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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13003/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza dell'11 novembre 2024; promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Prati n. 12, presso lo studio dell'Avv. Orazio Strazzeri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante;
contro
, n.q. F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Bronte (CT) Via Alessandro Magno n. P.IVA_1
10, presso lo studio dell'Avv. Antonino Petronaci, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1258/2023.
Conclusioni
pagina 1 di 10 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Giudice Parte_1
di Pace di Catania la , n.q. di Fondo di Garanzie Vittime della Strada, al fine di Controparte_2
chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni patite a seguito del sinistro occorsogli il
24.12.2019 in Catania, quantificati nella somma di € 18.442,85, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.
Riferiva che in data 24.12.2019 alle ore 12.30 circa, mentre si recava a piedi a prendere l'autobus al capolinea di Piazza Alcalà e si apprestava ad attraversare la strada, veniva improvvisamente investita da un'autovettura di colore nero che sopraggiungeva dalla via Dusmet in direzione Porta Uzeda,
all'altezza dell'incrocio tra via Dusmet e Piazza Alcalà. Deduceva che, a seguito dell'urto, rovinava a terra e che il conducente e la passeggera dell'autovettura investitrice, fermatasi poco più avanti, scesi dal veicolo per prestarle soccorso, dopo essersi accertati che non avesse nulla di grave si allontanavano,
rifiutandosi di fornire le proprie generalità e i dati del veicolo condotto.
Riferiva che accusando solo un lieve dolore al polso ed alla gamba sinistra, proseguiva nel suo intento di rientrare a casa ma alla fermata dell'autobus di Via Etnea angolo Via Umberto, avvertendo dolori al bacino, chiedeva l'intervento del 118 e veniva trasportata presso il P.O. di Controparte_3
Catania per le cure del caso, ove veniva diagnosticata una contusione al polso sinistro e algia all'arto inferiore sx con prognosi di 3 giorni s.c.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava sia l'an che il quantum e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.
Con sentenza n. 1258/2023 del 20.04.2017, depositata in data 02.05.2023 il Giudice di Pace di
Catania, ritenendo che l'attrice non avesse provato i fatti posti a fondamento della domanda, la pagina 2 di 10 rigettava compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione con atto di citazione in appello notificato in data Parte_1
20.11.2023, proponeva gravame deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o erronea valutazione del materiale probatorio e mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste. Chiedeva
l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi di giuzidio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la compagnia , quale Controparte_2
impresa designata per il F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, contestando le deduzioni di controparte chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 03.04.2024 veniva rigettata la richiesta di ammissione della ctu medico-legale richiesta dall'appellante e all'udienza dell'11.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_2
Al riguardo, deve rilevarsi che, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
previsto dall'art. 283 d.lgs 209/2005 (e prima dall'art. 19 L. 990/69) al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (per i quali vi è obbligo di assicurazione), previsto nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Ne consegue, dunque, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale pagina 3 di 10 veicolo è rimasto sconosciuto e ciò in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (Cass. Sez. III, n. 15367/2011- Tribunale Torre Annunziata n. 848/2023-
Tribunale Cosenza sez. II, 29/10/2019, n.2157).
Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Corte, non significa gravare il danneggiato di un onere probatorio che vada oltre le sue possibilità con indagini articolate o complesse, ma è sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18308/15).
Nel caso di specie, ha dichiarato che il conducente del veicolo investitore si fermava Parte_1
dopo l'urto e che dopo essersi accertato (unitamente ad un passeggero) delle sue condizioni fisiche non gravi, si allontanava senza fornire le proprie generalità e i dati identificativi del mezzo.
Pertanto (avendo dato prova della impossibilità di identificare l'autovettura indicata Parte_1
dalla stessa come responsabile del sinistro ed essendo quest'ultima rimasta sconosciuta) deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla compagnia assicuratrice in quanto impresa designata dal F.G.V.S.
La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha, infatti, già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il pagina 4 di 10 sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Nella specie è indubbio che i presupposti di cui al predetto punto b) siano stati comprovati da parte appellante e che l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Pur tuttavia, non è stata dataprova dei presupposti di cui al predetto punto a) e pertanto, l'appello proposto è infondato e va rigettato .
L'unico motivo di gravame con cui l'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata, per mancata ammissione da parte del giudice di pace, delle richieste istruttorie (interrogatorio libero ex art. 117 cpc e CTU medico-legale) è infondato.
Il giudice di prime cure, con motivazione che questo Tribunale condivide, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda, poichè le circostanze rilevate non hanno consentito di trarre elementi convincenti di prova in ordine ai fatti prospettati dall'attrice.
In particolare, l'art. 2697 c.c., nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio,
stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non
si ha diritto al risarcimento» (Cass. civ. ord. n. 28662/2022).
pagina 5 di 10 Ne deriva quindi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato nonché di esporre i fatti in modo attendibile;
così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Pertanto, il danneggiato che intenda promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S.
sul presupposto che il sinistro stradale sia stato cagionato in una delle ipotesi di cui all'art. 283 D. Lgs.
205/2009, ha comunque l'onere di provare le modalità dell'incidente, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta (dolosa o colposa, esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro mezzo coinvolto (ex multis, Cass. civ. ord. n. 10540/2023).
Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dalla disposizione normativa richiamata è volta unicamente a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non anche ad assicurare indipendentemente un risarcimento al danneggiato.
La prova della condotta colposa del conducente dell'autoveicolo che avrebbe investito l'appellante costituisce fatto costitutivo della domanda e preciso onere di prova a carico della stessa, anche in ordine all'accertamento della dinamica e della responsabilità del conducente nel verificarsi del sinistro.
Dagli atti di causa che avrebbero dovuto comprovare quanto narrato dall'appellante circa la dinamica del sinistro, non risultano esserci stati dei testimoni presenti al momento dell'accaduto
(nonostante il sinistro si sia verificato in pieno giorno, ore 12:30 circa, del 24 dicembre del 2019
ovvero la Vigilia di Natale), in quanto non è stato indicato nessun teste.
Non è stato richiesto né provato (né dall'appellante né da eventuali testimoni presenti sui luoghi)
l'intervento di Polizia Municipale o di altre Forze dell'Ordine, né dell'ambulanza.
Ed invero, appare poco plausibile, che a fronte di un incidente che avrebbe cagionato le gravi lesioni riportate dalla consulenza tecnica di parte (quantificate in una invalidità permanente del 9% per “esiti
pagina 6 di 10 dolorosi di frattura branca ischio-pubica sinistra …e esiti dolorosi di trauma dorsale con
schiacciamento di D8 e D9…”), l'appellante non abbia ritenuto opportuno richiedere l'immediato intervento del Servizio Sanitario del 118. Così come appare inverosimile che a fronte delle predette lesioni, l'appellante, seppur dolorante e con una presunta frattura al bacino (non riscontrata né a seguito dell'accesso al P.S. diverse ore dopo l'incidente, né nel successivo accesso avvenuto a distanza di quasi un mese presso altro P.O. ovvero il 21.01.2020) (cfr. verbale del P.S. in atti), sia stata in grado di rimettersi in piedi, recarsi alla fermata del bus e salire sul mezzo pubblico, per poi scendere alla fermata posta “all'incrocio tra la via Etnea e via Umberto” (cfr. atto di citazione)ove la stessa sarebbe scesa per chiamare l'ambulanza.
Non risulta compatibile che, a fronte di un urto che avrebbe cagionato le gravi lesioni riportate dall'appellante cadendo sull'asfalto (cfr. consulenza tecnica di parte) nel verbale di P.S. del 24.12.2019
non risulti riscontrata alcuna escoriazione o ferita di alcun genere. Le dimissioni sono avvenute per
“contusione del polso sinistro” e algia all'arto inferiore sinistro con prognosi di 3 giorni s.c.
Pertanto nessuna frattura al bacino veniva riscontrata sia al momento dell'accesso al P.S.
dell' centro (24.12.2019) né in quello successivo avvenuto a distanza di quasi un Controparte_4
mese (21.01.2020) del P.S. dell'Ospedale Cannizzaro (cfr. verbali in atti).
Come anzidetto, la chiamata al 118 fatta dalla stessa come dichiarato sia nell'atto di Pt_1
citazione che nella denuncia querela sporta in data 21.01.2020, avverrà diverse ore dopo l'accaduto
(ore 16:11, come si evince dall'orario di accesso al P.S. del P.O. versato in atti). CP_3
Non è stata, poi, prodotta alcuna immagine estrapolata da (eventuali) sistemi di videosorveglianza posti in prossimità del luogo dell'incidente, né descritti i punti d'urto tra il veicolo investitore e l'appellante o se la stessa stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.
A sostegno della domanda e al fine di provare la storicità del fatto parte appellante richiedeva ctu medico legale, produceva tra l'altro la denuncia querela sporta in data 21.01.2020, eccependo altresì,
l'erroneità nella valutazione del materiale probatorio offerto, per non avere il giudice di pace proceduto pagina 7 di 10 a sottoporre l'allora attrice ad interrogatorio libero ex art. 117 cpc.
Al riguardo va precisato che alcuna valenza probatoria può essere attribuita né ai documenti di parte prodotti dalla stessa appellante, né all'interrogatorio libero ex art. 117 cpc (che a differenza di quello formale rivolto a provocare la confessione, l'interrogatorio libero approda a delle risultanze che non possono costituire prove piene, ma solo ad argomenti di prova (art. 116, secondo comma)) e non opponibili all'odierna compagnia appellata.
In particolare, la denuncia-querela (presentata ad un mese di distanza dal sinistro per cui è causa)
oltre a costituire un atto di parte (di cui non è stata data prova dell'esito delle indagini), non è
opponibile nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e soprattutto, come anzidetto,
non è sufficiente a legittimare la richiesta risarcitoria, in quanto non prova né che il sinistro si sia effettivamente verificato né la condotta dolosa o colposa del conducente di un presunto autoveicolo.
Così come la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cassazione del 30 novembre 2020, n.
27297).
Pertano, nessuno degli elementi presuntivi emersi nel corso del giudizio di primo grado riveste i caratteri della precisione e della gravità, non acquisendo così, neanche potenzialmente, efficacia probatoria alcuna.
Ciò posto deve essere osservato come a) non vi sia certezza sulla dinamica dell'urto tra il mezzo investitore e l'appellante, ovvero se causato dalla vettura non identificata o dall'imprudenza e negligenza del pedone;
b) non vi è certezza se la caduta dell'appellante sia stata causata da un urto o una turbativa;
c) non vi sono prove – di nessun tipo – che inducano a ritenere anche un concorso di colpa del conducente della macchina non identificata.
pagina 8 di 10 L'assenza di qualsivolgia elemento probatorio certo in merito alla dinamica del sinistro sommata alla carenza di altri riscontri probatori, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova, non avendo parte appellante assolto all'onere sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c., alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, questo Tribunale, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in argomento,
ritiene di condividere il decisum del Giudice di primo grado, poiché gli elementi acquisiti in giudizio,
non hanno in alcun modo consentito un'univoca e certa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da , non può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato (anche se nella specie non è stato versato quello iniziale per essere la parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio). L'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228 nell'introdurre in seno all'art. 13 del dpr
30.5.2002 n. 115 il nuovo comma 1 quater ha infatti previsto che “quando l'impugnazione anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Come precisato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza 20.2.2020 n. 4315 “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle
pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, è tenuto a dare atto della
sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo
unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa
pagina 9 di 10 suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato),
potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato
iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, da contro Parte_1 CP_2
, n.q. di impresa designata al F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1258/2023;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata,
liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 dà atto che sussitono i presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello
Così deciso in Catania addì 15 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13003/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza dell'11 novembre 2024; promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Prati n. 12, presso lo studio dell'Avv. Orazio Strazzeri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante;
contro
, n.q. F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Bronte (CT) Via Alessandro Magno n. P.IVA_1
10, presso lo studio dell'Avv. Antonino Petronaci, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata;
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 1258/2023.
Conclusioni
pagina 1 di 10 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi il Giudice Parte_1
di Pace di Catania la , n.q. di Fondo di Garanzie Vittime della Strada, al fine di Controparte_2
chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni patite a seguito del sinistro occorsogli il
24.12.2019 in Catania, quantificati nella somma di € 18.442,85, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.
Riferiva che in data 24.12.2019 alle ore 12.30 circa, mentre si recava a piedi a prendere l'autobus al capolinea di Piazza Alcalà e si apprestava ad attraversare la strada, veniva improvvisamente investita da un'autovettura di colore nero che sopraggiungeva dalla via Dusmet in direzione Porta Uzeda,
all'altezza dell'incrocio tra via Dusmet e Piazza Alcalà. Deduceva che, a seguito dell'urto, rovinava a terra e che il conducente e la passeggera dell'autovettura investitrice, fermatasi poco più avanti, scesi dal veicolo per prestarle soccorso, dopo essersi accertati che non avesse nulla di grave si allontanavano,
rifiutandosi di fornire le proprie generalità e i dati del veicolo condotto.
Riferiva che accusando solo un lieve dolore al polso ed alla gamba sinistra, proseguiva nel suo intento di rientrare a casa ma alla fermata dell'autobus di Via Etnea angolo Via Umberto, avvertendo dolori al bacino, chiedeva l'intervento del 118 e veniva trasportata presso il P.O. di Controparte_3
Catania per le cure del caso, ove veniva diagnosticata una contusione al polso sinistro e algia all'arto inferiore sx con prognosi di 3 giorni s.c.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestava sia l'an che il quantum e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.
Con sentenza n. 1258/2023 del 20.04.2017, depositata in data 02.05.2023 il Giudice di Pace di
Catania, ritenendo che l'attrice non avesse provato i fatti posti a fondamento della domanda, la pagina 2 di 10 rigettava compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione con atto di citazione in appello notificato in data Parte_1
20.11.2023, proponeva gravame deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o erronea valutazione del materiale probatorio e mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste. Chiedeva
l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi di giuzidio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la compagnia , quale Controparte_2
impresa designata per il F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, contestando le deduzioni di controparte chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 03.04.2024 veniva rigettata la richiesta di ammissione della ctu medico-legale richiesta dall'appellante e all'udienza dell'11.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_2
Al riguardo, deve rilevarsi che, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
previsto dall'art. 283 d.lgs 209/2005 (e prima dall'art. 19 L. 990/69) al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (per i quali vi è obbligo di assicurazione), previsto nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Ne consegue, dunque, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale pagina 3 di 10 veicolo è rimasto sconosciuto e ciò in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (Cass. Sez. III, n. 15367/2011- Tribunale Torre Annunziata n. 848/2023-
Tribunale Cosenza sez. II, 29/10/2019, n.2157).
Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Corte, non significa gravare il danneggiato di un onere probatorio che vada oltre le sue possibilità con indagini articolate o complesse, ma è sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18308/15).
Nel caso di specie, ha dichiarato che il conducente del veicolo investitore si fermava Parte_1
dopo l'urto e che dopo essersi accertato (unitamente ad un passeggero) delle sue condizioni fisiche non gravi, si allontanava senza fornire le proprie generalità e i dati identificativi del mezzo.
Pertanto (avendo dato prova della impossibilità di identificare l'autovettura indicata Parte_1
dalla stessa come responsabile del sinistro ed essendo quest'ultima rimasta sconosciuta) deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla compagnia assicuratrice in quanto impresa designata dal F.G.V.S.
La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha, infatti, già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il pagina 4 di 10 sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Nella specie è indubbio che i presupposti di cui al predetto punto b) siano stati comprovati da parte appellante e che l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Pur tuttavia, non è stata dataprova dei presupposti di cui al predetto punto a) e pertanto, l'appello proposto è infondato e va rigettato .
L'unico motivo di gravame con cui l'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata, per mancata ammissione da parte del giudice di pace, delle richieste istruttorie (interrogatorio libero ex art. 117 cpc e CTU medico-legale) è infondato.
Il giudice di prime cure, con motivazione che questo Tribunale condivide, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda, poichè le circostanze rilevate non hanno consentito di trarre elementi convincenti di prova in ordine ai fatti prospettati dall'attrice.
In particolare, l'art. 2697 c.c., nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio,
stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non
si ha diritto al risarcimento» (Cass. civ. ord. n. 28662/2022).
pagina 5 di 10 Ne deriva quindi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato nonché di esporre i fatti in modo attendibile;
così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Pertanto, il danneggiato che intenda promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S.
sul presupposto che il sinistro stradale sia stato cagionato in una delle ipotesi di cui all'art. 283 D. Lgs.
205/2009, ha comunque l'onere di provare le modalità dell'incidente, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta (dolosa o colposa, esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro mezzo coinvolto (ex multis, Cass. civ. ord. n. 10540/2023).
Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dalla disposizione normativa richiamata è volta unicamente a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non anche ad assicurare indipendentemente un risarcimento al danneggiato.
La prova della condotta colposa del conducente dell'autoveicolo che avrebbe investito l'appellante costituisce fatto costitutivo della domanda e preciso onere di prova a carico della stessa, anche in ordine all'accertamento della dinamica e della responsabilità del conducente nel verificarsi del sinistro.
Dagli atti di causa che avrebbero dovuto comprovare quanto narrato dall'appellante circa la dinamica del sinistro, non risultano esserci stati dei testimoni presenti al momento dell'accaduto
(nonostante il sinistro si sia verificato in pieno giorno, ore 12:30 circa, del 24 dicembre del 2019
ovvero la Vigilia di Natale), in quanto non è stato indicato nessun teste.
Non è stato richiesto né provato (né dall'appellante né da eventuali testimoni presenti sui luoghi)
l'intervento di Polizia Municipale o di altre Forze dell'Ordine, né dell'ambulanza.
Ed invero, appare poco plausibile, che a fronte di un incidente che avrebbe cagionato le gravi lesioni riportate dalla consulenza tecnica di parte (quantificate in una invalidità permanente del 9% per “esiti
pagina 6 di 10 dolorosi di frattura branca ischio-pubica sinistra …e esiti dolorosi di trauma dorsale con
schiacciamento di D8 e D9…”), l'appellante non abbia ritenuto opportuno richiedere l'immediato intervento del Servizio Sanitario del 118. Così come appare inverosimile che a fronte delle predette lesioni, l'appellante, seppur dolorante e con una presunta frattura al bacino (non riscontrata né a seguito dell'accesso al P.S. diverse ore dopo l'incidente, né nel successivo accesso avvenuto a distanza di quasi un mese presso altro P.O. ovvero il 21.01.2020) (cfr. verbale del P.S. in atti), sia stata in grado di rimettersi in piedi, recarsi alla fermata del bus e salire sul mezzo pubblico, per poi scendere alla fermata posta “all'incrocio tra la via Etnea e via Umberto” (cfr. atto di citazione)ove la stessa sarebbe scesa per chiamare l'ambulanza.
Non risulta compatibile che, a fronte di un urto che avrebbe cagionato le gravi lesioni riportate dall'appellante cadendo sull'asfalto (cfr. consulenza tecnica di parte) nel verbale di P.S. del 24.12.2019
non risulti riscontrata alcuna escoriazione o ferita di alcun genere. Le dimissioni sono avvenute per
“contusione del polso sinistro” e algia all'arto inferiore sinistro con prognosi di 3 giorni s.c.
Pertanto nessuna frattura al bacino veniva riscontrata sia al momento dell'accesso al P.S.
dell' centro (24.12.2019) né in quello successivo avvenuto a distanza di quasi un Controparte_4
mese (21.01.2020) del P.S. dell'Ospedale Cannizzaro (cfr. verbali in atti).
Come anzidetto, la chiamata al 118 fatta dalla stessa come dichiarato sia nell'atto di Pt_1
citazione che nella denuncia querela sporta in data 21.01.2020, avverrà diverse ore dopo l'accaduto
(ore 16:11, come si evince dall'orario di accesso al P.S. del P.O. versato in atti). CP_3
Non è stata, poi, prodotta alcuna immagine estrapolata da (eventuali) sistemi di videosorveglianza posti in prossimità del luogo dell'incidente, né descritti i punti d'urto tra il veicolo investitore e l'appellante o se la stessa stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.
A sostegno della domanda e al fine di provare la storicità del fatto parte appellante richiedeva ctu medico legale, produceva tra l'altro la denuncia querela sporta in data 21.01.2020, eccependo altresì,
l'erroneità nella valutazione del materiale probatorio offerto, per non avere il giudice di pace proceduto pagina 7 di 10 a sottoporre l'allora attrice ad interrogatorio libero ex art. 117 cpc.
Al riguardo va precisato che alcuna valenza probatoria può essere attribuita né ai documenti di parte prodotti dalla stessa appellante, né all'interrogatorio libero ex art. 117 cpc (che a differenza di quello formale rivolto a provocare la confessione, l'interrogatorio libero approda a delle risultanze che non possono costituire prove piene, ma solo ad argomenti di prova (art. 116, secondo comma)) e non opponibili all'odierna compagnia appellata.
In particolare, la denuncia-querela (presentata ad un mese di distanza dal sinistro per cui è causa)
oltre a costituire un atto di parte (di cui non è stata data prova dell'esito delle indagini), non è
opponibile nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e soprattutto, come anzidetto,
non è sufficiente a legittimare la richiesta risarcitoria, in quanto non prova né che il sinistro si sia effettivamente verificato né la condotta dolosa o colposa del conducente di un presunto autoveicolo.
Così come la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cassazione del 30 novembre 2020, n.
27297).
Pertano, nessuno degli elementi presuntivi emersi nel corso del giudizio di primo grado riveste i caratteri della precisione e della gravità, non acquisendo così, neanche potenzialmente, efficacia probatoria alcuna.
Ciò posto deve essere osservato come a) non vi sia certezza sulla dinamica dell'urto tra il mezzo investitore e l'appellante, ovvero se causato dalla vettura non identificata o dall'imprudenza e negligenza del pedone;
b) non vi è certezza se la caduta dell'appellante sia stata causata da un urto o una turbativa;
c) non vi sono prove – di nessun tipo – che inducano a ritenere anche un concorso di colpa del conducente della macchina non identificata.
pagina 8 di 10 L'assenza di qualsivolgia elemento probatorio certo in merito alla dinamica del sinistro sommata alla carenza di altri riscontri probatori, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova, non avendo parte appellante assolto all'onere sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c., alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, questo Tribunale, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in argomento,
ritiene di condividere il decisum del Giudice di primo grado, poiché gli elementi acquisiti in giudizio,
non hanno in alcun modo consentito un'univoca e certa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sicchè, la domanda di riforma della impugnata sentenza formulata da , non può Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato (anche se nella specie non è stato versato quello iniziale per essere la parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio). L'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228 nell'introdurre in seno all'art. 13 del dpr
30.5.2002 n. 115 il nuovo comma 1 quater ha infatti previsto che “quando l'impugnazione anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Come precisato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza 20.2.2020 n. 4315 “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle
pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, è tenuto a dare atto della
sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo
unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa
pagina 9 di 10 suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato),
potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato
iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, da contro Parte_1 CP_2
, n.q. di impresa designata al F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1258/2023;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata,
liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 dà atto che sussitono i presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello
Così deciso in Catania addì 15 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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