresa Vitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9165/2023 promossa da:
(C.F. ), difesa in proprio congiuntamente Parte_1 C.F._1
all'Avv. Marco Barbaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Firenze Viale
Antonio Gramsci n. 22,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 P.IVA_2
dello Stato di Firenze (C.F. , legalmente domiciliata in Via degli Arazzieri n. 4, P.IVA_3
OPPOSTI
Oggetto: OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 04120239008996626000 del 16/06/2023 emessa da
[...] ; - nel merito annullare e per l'effetto dichiarare nulla e/o di nessun Controparte_3
effetto, in parte qua, l'intimazione di pagamento impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito rigettare le domande di controparte siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. Spese vinte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., notificata in data 26 luglio 2023, citava di fronte al Tribunale di Firenze, per l'udienza del 9 maggio 2024, Parte_1
l' e il chiedendo, previa Controparte_1 Controparte_2
sospensione anche inaudita altera parte, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
04120239008996626000 notificatale via PEC in data 6 luglio 2023, per un importo totale di €
1.942,16.
L'intimazione impugnata era stata emessa sulla base della cartella esattoriale n.
04120160005745605000 asseritamente notificata in data 30 giugno 2016 e portante un credito di € 1.324,55 di cui € 1.000,00 a titolo di ammenda per il ruolo emesso dall'Ufficio Recupero
Crediti del Tribunale di Genova nell'anno 2015, oltre interessi di mora per € 173,60, oltre oneri di riscossione pari ad € 70,42, nonché € 60,00 a titolo di spese processuali, oltre interessi di mora per € 10,42, oltre oneri di riscossione pari ad € 4,23, oltre diritti di notifica € 5,88 e quindi per complessivi € 1.324,55.
L'opponente eccepiva la nullità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa valida notifica della cartella di pagamento presupposta che riferiva di non aver mai ricevuto senza tuttavia avanzare alcuna doglianza sul merito della pretesa impositiva.
In data 8 settembre 2023, veniva rigettata la richiesta inaudita altera parte rimandando la decisione sull'eventuale sospensione all'udienza nel contraddittorio con la controparte.
In data 6 maggio 2024, si costituivano le amministrazioni resistenti deducendo l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella sostenendo che questa sarebbe stata ritualmente notifica in data 30 giugno 2016.
A sostegno di tale affermazione, producevano la relata di notifica di detta cartella da cui si evinceva che questa era avvenuta con c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e affissione dell'avviso nell'albo pretorio. e l'Ente impositore rivendicavano la legittimità della notificazione per CP_4
irreperibilità assoluta poiché dalla relata emergeva come il messo notificatore non avesse rintracciato il contribuente nel domicilio fiscale/residenza non risultando il suo nome né dal campanello né dalla cassetta della posta e non avendo reperito alcuna utile informazione in loco.
In aggiunta, gli Enti opposti riportavano che l'attrice, in data 11 ottobre 2019, aveva provveduto a richiedere copia della cartella oggetto della presente opposizione e che, in data
4 maggio 2022, aveva già ricevuto altro avviso di intimazione per la stessa cartella senza eccepire alcunché.
In data 13 maggio 2024, si costituiva un nuovo difensore per parte opponente e, nelle note scritte per l'udienza, lamentava la tardività della costituzione degli opposti e della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione chiedendo al Giudice, perciò, di considerarla irricevibile.
L'odierna attrice sosteneva che la produzione dei referti oltre i termini previsti per il deposito delle memorie istruttorie avrebbe violato il suo diritto di difesa impedendole di contestare la scelta del messo notificatore di avvalersi dell'iter notificatorio per irreperibilità assoluta. Sosteneva l'opponente che, in tal modo, non aveva potuto richiedere mezzi istruttori testimoniali diretti a dimostrare che l'indirizzo di Via Bellosguardo n. 15 era da sempre la sua residenza e, inoltre, riferiva di aver impugnato il precedente avviso di intimazione, notificato il 4 maggio 2022, con ricorso del 24 maggio 2022, poi non coltivato a causa di vizi procedurali.
Le parti, quindi, precisavano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025.
Così ricostruiti i fatti di causa, l'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, infatti, va rilevata la costituzione tardiva delle amministrazioni resistenti che hanno depositato la comparsa di risposta e prodotto i relativi documenti probatori oltre lo spirare del termine per il deposito della terza memoria istruttoria ex art. 171ter c.p.c.
A seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, lo scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi deve avvenire prima dell'udienza davanti al Giudice designato per la trattazione della causa con scadenza della terza memoria, dedicata alla replica alle eccezioni nuove e all'indicazione di prova contraria, fissata almeno dieci giorni prima della comparizione delle parti.
e si sono costituiti solo otto giorni dell'udienza del 14 CP_4 Controparte_2
maggio 2024 con la conseguenza che la produzione documentale allegata alla comparsa non può essere presa in considerazione per la decisione in quanto tardiva.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, ha reiteratamente chiarito che la produzione documentale effettuata oltre i termini ex art. 171ter c.p.c. non può che considerarsi nulla in quanto le preclusioni istruttorie sono poste a presidio del diritto di difesa dell'avversario e a tutela del corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti e tra queste e il Giudice;
“ne consegue che la mancata osservazione di tale termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma rilievo la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo”. (Cfr. Cass. Civ. sentenza n. 1771 del
30 gennaio 2004; vedi anche Cass. Civ. sentenza n. 2787 del 08 febbraio 2006)
È vero che la Giurisprudenza della Cassazione ha più volte qualificato la produzione della relata volta a dimostrare la validità della notifica della cartella esattoriale come una mera difesa e non come un'eccezione in senso stretto in quanto diretta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte e, quindi, non soggetta al regime di preclusioni di cui all'art. 167, comma due, c.p.c. (vedi, ad esempio, Cass. Civ. n. 32213 del 21 novembre 2023).
Tuttavia, nel caso di specie, il deposito di detta relata è avvenuto, non solo oltre i termini per la costituzione del convenuto, ma anche oltre lo spirare del termine per il deposito della memoria preposta all'indicazione di prova contraria impedendo, di fatto, all'opponente, di replicare a quanto dedotto dalle amministrazioni convenute.
Secondo costante giurisprudenza, la relata di notificazione di un atto fa pubblica fede fine a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistiti da pubblica fede tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo da prova contraria. (vedi Cass. Civ. n. 4590 del 11 aprile 2000; Cass. Civ. sentenza n. 8799 del 28 giugno 2000; vedi anche Cass. Civ. ordinanza n. 35716 del 21 dicembre 2023) Ciò significa che l'opponente non avrebbe potuto contestare il fatto che il messo notificatore non abbia rinvenuto il suo nome su cassetta e campanello se non attraverso una querela di falso, proponibile in ogni stato e grado del giudizio, in quanto trattasi di attestazione che riguarda la constatazione di fatti di diretta percezione dell'ufficiale notificatore.
Ma l'attrice avrebbe potuto e dovuto, per superare la presunzione di veridicità di cui sopra, contestare, ad esempio, che fossero state compiute dal messo tutte quelle ricerche che la giurisprudenza esige per accertare l'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario della cartella esattoriale, presupposto indefettibile per poter utilizzare il procedimento notificatorio ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso di specie, l'opponente, data la tardività della produzione probatoria avversaria, non è stata messa nelle condizioni di replicare contestando specificamente i fatti posti a fondamento della comparsa di risposta e, se di certo il processo non può essere ridotto ad una gara in cui vince chi contesta per ultimo, vige comunque il principio della tutela e integrità del contraddittorio, per cui le parti devono rispettare i termini stabiliti dalla legge per le produzioni e le deduzioni affinchè sia garantita la facoltà di replica.
Per tali motivi, la produzione documentale di e è da CP_4 Controparte_2
dichiarare tardiva e non utilizzabile ai fini della decisione sia per quanto riguarda la prova della notifica della cartella impugnata che per quanto riguarda quella del precedente avviso di intimazione asseritamente notificato il 4 maggio 2022.
Tuttavia, appare utile aggiungere che, anche a voler considerare ammissibili le prove depositate dagli opposti, la notifica della cartella presupposta all'AVI del 6 luglio 2023, non può considerarsi validamente effettuata.
Com'è noto, la notifica degli avviso e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. (vedi Cass. Civ. ordinanza n. 6788 del 15 marzo 2017) La distinzione tra il procedimento di notifica per momentanea assenza e quella effettuata con il rito degli irreperibili non è di poco conto perché nel primo caso il perfezionamento della notifica avviene con il deposito della copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD); il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa. Invece, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica, l'art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 602 del 1973 prevede una procedura semplificata che richiede il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione nell'albo del comune in luogo dell'affissione nella porta dell'abitazione ma non richiede l'invio della CAD.
Ciò detto, la giurisprudenza della Suprema Corte affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta, ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente “le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto” (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 26489 del 19 settembre 2023; Cass. Civ. ordinanza n. 2877 del 07 febbraio 2018 in cui la S.C. ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R.
n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
È certamente vero che nessuna norma prescrive quali siano le attività che l'ufficiale notificatore deve mettere in atto per accertare che il destinatario della notifica si sia trasferito in un luogo sconosciuto né quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Vedi da ultimo Cass. Civ. ordinanza n. 8823 del 03 marzo 2024; vedi anche ex plurimis Cass.
Civ. ordinanza n. 19958 del 27 luglio 2018; Cass. Civ. ordinanza n. 6765 del 08 marzo 2019).
In definitiva, la notifica effettuata utilizzando l'iter “meno garantista” previsto nei casi di irreperibilità assoluta è ritualmente eseguita “solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune» (vedi Cass, Civ. ordinanza n. 5987 del 06 marzo 2024 in cui la Suprema
Corte non ha ritenuto presupposto sufficiente per l'utilizzo del rito degli irreperibili la circostanza che l'Ente impositore abbia inviato alla società e al suo legale rappresentante varie raccomandate senza che queste siano state ricevute, in quanto non consegnate per irreperibilità, non ritenendo sufficientemente illustrate le ricerche effettuate dal messo notificatore).
Applicando i principi su esposti al caso di specie, va rilevato che il messo notificatore: ha effettuato ricerche anagrafiche prima di recarsi sul luogo di residenza del debitore interrogando la banca dati INASAIA da cui la risultava effettivamente residente in Pt_1
Via Bellosguardo, 15 Lastra a Signa, FI;
recatosi all'indirizzo di residenza riportava di non aver rinvenuto il nome sul campanello e sulla cassetta postale e di non aver reperito informazioni in loco; quindi procedeva alla notifica per irreperibilità assoluta depositando l'atto nella casa comunale e affiggendo all'albo pretorio l'avviso di deposito.
Le ricerche effettuate dal messo notificatore non sembrano sufficienti per certificare l'irreperibilità assoluta del destinatario avendo attestato un unico accesso all'indirizzo di residenza dell'intimata e non avendo, ad esempio, trattandosi di professionista esercente la professione forense, verificato se nel comune di residenza potesse esservi un ufficio dove notificare l'atto.
In definitiva, l'irreperibilità assoluta dell'odierno opponente risulta indimostrata e l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, non era legittimata ad avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 60, primo coma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973 dovendo piuttosto avvalersi delle forme maggiormente garantiste di cui all'art. 140 c.p.c. Per tutto quanto sopra illustrato, la notifica della cartella esattoriale n.
04120160005745605000 non può considerarsi dimostrata con conseguente nullità delle successive intimazioni di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione dichiarando la nullità dell'avviso di intimazione n.
04120239008996626000 del 16 giugno 2023 emesso da per Controparte_1
difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta;
CONDANNA, in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2
alle rifusione alla controparte delle spese di lite che si liquidano in € 2.552 oltre iva e Cpa come per legge.
Firenze, 26/5/2025
Il Giudice
Dr.ssa Mariateresa Vitiello