Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/05/2025, n. 10543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10543 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07078/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7078 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LU UL, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Rosanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lettere (Na), via Conserve n. 20;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, Ministero della Pubblica Amministrazione, Avvocatura Generale dello Stato, Avvocatura Distrettuale Stato Roma, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AT SS, AN EN, IA Francesco, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
1) della graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 91 unità resa pubblica in data 14 giugno 2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata sul portale inPA nel rispetto del DPR 82/2023, in relazione all’omessa previsione tra gli idonei vincitori della ricorrente LU UL con punteggio utile di 30,75;
2) delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori, di cui all’Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della graduatoria sub 1);
3) dell’avviso di pubblicazione del 19 giugno 2024, quale provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede (prot._dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID);
4) del presupposto bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia e, specificatamente, degli articoli 6, 7 e 8, dai quali si evince l’obbligo di attribuire ad ogni candidato che abbia conseguito il diploma di laurea a ciclo unico, nei 7 anni precedenti la pubblicazione del bando, un punteggio aggiuntivo addirittura raddoppiato, ed integrato da ulteriori 2,00 punti, che tiene conto del voto e delle tempistiche di conseguimento;
5) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna alla stessa i punteggi integrativi di 5,5 e 2 pt.;
6) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possano ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;
MOTIVI AGGIUNTI:
2) del provvedimento del 27 giugno 2024 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell''Area funzionari, con il profilo di Addetto all''Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Scorrimento - Assunzione vincitori, con prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, anche in riferimento alla graduatoria dei vincitori ed idonei, Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024, di interesse della ricorrente, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di colmare, attraverso la tecnica dello scorrimento, le vacanze provocate dalla parziale mancata immissione in ruolo dei primi soggetti ritenuti vincitori e già impugnata; il tutto in relazione all’omessa previsione, tra gli idonei vincitori, anche in questa seconda sede, della ricorrente LU UL, titolare del punteggio utile di 30,75;
3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possano ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 72 bis c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
la ricorrente censura la prima e la seconda graduatoria di merito relative al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia- Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, nelle quali non figura, lamentando l’asserita errata attribuzione del punteggio per i titoli in suo possesso;
si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, successivamente depositando memoria difensiva, nella quale hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e resistito alle doglianze di parte ricorrente;
con ordinanza cautelare n. 3463 del 1° agosto 2024, la domanda cautelare è stata respinta;
alla camera di consiglio del 15 aprile 2025, alla quale il ricorso era stato fissato ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a., esso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
preliminarmente, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al concorso in oggetto (v., ex multis , sentenze nn. 14185 e 14187 del 2024), sia fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto si tratta di soggetto completamente estraneo alla procedura concorsuale in esame, la quale coinvolge esclusivamente, da un lato, la Commissione Ripam e Formez P.A., cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, dall’altro, il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio;
debba dichiararsi il difetto di legittimazione processuale anche degli intimati Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, attese la loro estraneità al concorso e l’irrilevanza della partecipazione alla composizione della Commissione interministeriale Ripam di figure appartenenti a detti Ministeri, stante comunque l’autonomia di ques’ultima;
Considerato che, con dichiarazione depositata in giudizio in data 22 gennaio 2022 (deposito qualificato come sopravvenuto difetto di interesse), è stato dichiarato che la ricorrente ha conseguito il bene della vita e per questo sarebbe cessata la materia del contendere, il che più correttamente può ritenersi trattarsi di sopravvenuto difetto di interesse, a fronte di alcuna attività posta in essere dall’Amministrazione a seguito e per effetto della proposizione del ricorso, la cui domanda cautelare è stata respinta con la suindicata ordinanza, non appellata;
Ritenuto che:
pertanto il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti in ragione dell’esito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze;
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO