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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
Proc. n. 814/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 814/2019 R.G., vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(VA), via XXIV Maggio, n 6, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Domenico Zito (C.F. ), elettivamente domiciliato per C.F._2
questa causa presso il difensore, in AU (RC, via Montessori 4, fax 0966.615225,
p.e.c. Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
Dott. con sede legale in Via F. Tensi Roma e con sede operativa in Controparte_2
Reggio Calabria alla Via Vico D'Ascoli snc, Catona (RC), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Bumbaca (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 per questa causa presso il difensore, in Reggio Calabria Vico D'Ascoli s.n.c., fax
0965/415070, p.e.c. Email_2
-APPELLATA-
Oggetto: Risarcimento danni sinistro stradale – Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 861/2019, pubblicata il 25/09/2019 nel procedimento numero
1671/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, l' al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di
€ 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dall'attore a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 17.8.2012 sulla SS 682,
Strada Grande Comunicazione, all'altezza di Contrada Acquacalda, nei pressi del
Comune di Rosarno (RC), mentre, a bordo della propria autovettura, Audi A3 tg.
DE150TD, procedeva in direzione Melicucco-Rosarno, causa della mancanza di illuminazione, del terriccio presente sul manto stradale, dell'inadeguato stato di manutenzione dello stesso, del cedimento del guard rail, che non avrebbe opposto resistenza all'impatto dell'autovettura.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea sia nell'an sia nel quantum e chiedendone il rigetto o, in via meramente subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore della causazione dell'incidente.
In sede istruttoria venivano espletate le prove testimoniali ed esperita CTU tecnica e
CTU medica.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava le domande avanzate dall'attore condannandolo al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 7.254,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ha proposto appello adducendo i motivi che saranno meglio illustrati in Parte_1
motivazione. In via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto di riformare integralmente la sentenza di primo grado e, nel caso di pagamenti avvenuti nelle more del giudizio, disporre la restituzione di tutti gli importi eventualmente versati dal Sig.
a controparte;
ha chiesto quindi di condannare l' appellata al pagamento in favore Pt_1 dell'appellante della somma complessiva di euro 30.000,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in via pag. 2/10 subordinata, ex art. 2043 c.c. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto, previo riconoscimento della responsabilità concorsuale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e, in via ancor più gradata, riconoscere i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio. Ha chiesto, infine, la condanna dell'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, opponendosi altresì alla domanda di sospensiva avanzata da parte appellante. In via subordinata, ha chiesto il contenimento della condanna al risarcimento del danno nella misura minima e nei limiti di cui alle valutazioni del CTU medico-legale quanto alle lesioni e il rigetto della stessa quanto ai danni materiali, per mancanza di prova del quantum debeatur. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese del giudizio di appello, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza depositata il 15.10.2024, è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
3.1. Con un unico e articolato motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 1227 e 2697 c.c.., nonche' artt. 40 e 41 c.p., nonché' artt.
115 e 116 cpc, nonché' art. 14 codice strada nonche di tutte le altre norme regolanti la materia. violazione dei principi di diritto di cui alle sentenze della cassazione
18753/2017, 9547/2015 e 5726/2019. violazione della normativa regolamentare in
pag. 3/10 materia di barriere di sicurezza. erronea ricostruzione dei fatti di causa. motivazione contraddittoria ed insufficiente. omesso esame di documenti e risultanze istruttorie. omesso riconoscimento dei danni” - parte appellante ha lamentato che la sentenza, pur partendo da un corretto inquadramento normativo della vicenda, abbia all'atto pratico invertito gli oneri probatori, valorizzando esclusivamente il dato presunto della velocità di ingresso dell'autovettura nella rotatoria e facendone derivare la prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode della strada, tralasciando invece gli altri elementi probatori acquisiti al giudizio e, segnatamente, la presenza di terriccio sull'asfalto, la mancanza di illuminazione e il cedimento del guard rail. Ha poi rilevato la contraddittorietà delle deduzioni del c.t.u., anche alla luce dei rilievi mossi dai consulenti di parte, nella determinazione della velocità dell'autovettura, da ultimo ipotizzata il 120 km/h all'ingresso nella rotatoria. L'appellante ha sostenuto la scarsa rilevanza di tale dato, ritenendo che il sinistro non sia dipeso dalla velocità dell'autovettura, ma dal cattivo funzionamento delle barriere laterali e dallo stato di manutenzione della strada. A sostegno delle proprie tesi, ha poi richiamato stralci di deposizioni testimoniali e della c.t.u. e argomenti in diritto volti a dimostrare la responsabilità esclusiva della società convenuta e il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati.
3.2. Parte appellata ha dedotto l'infondatezza dell'appello evidenziando l'apoditticità dell'affermazione di controparte di avere assolto il proprio onere probatorio e condividendo, per contro, la valutazione delle prove fatta dalla sentenza di primo grado. In particolare, ha rilevato le contraddizioni e quindi l'inattendibilità dei testimoni addotti da parte attrice, due dei quali, e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente zio e cugino dell'attore. Ha poi richiamato la relazione dei servizio dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza e nella quale non vi è menzione della presenza di terriccio sulla strada o di altre anomalie;
la deposizione del RE
; i rilievi tecnici del proprio c.t.p. in merito alle condizioni della strada e Tes_3
alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
rilevato altresì che il conducente dell'autovettura conosceva i luoghi, essendo che emerso che vi fosse transitato in precedenza.
3.3. La sentenza di primo grado ha deciso la causa facendo giusta applicazione del principio della ragione più liquida e corretta applicazione della disciplina della pag. 4/10 responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei casi di esonero dalla stessa e dei correlati oneri probatori. In particolare, ha giustamente osservato che, in ossequio ai più recenti orientamenti della Cassazione (Cass. Civ. ordinanze n.
1064/18 e n. 22419/17), è onere della parte danneggiata provare il danno e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la res in custodia, dimostrando l'attitudine della cosa a produrre il danno, ovvero l'oggettiva pericolosità “insidiosità” della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, dimostrando che lo stato dei luoghi fosse tale da presentare un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Ciò premesso, ha dedotto che, in ragione della stessa allegazione di parte attrice, essa non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (tratto stradale di competenza della ove si è verificato il sinistro) e ne ha dato congrua e Parte_2
convincente spiegazione con puntuali riferimenti ai dati probatori acquisiti in giudizio e ritenuti non sufficienti a supportare l'accoglimento della domanda dell'attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio. In particolare, con ragionamento logico e pienamente condivisibile, la sentenza di primo grado, dopo aver passato in rassegna le prove assunte e rilevato le discordanze emergenti nelle ricostruzioni fornite dai testi di parte attrice, ha rilevato che la velocità di impatto sul guard-rail veniva determinata dal CTU nella prima relazione tecnica in 102 Km/h, per poi essere ridotta dallo stesso a 56 Km/h, con una velocità di ingesso presunta alla rotatoria di 120 Km/h (v. pag. 8 relazione tecnica integrativa CTU), mentre il
CTP dell' , in base ai suoi calcoli e rilievi tecnici rivelava una Parte_2 velocità d'impatto pari ad 73,88 Km/h. Evidenziata l'incertezza sulla reale dinamica del sinistro e sulle sue cause efficienti, la sentenza appellata ha giustamente ribadito che, nel nostro ordinamento giuridico, l'onere della prova incombe all'attore e non sono ammesse consulenze esplorative, non potendosi tramite queste surrogare l'onere probatorio dell'attore; per contro, ha osservato come l'attore abbia posto in essere una palese violazione delle norme del C.d.s. ed in particolare del combinato disposto dell'art. 142 comma 4 e 141 comma 3 del C.d.S., secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in pag. 5/10 grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile., deve rispettare, l'obbligo di regolare la condotta di guida in base alle condizioni della strada, del traffico e di tutte le altre circostanze di qualsiasi natura, soggettiva o oggettiva, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza”.
In definitiva, la sentenza appellata, ha giustamente osservato che la fallita dimostrazione del dinamismo storico/causale del sinistro de quo, così come prospettato nella domanda attorea, si traduce in un radicale difetto di prova del principale “fatto costitutivo” del diritto invocato che, alla stregua della Cass. Civ., n.
2422/2014, è da sola sufficiente e idonea a giustificarne l'immediato rigetto, con il conseguente assorbimento d'ogni altra questione.
3.4. Ad avviso di questa Corte, la sentenza di primo grado è immune dalle censure prospettate dall'appellante e merita di essere confermata. In primo luogo, è appena il caso di ribadire che gravava sull'attore dimostrare gli elementi posti a fondamento della propria pretesa e, in particolare, che il sinistro per cui è cui è causa si sia verificato per un difetto di manutenzione della strada imputabile al custode. Infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della
"res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
(Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv 668110 - 01). Inoltre, è assunto giurisprudenziale consolidato che i, n tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi pag. 6/10 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., Sez. VI - 17/11/2021, n.
34883 e 34886; Cass. civ., Sez. VI - 28/09/2020, n. 20341).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato una serie di fattori concomitanti, quali la carente segnalazione della rotatoria, la mancanza di illuminazione, la presenza di terriccio sul manto stradale, la scarsa tenuta del guard rail. Sulla base delle prove assunte, tuttavia, non è possibile affermare, tantomeno con il grado di ragionevole probabilità richiesto in questa sede, che il sinistro sia dipesa da taluno di detti fattori, apparendo per contro oltremodo determinante la condotta di giuda gravemente imprudente dell'attore, che affrontava la rotatoria ad una velocità stimata di 120 km/h, tripla rispetto a quella massima consentita di 40 km/h.
Il c.t.u. nominato in primo grado, Ing. (nella relazione datata Persona_1
26.10.2016) ha descritto i luoghi rilevando che l'infrastruttura stradale risulta avere una segnaletica verticale, con indicazione delle uscite, dei limiti di velocità, di segnali verticali di dare precedenza, di segnale rotondo con indicazione della direzione, di segnali rettangolari di indicazione della presenza delle rotatorie, queste ultime anche con pannello luminoso di rallentamento per pericolo rotatoria posto a distanza di mt.740,00 e in alto (come in autostrada). Ha poi specificamente descritto le caratteristiche della rotatoria dove avvenne l'incidente spiegando che l'isola centrale spartitraffico (per impedirne l'attraversamento) risulta formata da un anello centrale di mt.24,90 circa giallo e delimitata da cordolo in calcestruzzo verniciato di colore nero e giallo e con al centro un palo torre-faro di illuminazione (cfr. relazione, pag. 5); mentre lo spartitraffico d'ingresso alla rotatoria (per impedirne l'attraversamento) è di forma geometrica irregolare (quasi triangolare), che è la parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari, anch'essa delimitata da cordolo in calcestruzzo verniciato di colore nero e giallo, preceduta da segnaletica orizzontale zebrata, con strisce di margine per ogni senso, come meglio si evince dal servizio fotografico (all.n.
1- foto n.1). (cfr. relazione, pag. 6). Inoltre, si evidenzia la presenza di pali luce in pag. 7/10 prossimità della rotatoria, posizionati sui lati esterni dei guard – rail come meglio si evince dal servizio fotografico (all.n.1 foto n.5). Dall'esame del fascicolo fotografico, del resto, si evince agevolmente la presenza di segnaletica verticale e orizzontale. Inoltre, escusso all'udienza dell'8 luglio 2015, il RE dei
Carabinieri Tuttavilla Luigi Antonio, tra l'altro, ha dichiarato che “Il pannello luminoso di rallentamento era presente a circa 100-200 metri dalla rotatoria” e che
“C'è un limite di velocità di Km/h 40”. Sulla base di tali elementi può affermarsi con certezza che la rotatoria era adeguatamente segnalata.
Avuto riguardo alla carente illuminazione, deve ritenersi provato che al momento dell'incidente il descritto palo torre-faro posto al centro della rotonda fosse spento o non funzionante, ma tale circostanza è irrilevante posto che nessun obbligo di illuminazione è previsto sulle strade extraurbane, come appunto quella di cui trattasi.
Con riferimento alla presenza di terriccio, non rilevata nel verbale di intervento redatto dai Carabinieri, il RE , escusso in primo grado, ha Tes_3 dichiarato: “C'era terriccio non sulla carreggiata ma in prossimità del guard-rail a pochi cm, sul tratto di strada contrada Acquabianca sulla S. G. C.” (pag. 26). Le parti hanno dibattito molto sul punto, controvertendo anche sulla quantità di terriccio e sulla sua idoneità ad incidere causalmente sull'incidente. La questione, tuttavia, può essere decisa agevolmente sulla base di quanto osservato dal c.t.u. Ing. nella relazione integrativa di consulenza datata 23.1.2017, resa per Persona_1
rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, e nella quale il c.t.u. spiega che i
Carabinieri non si siano accorti della presenza di terriccio all'ingresso della rotatoria, evincibile da alcune fotografie allegate dall'attore (riprodotte a pag. 14 e
15 della stessa relazione, sottolineando che si trattava di piccole quantità. A ciò si aggiunga, incidentalmente, che dalla visione di dette fotografie si evince altresì che dette quantità di terriccio si trovavano ai margini della corsia di marcia, in prossimità o addirittura al di sopra del triangolo spartitraffico verniciato in bianco sul manto stradale.
Avuto riguardo, infine, al guard rail, occorre dare atto che lo stesso c.t.u. ha rilevato la non corretta infissione dei paletti, posti su terreno di riposto costipato, (cfr. relazione integrativa, pag. 13), ma ha condivisibilmente come “nonostante abbia l'Audi superato i valori ammissibili previsti in termini di progetto e di realizzazione pag. 8/10 dell'opera stradale, il guard-rail ha contribuito (anche se il lavoro non è stato eseguito a perfetta regola d'arte) a smorzare gli effetti sull'auto e quindi a salvare delle vite umane” (cfr. relazione, pag. 18). Ciò posto, giova evidenziare che, nel caso di specie, lo svellimento del guard rail (che, lo si ripete, ha comunque svolto la propria funzione) non costituisce la causa dell'incidente (determinato dalla perdita di controllo dell'autovettura) ma una delle sue conseguenze;
pertanto, anche ogni eventuale questione sull'efficienza del guard rail non rileverebbe ai fini del determinismo causale del sinistro, che nel caso concreto assumono rilievo preliminare e dirimente, come giustamente ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Nel caso che occupa, infatti, è dirimente osservare che la condotta di guida altamente imprudente del conducente – che impegnava la rotatoria con una velocità di ingresso stimata in 120 km/h (v. relazione integrativa, pag. 8) a fronte del limite di velocità di 40 km/h (v. relazione, pag. 17) – integra di per sé il caso fortuito idoneo ad escludere ogni responsabilità del custode della strada. Risulta evidente, infatti, che, se il conducente avesse mantenuto una velocità e una condotta di guida adeguate alle specifiche circostanze, l'incidente non si sarebbe verificato e, comunque, che le dedotte carenze di manutenzione della strada, tra cui segnatamente una modesta presenza di terriccio ai bordi della corsia di marcia, non avrebbero potuto avere apprezzabile incidenza sul controllo dell'autovettura, come del resto confermato, dalla circostanza, emersa in atti, che in precedenza non si erano verificati altri incidenti (cfr. testimonianza ). Testimone_4
§
4. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'odierno appellante.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e pari a € 30.000, e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M.
55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, in considerazione del correlato grado di complessità delle questioni trattate e di impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze sono, pertanto, liquidate secondo il seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
pag. 9/10 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
e quindi in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di parte appellata e da distrarsi in favore del suo procuratore, Avv. Tiziana Bumbaca, dichiaratosi anticipatario.
5. L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali c.p.a.
e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di parte appellata e da distrarsi in favore del suo procuratore, Avv. Tiziana Bumbaca, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Attesta di avere emesso una pronunzia di integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
Proc. n. 814/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 814/2019 R.G., vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(VA), via XXIV Maggio, n 6, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Domenico Zito (C.F. ), elettivamente domiciliato per C.F._2
questa causa presso il difensore, in AU (RC, via Montessori 4, fax 0966.615225,
p.e.c. Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
Dott. con sede legale in Via F. Tensi Roma e con sede operativa in Controparte_2
Reggio Calabria alla Via Vico D'Ascoli snc, Catona (RC), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Bumbaca (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3 per questa causa presso il difensore, in Reggio Calabria Vico D'Ascoli s.n.c., fax
0965/415070, p.e.c. Email_2
-APPELLATA-
Oggetto: Risarcimento danni sinistro stradale – Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 861/2019, pubblicata il 25/09/2019 nel procedimento numero
1671/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, l' al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di
€ 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dall'attore a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 17.8.2012 sulla SS 682,
Strada Grande Comunicazione, all'altezza di Contrada Acquacalda, nei pressi del
Comune di Rosarno (RC), mentre, a bordo della propria autovettura, Audi A3 tg.
DE150TD, procedeva in direzione Melicucco-Rosarno, causa della mancanza di illuminazione, del terriccio presente sul manto stradale, dell'inadeguato stato di manutenzione dello stesso, del cedimento del guard rail, che non avrebbe opposto resistenza all'impatto dell'autovettura.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea sia nell'an sia nel quantum e chiedendone il rigetto o, in via meramente subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore della causazione dell'incidente.
In sede istruttoria venivano espletate le prove testimoniali ed esperita CTU tecnica e
CTU medica.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, rigettava le domande avanzate dall'attore condannandolo al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 7.254,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ha proposto appello adducendo i motivi che saranno meglio illustrati in Parte_1
motivazione. In via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito, ha chiesto di riformare integralmente la sentenza di primo grado e, nel caso di pagamenti avvenuti nelle more del giudizio, disporre la restituzione di tutti gli importi eventualmente versati dal Sig.
a controparte;
ha chiesto quindi di condannare l' appellata al pagamento in favore Pt_1 dell'appellante della somma complessiva di euro 30.000,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in via pag. 2/10 subordinata, ex art. 2043 c.c. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto, previo riconoscimento della responsabilità concorsuale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e, in via ancor più gradata, riconoscere i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio. Ha chiesto, infine, la condanna dell'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, opponendosi altresì alla domanda di sospensiva avanzata da parte appellante. In via subordinata, ha chiesto il contenimento della condanna al risarcimento del danno nella misura minima e nei limiti di cui alle valutazioni del CTU medico-legale quanto alle lesioni e il rigetto della stessa quanto ai danni materiali, per mancanza di prova del quantum debeatur. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese del giudizio di appello, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza depositata il 15.10.2024, è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
3.1. Con un unico e articolato motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 1227 e 2697 c.c.., nonche' artt. 40 e 41 c.p., nonché' artt.
115 e 116 cpc, nonché' art. 14 codice strada nonche di tutte le altre norme regolanti la materia. violazione dei principi di diritto di cui alle sentenze della cassazione
18753/2017, 9547/2015 e 5726/2019. violazione della normativa regolamentare in
pag. 3/10 materia di barriere di sicurezza. erronea ricostruzione dei fatti di causa. motivazione contraddittoria ed insufficiente. omesso esame di documenti e risultanze istruttorie. omesso riconoscimento dei danni” - parte appellante ha lamentato che la sentenza, pur partendo da un corretto inquadramento normativo della vicenda, abbia all'atto pratico invertito gli oneri probatori, valorizzando esclusivamente il dato presunto della velocità di ingresso dell'autovettura nella rotatoria e facendone derivare la prova del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode della strada, tralasciando invece gli altri elementi probatori acquisiti al giudizio e, segnatamente, la presenza di terriccio sull'asfalto, la mancanza di illuminazione e il cedimento del guard rail. Ha poi rilevato la contraddittorietà delle deduzioni del c.t.u., anche alla luce dei rilievi mossi dai consulenti di parte, nella determinazione della velocità dell'autovettura, da ultimo ipotizzata il 120 km/h all'ingresso nella rotatoria. L'appellante ha sostenuto la scarsa rilevanza di tale dato, ritenendo che il sinistro non sia dipeso dalla velocità dell'autovettura, ma dal cattivo funzionamento delle barriere laterali e dallo stato di manutenzione della strada. A sostegno delle proprie tesi, ha poi richiamato stralci di deposizioni testimoniali e della c.t.u. e argomenti in diritto volti a dimostrare la responsabilità esclusiva della società convenuta e il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati.
3.2. Parte appellata ha dedotto l'infondatezza dell'appello evidenziando l'apoditticità dell'affermazione di controparte di avere assolto il proprio onere probatorio e condividendo, per contro, la valutazione delle prove fatta dalla sentenza di primo grado. In particolare, ha rilevato le contraddizioni e quindi l'inattendibilità dei testimoni addotti da parte attrice, due dei quali, e Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente zio e cugino dell'attore. Ha poi richiamato la relazione dei servizio dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza e nella quale non vi è menzione della presenza di terriccio sulla strada o di altre anomalie;
la deposizione del RE
; i rilievi tecnici del proprio c.t.p. in merito alle condizioni della strada e Tes_3
alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
rilevato altresì che il conducente dell'autovettura conosceva i luoghi, essendo che emerso che vi fosse transitato in precedenza.
3.3. La sentenza di primo grado ha deciso la causa facendo giusta applicazione del principio della ragione più liquida e corretta applicazione della disciplina della pag. 4/10 responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei casi di esonero dalla stessa e dei correlati oneri probatori. In particolare, ha giustamente osservato che, in ossequio ai più recenti orientamenti della Cassazione (Cass. Civ. ordinanze n.
1064/18 e n. 22419/17), è onere della parte danneggiata provare il danno e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la res in custodia, dimostrando l'attitudine della cosa a produrre il danno, ovvero l'oggettiva pericolosità “insidiosità” della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, dimostrando che lo stato dei luoghi fosse tale da presentare un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Ciò premesso, ha dedotto che, in ragione della stessa allegazione di parte attrice, essa non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (tratto stradale di competenza della ove si è verificato il sinistro) e ne ha dato congrua e Parte_2
convincente spiegazione con puntuali riferimenti ai dati probatori acquisiti in giudizio e ritenuti non sufficienti a supportare l'accoglimento della domanda dell'attore, sul quale gravava il relativo onere probatorio. In particolare, con ragionamento logico e pienamente condivisibile, la sentenza di primo grado, dopo aver passato in rassegna le prove assunte e rilevato le discordanze emergenti nelle ricostruzioni fornite dai testi di parte attrice, ha rilevato che la velocità di impatto sul guard-rail veniva determinata dal CTU nella prima relazione tecnica in 102 Km/h, per poi essere ridotta dallo stesso a 56 Km/h, con una velocità di ingesso presunta alla rotatoria di 120 Km/h (v. pag. 8 relazione tecnica integrativa CTU), mentre il
CTP dell' , in base ai suoi calcoli e rilievi tecnici rivelava una Parte_2 velocità d'impatto pari ad 73,88 Km/h. Evidenziata l'incertezza sulla reale dinamica del sinistro e sulle sue cause efficienti, la sentenza appellata ha giustamente ribadito che, nel nostro ordinamento giuridico, l'onere della prova incombe all'attore e non sono ammesse consulenze esplorative, non potendosi tramite queste surrogare l'onere probatorio dell'attore; per contro, ha osservato come l'attore abbia posto in essere una palese violazione delle norme del C.d.s. ed in particolare del combinato disposto dell'art. 142 comma 4 e 141 comma 3 del C.d.S., secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in pag. 5/10 grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile., deve rispettare, l'obbligo di regolare la condotta di guida in base alle condizioni della strada, del traffico e di tutte le altre circostanze di qualsiasi natura, soggettiva o oggettiva, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza”.
In definitiva, la sentenza appellata, ha giustamente osservato che la fallita dimostrazione del dinamismo storico/causale del sinistro de quo, così come prospettato nella domanda attorea, si traduce in un radicale difetto di prova del principale “fatto costitutivo” del diritto invocato che, alla stregua della Cass. Civ., n.
2422/2014, è da sola sufficiente e idonea a giustificarne l'immediato rigetto, con il conseguente assorbimento d'ogni altra questione.
3.4. Ad avviso di questa Corte, la sentenza di primo grado è immune dalle censure prospettate dall'appellante e merita di essere confermata. In primo luogo, è appena il caso di ribadire che gravava sull'attore dimostrare gli elementi posti a fondamento della propria pretesa e, in particolare, che il sinistro per cui è cui è causa si sia verificato per un difetto di manutenzione della strada imputabile al custode. Infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della
"res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
(Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv 668110 - 01). Inoltre, è assunto giurisprudenziale consolidato che i, n tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi pag. 6/10 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., Sez. VI - 17/11/2021, n.
34883 e 34886; Cass. civ., Sez. VI - 28/09/2020, n. 20341).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato una serie di fattori concomitanti, quali la carente segnalazione della rotatoria, la mancanza di illuminazione, la presenza di terriccio sul manto stradale, la scarsa tenuta del guard rail. Sulla base delle prove assunte, tuttavia, non è possibile affermare, tantomeno con il grado di ragionevole probabilità richiesto in questa sede, che il sinistro sia dipesa da taluno di detti fattori, apparendo per contro oltremodo determinante la condotta di giuda gravemente imprudente dell'attore, che affrontava la rotatoria ad una velocità stimata di 120 km/h, tripla rispetto a quella massima consentita di 40 km/h.
Il c.t.u. nominato in primo grado, Ing. (nella relazione datata Persona_1
26.10.2016) ha descritto i luoghi rilevando che l'infrastruttura stradale risulta avere una segnaletica verticale, con indicazione delle uscite, dei limiti di velocità, di segnali verticali di dare precedenza, di segnale rotondo con indicazione della direzione, di segnali rettangolari di indicazione della presenza delle rotatorie, queste ultime anche con pannello luminoso di rallentamento per pericolo rotatoria posto a distanza di mt.740,00 e in alto (come in autostrada). Ha poi specificamente descritto le caratteristiche della rotatoria dove avvenne l'incidente spiegando che l'isola centrale spartitraffico (per impedirne l'attraversamento) risulta formata da un anello centrale di mt.24,90 circa giallo e delimitata da cordolo in calcestruzzo verniciato di colore nero e giallo e con al centro un palo torre-faro di illuminazione (cfr. relazione, pag. 5); mentre lo spartitraffico d'ingresso alla rotatoria (per impedirne l'attraversamento) è di forma geometrica irregolare (quasi triangolare), che è la parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari, anch'essa delimitata da cordolo in calcestruzzo verniciato di colore nero e giallo, preceduta da segnaletica orizzontale zebrata, con strisce di margine per ogni senso, come meglio si evince dal servizio fotografico (all.n.
1- foto n.1). (cfr. relazione, pag. 6). Inoltre, si evidenzia la presenza di pali luce in pag. 7/10 prossimità della rotatoria, posizionati sui lati esterni dei guard – rail come meglio si evince dal servizio fotografico (all.n.1 foto n.5). Dall'esame del fascicolo fotografico, del resto, si evince agevolmente la presenza di segnaletica verticale e orizzontale. Inoltre, escusso all'udienza dell'8 luglio 2015, il RE dei
Carabinieri Tuttavilla Luigi Antonio, tra l'altro, ha dichiarato che “Il pannello luminoso di rallentamento era presente a circa 100-200 metri dalla rotatoria” e che
“C'è un limite di velocità di Km/h 40”. Sulla base di tali elementi può affermarsi con certezza che la rotatoria era adeguatamente segnalata.
Avuto riguardo alla carente illuminazione, deve ritenersi provato che al momento dell'incidente il descritto palo torre-faro posto al centro della rotonda fosse spento o non funzionante, ma tale circostanza è irrilevante posto che nessun obbligo di illuminazione è previsto sulle strade extraurbane, come appunto quella di cui trattasi.
Con riferimento alla presenza di terriccio, non rilevata nel verbale di intervento redatto dai Carabinieri, il RE , escusso in primo grado, ha Tes_3 dichiarato: “C'era terriccio non sulla carreggiata ma in prossimità del guard-rail a pochi cm, sul tratto di strada contrada Acquabianca sulla S. G. C.” (pag. 26). Le parti hanno dibattito molto sul punto, controvertendo anche sulla quantità di terriccio e sulla sua idoneità ad incidere causalmente sull'incidente. La questione, tuttavia, può essere decisa agevolmente sulla base di quanto osservato dal c.t.u. Ing. nella relazione integrativa di consulenza datata 23.1.2017, resa per Persona_1
rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, e nella quale il c.t.u. spiega che i
Carabinieri non si siano accorti della presenza di terriccio all'ingresso della rotatoria, evincibile da alcune fotografie allegate dall'attore (riprodotte a pag. 14 e
15 della stessa relazione, sottolineando che si trattava di piccole quantità. A ciò si aggiunga, incidentalmente, che dalla visione di dette fotografie si evince altresì che dette quantità di terriccio si trovavano ai margini della corsia di marcia, in prossimità o addirittura al di sopra del triangolo spartitraffico verniciato in bianco sul manto stradale.
Avuto riguardo, infine, al guard rail, occorre dare atto che lo stesso c.t.u. ha rilevato la non corretta infissione dei paletti, posti su terreno di riposto costipato, (cfr. relazione integrativa, pag. 13), ma ha condivisibilmente come “nonostante abbia l'Audi superato i valori ammissibili previsti in termini di progetto e di realizzazione pag. 8/10 dell'opera stradale, il guard-rail ha contribuito (anche se il lavoro non è stato eseguito a perfetta regola d'arte) a smorzare gli effetti sull'auto e quindi a salvare delle vite umane” (cfr. relazione, pag. 18). Ciò posto, giova evidenziare che, nel caso di specie, lo svellimento del guard rail (che, lo si ripete, ha comunque svolto la propria funzione) non costituisce la causa dell'incidente (determinato dalla perdita di controllo dell'autovettura) ma una delle sue conseguenze;
pertanto, anche ogni eventuale questione sull'efficienza del guard rail non rileverebbe ai fini del determinismo causale del sinistro, che nel caso concreto assumono rilievo preliminare e dirimente, come giustamente ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Nel caso che occupa, infatti, è dirimente osservare che la condotta di guida altamente imprudente del conducente – che impegnava la rotatoria con una velocità di ingresso stimata in 120 km/h (v. relazione integrativa, pag. 8) a fronte del limite di velocità di 40 km/h (v. relazione, pag. 17) – integra di per sé il caso fortuito idoneo ad escludere ogni responsabilità del custode della strada. Risulta evidente, infatti, che, se il conducente avesse mantenuto una velocità e una condotta di guida adeguate alle specifiche circostanze, l'incidente non si sarebbe verificato e, comunque, che le dedotte carenze di manutenzione della strada, tra cui segnatamente una modesta presenza di terriccio ai bordi della corsia di marcia, non avrebbero potuto avere apprezzabile incidenza sul controllo dell'autovettura, come del resto confermato, dalla circostanza, emersa in atti, che in precedenza non si erano verificati altri incidenti (cfr. testimonianza ). Testimone_4
§
4. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'odierno appellante.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c. e pari a € 30.000, e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M.
55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, in considerazione del correlato grado di complessità delle questioni trattate e di impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze sono, pertanto, liquidate secondo il seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
pag. 9/10 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
e quindi in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di parte appellata e da distrarsi in favore del suo procuratore, Avv. Tiziana Bumbaca, dichiaratosi anticipatario.
5. L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali c.p.a.
e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di parte appellata e da distrarsi in favore del suo procuratore, Avv. Tiziana Bumbaca, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Attesta di avere emesso una pronunzia di integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
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