Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
GATTONE RICCARDO
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato GATTONE CP_1 Parte_2 C.F._2
RICCARDO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_3
sottoscritto e depositato in data 17/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4
Donizetti 13;
2) L'abitazione sita in Caselle Lurani (LO), Via Donizetti n. 13, appartamento sito al primo piano, composto di tre vani e servizi e 4 box, il tutto censito al NCEU del Comune di Caselle
Lurani come segue: Foglio 3 mappale 106 sub. 701, categoria A/3 classe 5 vani 4,5; Foglio 3, mappale 106 sub 701, Via Donizetti n. 13, piano T categoria C/6 mq 28., di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata al GN;
Parte_3
4) La GNa al momento non verserà alcun contributo al mantenimento trovandosi, Pt_1 momentaneamente, senza una occupazione. L'assegno Unico Universale viene attribuito al 100% al GN . Parte_3
5) sino a quando la GNa non sarà nuovamente occupata e riotterrà un lavoro, il Pt_1
GN terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_3 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lodi e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
pagina 2 di 4 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per 5 mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
A seguito di richiesta precisazione da parte del Collegio, le parti hanno così modificato il punto 1 delle condizioni:
“1) i figli e , vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre , a Caselle Lurani (LO), Via Donizetti 13”. Parte_3
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Napoli in Parte_1 Parte_3
data 28.9.2002 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 155, parte II, serie A, sez. XX, anno 2002) e dalla loro unione sono nati due figli, in data 8.5.2008 e Persona_1
il 31.5.2011. Per_2
pagina 3 di 4 3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio in Napoli in data 28.9.2002 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 155, parte II, serie A, sez. XX, anno 2002);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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