Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1643 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 marzo 2025 e vertente tra
TRA
, codice fiscale , e codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale , rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani per CodiceFiscale_2 procura in atti;
APPELLANTI
E P. Iva rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Luca Gratteri;
APPELLATA nonché
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Controparte_2
Legge sulla Cartolarizzazione, C.F. e p.iva e per essa la procuratrice C.F. P.IVA_2 CP_3
e P.I. , quale cessionaria di , rappresentata e difesa, per P.IVA_3 Controparte_1 procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anza' congiuntamente e disgiuntamente;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La Popolare agiva in via monitoria nei confronti della socie-tà nei CP_1 CP_1 CP_4 confronti dei fideiussori e per ottenere il pagamento dell'importo Parte_1 Parte_2
Il tribunale di Roma emetteva quindi il decreto ingiuntivo n. 10956 del 24 maggio 2013.
Proponeva quindi opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo la società i fidejussori CP_4
e con distinti atti di opposizione, redatti però dal medesimo studio legale che veniva Pt_1 Pt_2 quindi riuniti nel corso del giudizio.
In sede di opposizione la società opponente ed i garanti lamentavano l'insufficienza dell'estratto ai sensi dell'articolo 50 del testo unico bancario a dare pro-va del credito;
lamentavano inoltre la mancata produzione del contratto di apertura di credito (visto che la banca aveva prodotto in serie monitoria esclusivamente il contratto di apertura di conto corrente) e lamentavano la non corretta segnalazione dei fideiussori in CFIF Banca d'Italia oltre che i danni derivanti da recesso illegittimo dal rapporto di conto corrente, giacché la banca aveva comunicato il recesso dal contratto di conto corrente e la revoca delle linee di credito con lettera del 26 febbraio 2013 intimando il pagamento dello scoperto entro il termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Si costituiva in giudizio anche la in entrambi i giudizi riuniti producendo in Controparte_1 giudizio anche il contratto di “apertura di credito per elasticità di cassa” per euro 50.000, concessa in data 25 gennaio 2008 (contratto munito di data certa al 1 febbraio 2008) oltre che gli scalari di conto corrente utili ed idonei alla ricostruzione della formazione del credito.
In relazione all'illegittimità della risoluzione del contratto la banca rappresentava al giudice che il contratto di conto corrente ed il contratto di apertura di credito prevedevano la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte della banca con il preavviso di solo un giorno;
rappresentava poi ulteriormente che lo scoperto che aveva raggiunto il conto corrente (circa 190.000 euro) era si- gnificativamente superiore all'apertura di credito massima di euro 50.000, circostanza questa che rendeva perfettamente legittimo il recesso anche in considerazione del fatto che un siffatto sconfinamento era perfettamente conosciuto anche dalla debitrice principale e dai fidejussori che ricoprivano ruoli gestori nella compagine sociale (principalmente ). Parte_1
Il decreto ingiuntivo veniva munito di clausola di provvisoria esecutorietà ed il giudice assegnava i termini di legge;
alla successiva udienza del 15 marzo 2017 il giudice osservava che parte opponente aveva sollevato nella memoria ex articolo 183 VI n. 1 c. p.c. delle questioni non precedentemente menzionate nell'atto di citazione quali l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, l'illegittimità dello jus variandi, l' erronea applicazione di spese di interessi e la natura della garanzia prestata dai garanti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2018.
Intervenuto il fallimento della società debitrice, la causa veniva riassunta dai soli fideiussori e veniva spedita in decisione all'udienza del 15 maggio 2019.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Parte attrice in senso sostanziale ha dato dimostrazione del proprio diritto di credito mediante la produzione in atti del contratto di apertura di conto corrente, del contratto di apertura di credito, degli scalari di conto corrente che atte-sta la formazione progressiva del credito sin dalla sua genesi, della lettera che intimava la risoluzione del contratto e delle fideiussioni debitamente sotto-scritta dagli odierni fideiussori.
Parte opponente non ha dato prova degli allegati fatti modificativi e estintivi della pretesa attorea: le prime tre ragioni di doglianza degli opponenti (assenza degli scalari di conto corrente e della contrattualistica di apertura di credi-to) si ritengono superate all'esito delle produzioni documentali comprensive di n. 14 comunicazioni di variazione delle condizioni economiche ex art. 118 TUB.
Quanto all'illegittimità del recesso, la banca ha comprovato che al momento del recesso lo scoperto che aveva maturato la società era ampiamente superiore a quello originariamente concesso con il fido. Le restanti questioni sollevate dagli opponenti nella seconda memoria ex art, 183 VI c.p.c. “ verifica dell'effettivo dare avere tra le parti a fronte della comprovata nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto, delle spese relative alla liquidazione degli interessi, delle spese del 'corrispettivo sul fido accordato, del corrispettivo sconfinamento rapporto, della commissione istruttoria veloce e della maggiorazione dei tassi di interessi debitori introdotti o maggiorati con l'illegittimo ricorso allo jus variandi” devono ritenersi tardive in quanto introdotte con la memoria depositata all'illustrazione del thema probandum.
Erra parte opponente nell'affermare che le relative contestazioni sono insorte all'esito della produzione documentale di parte convenuta;
in realtà tutte le contestazioni tardivamente introdotte dagli opponenti con la prima memoria ex art. 183
VI c.p.c. attenevano al thema decidendum della validità dei con- tratti (di cui non si fa menzione in citazione in opposizione dove si contesta solo la legittimità della risoluzione) e potevano quindi essere proposte già in sede di opposizione, soprattutto se si considera che il contratto di apertura di conto corrente è stato allegato dalla Controparte_1 già in sede di ricorso monitorio.
Anche le fideiussioni in quanto tali, allegate anch'esse al fascicolo monitorio, non sono state oggetto di contestazione da parte fideiussori in atto di opposizione e le relative doglianze, proposte nella prima memoria istruttoria devono ritenersi tardive. ]»
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “in via principale:
- accertare la nullità ed inefficacia delle clausole prevedenti le commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza delle stesse e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati nel corso dell'intero rapporto, con conseguente storno dell'annotazione indebita ed apposito ricalcolo dei rapporti di dare/avere, anche a seguito di apposita CTU contabile;
- accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di spese relative alla liquidazione degli interessi – in quanto non pattuite per iscritto – per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli oneri addebitati a tale titolo nel corso dell'intero rapporto, con conseguente storno dell'annotazione indebita, ed apposito ricalcolo dei rapporti di dare/avere, anche a seguito di apposita CTU contabile;
- accertato e dichiarato l'illegittimo ricorso allo jus variandi, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilateralmente apportate ai sensi dell'art. 118 TUB a titolo di spese, corrispettivo sul fido accordato, corrispettivo sconfinamento rapporto, commissione istruttoria veloce e maggiorazione dei tassi di interesse debitori, con conseguente storno delle annotazioni indebite, ed apposito ricalcolo dei rapporti di dare/avere, anche a seguito di apposita CTU contabile;
- dichiarare nulla, estinta e/o inefficace la fideiussione prestata in data 30/1/2008 e, per l'effetto, dichiarare che, relativamente alle obbligazioni contratte dalla i Signori e CP_4 Pt_1 Pt_2 nulla devono alla Controparte_5
- accertata e dichiarata incidentalmente l'illegittimità sia dell'esercizio del diritto di recesso dal rapporto di c/c e dal relativo affidamento, sia della successiva segnalazione a “sofferenza” alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, entrambi posti in essere dalla banca opposta in spregio ai doveri di correttezza e buona fede, compensare l'eventuale effettivo credito della
[...] con quanto da quest'ultima dovuto agli opponenti a titolo di Controparte_5 risarcimento del danno (del pari da accertarsi incidenter tantum in via di eccezione riconvenzionale); in via istruttoria
- previa articolazione dell'istruttoria erroneamente negata i primo grado, ammettere la CTU contabile volta ad accertare l'effettivo dare/avere tra le parti a fronte della comprovata nullità e, quindi, non debenza (i) delle clausole determinative le commissioni di massimo scoperto;
(ii) delle spese relative alla liquidazione degli interessi;
(iii) delle spese, del corrispettivo sul fido accordato, del corrispettivo sconfinamento rapporto, della commissione istruttoria veloce e della maggiorazione dei tassi di interesse debitori introdotti o maggiorati con l'illegittimo ricorso allo ius variandi”.
Ha resistito la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_5
Con atto di intervento ex art. 111 CPC , si costituiva in data 15.1.2024 Controparte_2
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
[...]
e per essa la procuratrice quale cessionaria di parte appellata, della quale ha condiviso CP_3 le difese e chiedendone la estromissione dal giudizio perché non più interessata.
Le parti appellanti hanno depositato le note finali anticipate.
La parte intervenuta ha depositato le note finali anticipate nonché le note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “ SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO
HA RITENUTO NON PROVATI I FATTI ESTINTIVI E MODIFICATIVI DELLA PRETESA
ATTOREA ERRONEAMENTE DICHIARATA PROVATA” - le parti appellanti lamentano che il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito e non provati dagli opponenti i fatti modificativi ed estintivi, non tenendo in considerazione che con l'opposizione era stato contestato che il credito fosse provato e che con la costituzione la banca aveva depositato il contratto di apertura di credito e estratti contabili, precisando che sin dall'atto di opposizione si erano riservati di formulare nuove eccezioni e considerazioni in caso di eventuale integrazione della documentazione da parte della banca, relativa al contratto di apertura di credito, a estratti analitici di conto corrente e comunicazioni relative allo ius variandi.
Concludono che il Tribunale non ha consentito loro l'ingresso di dette doglianze, così erroneamente ritenendo non provati fatti modificativi ed estintivi.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO
HA RITENUTO TARDIVE LE CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAGLI ATTORI NELLA
SECONDA MEMORIA EX ART. 183 VI COMMA C.P.C. – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI
DIFESA” – lamentano gli appellanti che “contrariamente a quanto assunto dal Giudice di prime cure, le eccezioni di nullità e, quindi, non debenza (i) delle clausole determinative le commissioni di massimo scoperto;
(ii) delle spese relative alla liquidazione degli interessi;
(iii) delle spese, del corrispettivo sul fido accordato, del corrispettivo sconfinamento rapporto, della commissione istruttoria veloce e della maggiorazione dei tassi di interesse debitori introdotti o maggiorati con
l'illegittimo ricorso allo ius variandi – che hanno determinato la richiesta istruttoria di CTU contabile di cui alla seconda memoria - erano state già introdotte dagli odierni appellanti con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (con palese errore da parte del giudicante).
È quindi pienamente rispondente alle norme processuali che scadenzano il giudizio di cognizione e che sanciscono eventuali decadenze processuali, l'aver richiesto da parte degli odierni appellanti, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 (deputata appunto all'istruzione probatoria), la
Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO
HA RITENUTO TARDIVE LE CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAGLI ATTORI NELLA
PRIMA MEMORIA EX ART. 183 VI COMMA C.P.C. “ – le parti appellanti si dolgono che la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha statuito che le contestazioni sollevate dagli opponenti (i) non sono insorte all'esito della produzione documentale di parte convenuta e ciò in quanto, a parere del Tribunale, le stesse (ii) attenevano alla validità dei contratti di cui non si fa menzione in citazione, dove si contesta solo la legittimità della risoluzione.
Gli appellanti deducono, sul punto, che “le eccezioni introdotte con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (relative alla nullità della commissione di massimo scoperto, all'illegittima applicazione di spese relative alla liquidazione di interessi, all'esercizio illegittimo dello ius variandi) sono effettivamente sorte all'esito della produzione documentale di parte convenuta, come argomentato da questa difesa anche nella comparsa conclusionale”, precisando che con il primo atto difensivo utile rispetto a detta produzione gli opponenti hanno devoluto dette questioni.
Aggiungono gli appellanti “nella citazione non è stata proposta solamente l'eccezione relativa alla illegittimità della risoluzione – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – ma gli opponenti hanno dedotto come la non avesse fornito la prova del presunto credito azionato in quanto: CP_1
(i) il mero saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB non consente – nel giudizio di opposizione
– di provare che la abbia effettivamente applicato le condizioni economiche pattuite tra le CP_1 parti essendo, invece, necessaria la produzione da parte dell'istituto di credito di tutti gli estratti di conto corrente, ove sono indicate tutte le operazioni che hanno contribuito a determinare il credito
a far data dall'inizio del rapporto fino al passaggio a sofferenza;
(ii) la mancata produzione del contratto di apertura di credito e, quindi, delle relative condizioni economiche ivi pattuite, comporta l'illegittimità degli interessi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e di spese (di cui la banca, appunto, non ha fornito idonea prova circa l'avvenuta pattuizione)”.
§3.4 – Con il quarto motivo – titolato “ SULL'ERRATA, OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO
HA RITENUTO TARDIVE LE CONTESTAZIONI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI” – le parti appellanti devolvono la questione della dichiarata tardività delle eccezioni relative alle fideiussioni perché effettuate con la memoria ex art. 183 CPC deducendo che “ in realtà, gli opponenti si sono meramente difesi alla luce dell'eccezione sollevata dalla Banca nella propria comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione in opposizione, relativa alla natura autonoma delle garanzie prestate. Parte opponente ha infatti evidenziato che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia, ma di mere fideiussioni, soggette pertanto alla sorte dell'obbligazione principale”.
§3.5 – Con l'ultimo motivo di gravame – titolato “ SULLA RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE
E ECCEZIONI PROPOS_TE IN PRIMO GRADO E RICHIESTA DI CTU CONTABILE” – le parti appellanti, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di doglianza, devolvono tutte le questioni già proposte in primo grado e segnatamente: NULLITÀ DELLA COMMISSIONE DI
MASSIMO SCOPERTO (C.M.S.), ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI SPESE RELATIVE ALLA
LIQUIDAZIONE DI INTERESSI, ILLEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DELLO JUS VARIANDI
NELLA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO.
Aggiungono gli appellanti la questione della “ASSERITA NATURA DI CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA”, questione che secondo gli appellanti non era preclusa e che conduce a qualificare il contratto come fideiussione.
Ancora, gli appellanti ripropongono la seguente questione: “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL
RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E DELLA REVOCA DELLE LINEE DI
CREDITO - DANNI PATRIMONIALI CAUSATI ALLA SOCIETÀ OPPONENTE DA
CONTRAZIONE/RIFIUTO DEL CREDITO COMMERCIALE E REVOCA DEI FIDI DA PARTE DI
ALTRE BANCHE - NON CORRETTA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA ALLA CENTRALE
RISCHI GESTITA DALLA BANCA D'ITALIA - CONSEGUENTE PRECLUSIONE ALL'ACCESSO
AL CREDITO, INGIUSTO PREGIUDIZIO ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'IMPRESA ED
AMPLIFICAZIONE IN TERMINI NEGATIVI DELLA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ OPPONENTE
SUL MERCATO”, deducendo che la condotta della banca andava valutata secondo i principi di buona fede e correttezza e che detta condotta “si appalesa lesiva di siffatti principi stante l'improvvisa comunicazione del recesso e l'immediata segnalazione a “sofferenza” alla Centrale dei Rischi, per giunta avvenuta nelle more del termine dalla stessa indicato di (soli) 5 giorni entro il quale gli opponenti avrebbero dovuto adempiere al saldo di quanto ad essi richiesto”. Ribadiscono
l'illegittimità della segnalazione a carico dei garanti, avvenuta ancor prima della scadenza del termini per adempiere , e deducono l'esistenza di danni a carico della società debitrice principale.
§ 4 — L'appello è infondato.
Premesso che non risulta reiterata in appello la questione ex art. 1946 C.C. – con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sul punto – i motivi di doglianza, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Orbene, la questione centrale – che occupa i primi tre motivi di gravame – riguarda la tempestività o meno delle eccezioni di nullità/illegittimità di alcune voci (come sopra riportate) da parte degli opponenti, eccezioni che pacificamente e come risulta per tabulas sono state formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 CPC ma non nell'atto di citazione originario.
Le parti appellanti, come già hanno fatto in primo grado, sostengono la tesi secondo la quale l'elemento “scatenante” la necessità di formulare tali posizioni difensive (che contengono una richiesta di accertamento negativo finalizzata alla espunzione di dette voci, con tutto quanto ne consegue in termini di allegazione e prova, come insegnato dalla Corte di legittimità in materia) risiederebbe nella comparsa di costituzione della banca (attrice sostanziale) e nella documentazione da questa allegata consistente nel contratto di apertura del credito e in estratti contabili non depositati nel fascicolo monitorio.
Ora, quel che il Tribunale ha voluto significare è che l'atto di opposizione – nonostante già si conoscessero sia il contratto di apertura di conto corrente con le voci applicate, sia i movimenti contabili come attestati – poggia su aspetti del tutto avulsi rispetto alla legittimità o meno delle singole voci, delle quali non vi è affatto cenno.
Aver “riservato” ad un secondo momento processuale ulteriori argomenti di difesa non è né rituale, né tanto meno ammissibile, tenuto conto che già con l'opposizione le parti oggi appellanti avevano la possibilità di far rilevare – quanto meno per il contratto di conto corrente – dette voci oggi ancora indicate come indebite.
Era onere, poi, degli appellanti allegare e provare in questa sede ex art. 342 CPC che l'introduzione di profili di doglianza non contenuti nell'atto di opposizione aveva davvero trovato ragione in via esclusiva (così provando il nesso eziologico) della produzione documentale effettuata dalla banca con la comparsa di costituzione;
ma in realtà tale prova non può sussistere, atteso che, si ripete, il contratto di apertura di conto corrente era già esistente e i movimenti bancari erano stati già depositati (almeno in parte) con il fascicolo monitorio.
Dunque, le parti appellanti avrebbero dovuto spiegare nel dettaglio le voci ritenute illegittime che siano effettivamente riferibili al solo contratto di apertura di credito e a quei dati contabili.
Pure per lo ius variandi – chiaramente già previsto in contratto – gli opponenti ben avrebbero potuto sollevare la questione della illegittimità o della mancanza di comunicazioni.
In realtà, nell'atto di opposizione né la società né i garanti (oggi opponenti) hanno mai lamentato la mancata ricezione dei contratti, degli estratti conto e delle comunicazioni relative allo ius variandi, con la conseguenza che – come condivisibilmente affermato dal Tribunale – le questioni così sollevate erano certamente nuove, introducendo un tema di indagine di sostanza ben diversa rispetto ad un atto introduttivo del giudizio di piena cognizione ove di invalidità di clausole effettivamente nulla si diceva.
D'altro canto, proprio la contestazione degli opponenti in ordine alla prova del credito ha condotto la banca ad integrare la propria documentazione, pur sempre però riferita a elementi costitutivi del diritto già esposti nel ricorso monitorio.
In sostanza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di domanda nuova, deve ritenersi tale quella che si aggiunge e non è alternativa a quella originaria: è ovvio che contestare il credito ed il recesso è atteggiamento processuale ben diverso dal chiedere un accertamento negativo per voci denunciate come indebite e, quindi, da sottrarre al credito della banca come indicato nel provvedimento monitorio opposto per un profilo di doglianza ben diverso, vale a dire per una “causa petendi” diversa.
Né può soccorrere l'esigenza di un processo di durata ragionevole che “chiuda” tutta la vertenza tra le parti, atteso che dare ingresso a doglianze nuove comporterebbe un prolungarsi ingiustificato del processo stesso mediante l'invocata CTU contabile.
Come ha già detto il primo giudice, le parti opponenti – già con la verifica del fascicolo monitorio – erano in grado di sollevare questioni /eccezioni attinenti alla validità delle clausole contrattuali, mentre certamente non potevano “riservarsi” tali aggiustamenti che di certo non possono ricondursi ad una mera precisazione della domanda per le ragioni già espresse. Stessa considerazione va fatta a proposito dei contratti di fideiussione, già depositati con il ricorso monitorio.
Quanto, poi, alla natura della garanzia, la reiezione delle doglianze relative al rapporto principale è assorbente ed esime dal dover delibare al riguardo.
Residua , a questo punto, la doglianza relativa alla revoca operata dalla banca e la segnalazione alla centrale rischi da quest'ultima effettuata.
Posto che non si comprende a quale titolo gli attuali appellanti – garanti della società poi fallita – possano far valere i danni subiti dalla garantita (con conseguente inammissibilità del profilo di doglianza), il recesso è chiaramente avvenuto a fronte di un indebitamento della società correntista pari a quasi tre volte l'affidamento: è pacifico che vi fosse un saldo negativo di 190.000,00 euro a fronte di una apertura di credito di euro 50.000,00.
Il fatto che la banca non sia intervenuta prima – in assenza peraltro di dimostrazione di comportamenti consapevoli di uno stato di sofferenza e/o insolvenza – non può che ricondursi alla tolleranza dalla stessa operata e di cui sia la correntista sia i garanti hanno tratto vantaggio.
Peraltro, come rilevato dalla appellata, il termine contrattuale di preavviso è pari ad un giorno, mentre nel concreto erano stati concessi cinque giorni, non rispettati.
Infine, la segnalazione alla centrale rischi – adempimento doveroso, come è pacifico tra le parti – ha riguardato una notevole esposizione bancaria rispetto all'apertura di credito con conseguente sofferenza che meritava segnalazione, con un meccanismo che però gli appellanti neppure collegano normativamente allo scadere del termine di preavviso.
E' chiara la confusione tra i due piani, quello cioè dell'inadempimento per un tempo (il preavviso) necessario per operare la revoca e quello di carattere “amministrativo” relativo ad una segnalazione che è , appunto doverosa in presenza di presupposti della disciplina in materia tra i quali non risulta affatto il maturare del detto termine di preavviso contrattuale e/o concesso dalla banca.
Di qui la reiezione anche di tale profilo di doglianza.
Resta assorbita, ovviamente, la richiesta di CTU.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, in favore sia di parte appellata, sia di parte intervenuta, in conseguenza del principio di causalità.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 17262/2019 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata e di parte intervenuta – delle spese del grado che si liquidano , per ciascuna parte, in euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore