Articolo 4 della Legge 23 agosto 1954, n. 867
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 ottobre 1954
Art. 4.
L'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, previsto nella misura minima del 2,50 per cento dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1954-55, nella misura dell'1,50 per cento.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1954