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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 255.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Gioia Tauro alla Via Asiago n.1, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
Francesco Nizzari (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Reggio C.F._2
Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n. 47 presso lo studio dell'Avv. Lucio Strangio, PEC
Email_1
Appellante
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in Catania via Fusco, 6, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria De Caria,
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Pio XI, C.F._4 diramazione Gulli n. 41, presso lo studio dell'avv. Stefania Severino, PEC
Email_2
, in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2
., in persona del l.r.p.t., Controparte_3
Appellati
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 806/2017, emessa dal Tribunale di Palmi nel giudizio RGAC
1944/2013, depositata in cancelleria il 21.09.2017.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti costituite precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente.
In specie, parte appellante concludeva riportandosi a quanto indicato in atto di appello ed insistendo sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria attraverso la rinnovazione della CTU.
Parte appellata concludeva chiedendo alla Corte di voler: “Rigettarsi l'Appello proposto CP_1
da , avverso la sentenza n. 806/2017, pubblicata in data 21.IX.2017.- 2. Parte_2
Rigettare tutte le motivazioni in fatto e diritto di parte appellante perché infondate.- 3.
Confermare la sentenza n. 806/2017 in ordine alla condanna solidale del Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t., la ditta in p.l.rp.t., e il Controparte_4
direttore dei lavori AT AC. , a pagare in solido la somma di €. 13.33,14.=, a titolo Pt_1
di risarcimento di danni patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
4. Condannare in solido i soccombenti a pagare in favore dell'attrice la somma di
€. 2.000,00.= per il mancato godimento dell'immobile;
5. Condannare in solido i soccombenti in favore del procuratore antistatario della somma pari a €. 2.099,00.=, oltre spese generali, iva e cpa;
6. Porre a carico dei soccombenti le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari a €. 1.724,97.= in favore del procuratore antistatario.- 7. Condannare
l'appellante alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato negli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 16.12.2013 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 di Palmi l'RC. , il in persona dell'amministratore leg Parte_1 Controparte_2 rapp. p.t., e la , in p.l.r.p.t., chiedendo volersi:” Condannare il Controparte_3
nella persona dell'amministratore p.t., previo accertamento della sua Controparte_2 responsabilità, alla esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle cause di infiltrazione sul terrazzo condominiale;
2) Dichiarare ed accertare la responsabilità di tutti i convenuti e, conseguentemente condannarli al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €.
13.337,14 oltre iva;
3) Porre a carico dei convenuti le spese sostenute dall'attrice per
l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari a €. 1.724,97; 4) Condannare i convenuti al risarcimento del danno per mancato godimento del bene pari a €. 2.000,00 o nella maggiore somma ritenuta di giustizia;
5) Condannare i convenuti al pagamento in favore
2 dell'attrice delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre cpa ed iva da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
In fatto, esponeva di essere proprietaria di un appartamento posto al piano quinto dell'indicato condominio in relazione al quale il rifacimento del lastrico solare era stato affidato dalla ditta con nomina quale direttore dei lavori dell'RC. Controparte_3 Parte_1
e che i lavori erano stati avviati nel 2009.
Precisava che i lavori erano stati sospesi più volte e che era stata smantellata l'impermeabilizzazione del terrazzo, il quale era rimasto privo di protezione, così da causarsi infiltrazioni all'interno dell'appartamento con danni al soffitto, alle pareti nonché agli arredi presenti, tanto da dover parte attrice traslocare in altro luogo.
Rilevava anche che in data 24 maggio 2013 era stato esperito Accertamento Tecnico Preventivo, procedimento RG n. 350/13 che aveva consacrato la responsabilità delle parti, ma che non erano state ulteriormente eseguite le opere necessarie alla rimozione delle cause di infiltrazione sul terrazzo CP_5
Si costituiva l'RC. chiedendo il rigetto della domanda, eccependo motivi di nullità Pt_1 dell'atto di citazione e contestandone l'infondatezza nel merito, nonché instando per il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando l'elaborato peritale depositato in fase di ATP.
Si costituiva, altresì, il rilevando che i danni erano ascrivibili ad un evento Controparte_2 piovoso non prevedibile ed escludendo la responsabilità del per essere stata affidata CP_2 prima e sollecitata poi i lavori l'esecuzione dei lavori alla ditta convenuta.
Rimaneva contumace la ditta . Controparte_3
Il giudizio veniva istruito con assunzione di prova testimoniale e veniva disposta l'acquisizione della consulenza esperita nella precedente fase.
All'udienza del 24 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di memorie conclusionali e repliche.
Con sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva la responsabilità solidale di tutte le parti convenute, condivideva la risultanze peritali, riconosceva e quantificava i danni conseguiti, e così disponeva: “accoglie la domanda proposta da nei CP_1 confronti del in persona dell'Amministratore pro-tempore, della Controparte_2 [...]
e dell'RCitetto e per l'effetto, condanna questi ultimi, Controparte_6 Parte_1 in solido tra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma di €. 13.337,14, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del CP_1 CP_2
in persona dell'Amministratore pro-tempore, della
[...] Controparte_7
3
[...] dell'RCitetto e per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro, a pagare Parte_1 in favore di parte attrice la somma di €. 2.000,00, per il mancato godimento dell'immobile; - condanna, in solido, il in persona dell'Amministratore pro-tempore, la Controparte_2
e l'RCitetto al pagamento delle spese Controparte_6 Parte_1 processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.099,00, di cui €. 240,50 per spese, che distrae in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali,
IVA, CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente, in solido, a carico dei convenuti le spese di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 1.724,97, che distrae in favore del procuratore antistatario.”.
In parte motiva, per quanto attinente al presente giudizio, ricostruiva con ampio excursus giurisprudenziale la responsabilità del direttore dei lavori e precisava che “valutato il comportamento tenuto dall' RC. , nel caso de quo, appare di tutta evidenza che il Pt_1 predetto non ha garantito il risultato di una regolare realizzazione dell'opera, in quanto se avesse adottato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire la realizzazione dell'opera in conformità del progetto, non ne sarebbero di certo derivati i danni per cui è causa”.
Riconosceva, inoltre, la responsabilità solidale delle parti precisando di operare in applicazione
“del principio giurisprudenziale secondo cui <<in tema di contratto appalto qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell>
e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse>> (così fra le altre Cass. Sez. 2
Sentenza n. 20294 del 14/10/2004); si è affermato in particolare che la solidarietà fra coobbligati <<trova fondamento nel principio cui all cod. civ. il quale anche se dettato in tema di responsabilit extracontrattuale si estende taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo contrattuale>> (cfn. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14650 del 27/08/2012)”.
Avverso la indicata pronuncia, per la parte di riguardo alla propria specifica posizione e come prima riportata, proponeva impugnazione l'attuale appellante instando per la sua riforma, ritenendola errata per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 116 e 132 c.p.c. per omessa valutazione delle prove, in specie della missiva del 03.12.09, della missiva del 25.06.2010 e del contratto del 10.03.2009, ritenendo emergere dagli stessi documenti la mancanza di responsabilità della stessa sia per avere avuto la ditta la conduzione personale dei lavori da eseguire ed avere operato in autonomia, sia per avere
4 l'appellante operato “con diligenza e professionalità, impartendo le dovute direttive nonché effettuando continui sopralluoghi sul cantiere”, così da non avere avuto alcuna responsabilità per il danno lamentato;
- violazione e falsa violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. per non aver parte attrice in primo grado dato dimostrazione della condotta del direttore, dell'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa, dell'evento lesivo e del nesso di causalità tra comportamento del primo e l'evento lesivo, nonché del nesso di causalità tra evento lesivo e il danno, anche considerando la natura della responsabilità invocata e la natura della condotta richiesta, da cui derivava “l'assoluta estraneità dell'odierna appellante circa una qualsivoglia responsabilità nella causazione del danno”;
- erroneità delle risultanze peritali per non essere stato riconosciuto che “i danni lamentati dall'attrice fossero già esistenti e riconducibili ai motivi per i quali si stavano effettuando i lavori di ristrutturazione” nonché derivati dall'eccezionale avvenimento del novembre 2009, per avere il CTU erroneamente individuato tra le cause dei danni “le crepe presenti sulla pavimentazione del terrazzo”, per aver omesso “di indicare i criteri di determinazione causale dei danni”.
Concludeva, quindi, chiedendo di voler: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra per tutte le motivazioni suesposte;
- Disporre CP_1 ai sensi dell'art.356 c.p.c. la rinnovazione della CTU;
- Condannare le parti appellate al pagamento delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio e del presente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito oltre IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva la sola per resistere all'appello chiedendone il rigetto con conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Ribadiva: - la responsabilità concorrente del direttore dei lavori, per non avere vigilato e per non aver segnalato i danni cagionati, per non essere intervenuta fattivamente per porre rimedio ai danni e non aver predisposto i rimedi del caso;
- il mancato rilievo della pioggia del novembre
2009; - l'esistenza della solidarietà tra le parti;
- la completezza della CTU espletata in primo grado;
- opponendosi alla chiesta rinnovazione della CTU e dalla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Chiedeva, quindi: “Rigettarsi l'Appello proposto da , avverso la sentenza Parte_2
n. 806/2017, pubblicata in data 21.IX.2017. - 2. Rigettare tutte le motivazioni in fatto e diritto di parte appellante perché infondate. - 3. Confermare la sentenza n. 806/2017 in ordine alla
5 condanna solidale del in persona dell'amministratore p.t., la ditta Controparte_2
e il direttore dei lavori , a pagare Controparte_8 CP_9 Pt_1 in solido la somma di €. 13.33,14=, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
4. Condannare in solido i soccombenti
a pagare in favore dell'attrice la somma di €. 2.000,00= per il mancato godimento dell'immobile;
5. Condannare in solido i soccombenti in favore del procuratore antistatario della somma pari a €. 2.099,00=, oltre spese generali, iva e cpa;
6. Porre a carico dei soccombenti le spese del procedimento di accerta-mento tecnico preventivo pari a €. 1.724,97= in favore del procuratore antistatario.- 7. Condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 24.09.2028 parte appellante depositava l'atto di appello in originale portato dagli
Ufficiali Giudiziari per la notifica alla in data 20.03.2018, le notifiche, Controparte_6 effettuate a mezzo PEC, indirizzate a e corredate da CP_1 Controparte_2 accettazione e consegna in formato eml.
All'udienza del 27.09.2018 la Corte assegnava a parte appellante termine per rieffettuare la notifica alla . CP_3
In data 12.11.2018 veniva depositato l'atto di appello in rinnovazione portato alla notifica.
All'udienza del 23.05.19 veniva rinunciata l'istanza inibitoria e veniva richiesto ed assegnato termine per note che le parti costituite depositavano rispettivamente in data 02.12.2019
Con ordinanza datata 03.06.2020 il Collegio, in diversa composizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni così ritenendo “Letti gli atti e sciogliendo la riserva sulle istanze istruttorie formulate dall'appellante, sentito il consigliere relatore;
ritenuto che
la causa, alla luce delle acquisizioni probatorie e delle prospettazioni delle parti, non necessita di approfondimenti istruttori ed appare matura per la decisione;
che le parti possono essere invitate a precisare le conclusioni”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del in persona Controparte_2 dell'Amministratore leg. Rapp. p.t., e della , in persona del Controparte_3
l.r.p.t., parti non costituite in giudizio.
6 In relazione ai motivi di gravame, si precisa che le censure mosse corrispondono a quanto già oggetto di difesa in primo grado, con riproposizione di quanto disatteso, anche con ampia motivazione, dal Tribunale.
In particolare, nel primo motivo di impugnazione si lamenta, come prima indicato, la violazione dell'art. 116 e 132 c.p.c. per omessa valutazione della missiva indicata del 03.12.09, della missiva del 25.06.2010 e del contratto del 10.03.2009, atti tutti dai quali l'appellante ritiene emergere la sua mancanza di responsabilità sia per avere avuto la ditta la conduzione personale dei lavori da eseguire ed avere operato in autonomia, sia per avere ella stessa operato “con diligenza e professionalità, impartendo le dovute direttive nonché effettuando continui sopralluoghi sul cantiere”, così da non avere avuto alcuna responsabilità per il danno lamentato.
Il gravame sul punto è infondato e non merita accoglimento.
La disamina della questione, infatti, attiene alla più ampia valutazione della responsabilità del direttore dei lavori, come ricostruita con ampia motivazione dal giudice di prime cure nella pronuncia oggetto di gravame, che deve intendersi riportata anche per quanto relativo al richiamo alle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia.
La materia è stata oggetto di conformi pronunce nel tempo e in parte richiamate in sentenza gravata.
Analogamente, anche più recentemente la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 6488 del 11 marzo 2025 ha ribadito i principi espressi da costante giurisprudenza, richiamando quanto già disposto con ordinanza Cass Civ, Sez II, 18.10.2024 n. 27045, in cui è stato confermato l'indirizzo secondo cui “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (anche con richiamo a ordinanza n. 9572 del 09/04/2024, ordinanza n. 39448 del 13/12/2021, ordinanza n.
2913 del 07/02/2020, sentenza n. 10728 del 24/04/2008, sentenza n. 15124 del 28/11/2001).
Nella indicata pronuncia n. 27045 del 18/10/2024 si è precisato anche che “L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”.
7 In tal senso si è precisato che la vigilanza ed il controllo deve essere costante, attenere non solo la fase iniziale ma anche quella di verifica dell'esecuzione delle dettagliate direttive impartite
Ancora, in ordinanza del 2023, n. 14456, la Cassazione ha statuito che “Non si sottrae, dunque,
a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass.
Sez. 2, 03/05/2016 n. 8700; Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 02/03/2016) 03/05/2016, n. 8700;
Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005,
n. 15255).
Il direttore dei lavori deve, quindi, anche impartire le opportune direttive per evitare danni a terzi e deve assicurarsi della loro osservanza, in mancanza deve manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.
Infatti, come da pacifica giurisprudenza richiamata anche dalle parti, il direttore dei lavori presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato e la condotta che si richiede deve essere valutata alla stregua della 'diligentia quam' in concreto (ex multis Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913), tenendo in considerazione che allo stesso, proprio per il ruolo assegnato, si richiede l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, di risorse intellettive ed operative essendo chiamato ad operare al fine di assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire e, quindi, che l'opera risulti immune da difetti costruttivi.
A tal fine, ripetesi, deve impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata senza vizi, verificando sull'ottemperanza delle stesse direttive e vigilando.
Il giudice di primo grado ha dato applicazione a detti principi che sono integralmente condivisi da questa Corte.
In relazione agli atti di causa ed alle circostanze evidenziate in appello, non si ravvede, quindi, alcuna errata valutazione sulla accertata responsabilità.
8 Emerge, in specie, dagli atti di causa che l'arch. ha assunto l'incarico con contratto del Pt_1
10.03.2009 e che la stessa ha inoltrato diffide in data 03.12.2009 ed in data 28.06.2010, atti dai quali l'appellante assume potersi evincere la diligenza nell'adempimento e la mancanza di responsabilità, tale da eccepire una errata valutazione delle prove indicate.
La difesa sul punto non è fondata.
Non ha, infatti, alcun pregio il richiamo alla scrittura privata del 10.03.2009, art. 2, nella parte in cui si conviene che “Il sig. nella qualità di appaltatore ha l'obbligo della Controparte_3 conduzione personale dei lavori […]”, ed art. 4 ove si indica che “L'appaltatore ha l'obbligo della perfetta esecuzione delle opere descritte nel presente contratto e i lavori dovranno essere ultimati in ogni parte nel modo migliore e a regola d'arte […]”, poiché, come anche oggetto di successivo motivo di impugnazione, la responsabilità contrattuale dell'impresa appaltatrice non esclude la responsabilità del direttore dei lavori, che viene chiamato a rispondere in solido, attenendo alla diversa obbligazione di accertamento della conformità dell'opera al progetto, di supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera, di adozione degli accorgimenti necessari, come prima indicato.
Una autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, da intendersi secondo i normali canoni interpretativi come utilizzo di una propria organizzazione ed un obbligo di apprestare i mezzi e curare le modalità di intervento, non esclude, quindi, la responsabilità del direttore dei lavori la cui nomina attiene ai diversi e connessi compiti di controllo e la vigilanza.
La condotta dell'azienda esecutrice e le responsabilità della stessa costituiscono, pertanto, fatto illecito distinto ed autonomo rispetto alla condotta del direttore dei lavori e violazione di norme giuridiche diverse.
Non risulta prodotto un contratto idoneo a limitare la indicata responsabilità del direttore dei lavori.
A fronte di lavori che risultano iniziati dopo l'estate del 2009 (l'appellante in allegati riferisce
DIA del 24.09.2009), vi è in atti una missiva inoltrata dal direttore e ricevuta da Parte_3
il 05.12.2009 nella quale si comunica di aver verificato “danni provocati dal maltempo
[...]
a causa dei mancati accorgimenti tecnici indicati dalla Direzione Lavori. Pertanto Si invita
L'impresa a provvedere con i necessari accorgimenti in modo da ripristinare i CP_10 danni e ad evitarne di futuri, eseguendo i lavori a perfetta regola d'arte”, inoltrata dopo mesi dall'inizio dei lavori e senza specifiche direttive né contestazioni, anzi contenendo un generico invito.
Vi è ulteriore missiva con ricevuta di spedizione all'impresa del 20.07.2010, datata 25.06.2010, del seguente contenuto l'“RC. Direttore dei Lavori in corso di esecuzione Parte_1
9 presso il in Gioia Tauro, dopo aver effettuato un sopralluogo per Controparte_2 verificare il risultato della messa in opera del , ha costatato che vi sono delle fessure. CP_11
Si invita la ditta esecutrice di provvedere al ripristino per evitare infiltrazioni d'acqua e per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.”
Anche in tal caso, dopo mesi, si inoltra un mero invito, senza direttive o verifiche.
Atteso il contenuto delle missive e la loro datazione, quindi, non si ritiene che dalle stesse possa evincersi un diligente adempimento delle obbligazioni assunte, tale da potersi indicare correttamente adempiute le stesse ed esclusa la responsabilità conseguente alla più ampia condotta cui l'appellante era tenuta, come prima indicato e dedotto in sentenza di primo grado.
Detti scritti non provano, infatti, che l'appellante abbia vigilato con continuità (vedasi il lasso di tempo intercorso tra le stesse), che abbia impartito le specifiche disposizioni ed istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente (mancanti). Invero non è dato evincere che il direttore dei lavori avesse prima indicato accorgimenti o dato istruzioni e poi accertato la loro esecuzione.
Non risulta, altresì, che ne abbia verificato l'ottemperanza, che abbia manifestato il dissenso alla prosecuzione dei lavori e del proprio incarico a seguito dell'inadempimento dell'impresa.
Dall'istruttoria non è emerso che siano state impartite le specifiche dovute direttive sia in fase iniziale, che nel corso dell'esecuzione, anche idonee a fronteggiare le piogge prevedibili nel periodo autunnale/invernale, o direttive e sopralluoghi in fase l'impermeabilizzazione del terrazzo, o ancora per verificare sia i lavori svolti che il rispetto delle eventuali osservazioni mosse.
In merito, si precisa ulteriormente che si ritiene necessaria una specifica condotta attiva del direttore dei lavori, tale da attivarsi positivamente affinché l'appaltatore rispetti le sue indicazioni (es. Corte di Cassazione ordinanza n. 9965/2022).
Dagli atti indicati risulta corretta l'operata esclusione di una condotta tecnica diligente in base ai generali criteri di normalità e probabilità rapportati al danno conseguito.
Pertanto, in senso conforme a quanto riconosciuto da pacifica giurisprudenza (ex multis la già richiamata ordinanza n. 27045 2024), gli indicati elementi documentali non si ritengono prova sufficiente a dimostrare il corretto adempimento, e quindi ad escludere la responsabilità per mancata sorveglianza e verifica del lavoro considerati i gravi vizi di esecuzione ed il mancato rispetto delle regole tecniche.
Ne consegue il rigetto dell'appello sul punto e la conferma della sentenza nella parte in cui si è statuito che “valutato il comportamento tenuto dall' RC. , nel caso de quo, appare di Pt_1 tutta evidenza che il predetto non ha garantito il risultato di una regolare realizzazione
10 dell'opera, in quanto se avesse adottato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire la realizzazione dell'opera in conformità del progetto, non ne sarebbero di certo derivati i danni per cui è causa”.
Sulla scorta di tali essenziali argomentazioni, deve essere condivisa anche la valutazione operata nella sentenza impugnata sul riconoscimento della responsabilità solidale delle parti convenute, censurato nel secondo motivo di impugnazione, in cui si è eccepita la mancanza di prova in merito.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in sentenza di primo grado sarebbe stato posto in essere un malgoverno dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova anche con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice assolto all'onere di cui all'art.2967 c.c. in relazione alla responsabilità invocata nei confronti del direttore dei lavori.
Le argomentazioni mosse non colgono nel segno e di conseguenza non possono trovare accoglimento, con rigetto dell'impugnazione ed integrale condivisione del percorso logico ed argomentativo seguito dal giudice di prime cure.
Per come prima indicato, l'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori consegue all'accertamento di vizi e difetti dei lavori appaltati alla ditta esecutrice, provati nel giudizio, ricollegabili al mancato esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza connesse all'incarico in questione sia in corso d'opera che a seguito delle richieste di intervento e riparazione.
In sentenza è stata riconosciuta la solidarietà della responsabilità in considerazione dell'accertato concorso di condotte che hanno prodotto il danno, essendo risultato lo stesso ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore, del direttore dei lavori, del condominio appaltante.
Il perito in fase di ATP ha descritto i danni e li ha riconosciuti derivare dalla errata esecuzione dei lavori sul terrazzo del dichiarando che “posso certamente affermare Controparte_2 che i danni rilevati all'interno dell'appartamento della sig.ra provengono dal CP_1 terrazzo del , riconoscendo il nesso di causalità sia con il degrado dei Controparte_2 parapetti del terrazzo (solo lato interno, esulando il lato esterno dai lavori in contratto) che alle infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione del terrazzo.
Entrambe le parti di opera indicate erano oggetto dell'appalto, come in atti. A conferma, in perizia a firma dell'RC. eseguita in fase di ATP, le opere appaltate venivano CP_12 indicate in “smantellamento dei fogli di bitume esistenti, la spicconatura parziale e il ripristino dei parapetti, la realizzazione delle pendenze con argilla espansa e massetto di malta di cemento, l'impermeabilizzazione del massetto con adeguati prodotti…la posa in opera della
11 pavimentazione e dei battiscopa lungo i parapetti, e la realizzazione delle fughe di dilatazione ogni 50 mg e la stuccatura”.
In elaborato peritale vengono descritti analiticamente anche i danni conseguiti all'immobile.
Questi ultimi sono stati riconosciuti in rapporto di causalità con gli indicati vizi nella realizzazione dell'opera, per cui derivati anche dall'omessa vigilanza e controllo del direttore dei lavori e del , ciascuno a diverso titolo. CP_2
È stato, pertanto, riconosciuto concorso degli stessi nella condotta produttiva di danno che è genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti, trattandosi di condotte autonome che hanno tutte necessariamente contribuito a produrre l'evento con efficacia di concausa, anche in ragione della applicazione dei principi di cui all'art. 2055 c.c., con conseguente riconoscimento del vincolo di solidarietà e della presunzione di pari colpa in difetto di prova contraria, come esposto in sentenza di primo grado che si richiama in merito.
Si rileva, inoltre, che siffatto riconoscimento solidale deriva dalla circostanza secondo cui le azioni e le omissioni di ciascuno hanno concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso con la presunzione di uguaglianza di cui alla norma indicata, non essendo dovuta una specifica graduazione della singola responsabilità ed escludendosi la necessità di provare un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico, essendo sufficiente la prova del fatto dannoso unitario, l'individuazione dei responsabili e della condotta dagli stessi dovuta alla quale si è rimasti inadempienti, l'incidenza secondo il generale criterio della causalità di fatto.
Non sono, inoltre, emersi elementi idonei a derivare una diversa gravità delle singole colpe ed una scissione delle distinte responsabilità da far valere nei confronti della parte danneggiata tutelata dalla norma, essendo anche mancate azioni di regresso dell'un debitore verso l'altro.
Inoltre, pur facendo riferimento al costruttore, è pacifico che l'invocata garanzia prevista dal citato articolo 1669 è applicabile anche nei confronti del progettista e del direttore dei lavori nell'ipotesi in cui, per colpa professionale, abbiano contribuito alla determinazione dell'evento dannoso e cioè dei vizi e/o della rovina dell'opera (tra le tante, sentenza richiamata dalle parti
Cass. civ. 23/07/2013, n. 17874), come nel caso in esame.
L'operato richiamo all'art. 1669 e 2055 c.c., inoltre, rende anche irrilevanti le censure in relazione agli obblighi probatori ex art. 2043 c.c. poiché dà luogo ad una presunzione iuris tantum di responsabilità.
Deve anche escludersi l'intervenuta dimostrazione della concomitanza di cause naturali non imputabili, tale da concretare il caso di forza maggiore, corrispondenti alle paventate piogge abbondanti avvenute nel mese di novembre 2009, essendo mancata la dimostrazione
12 dell'eccezionalità dell'evento, come tale non prevedibile né fronteggiabile, e dell'esclusiva derivazione dei danni dallo stesso.
Ne consegue il rigetto anche di detto motivo di gravame.
Lamenta, infine, l'appellante l'erroneità dell'adesione effettuata dal giudice di prime cure alle risultanze peritali in atti per non essere stato riconosciuto che “i danni lamentati dall'attrice fossero già esistenti e riconducibili ai motivi per i quali si stavano effettuando i lavori di ristrutturazione”, per essere derivati dall'eccezionale avvenimento del novembre 2009, per avere il CTU erroneamente individuato tra le cause dei danni “le crepe presenti sulla pavimentazione del terrazzo”, per aver omesso “di indicare i criteri di determinazione causale dei danni”.
Al riguardo, attesa la riproposizione della richiesta, si conferma quanto già disposto in ordinanza del 03.06.2020 non ravvisandosi fondate motivazioni per disporre il rinnovo della
CTU, non ritenendosi necessarie indagini tecniche suppletive od integrative alla luce delle censure mosse dall'appellante e delle mere critiche sollevate non adeguatamente supportate da argomentazioni tecniche specifiche, anche in considerazione delle valutazioni di seguito indicate e dell'esaustiva disamina dello stato dei luoghi fornita dal perito in fase di ATP, nonché attesa la mancata indicazione dell'utilità di un ulteriore accertamento nel presente grado.
In relazione alle censure mosse, non si ravvede l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il
Tribunale ha integralmente richiamato quanto accertato dall'Ing. in fase di ATP. CP_12
Sul punto l'appellante ha riproposto i motivi di dissenso sollevati nel primo grado, ribadendo quanto implicitamente superato poi dal giudice in sentenza.
I lamentati vizi della consulenza si sono, infatti, trasfusi in presunti vizi del percorso logico seguito dal giudice di prime cure.
Nessun vizio di motivazione è, invece, ravvisabile poiché è pacifico che quando il giudice aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, ben potendo il richiamo, anche “per relationem”, dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente in quanto l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione,
A ciò si aggiunge che nella fase di ATP rg 350.2013 non risultano essere proposte osservazioni critiche dall'appellante, né delle stesse si è dato atto nell'atto di impugnazione.
Dalla disamina complessiva di tutti gli atti di causa non si evince, quindi, il lamentato omesso controllo da parte del giudicante del materiale acquisito in giudizio né la fondatezza dei rilievi mossi.
13 È, invece, emersa la prova dei danni conseguiti ai vizi nei lavori per cui è causa e non risulta dimostrata l'esistenza degli stessi danni in data precedente al 2009, così da risultare indimostrata l'eccezione proposta.
Per contra, come prima riportato, il consulente ha espressamente e dettagliatamente individuato il nesso causale, rilevando la perduranza delle infiltrazioni anche nel 2013, misurando con specifico apparecchio il grado di umidità ed allegando foto dello stato dei luoghi, ricostruendo l'incidenza dei danni in considerazione dei difetti del terrazzo non oggetto di lavori.
Contrariamente a quanto assunto dalla parte appellante, nessun riconoscimento in merito è rinvenibile negli atti di parte attrice in primo grado, nei quali ci si limita ad indicare problemi di permeabilità del terrazzo in generale, imputando i danni ai lavori del 2009 e periodo successivo.
Parimenti indimostrato è rimasto l'assunto di un intervenuto evento eccezionale quale causa del danno, come prima detto.
Al contrario, il CTU ha espressamente escluso l'incidenza causale tra le piogge del novembre
2009 ed i danni precisando che questo “può di certo aver causato delle infiltrazioni all'interno dell'appartamento della sig.ra , ma a distanza di circa 43 mesi le infiltrazioni CP_1 non sarebbero più rilevabili. Le prove igometriche effettuate su pareti e soffitti dimostrano che in diverse aree (soffitti e pareti) sono tuttora in corso fenomeni d'infiltrazioni e tali eventi non possono di certo essere riconducibili all'evento piovoso del novembre 2009”.
Anche in merito, nessuna diversa prova è intervenuta, considerato che sarebbe stato onere dell'appellante, che aveva sollevato l'eccezione dell'evento eccezionale, provare i fatti su cui basava l'eccezione stessa, ritenendosi all'uopo insufficiente la mera testimonianza acquisita.
Analogamente, mera affermazione difensiva è rimasta la circostanza secondo cui i danni non potrebbero essere stati derivati dalle circostanze indicate dal CTU (“lesioni presenti sulla pavimentazione del terrazzo”), da escludersi sia per avere il consulente dettagliatamente descritto tutti i vizi esistenti sul terrazzo, sia per non ritenersi determinante il richiamo alla presunta sufficienza della regolare impermeabilizzazione “con il prodotto “ della CP_11
in mancanza di dimostrazione in merito, nonché considerata la dimostrata presenza Pt_4 dei danni agli appartamenti sottostanti ( il teste escusso in primo grado ha riferito che Tes_1 per i lavori indicati “gli appartamenti del 5 piano sono stati interessati dalle infiltrazioni” e lo stesso teste , per quanto parte in causa, non ha riferito di infiltrazioni precedenti ai CP_3 lavori) e la presenza di fessure nell'impermeabilizzazione già riconosciuta dall'appellante nel
2010.
14 Generica e vaga è rimasta anche la contestazione in merito alla “parte dell'elaborato peritale nella quale il CTU omette di indicare i criteri di determinazione causale dei danni, attribuiti, in maniera congetturale, per il 50% allo stato di degrado dei parapetti esterni (il cui rifacimento non era oggetto del contratto di appalto) e 50% di quelli interni (intervento di tipo
A); per il 100% alla pavimentazione del terrazzo (intervento di tipo B)”, non essendo stati dedotti i motivi di censura né il perché la valutazione commessa dal consulente sarebbe errata, per cui l'impugnazione in merito è priva di pregio.
Sul punto, invece, con estrema chiarezza, il CTU ha stimato due tipi di danni, come area rossa ed area blu, precisando che l'area rossa (pag. 14) si riferiva ai danni causati dal degrado dei parapetti (lato interno) oggetto dei lavori eseguiti dalla ditta , stimata al 50% di €. CP_3
6.854,10 (rispetto al degrado dei parapetti lato esterno non oggetto di lavori eseguiti dalla
) per un importo pari a €. 3.427,05, mentre l'area blu si riferiva ai danni causati dalle CP_3 infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione del terrazzo attribuiti al 100% ai lavori eseguiti dalla ditta per un importo pari a €. 9.910,09, così risultando l'importo stimato di €. CP_3
13.337,14. Il percorso argomentativo, pertanto, appare dettagliato e non viziato.
Da ciò il rigetto anche di detto motivo di impugnazione.
L'appello è, pertanto, infondato per i motivi indicati e viene integralmente respinto con conferma della sentenza gravata.
Si rileva che analogo rigetto dell'appello proposto dalla contro diversa proprietaria di Pt_1 appartamento sito nel medesimo immobile ed avente ad oggetto i medesimi lavori è intervenuto con sentenza di questa Corte n. 663.2022.
Attesa la soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore dichiarato € 15.337,14), quale parametro che si ritiene equamente rapportato alla natura e complessità delle questioni trattate ed all'attività processuale effettivamente espletata, così pari a complessive € 2.906,00 (di cui € 567,00 per studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale) oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in favore delle parti contumaci non avendo svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio.
15 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in persona Parte_1 CP_1 Controparte_2 dell'Amministratore leg. rapp. pro tempore e la , in persona Controparte_3 del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 806/2017 emessa dal Tribunale di Palmi nel giudizio RGAC
1944/2013, depositata in cancelleria il 21.09.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata , che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al rimborso CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
3 – nulla per spese in favore delle parti contumaci;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 22.04.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 255.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Gioia Tauro alla Via Asiago n.1, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
Francesco Nizzari (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Reggio C.F._2
Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n. 47 presso lo studio dell'Avv. Lucio Strangio, PEC
Email_1
Appellante
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in Catania via Fusco, 6, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria De Caria,
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Pio XI, C.F._4 diramazione Gulli n. 41, presso lo studio dell'avv. Stefania Severino, PEC
Email_2
, in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2
., in persona del l.r.p.t., Controparte_3
Appellati
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 806/2017, emessa dal Tribunale di Palmi nel giudizio RGAC
1944/2013, depositata in cancelleria il 21.09.2017.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti costituite precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente.
In specie, parte appellante concludeva riportandosi a quanto indicato in atto di appello ed insistendo sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria attraverso la rinnovazione della CTU.
Parte appellata concludeva chiedendo alla Corte di voler: “Rigettarsi l'Appello proposto CP_1
da , avverso la sentenza n. 806/2017, pubblicata in data 21.IX.2017.- 2. Parte_2
Rigettare tutte le motivazioni in fatto e diritto di parte appellante perché infondate.- 3.
Confermare la sentenza n. 806/2017 in ordine alla condanna solidale del Controparte_2 in persona dell'amministratore p.t., la ditta in p.l.rp.t., e il Controparte_4
direttore dei lavori AT AC. , a pagare in solido la somma di €. 13.33,14.=, a titolo Pt_1
di risarcimento di danni patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
4. Condannare in solido i soccombenti a pagare in favore dell'attrice la somma di
€. 2.000,00.= per il mancato godimento dell'immobile;
5. Condannare in solido i soccombenti in favore del procuratore antistatario della somma pari a €. 2.099,00.=, oltre spese generali, iva e cpa;
6. Porre a carico dei soccombenti le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo pari a €. 1.724,97.= in favore del procuratore antistatario.- 7. Condannare
l'appellante alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato negli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 16.12.2013 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 di Palmi l'RC. , il in persona dell'amministratore leg Parte_1 Controparte_2 rapp. p.t., e la , in p.l.r.p.t., chiedendo volersi:” Condannare il Controparte_3
nella persona dell'amministratore p.t., previo accertamento della sua Controparte_2 responsabilità, alla esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle cause di infiltrazione sul terrazzo condominiale;
2) Dichiarare ed accertare la responsabilità di tutti i convenuti e, conseguentemente condannarli al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €.
13.337,14 oltre iva;
3) Porre a carico dei convenuti le spese sostenute dall'attrice per
l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari a €. 1.724,97; 4) Condannare i convenuti al risarcimento del danno per mancato godimento del bene pari a €. 2.000,00 o nella maggiore somma ritenuta di giustizia;
5) Condannare i convenuti al pagamento in favore
2 dell'attrice delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre cpa ed iva da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
In fatto, esponeva di essere proprietaria di un appartamento posto al piano quinto dell'indicato condominio in relazione al quale il rifacimento del lastrico solare era stato affidato dalla ditta con nomina quale direttore dei lavori dell'RC. Controparte_3 Parte_1
e che i lavori erano stati avviati nel 2009.
Precisava che i lavori erano stati sospesi più volte e che era stata smantellata l'impermeabilizzazione del terrazzo, il quale era rimasto privo di protezione, così da causarsi infiltrazioni all'interno dell'appartamento con danni al soffitto, alle pareti nonché agli arredi presenti, tanto da dover parte attrice traslocare in altro luogo.
Rilevava anche che in data 24 maggio 2013 era stato esperito Accertamento Tecnico Preventivo, procedimento RG n. 350/13 che aveva consacrato la responsabilità delle parti, ma che non erano state ulteriormente eseguite le opere necessarie alla rimozione delle cause di infiltrazione sul terrazzo CP_5
Si costituiva l'RC. chiedendo il rigetto della domanda, eccependo motivi di nullità Pt_1 dell'atto di citazione e contestandone l'infondatezza nel merito, nonché instando per il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando l'elaborato peritale depositato in fase di ATP.
Si costituiva, altresì, il rilevando che i danni erano ascrivibili ad un evento Controparte_2 piovoso non prevedibile ed escludendo la responsabilità del per essere stata affidata CP_2 prima e sollecitata poi i lavori l'esecuzione dei lavori alla ditta convenuta.
Rimaneva contumace la ditta . Controparte_3
Il giudizio veniva istruito con assunzione di prova testimoniale e veniva disposta l'acquisizione della consulenza esperita nella precedente fase.
All'udienza del 24 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di memorie conclusionali e repliche.
Con sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva la responsabilità solidale di tutte le parti convenute, condivideva la risultanze peritali, riconosceva e quantificava i danni conseguiti, e così disponeva: “accoglie la domanda proposta da nei CP_1 confronti del in persona dell'Amministratore pro-tempore, della Controparte_2 [...]
e dell'RCitetto e per l'effetto, condanna questi ultimi, Controparte_6 Parte_1 in solido tra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma di €. 13.337,14, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del CP_1 CP_2
in persona dell'Amministratore pro-tempore, della
[...] Controparte_7
3
[...] dell'RCitetto e per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro, a pagare Parte_1 in favore di parte attrice la somma di €. 2.000,00, per il mancato godimento dell'immobile; - condanna, in solido, il in persona dell'Amministratore pro-tempore, la Controparte_2
e l'RCitetto al pagamento delle spese Controparte_6 Parte_1 processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.099,00, di cui €. 240,50 per spese, che distrae in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali,
IVA, CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente, in solido, a carico dei convenuti le spese di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad €. 1.724,97, che distrae in favore del procuratore antistatario.”.
In parte motiva, per quanto attinente al presente giudizio, ricostruiva con ampio excursus giurisprudenziale la responsabilità del direttore dei lavori e precisava che “valutato il comportamento tenuto dall' RC. , nel caso de quo, appare di tutta evidenza che il Pt_1 predetto non ha garantito il risultato di una regolare realizzazione dell'opera, in quanto se avesse adottato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire la realizzazione dell'opera in conformità del progetto, non ne sarebbero di certo derivati i danni per cui è causa”.
Riconosceva, inoltre, la responsabilità solidale delle parti precisando di operare in applicazione
“del principio giurisprudenziale secondo cui <<in tema di contratto appalto qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell>
e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse>> (così fra le altre Cass. Sez. 2
Sentenza n. 20294 del 14/10/2004); si è affermato in particolare che la solidarietà fra coobbligati <<trova fondamento nel principio cui all cod. civ. il quale anche se dettato in tema di responsabilit extracontrattuale si estende taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo contrattuale>> (cfn. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14650 del 27/08/2012)”.
Avverso la indicata pronuncia, per la parte di riguardo alla propria specifica posizione e come prima riportata, proponeva impugnazione l'attuale appellante instando per la sua riforma, ritenendola errata per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 116 e 132 c.p.c. per omessa valutazione delle prove, in specie della missiva del 03.12.09, della missiva del 25.06.2010 e del contratto del 10.03.2009, ritenendo emergere dagli stessi documenti la mancanza di responsabilità della stessa sia per avere avuto la ditta la conduzione personale dei lavori da eseguire ed avere operato in autonomia, sia per avere
4 l'appellante operato “con diligenza e professionalità, impartendo le dovute direttive nonché effettuando continui sopralluoghi sul cantiere”, così da non avere avuto alcuna responsabilità per il danno lamentato;
- violazione e falsa violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. per non aver parte attrice in primo grado dato dimostrazione della condotta del direttore, dell'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa, dell'evento lesivo e del nesso di causalità tra comportamento del primo e l'evento lesivo, nonché del nesso di causalità tra evento lesivo e il danno, anche considerando la natura della responsabilità invocata e la natura della condotta richiesta, da cui derivava “l'assoluta estraneità dell'odierna appellante circa una qualsivoglia responsabilità nella causazione del danno”;
- erroneità delle risultanze peritali per non essere stato riconosciuto che “i danni lamentati dall'attrice fossero già esistenti e riconducibili ai motivi per i quali si stavano effettuando i lavori di ristrutturazione” nonché derivati dall'eccezionale avvenimento del novembre 2009, per avere il CTU erroneamente individuato tra le cause dei danni “le crepe presenti sulla pavimentazione del terrazzo”, per aver omesso “di indicare i criteri di determinazione causale dei danni”.
Concludeva, quindi, chiedendo di voler: “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla sig.ra per tutte le motivazioni suesposte;
- Disporre CP_1 ai sensi dell'art.356 c.p.c. la rinnovazione della CTU;
- Condannare le parti appellate al pagamento delle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio e del presente, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito oltre IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva la sola per resistere all'appello chiedendone il rigetto con conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Ribadiva: - la responsabilità concorrente del direttore dei lavori, per non avere vigilato e per non aver segnalato i danni cagionati, per non essere intervenuta fattivamente per porre rimedio ai danni e non aver predisposto i rimedi del caso;
- il mancato rilievo della pioggia del novembre
2009; - l'esistenza della solidarietà tra le parti;
- la completezza della CTU espletata in primo grado;
- opponendosi alla chiesta rinnovazione della CTU e dalla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Chiedeva, quindi: “Rigettarsi l'Appello proposto da , avverso la sentenza Parte_2
n. 806/2017, pubblicata in data 21.IX.2017. - 2. Rigettare tutte le motivazioni in fatto e diritto di parte appellante perché infondate. - 3. Confermare la sentenza n. 806/2017 in ordine alla
5 condanna solidale del in persona dell'amministratore p.t., la ditta Controparte_2
e il direttore dei lavori , a pagare Controparte_8 CP_9 Pt_1 in solido la somma di €. 13.33,14=, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
4. Condannare in solido i soccombenti
a pagare in favore dell'attrice la somma di €. 2.000,00= per il mancato godimento dell'immobile;
5. Condannare in solido i soccombenti in favore del procuratore antistatario della somma pari a €. 2.099,00=, oltre spese generali, iva e cpa;
6. Porre a carico dei soccombenti le spese del procedimento di accerta-mento tecnico preventivo pari a €. 1.724,97= in favore del procuratore antistatario.- 7. Condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 24.09.2028 parte appellante depositava l'atto di appello in originale portato dagli
Ufficiali Giudiziari per la notifica alla in data 20.03.2018, le notifiche, Controparte_6 effettuate a mezzo PEC, indirizzate a e corredate da CP_1 Controparte_2 accettazione e consegna in formato eml.
All'udienza del 27.09.2018 la Corte assegnava a parte appellante termine per rieffettuare la notifica alla . CP_3
In data 12.11.2018 veniva depositato l'atto di appello in rinnovazione portato alla notifica.
All'udienza del 23.05.19 veniva rinunciata l'istanza inibitoria e veniva richiesto ed assegnato termine per note che le parti costituite depositavano rispettivamente in data 02.12.2019
Con ordinanza datata 03.06.2020 il Collegio, in diversa composizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni così ritenendo “Letti gli atti e sciogliendo la riserva sulle istanze istruttorie formulate dall'appellante, sentito il consigliere relatore;
ritenuto che
la causa, alla luce delle acquisizioni probatorie e delle prospettazioni delle parti, non necessita di approfondimenti istruttori ed appare matura per la decisione;
che le parti possono essere invitate a precisare le conclusioni”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del in persona Controparte_2 dell'Amministratore leg. Rapp. p.t., e della , in persona del Controparte_3
l.r.p.t., parti non costituite in giudizio.
6 In relazione ai motivi di gravame, si precisa che le censure mosse corrispondono a quanto già oggetto di difesa in primo grado, con riproposizione di quanto disatteso, anche con ampia motivazione, dal Tribunale.
In particolare, nel primo motivo di impugnazione si lamenta, come prima indicato, la violazione dell'art. 116 e 132 c.p.c. per omessa valutazione della missiva indicata del 03.12.09, della missiva del 25.06.2010 e del contratto del 10.03.2009, atti tutti dai quali l'appellante ritiene emergere la sua mancanza di responsabilità sia per avere avuto la ditta la conduzione personale dei lavori da eseguire ed avere operato in autonomia, sia per avere ella stessa operato “con diligenza e professionalità, impartendo le dovute direttive nonché effettuando continui sopralluoghi sul cantiere”, così da non avere avuto alcuna responsabilità per il danno lamentato.
Il gravame sul punto è infondato e non merita accoglimento.
La disamina della questione, infatti, attiene alla più ampia valutazione della responsabilità del direttore dei lavori, come ricostruita con ampia motivazione dal giudice di prime cure nella pronuncia oggetto di gravame, che deve intendersi riportata anche per quanto relativo al richiamo alle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia.
La materia è stata oggetto di conformi pronunce nel tempo e in parte richiamate in sentenza gravata.
Analogamente, anche più recentemente la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 6488 del 11 marzo 2025 ha ribadito i principi espressi da costante giurisprudenza, richiamando quanto già disposto con ordinanza Cass Civ, Sez II, 18.10.2024 n. 27045, in cui è stato confermato l'indirizzo secondo cui “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (anche con richiamo a ordinanza n. 9572 del 09/04/2024, ordinanza n. 39448 del 13/12/2021, ordinanza n.
2913 del 07/02/2020, sentenza n. 10728 del 24/04/2008, sentenza n. 15124 del 28/11/2001).
Nella indicata pronuncia n. 27045 del 18/10/2024 si è precisato anche che “L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”.
7 In tal senso si è precisato che la vigilanza ed il controllo deve essere costante, attenere non solo la fase iniziale ma anche quella di verifica dell'esecuzione delle dettagliate direttive impartite
Ancora, in ordinanza del 2023, n. 14456, la Cassazione ha statuito che “Non si sottrae, dunque,
a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass.
Sez. 2, 03/05/2016 n. 8700; Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 02/03/2016) 03/05/2016, n. 8700;
Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005,
n. 15255).
Il direttore dei lavori deve, quindi, anche impartire le opportune direttive per evitare danni a terzi e deve assicurarsi della loro osservanza, in mancanza deve manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.
Infatti, come da pacifica giurisprudenza richiamata anche dalle parti, il direttore dei lavori presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato e la condotta che si richiede deve essere valutata alla stregua della 'diligentia quam' in concreto (ex multis Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913), tenendo in considerazione che allo stesso, proprio per il ruolo assegnato, si richiede l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, di risorse intellettive ed operative essendo chiamato ad operare al fine di assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire e, quindi, che l'opera risulti immune da difetti costruttivi.
A tal fine, ripetesi, deve impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata senza vizi, verificando sull'ottemperanza delle stesse direttive e vigilando.
Il giudice di primo grado ha dato applicazione a detti principi che sono integralmente condivisi da questa Corte.
In relazione agli atti di causa ed alle circostanze evidenziate in appello, non si ravvede, quindi, alcuna errata valutazione sulla accertata responsabilità.
8 Emerge, in specie, dagli atti di causa che l'arch. ha assunto l'incarico con contratto del Pt_1
10.03.2009 e che la stessa ha inoltrato diffide in data 03.12.2009 ed in data 28.06.2010, atti dai quali l'appellante assume potersi evincere la diligenza nell'adempimento e la mancanza di responsabilità, tale da eccepire una errata valutazione delle prove indicate.
La difesa sul punto non è fondata.
Non ha, infatti, alcun pregio il richiamo alla scrittura privata del 10.03.2009, art. 2, nella parte in cui si conviene che “Il sig. nella qualità di appaltatore ha l'obbligo della Controparte_3 conduzione personale dei lavori […]”, ed art. 4 ove si indica che “L'appaltatore ha l'obbligo della perfetta esecuzione delle opere descritte nel presente contratto e i lavori dovranno essere ultimati in ogni parte nel modo migliore e a regola d'arte […]”, poiché, come anche oggetto di successivo motivo di impugnazione, la responsabilità contrattuale dell'impresa appaltatrice non esclude la responsabilità del direttore dei lavori, che viene chiamato a rispondere in solido, attenendo alla diversa obbligazione di accertamento della conformità dell'opera al progetto, di supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera, di adozione degli accorgimenti necessari, come prima indicato.
Una autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, da intendersi secondo i normali canoni interpretativi come utilizzo di una propria organizzazione ed un obbligo di apprestare i mezzi e curare le modalità di intervento, non esclude, quindi, la responsabilità del direttore dei lavori la cui nomina attiene ai diversi e connessi compiti di controllo e la vigilanza.
La condotta dell'azienda esecutrice e le responsabilità della stessa costituiscono, pertanto, fatto illecito distinto ed autonomo rispetto alla condotta del direttore dei lavori e violazione di norme giuridiche diverse.
Non risulta prodotto un contratto idoneo a limitare la indicata responsabilità del direttore dei lavori.
A fronte di lavori che risultano iniziati dopo l'estate del 2009 (l'appellante in allegati riferisce
DIA del 24.09.2009), vi è in atti una missiva inoltrata dal direttore e ricevuta da Parte_3
il 05.12.2009 nella quale si comunica di aver verificato “danni provocati dal maltempo
[...]
a causa dei mancati accorgimenti tecnici indicati dalla Direzione Lavori. Pertanto Si invita
L'impresa a provvedere con i necessari accorgimenti in modo da ripristinare i CP_10 danni e ad evitarne di futuri, eseguendo i lavori a perfetta regola d'arte”, inoltrata dopo mesi dall'inizio dei lavori e senza specifiche direttive né contestazioni, anzi contenendo un generico invito.
Vi è ulteriore missiva con ricevuta di spedizione all'impresa del 20.07.2010, datata 25.06.2010, del seguente contenuto l'“RC. Direttore dei Lavori in corso di esecuzione Parte_1
9 presso il in Gioia Tauro, dopo aver effettuato un sopralluogo per Controparte_2 verificare il risultato della messa in opera del , ha costatato che vi sono delle fessure. CP_11
Si invita la ditta esecutrice di provvedere al ripristino per evitare infiltrazioni d'acqua e per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte.”
Anche in tal caso, dopo mesi, si inoltra un mero invito, senza direttive o verifiche.
Atteso il contenuto delle missive e la loro datazione, quindi, non si ritiene che dalle stesse possa evincersi un diligente adempimento delle obbligazioni assunte, tale da potersi indicare correttamente adempiute le stesse ed esclusa la responsabilità conseguente alla più ampia condotta cui l'appellante era tenuta, come prima indicato e dedotto in sentenza di primo grado.
Detti scritti non provano, infatti, che l'appellante abbia vigilato con continuità (vedasi il lasso di tempo intercorso tra le stesse), che abbia impartito le specifiche disposizioni ed istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente (mancanti). Invero non è dato evincere che il direttore dei lavori avesse prima indicato accorgimenti o dato istruzioni e poi accertato la loro esecuzione.
Non risulta, altresì, che ne abbia verificato l'ottemperanza, che abbia manifestato il dissenso alla prosecuzione dei lavori e del proprio incarico a seguito dell'inadempimento dell'impresa.
Dall'istruttoria non è emerso che siano state impartite le specifiche dovute direttive sia in fase iniziale, che nel corso dell'esecuzione, anche idonee a fronteggiare le piogge prevedibili nel periodo autunnale/invernale, o direttive e sopralluoghi in fase l'impermeabilizzazione del terrazzo, o ancora per verificare sia i lavori svolti che il rispetto delle eventuali osservazioni mosse.
In merito, si precisa ulteriormente che si ritiene necessaria una specifica condotta attiva del direttore dei lavori, tale da attivarsi positivamente affinché l'appaltatore rispetti le sue indicazioni (es. Corte di Cassazione ordinanza n. 9965/2022).
Dagli atti indicati risulta corretta l'operata esclusione di una condotta tecnica diligente in base ai generali criteri di normalità e probabilità rapportati al danno conseguito.
Pertanto, in senso conforme a quanto riconosciuto da pacifica giurisprudenza (ex multis la già richiamata ordinanza n. 27045 2024), gli indicati elementi documentali non si ritengono prova sufficiente a dimostrare il corretto adempimento, e quindi ad escludere la responsabilità per mancata sorveglianza e verifica del lavoro considerati i gravi vizi di esecuzione ed il mancato rispetto delle regole tecniche.
Ne consegue il rigetto dell'appello sul punto e la conferma della sentenza nella parte in cui si è statuito che “valutato il comportamento tenuto dall' RC. , nel caso de quo, appare di Pt_1 tutta evidenza che il predetto non ha garantito il risultato di una regolare realizzazione
10 dell'opera, in quanto se avesse adottato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire la realizzazione dell'opera in conformità del progetto, non ne sarebbero di certo derivati i danni per cui è causa”.
Sulla scorta di tali essenziali argomentazioni, deve essere condivisa anche la valutazione operata nella sentenza impugnata sul riconoscimento della responsabilità solidale delle parti convenute, censurato nel secondo motivo di impugnazione, in cui si è eccepita la mancanza di prova in merito.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in sentenza di primo grado sarebbe stato posto in essere un malgoverno dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova anche con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice assolto all'onere di cui all'art.2967 c.c. in relazione alla responsabilità invocata nei confronti del direttore dei lavori.
Le argomentazioni mosse non colgono nel segno e di conseguenza non possono trovare accoglimento, con rigetto dell'impugnazione ed integrale condivisione del percorso logico ed argomentativo seguito dal giudice di prime cure.
Per come prima indicato, l'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori consegue all'accertamento di vizi e difetti dei lavori appaltati alla ditta esecutrice, provati nel giudizio, ricollegabili al mancato esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza connesse all'incarico in questione sia in corso d'opera che a seguito delle richieste di intervento e riparazione.
In sentenza è stata riconosciuta la solidarietà della responsabilità in considerazione dell'accertato concorso di condotte che hanno prodotto il danno, essendo risultato lo stesso ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore, del direttore dei lavori, del condominio appaltante.
Il perito in fase di ATP ha descritto i danni e li ha riconosciuti derivare dalla errata esecuzione dei lavori sul terrazzo del dichiarando che “posso certamente affermare Controparte_2 che i danni rilevati all'interno dell'appartamento della sig.ra provengono dal CP_1 terrazzo del , riconoscendo il nesso di causalità sia con il degrado dei Controparte_2 parapetti del terrazzo (solo lato interno, esulando il lato esterno dai lavori in contratto) che alle infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione del terrazzo.
Entrambe le parti di opera indicate erano oggetto dell'appalto, come in atti. A conferma, in perizia a firma dell'RC. eseguita in fase di ATP, le opere appaltate venivano CP_12 indicate in “smantellamento dei fogli di bitume esistenti, la spicconatura parziale e il ripristino dei parapetti, la realizzazione delle pendenze con argilla espansa e massetto di malta di cemento, l'impermeabilizzazione del massetto con adeguati prodotti…la posa in opera della
11 pavimentazione e dei battiscopa lungo i parapetti, e la realizzazione delle fughe di dilatazione ogni 50 mg e la stuccatura”.
In elaborato peritale vengono descritti analiticamente anche i danni conseguiti all'immobile.
Questi ultimi sono stati riconosciuti in rapporto di causalità con gli indicati vizi nella realizzazione dell'opera, per cui derivati anche dall'omessa vigilanza e controllo del direttore dei lavori e del , ciascuno a diverso titolo. CP_2
È stato, pertanto, riconosciuto concorso degli stessi nella condotta produttiva di danno che è genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti, trattandosi di condotte autonome che hanno tutte necessariamente contribuito a produrre l'evento con efficacia di concausa, anche in ragione della applicazione dei principi di cui all'art. 2055 c.c., con conseguente riconoscimento del vincolo di solidarietà e della presunzione di pari colpa in difetto di prova contraria, come esposto in sentenza di primo grado che si richiama in merito.
Si rileva, inoltre, che siffatto riconoscimento solidale deriva dalla circostanza secondo cui le azioni e le omissioni di ciascuno hanno concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso con la presunzione di uguaglianza di cui alla norma indicata, non essendo dovuta una specifica graduazione della singola responsabilità ed escludendosi la necessità di provare un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico, essendo sufficiente la prova del fatto dannoso unitario, l'individuazione dei responsabili e della condotta dagli stessi dovuta alla quale si è rimasti inadempienti, l'incidenza secondo il generale criterio della causalità di fatto.
Non sono, inoltre, emersi elementi idonei a derivare una diversa gravità delle singole colpe ed una scissione delle distinte responsabilità da far valere nei confronti della parte danneggiata tutelata dalla norma, essendo anche mancate azioni di regresso dell'un debitore verso l'altro.
Inoltre, pur facendo riferimento al costruttore, è pacifico che l'invocata garanzia prevista dal citato articolo 1669 è applicabile anche nei confronti del progettista e del direttore dei lavori nell'ipotesi in cui, per colpa professionale, abbiano contribuito alla determinazione dell'evento dannoso e cioè dei vizi e/o della rovina dell'opera (tra le tante, sentenza richiamata dalle parti
Cass. civ. 23/07/2013, n. 17874), come nel caso in esame.
L'operato richiamo all'art. 1669 e 2055 c.c., inoltre, rende anche irrilevanti le censure in relazione agli obblighi probatori ex art. 2043 c.c. poiché dà luogo ad una presunzione iuris tantum di responsabilità.
Deve anche escludersi l'intervenuta dimostrazione della concomitanza di cause naturali non imputabili, tale da concretare il caso di forza maggiore, corrispondenti alle paventate piogge abbondanti avvenute nel mese di novembre 2009, essendo mancata la dimostrazione
12 dell'eccezionalità dell'evento, come tale non prevedibile né fronteggiabile, e dell'esclusiva derivazione dei danni dallo stesso.
Ne consegue il rigetto anche di detto motivo di gravame.
Lamenta, infine, l'appellante l'erroneità dell'adesione effettuata dal giudice di prime cure alle risultanze peritali in atti per non essere stato riconosciuto che “i danni lamentati dall'attrice fossero già esistenti e riconducibili ai motivi per i quali si stavano effettuando i lavori di ristrutturazione”, per essere derivati dall'eccezionale avvenimento del novembre 2009, per avere il CTU erroneamente individuato tra le cause dei danni “le crepe presenti sulla pavimentazione del terrazzo”, per aver omesso “di indicare i criteri di determinazione causale dei danni”.
Al riguardo, attesa la riproposizione della richiesta, si conferma quanto già disposto in ordinanza del 03.06.2020 non ravvisandosi fondate motivazioni per disporre il rinnovo della
CTU, non ritenendosi necessarie indagini tecniche suppletive od integrative alla luce delle censure mosse dall'appellante e delle mere critiche sollevate non adeguatamente supportate da argomentazioni tecniche specifiche, anche in considerazione delle valutazioni di seguito indicate e dell'esaustiva disamina dello stato dei luoghi fornita dal perito in fase di ATP, nonché attesa la mancata indicazione dell'utilità di un ulteriore accertamento nel presente grado.
In relazione alle censure mosse, non si ravvede l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il
Tribunale ha integralmente richiamato quanto accertato dall'Ing. in fase di ATP. CP_12
Sul punto l'appellante ha riproposto i motivi di dissenso sollevati nel primo grado, ribadendo quanto implicitamente superato poi dal giudice in sentenza.
I lamentati vizi della consulenza si sono, infatti, trasfusi in presunti vizi del percorso logico seguito dal giudice di prime cure.
Nessun vizio di motivazione è, invece, ravvisabile poiché è pacifico che quando il giudice aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, ben potendo il richiamo, anche “per relationem”, dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente in quanto l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione,
A ciò si aggiunge che nella fase di ATP rg 350.2013 non risultano essere proposte osservazioni critiche dall'appellante, né delle stesse si è dato atto nell'atto di impugnazione.
Dalla disamina complessiva di tutti gli atti di causa non si evince, quindi, il lamentato omesso controllo da parte del giudicante del materiale acquisito in giudizio né la fondatezza dei rilievi mossi.
13 È, invece, emersa la prova dei danni conseguiti ai vizi nei lavori per cui è causa e non risulta dimostrata l'esistenza degli stessi danni in data precedente al 2009, così da risultare indimostrata l'eccezione proposta.
Per contra, come prima riportato, il consulente ha espressamente e dettagliatamente individuato il nesso causale, rilevando la perduranza delle infiltrazioni anche nel 2013, misurando con specifico apparecchio il grado di umidità ed allegando foto dello stato dei luoghi, ricostruendo l'incidenza dei danni in considerazione dei difetti del terrazzo non oggetto di lavori.
Contrariamente a quanto assunto dalla parte appellante, nessun riconoscimento in merito è rinvenibile negli atti di parte attrice in primo grado, nei quali ci si limita ad indicare problemi di permeabilità del terrazzo in generale, imputando i danni ai lavori del 2009 e periodo successivo.
Parimenti indimostrato è rimasto l'assunto di un intervenuto evento eccezionale quale causa del danno, come prima detto.
Al contrario, il CTU ha espressamente escluso l'incidenza causale tra le piogge del novembre
2009 ed i danni precisando che questo “può di certo aver causato delle infiltrazioni all'interno dell'appartamento della sig.ra , ma a distanza di circa 43 mesi le infiltrazioni CP_1 non sarebbero più rilevabili. Le prove igometriche effettuate su pareti e soffitti dimostrano che in diverse aree (soffitti e pareti) sono tuttora in corso fenomeni d'infiltrazioni e tali eventi non possono di certo essere riconducibili all'evento piovoso del novembre 2009”.
Anche in merito, nessuna diversa prova è intervenuta, considerato che sarebbe stato onere dell'appellante, che aveva sollevato l'eccezione dell'evento eccezionale, provare i fatti su cui basava l'eccezione stessa, ritenendosi all'uopo insufficiente la mera testimonianza acquisita.
Analogamente, mera affermazione difensiva è rimasta la circostanza secondo cui i danni non potrebbero essere stati derivati dalle circostanze indicate dal CTU (“lesioni presenti sulla pavimentazione del terrazzo”), da escludersi sia per avere il consulente dettagliatamente descritto tutti i vizi esistenti sul terrazzo, sia per non ritenersi determinante il richiamo alla presunta sufficienza della regolare impermeabilizzazione “con il prodotto “ della CP_11
in mancanza di dimostrazione in merito, nonché considerata la dimostrata presenza Pt_4 dei danni agli appartamenti sottostanti ( il teste escusso in primo grado ha riferito che Tes_1 per i lavori indicati “gli appartamenti del 5 piano sono stati interessati dalle infiltrazioni” e lo stesso teste , per quanto parte in causa, non ha riferito di infiltrazioni precedenti ai CP_3 lavori) e la presenza di fessure nell'impermeabilizzazione già riconosciuta dall'appellante nel
2010.
14 Generica e vaga è rimasta anche la contestazione in merito alla “parte dell'elaborato peritale nella quale il CTU omette di indicare i criteri di determinazione causale dei danni, attribuiti, in maniera congetturale, per il 50% allo stato di degrado dei parapetti esterni (il cui rifacimento non era oggetto del contratto di appalto) e 50% di quelli interni (intervento di tipo
A); per il 100% alla pavimentazione del terrazzo (intervento di tipo B)”, non essendo stati dedotti i motivi di censura né il perché la valutazione commessa dal consulente sarebbe errata, per cui l'impugnazione in merito è priva di pregio.
Sul punto, invece, con estrema chiarezza, il CTU ha stimato due tipi di danni, come area rossa ed area blu, precisando che l'area rossa (pag. 14) si riferiva ai danni causati dal degrado dei parapetti (lato interno) oggetto dei lavori eseguiti dalla ditta , stimata al 50% di €. CP_3
6.854,10 (rispetto al degrado dei parapetti lato esterno non oggetto di lavori eseguiti dalla
) per un importo pari a €. 3.427,05, mentre l'area blu si riferiva ai danni causati dalle CP_3 infiltrazioni provenienti dalla pavimentazione del terrazzo attribuiti al 100% ai lavori eseguiti dalla ditta per un importo pari a €. 9.910,09, così risultando l'importo stimato di €. CP_3
13.337,14. Il percorso argomentativo, pertanto, appare dettagliato e non viziato.
Da ciò il rigetto anche di detto motivo di impugnazione.
L'appello è, pertanto, infondato per i motivi indicati e viene integralmente respinto con conferma della sentenza gravata.
Si rileva che analogo rigetto dell'appello proposto dalla contro diversa proprietaria di Pt_1 appartamento sito nel medesimo immobile ed avente ad oggetto i medesimi lavori è intervenuto con sentenza di questa Corte n. 663.2022.
Attesa la soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore dichiarato € 15.337,14), quale parametro che si ritiene equamente rapportato alla natura e complessità delle questioni trattate ed all'attività processuale effettivamente espletata, così pari a complessive € 2.906,00 (di cui € 567,00 per studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale) oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in favore delle parti contumaci non avendo svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio.
15 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in persona Parte_1 CP_1 Controparte_2 dell'Amministratore leg. rapp. pro tempore e la , in persona Controparte_3 del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 806/2017 emessa dal Tribunale di Palmi nel giudizio RGAC
1944/2013, depositata in cancelleria il 21.09.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata , che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al rimborso CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
3 – nulla per spese in favore delle parti contumaci;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 22.04.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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