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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3420/2021 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore
con il patrocinio dell'avv. Caterina Modafferi
( ); C.F._2
contro
( ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), ( , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
), ( ),
[...] C.F._6 Controparte_5 C.F._7
( ), Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
( ), ( ; C.F._9 Controparte_8 C.F._10 Pt_1
pagina 1 di 10 ( ) CP_8 C.F._11
convenuti contumaci
*
Conclusioni per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa: - in via principale, ogni contraria istanza
disattesa, accertare e dichiarare, in capo al sig. Parte_1
, l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.
[...]
della piena proprietà degli immobili identificati al Catasto
Terreni del Comune di Reggio Calabria Sezione di Gallico (GCO) al
foglio n. 9 particelle n. 1152,1153,1154,1155; - Conseguentemente
ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione
della relativa sentenza. Con vittoria di spese competenze ed
onorari del presente giudizio, in caso di opposizione”.
Conclusioni per i convenuti:
“contumaci”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo:
− di aver prestato la propria attività lavorativa in forza di contratto di colonia parziaria temporanea su un fondo pagina 2 di 10 agricolo sito a Gallico (RC) e identificato al N.C.T. del comune di Reggio Calabria al fg. 9, part. n. 1485, nella maggiore consistenza della particella 101, e indicata con la neoformata particella 565 (oggi particelle n.1152/1153/1154/1155);
− che a partire dal 1984, in seguito alla risoluzione di rapporti colonici, insieme al padre Parte_1 CP_9
possedeva in modo pubblico, pacifico e continuato
[...]
del bene, provvedendo all'ordinaria manutenzione, alla recinzione nonché alla coltivazione del fondo;
conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di eredi di
[...] CP_4 Per_1
e (cl. '67),
[...] Controparte_6 Controparte_5 [...]
nella loro qualità di eredi dei Controparte_6 Controparte_7
coniugi e (cl. Controparte_9 CP_10 Controparte_8
'53); (cl. '58) chiedendo l'accertamento Controparte_8
dell'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione.
Benché regolarmente notificato i convenuti non si costituivano e alle udienze del 28.2.2023 veniva dichiarata la contumacia di
(cl. 58), Controparte_6 Controparte_8 Controparte_8
(cl. 53), e Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
e del 14.11.2023 di Controparte_1 CP_4
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio all'esito dell'udienza del 12.5.2025 a mezzo del deposito del certificato di morte di (correttamente non evocato in Persona_2
giudizio poiché deceduto anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, celebrata tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni richiamate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata.
La relazione tecnica dell'arch. con la relativa Persona_3
documentazione fotografica, lo stralcio del P.R.G., estratto di mappa catastale, la visura storica allegati e la visura ipocatastale prodotta dall'attore (doc. 1, deposito documentale del 27.3.2023- ) descrivono compiutamente il bene oggetto Pt_1
di causa, consistente in “quattro terreni agricoli situati nel
Comune di Reggio Calabria all'interno del quartiere di Gallico
Marina, frazione Nord del Comune di Reggio Calabria […] che
complessivamente si sviluppano su una superficie pianeggiane di
forma rettangolare di circa 870 mq secondo una direttrice nord-
sud (All. 04).I terreni sono raggiungibili percorrendo parte
pagina 4 di 10 della strada carrabile asfaltata che si snoda perpendicolarmente
alla Via Nazionale e parte della particella n° 790 (intestata ad
altra ditta) costituita da un terreno battuto (foto n° 7-10). […]
Il terreno identificato dalla particella 1152 è composto da
un'area di circa 215 mq (All. 04) confinante a sud con la
particella 1153 (da usucapire), ad est con la particella 563, a
nord con la strada carrabile che si snoda dalla Via Nazionale ed
a ovest con la particella 970 occupata da un fabbricato a due
piani fuori terra (All. 06). […]Il terreno identificato dalla
particella 1153 è anch'esso composto da un'area di circa 215 mq
(All. 04) confinante a sud con la particella 1154 (da usucapire),
ad est con la particella 563, a nord con la particella 1152 (da
usucapire) ed a ovest in parte con la particella 970, occupata
dal fabbricato a due piani fuori terra, ed in parte con la
particella 975 costituita da un'area libera (All. 06).[…]Il
terreno identificato dalla particella 1154 è composto da un'area
di circa 220 mq (All. 04) confinante a sud con la particella 1155
(da usucapire), ad est con la particella 563, a nord con la
particella 1153 (da usucapire) ed a ovest con la particella 975
costituita da un'area libera (All. 06).[…]Il terreno identificato
dalla particella 1155 è composto da un'area di circa 220 mq (All.
04) confinante a sud con la particella 564 costituita da un'area
libera, ad est con la particella 563, a nord con la particella
pagina 5 di 10 1154 (da usucapire) ed a ovest con la particella 975 costituita
da un'area libera (All. 06)”(all. 2 . pag. 4,5,6,7- relazione tecnica, arch. ). Persona_3
Il teste sentito, che risulta attendibile in ragione della precisione nella descrizione del bene e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è prova della conoscenza diretta dei luoghi di causa, ha dichiarato che effettivamente il bene oggetto di domanda è stato utilizzato, per oltre vent'anni, da e da e di aver assistito al Controparte_9 Parte_1
compimento, nel corso di oltre vent'anni, di specifici atti di utilizzo dei beni uti dominus, senza aver mai ricevuto contestazioni.
Invero, il , che conosce la famiglia dell'attore da oltre Tes_1
quarant'anni ha riferito che: “Il terreno è ubicato a Gallico ed
è sempre stato coltivato dal padre e da Controparte_9 Parte_1
[…] Il terreno è coltivato ad ortaggi, vi sono a dimora
[...]
anche delle galline. Vi è anche una casetta in muratura adibita a
deposito di attrezzi agricola, munita di porta con lucchetto, la
cui chiave è in possesso solo di mio cognato. Sono a conoscenza
che mio cognato, in quanto riferitomi, circa dieci anni fa, ha
contribuito insieme ad altri proprietari dei fondi vicini alla
sostituzione del motore di un pozzo asservito ai fondi
circostanti. Mi consta personalmente che mio cognato ha
pagina 6 di 10 sostituito i tubi preesistenti sul terreno, perché ammalorati, in
quanto io stesso lo ho aiutato nell'eseguire tali lavori. A
tutt'oggi mio cognato coltiva e si occupa del terreno oggetto di
causa, e non ho mai visto altre persone occuparsi del fondo”
( – verbale di udienza del 6.12.2024). Persona_4
Il testimone, dunque, ha descritto compiutamente non solo i terreni in oggetto, ma anche il loro concreto utilizzo da parte dell'attore a mezzo di attività generalmente riconducibili alla qualità di proprietario.
Quanto dichiarato dal testimone trova riscontro nella CTP di parte attrice.
Ed invero nella relazione in parola viene documentato che “il
terreno in oggetto risulta in parte coltivato ed in parte
destinato all'allevamento di galline, opportunamente separate
dalle coltivazioni da una rete metallica affissa direttamente sul
terreno con dei paletti di ferro e cemento (foto n° 31,33).
All'interno dello spazio d'allevamento, sul confine ovest con la
particella 975, è collocato un gallinaio costituito da una
struttura precaria in legno e rete metallica con copertura in
lamiera (foto n° 33)” (all. 2, pag.
7- relazione tecnica, arch.
). Persona_3
Dall'istruttoria è dunque emerso che, da oltre vent'anni,
l'attore si è occupato dei terreni oggetto di domanda pagina 7 di 10 coltivandoli e provvedendo all'ordinaria manutenzione, così come si evince anche dalla relazione tecnica (“Complessivamente i beni
si presentano in buone condizioni generali, puliti ed ordinati;
sono evidenti i segni di una regolare coltivazione e
manutenzione” - pag.
5 - ctp).
A tal proposito va osservato come il possesso documentato in fase istruttoria si connoti in termini di esclusività, atteso che il terreno oggetto di domanda risulta ricompresa all'interno di un recinto e, pertanto, non liberamente accessibile a chiunque.
La relazione tecnica ha, infatti, messo in rilievo come “i
confini delle particelle, ad accezione di quello che divide le
particelle 1152 e 1153, risultano tutti delimitati fisicamente;
i
quattro terreni sono comunicanti al loro interno grazie ad un
passaggio pedonale posizionato lungo il confine ovest. Ogni
terreno è dotato di ingresso pedonale autonomo (foto n° 11-13),
costituito da un cancello metallico, collocato sul confine est
con la particella n° 563 (intestata ad altra ditta)”.
Sul punto, il testimone ha affermato che “Il terreno è Tes_1
recintato da una rete metallica e vi sono quattro cancelli, tre
in ferro e uno in legno, tutti sono chiusi con lucchetto. Le
chiavi sono in possesso esclusivo di mio cognato sig. Pt_1
( , verbale di udienza del 6.12.2024).
[...] Persona_4
pagina 8 di 10 Orbene, sul punto va opinato che, con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. 6123/2020).
La recinzione del fondo, dunque, costituisce manifestazione non equivoca della volontà dell'attore di esercitare in modo esclusivo il bene, escludendo i terzi da qualsiasi relazione con lo stesso.
Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che l'attore ha provato che i beni oggetto di causa sono stati oggetto di possesso uti dominus pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti per accertare l'avvenuto acquisto della proprietà del bene per usucapione.
*
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 9 di 10 1. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà, da parte di dei terreni individuati al N.C.T. di Parte_1
Reggio Calabria – sez. Gallico (GCO), foglio n. 9, partt.
n. 1152, n. 1153, n. 1154, n. 1155;
2. ordina la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3420/2021 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore
con il patrocinio dell'avv. Caterina Modafferi
( ); C.F._2
contro
( ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), ( , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
), ( ),
[...] C.F._6 Controparte_5 C.F._7
( ), Controparte_6 C.F._8 Controparte_7
( ), ( ; C.F._9 Controparte_8 C.F._10 Pt_1
pagina 1 di 10 ( ) CP_8 C.F._11
convenuti contumaci
*
Conclusioni per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa: - in via principale, ogni contraria istanza
disattesa, accertare e dichiarare, in capo al sig. Parte_1
, l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.
[...]
della piena proprietà degli immobili identificati al Catasto
Terreni del Comune di Reggio Calabria Sezione di Gallico (GCO) al
foglio n. 9 particelle n. 1152,1153,1154,1155; - Conseguentemente
ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione
della relativa sentenza. Con vittoria di spese competenze ed
onorari del presente giudizio, in caso di opposizione”.
Conclusioni per i convenuti:
“contumaci”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo:
− di aver prestato la propria attività lavorativa in forza di contratto di colonia parziaria temporanea su un fondo pagina 2 di 10 agricolo sito a Gallico (RC) e identificato al N.C.T. del comune di Reggio Calabria al fg. 9, part. n. 1485, nella maggiore consistenza della particella 101, e indicata con la neoformata particella 565 (oggi particelle n.1152/1153/1154/1155);
− che a partire dal 1984, in seguito alla risoluzione di rapporti colonici, insieme al padre Parte_1 CP_9
possedeva in modo pubblico, pacifico e continuato
[...]
del bene, provvedendo all'ordinaria manutenzione, alla recinzione nonché alla coltivazione del fondo;
conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di eredi di
[...] CP_4 Per_1
e (cl. '67),
[...] Controparte_6 Controparte_5 [...]
nella loro qualità di eredi dei Controparte_6 Controparte_7
coniugi e (cl. Controparte_9 CP_10 Controparte_8
'53); (cl. '58) chiedendo l'accertamento Controparte_8
dell'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione.
Benché regolarmente notificato i convenuti non si costituivano e alle udienze del 28.2.2023 veniva dichiarata la contumacia di
(cl. 58), Controparte_6 Controparte_8 Controparte_8
(cl. 53), e Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
e del 14.11.2023 di Controparte_1 CP_4
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.
Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio all'esito dell'udienza del 12.5.2025 a mezzo del deposito del certificato di morte di (correttamente non evocato in Persona_2
giudizio poiché deceduto anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, celebrata tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni richiamate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata.
La relazione tecnica dell'arch. con la relativa Persona_3
documentazione fotografica, lo stralcio del P.R.G., estratto di mappa catastale, la visura storica allegati e la visura ipocatastale prodotta dall'attore (doc. 1, deposito documentale del 27.3.2023- ) descrivono compiutamente il bene oggetto Pt_1
di causa, consistente in “quattro terreni agricoli situati nel
Comune di Reggio Calabria all'interno del quartiere di Gallico
Marina, frazione Nord del Comune di Reggio Calabria […] che
complessivamente si sviluppano su una superficie pianeggiane di
forma rettangolare di circa 870 mq secondo una direttrice nord-
sud (All. 04).I terreni sono raggiungibili percorrendo parte
pagina 4 di 10 della strada carrabile asfaltata che si snoda perpendicolarmente
alla Via Nazionale e parte della particella n° 790 (intestata ad
altra ditta) costituita da un terreno battuto (foto n° 7-10). […]
Il terreno identificato dalla particella 1152 è composto da
un'area di circa 215 mq (All. 04) confinante a sud con la
particella 1153 (da usucapire), ad est con la particella 563, a
nord con la strada carrabile che si snoda dalla Via Nazionale ed
a ovest con la particella 970 occupata da un fabbricato a due
piani fuori terra (All. 06). […]Il terreno identificato dalla
particella 1153 è anch'esso composto da un'area di circa 215 mq
(All. 04) confinante a sud con la particella 1154 (da usucapire),
ad est con la particella 563, a nord con la particella 1152 (da
usucapire) ed a ovest in parte con la particella 970, occupata
dal fabbricato a due piani fuori terra, ed in parte con la
particella 975 costituita da un'area libera (All. 06).[…]Il
terreno identificato dalla particella 1154 è composto da un'area
di circa 220 mq (All. 04) confinante a sud con la particella 1155
(da usucapire), ad est con la particella 563, a nord con la
particella 1153 (da usucapire) ed a ovest con la particella 975
costituita da un'area libera (All. 06).[…]Il terreno identificato
dalla particella 1155 è composto da un'area di circa 220 mq (All.
04) confinante a sud con la particella 564 costituita da un'area
libera, ad est con la particella 563, a nord con la particella
pagina 5 di 10 1154 (da usucapire) ed a ovest con la particella 975 costituita
da un'area libera (All. 06)”(all. 2 . pag. 4,5,6,7- relazione tecnica, arch. ). Persona_3
Il teste sentito, che risulta attendibile in ragione della precisione nella descrizione del bene e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è prova della conoscenza diretta dei luoghi di causa, ha dichiarato che effettivamente il bene oggetto di domanda è stato utilizzato, per oltre vent'anni, da e da e di aver assistito al Controparte_9 Parte_1
compimento, nel corso di oltre vent'anni, di specifici atti di utilizzo dei beni uti dominus, senza aver mai ricevuto contestazioni.
Invero, il , che conosce la famiglia dell'attore da oltre Tes_1
quarant'anni ha riferito che: “Il terreno è ubicato a Gallico ed
è sempre stato coltivato dal padre e da Controparte_9 Parte_1
[…] Il terreno è coltivato ad ortaggi, vi sono a dimora
[...]
anche delle galline. Vi è anche una casetta in muratura adibita a
deposito di attrezzi agricola, munita di porta con lucchetto, la
cui chiave è in possesso solo di mio cognato. Sono a conoscenza
che mio cognato, in quanto riferitomi, circa dieci anni fa, ha
contribuito insieme ad altri proprietari dei fondi vicini alla
sostituzione del motore di un pozzo asservito ai fondi
circostanti. Mi consta personalmente che mio cognato ha
pagina 6 di 10 sostituito i tubi preesistenti sul terreno, perché ammalorati, in
quanto io stesso lo ho aiutato nell'eseguire tali lavori. A
tutt'oggi mio cognato coltiva e si occupa del terreno oggetto di
causa, e non ho mai visto altre persone occuparsi del fondo”
( – verbale di udienza del 6.12.2024). Persona_4
Il testimone, dunque, ha descritto compiutamente non solo i terreni in oggetto, ma anche il loro concreto utilizzo da parte dell'attore a mezzo di attività generalmente riconducibili alla qualità di proprietario.
Quanto dichiarato dal testimone trova riscontro nella CTP di parte attrice.
Ed invero nella relazione in parola viene documentato che “il
terreno in oggetto risulta in parte coltivato ed in parte
destinato all'allevamento di galline, opportunamente separate
dalle coltivazioni da una rete metallica affissa direttamente sul
terreno con dei paletti di ferro e cemento (foto n° 31,33).
All'interno dello spazio d'allevamento, sul confine ovest con la
particella 975, è collocato un gallinaio costituito da una
struttura precaria in legno e rete metallica con copertura in
lamiera (foto n° 33)” (all. 2, pag.
7- relazione tecnica, arch.
). Persona_3
Dall'istruttoria è dunque emerso che, da oltre vent'anni,
l'attore si è occupato dei terreni oggetto di domanda pagina 7 di 10 coltivandoli e provvedendo all'ordinaria manutenzione, così come si evince anche dalla relazione tecnica (“Complessivamente i beni
si presentano in buone condizioni generali, puliti ed ordinati;
sono evidenti i segni di una regolare coltivazione e
manutenzione” - pag.
5 - ctp).
A tal proposito va osservato come il possesso documentato in fase istruttoria si connoti in termini di esclusività, atteso che il terreno oggetto di domanda risulta ricompresa all'interno di un recinto e, pertanto, non liberamente accessibile a chiunque.
La relazione tecnica ha, infatti, messo in rilievo come “i
confini delle particelle, ad accezione di quello che divide le
particelle 1152 e 1153, risultano tutti delimitati fisicamente;
i
quattro terreni sono comunicanti al loro interno grazie ad un
passaggio pedonale posizionato lungo il confine ovest. Ogni
terreno è dotato di ingresso pedonale autonomo (foto n° 11-13),
costituito da un cancello metallico, collocato sul confine est
con la particella n° 563 (intestata ad altra ditta)”.
Sul punto, il testimone ha affermato che “Il terreno è Tes_1
recintato da una rete metallica e vi sono quattro cancelli, tre
in ferro e uno in legno, tutti sono chiusi con lucchetto. Le
chiavi sono in possesso esclusivo di mio cognato sig. Pt_1
( , verbale di udienza del 6.12.2024).
[...] Persona_4
pagina 8 di 10 Orbene, sul punto va opinato che, con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. (Cass. 6123/2020).
La recinzione del fondo, dunque, costituisce manifestazione non equivoca della volontà dell'attore di esercitare in modo esclusivo il bene, escludendo i terzi da qualsiasi relazione con lo stesso.
Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che l'attore ha provato che i beni oggetto di causa sono stati oggetto di possesso uti dominus pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti per accertare l'avvenuto acquisto della proprietà del bene per usucapione.
*
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 9 di 10 1. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà, da parte di dei terreni individuati al N.C.T. di Parte_1
Reggio Calabria – sez. Gallico (GCO), foglio n. 9, partt.
n. 1152, n. 1153, n. 1154, n. 1155;
2. ordina la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 10 di 10