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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3681/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CHIOCCHI MONICA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono congiuntamente che l'Onorevole Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare e conseguentemente emettere sentenza omologante gli accordi intervenuti ed i rapporti tra gli stessi ed i figli e nelle modalità di seguito indicate: Parte_2 Parte_3
1. Affido dei minori ed ad entrambi i genitori, secondo le Pt_2 Pt_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'attuale abitazione della madre. Ogni trasferimento di residenza dei minori dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori stessi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di assenza o di comprovata e giustificata impossibilità dei genitori i minori saranno temporaneamente affidati ai nonni materni e/o alla nonna paterna che si occuperanno della gestione degli stessi.
2. il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo CP_1 desideri, previo accordo con la madre e con congruo preavviso, nel rispetto degli impegni di quest'ultima e dei figli. In ogni caso il IG. potrà CP_1 tenere con sé ed per due weekend alternati ogni mese dal sabato Pt_2 Pt_3 pomeriggio al lunedì mattina secondo gli accordi di volta in volta raggiunti con la madre. Sarà il padre a prelevarli dalla casa materna il sabato e a riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina. In caso di impossibilità del padre ad accompagnare a scuola i figli il lunedì mattina i genitori concorderanno per tempo le diverse modalità di rientro a casa della madre (ossia la domenica sera). Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, lo stesso potrà averli con sé dalla serata del giovedì sino al sabato mattina, salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori. Durante i periodi in cui ciascun genitore avrà con sé i figli, lo stesso si accorderà con l'altro genitore per il prelievo dei minori da scuola ovvero dai luoghi in cui i minori saranno impegnati in corsi linguistici ovvero sportivi. Durante le festività natalizie, ad anni alternati, ciascun genitore avrà con sé i figli i giorni della Vigilia e di Santo Stefano, ovvero il giorno di Natale e dell'ultimo dell'anno. Durante le festività pasquali verranno alternati di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Nel periodo estivo ovvero anche nel corso dell'anno, purché compatibilmente con gli impegni scolastici, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza di circa 15 giorni, anche non consecutivi, che verrà concordato tra i genitori almeno un mese prima della data fissata per la partenza. Rimane inteso che le vacanze organizzate con uno dei genitori al di fuori del periodo estivo dovranno rispettare il calendario delle visite sopra stabilito, anche in merito alle festività natalizie e/o pasquali. Ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro il luogo di vacanza e la durata del soggiorno, nonché a concordare ogni viaggio con i minori al di fuori dell'Italia.
3. In caso di assenza o di comprovata e giustificata impossibilità il genitore sarà tenuto a comunicarlo all'altro genitore con congruo anticipo affinché lo stesso possa organizzare la gestione dei minori anche attraverso l'ausilio dei nonni materni e della nonna paterna. I figli minori saranno temporaneamente affidati ai nonni materni e/o alla nonna paterna che si occuperanno della gestione degli stessi.
4. Ciascun genitore qualora desideri vedere i figli presso la casa dell'altro genitore potrà farlo ma sarà tenuto a preavvisare e a comunicare il proprio arrivo.
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
20 di ogni mese, ed a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli e , la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00). Per i Pt_3 Pt_2
2 primi tre anni successi alla data del deposito del ricorso, per esplicito accordo delle parti palesato con la sottoscrizione del presente atto, la predetta somma mensile di € 400,00 non verrà rivalutata;
la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, per volontà e pattuizione delle parti, decorrerà e si applicherà infatti dal mese di maggio 2027, ovviamente relativamente al predetto anno in corso, con espressa rinuncia alla retroattività.
6. Il diritto di percepire integralmente l'assegno unico (già assegni familiari) è riconosciuto, per volontà concorde degli odierni ricorrenti alla IG.ra Parte_1
, mentre le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del
[...]
50% su ogni genitore.
7. Saranno a carico di ciascun genitore, per il 50% ciascuno, a far tempo dalla data di deposito del ricorso, le spese straordinarie per i figli minori e Pt_3
, secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con Pt_2 obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che eventualmente l'abbia anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica). b) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida
(teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In
3 mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità dagli stessi definite. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Da tale elenco devono ritenersi escluse le spese per le attività sportive dei figli che saranno a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
8. I genitori si obbligano, sin da ora, a prestarsi reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio dei figli, raggiungendo comunque preventivo accordo sul luogo di destinazione estero in cui i minori soggiorneranno per un periodo di vacanza. 10. I ricorrenti nel richiedere l'emissione di sentenza relativa alle condizioni di cui al presente accordo danno atto che le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 14.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
4 Giorgio Bertola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3681/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CHIOCCHI MONICA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono congiuntamente che l'Onorevole Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare e conseguentemente emettere sentenza omologante gli accordi intervenuti ed i rapporti tra gli stessi ed i figli e nelle modalità di seguito indicate: Parte_2 Parte_3
1. Affido dei minori ed ad entrambi i genitori, secondo le Pt_2 Pt_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'attuale abitazione della madre. Ogni trasferimento di residenza dei minori dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori stessi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di assenza o di comprovata e giustificata impossibilità dei genitori i minori saranno temporaneamente affidati ai nonni materni e/o alla nonna paterna che si occuperanno della gestione degli stessi.
2. il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo CP_1 desideri, previo accordo con la madre e con congruo preavviso, nel rispetto degli impegni di quest'ultima e dei figli. In ogni caso il IG. potrà CP_1 tenere con sé ed per due weekend alternati ogni mese dal sabato Pt_2 Pt_3 pomeriggio al lunedì mattina secondo gli accordi di volta in volta raggiunti con la madre. Sarà il padre a prelevarli dalla casa materna il sabato e a riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina. In caso di impossibilità del padre ad accompagnare a scuola i figli il lunedì mattina i genitori concorderanno per tempo le diverse modalità di rientro a casa della madre (ossia la domenica sera). Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, lo stesso potrà averli con sé dalla serata del giovedì sino al sabato mattina, salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori. Durante i periodi in cui ciascun genitore avrà con sé i figli, lo stesso si accorderà con l'altro genitore per il prelievo dei minori da scuola ovvero dai luoghi in cui i minori saranno impegnati in corsi linguistici ovvero sportivi. Durante le festività natalizie, ad anni alternati, ciascun genitore avrà con sé i figli i giorni della Vigilia e di Santo Stefano, ovvero il giorno di Natale e dell'ultimo dell'anno. Durante le festività pasquali verranno alternati di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Nel periodo estivo ovvero anche nel corso dell'anno, purché compatibilmente con gli impegni scolastici, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza di circa 15 giorni, anche non consecutivi, che verrà concordato tra i genitori almeno un mese prima della data fissata per la partenza. Rimane inteso che le vacanze organizzate con uno dei genitori al di fuori del periodo estivo dovranno rispettare il calendario delle visite sopra stabilito, anche in merito alle festività natalizie e/o pasquali. Ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro il luogo di vacanza e la durata del soggiorno, nonché a concordare ogni viaggio con i minori al di fuori dell'Italia.
3. In caso di assenza o di comprovata e giustificata impossibilità il genitore sarà tenuto a comunicarlo all'altro genitore con congruo anticipo affinché lo stesso possa organizzare la gestione dei minori anche attraverso l'ausilio dei nonni materni e della nonna paterna. I figli minori saranno temporaneamente affidati ai nonni materni e/o alla nonna paterna che si occuperanno della gestione degli stessi.
4. Ciascun genitore qualora desideri vedere i figli presso la casa dell'altro genitore potrà farlo ma sarà tenuto a preavvisare e a comunicare il proprio arrivo.
5. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
20 di ogni mese, ed a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli e , la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00). Per i Pt_3 Pt_2
2 primi tre anni successi alla data del deposito del ricorso, per esplicito accordo delle parti palesato con la sottoscrizione del presente atto, la predetta somma mensile di € 400,00 non verrà rivalutata;
la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, per volontà e pattuizione delle parti, decorrerà e si applicherà infatti dal mese di maggio 2027, ovviamente relativamente al predetto anno in corso, con espressa rinuncia alla retroattività.
6. Il diritto di percepire integralmente l'assegno unico (già assegni familiari) è riconosciuto, per volontà concorde degli odierni ricorrenti alla IG.ra Parte_1
, mentre le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite nella misura del
[...]
50% su ogni genitore.
7. Saranno a carico di ciascun genitore, per il 50% ciascuno, a far tempo dalla data di deposito del ricorso, le spese straordinarie per i figli minori e Pt_3
, secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con Pt_2 obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che eventualmente l'abbia anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica). b) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida
(teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In
3 mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità dagli stessi definite. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Da tale elenco devono ritenersi escluse le spese per le attività sportive dei figli che saranno a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
8. I genitori si obbligano, sin da ora, a prestarsi reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio dei figli, raggiungendo comunque preventivo accordo sul luogo di destinazione estero in cui i minori soggiorneranno per un periodo di vacanza. 10. I ricorrenti nel richiedere l'emissione di sentenza relativa alle condizioni di cui al presente accordo danno atto che le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 14.11.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
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