Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7281/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 7281 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12.02.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Vieste alla Via Trieste n. 18/A, presso lo studio dell'Avv.
Bevilacqua Mariateresa (c.f. ), dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Vieste alla Via Domenico Antonio Spina n. 3,
presso lo studio dell'avv. Tantimonaco Raffaella (c.f. ), C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente all'avv. Disanti Fausta (c.f.
), in virtù di procura in calce alla memoria di CodiceFiscale_5
costituzione
- RESISTENTE
E
Co
IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 12.02.2025 il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta”: in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 26.10.2018 ha convenuto Parte_1
in giudizio deducendo: di aver contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con il resistente in Vieste in data 16.12.2000 (atto n.00060, parte II, serie A, anno 2000); che dall'unione coniugale sono nati i figli (nt. il 07.05.2004) e (nt. il 28.07.2007), entrambi minori;
Per_1 Per_2
che con decreto di omologa del 11.02.2014 il Tribunale di Foggia ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare le statuizioni disposte in sede di separazione consensuale circa l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita e l'assegnazione della casa coniugale;
di rideterminare l'importo del
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mantenimento disposto in favore dei figli minori ponendo a carico del resistente la somma mensile di euro 1.000,00 (500,00 euro in favore di ciascun figlio), oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
La ricorrente ha dedotto che: in sede di separazione consensuale il CP_1
si obbligava a versare la somma di euro 800,00 per il mantenimento dei figli minori, avendo rinunciato lei stessa a qualsiasi contributo in suo favore;
che i figli e entrambi in età adolescenziale, ad oggi hanno visto Per_1 Per_2
aumentare le proprie esigenze di vita anche a livello scolastico.
Si è costituito in giudizio , il quale non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha contestato tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche e chiesto in via principale: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre;
la regolamentazione del proprio diritto di visita;
la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore dei figli minori rideterminandolo in euro 500,00 (250,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
mentre in subordine: disporre la collocazione privilegiata della figlia presso il domicilio Per_2
della madre e quella del figlio presso il domicilio del padre, Per_1
regolamentando il diritto di visita di entrambi i genitori e prevedendo, in tal caso, l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio non collocato presso di sé mediante il pagamento della somma mensile di €
250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente in particolare, ha dedotto che: di essere il legale rappresentante di una piccola attività familiare di ristorazione Parte_2
”, che negli ultimi anni - a causa di un incremento delle attività
[...]
di ristorazione - ha subito una riduzione degli introiti e dei redditi tanto da averlo costretto a contrarre dei finanziamenti;
di pagare mensilmente il mutuo ipotecario contratto nell'interesse della famiglia per l'acquisto della ex casa
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coniugale, che occupa;
che la ricorrente oltre a convivere con un nuovo compagno lavora d'estate, presso una struttura ricettiva mentre, d'inverno, svolge lavori occasionali, oltre alla possibilità di richiedere dopo il divorzio anche il reddito di cittadinanza.
Con ordinanza presidenziale, in data 07.03.2019 il Presidente – ascoltati personalmente i coniugi e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha affidato i figli minori e in via congiunta Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente;
ha disposto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli e minori, versando alla ricorrente la Per_1 Per_2 somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Entrambi i coniugi hanno depositato memoria integrativa con la quale hanno reiterato le conclusioni rassegnate nei propri atti introduttivi. In particolare, il resistente ha a quel punto aderito alla proposta conciliativa di trasformazione in consensuale del giudizio di divorzio alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Con sentenza non definitiva n. 2117/2019 del 23/09/2019 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle questioni accessorie e per lo svolgimento dell'istruttoria.
Con ordinanza del 16.07.2020 il precedente Giudice ha ordinato al resistente nonché al terzo "società Controparte_3
l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione fiscale e patrimoniale relativa agli ultimi 3 anni, nonché ammesso le prove testimoniali formulate dalla parte ricorrente e rinviato per la loro assunzione all'udienza del
10.03.2021.
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In seguito alla rinuncia della parte ricorrente all'assunzione dei testi ammessi nonché alla volontà delle parti di raggiungere un accordo la causa veniva rinviata all'udienza del 30.10.2024 per la verifica del tentativo di bonario componimento.
Con successiva ordinanza del 30.10.2024, l'odierno Giudice istruttore stante il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti e viste le richieste istruttorie formulate delle stesse, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.02.2025, ritenendola matura per la decisione.
All'udienza del 12.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre ribadire la superfluità dei richiesti approfondimenti istruttori ritenuti irrilevanti oltre che generici anche alla luce delle argomentazioni che si vanno a esplicitare con la motivazione che segue. Si ribadisce ad ogni modo come si debbano condividere le considerazioni del giudice istruttore formulate con successiva ordinanza del 30.10.2024, in merito alla valutazione probatoria in ordine ai mezzi articolati risultando le richieste istruttorie delle parti superflue o connotate da genericità, nel mentre la richiesta di indagini tributarie e/o esibizione di documentazione ex art. 210
c.p.c. sollecitata dal resistente risulta esplorativa in mancanza di allegazioni specifiche e principi di prova rispetto a quanto genericamente contestato.
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle residue questioni.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori.
Preliminarmente, va rilevato che il figlio è diventato maggiorenne Per_1
nel corso del giudizio e quindi nulla va statuito in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori.
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Sul punto si evidenzia che anche la domanda subordinata formulata dal resistente relativa al collocamento del figlio presso la propria Per_1 abitazione, deve ritenersi allo stato superata dall'avvenuto raggiungimento della maggiore età del figlio.
Con riguardo alla figlia minore della coppia (nt. il 28.07.2007), Per_2 entrambe le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso della stessa.
Si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla
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realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che sia ormai prossima a compiere il suo diciottesimo anno di Per_2
età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando la minore aveva dodici anni.
In considerazione dell'età della minore, nonché dei rapporti tra le parti, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri da considerarsi liberi.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli , maggiorenne Per_1
economicamente non autosufficiente in quanto ancora impegnato nel suo percorso di studi universitario e minore, entrambi ancora conviventi Per_2
con la madre.
In sede di separazione consensuale le parti avevano stabilito di comune accordo l'assegnazione della casa coniugale in favore della Parte_1
nonché dei figli minori seco conviventi.
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Nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto la conferma di dette statuizioni in ordine alla quale il resistente non si è opposto avendo aderito con la memoria integrativa alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto l'assegnazione della casa coniugale alla
, nonché chiedendo in subordine la conferma delle statuizioni Parte_1
disposte in sede di separazione consensuale.
Va pertanto, confermata, ex art. 337 sexies c.p.c., l'assegnazione della casa coniugale in Vieste alla Via Sandro Pertini n. 8 alla ricorrente, trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13,
22394/08, 11035/07, 1545/06).
4. Sul mantenimento dei figli.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli della coppia, dei quali uno divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e l'altro ancora minore, va osservato, che la ha chiesto un assegno di mantenimento pari a € Parte_1
1.000,00 al mese (500,00 euro in favore di ciascun figlio), in virtù delle aumentate esigenze di vita dei figli, mentre il dopo aver chiesto la CP_1 riduzione dell'importo concordato in sede di separazione ed aver aderito alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza presidenziale ha successivamente e nuovamente modificato la propria posizione chiedendo una ulteriore riduzione del mantenimento pari a 400,00 euro mensili (200,00 euro in favore di ciascun figlio), a causa della peggiorata situazione lavorativa nonché familiare.
Quanto al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli essendo incontestata tra le parti la circostanza relativa alla mancanza di autosufficienza economica del figlio , divenuto maggiorenne nel Per_1
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corso del giudizio, ed essendo ancora minore, considerata altresì la Per_2
collocazione di entrambi presso la madre, è pacifico che il sia CP_1
tenuto a contribuire al loro mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi.
La ricorrente ha 48 anni ed ha dichiarato nel ricorso introduttivo di aver rinunciato in sede di separazione al mantenimento nei suoi confronti;
la ha dimostrato altresì di essere dotata di una adeguata capacità Parte_1
lavorativa, avendo svolto in passato diverse attività lavorative, quali ausiliario ospedaliero, cuoca, addetta alla ristorazione (cfr. storico occupazionale), mentre ad oggi svolge l'attività lavorativa di addetta alle pulizie, in particolare durante i mesi estivi di giugno luglio e agosto (cfr. dichiarazioni udienza presidenziale).
Il resistente, dal canto suo, nella comparsa di costituzione ha dichiarato di essere il legale rappresentante di una piccola attività familiare di ristorazione
, intestata al 50% con il Parte_2
fratello; ha precisato altresì che negli ultimi anni – a causa di un incremento delle attività di ristorazione - ha subito una riduzione degli introiti e dei redditi tanto da averlo costretto a contrarre dei finanziamenti;
nel corso del giudizio ha documentato che dal 2020 non è più il legale rappresentante della suddetta società, ma è socio semplice, documentando altresì di averla ceduta a terzi mendiate apposito contratto di locazione (cfr. contratto di locazione); in riferimento al periodo in cui il è stato legale rappresentante della CP_1
suddetta società ha documentato redditi annui pari a 17.118,08, 16.318,00 e
13.635,00 euro (cfr. certificazione unica relativa agli anni di imposta 2016,
2017 e 2018); il ha altresì precisato di non aver fornito più pasti CP_1 presso l'UDT di Vieste a partire dal 07.12.2019, nonché di aver percepito introiti di gran lunga inferiori rispetto a quelli dedotti dalla ricorrente che ad ogni buon conto andavano divisi al 50% con l'altro socio;
negli ultimi anni invece il ha dichiarato di lavorare stagionalmente presso strutture CP_1
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ricettive in Vieste e ha documentato redditi pari a 10.120,00 e 22.224,00 e
23.973,00( cfr. certificazione unica relativa agli anni di imposta 2021, 2022 e
2023); sostiene mensilmente il pagamento del mutuo ipotecario contratto per la casa coniugale pari a 700,00 euro mensili oltre ad altre debitorie contratte per esigenze lavorative.
Il ad oggi ha chiesto una riduzione del mantenimento anche in CP_1 virtù dell'ulteriore circostanza sopravvenuta che lo ha visto diventare Per_ nuovamente padre della piccola , nata il [...], da altra relazione.
La Giurisprudenza sul punto evidenzia che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partener, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal Giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico” (cfr. Cass. 13.01.2023 n. 952).
Ne consegue che il ricorrente, pur disponendo di un reddito complessivo pari a circa 2.000,00 euro al mese, ad oggi è tenuto ad affrontare nuove spese legate al mantenimento di un'altra figlia, in tenera età, che di fatto costituisce una sopravvenienza rispetto alle condizioni esaminate dal Tribunale allorquando è stata adottata l'ordinanza presidenziale.
Ed ancora le paventate accresciute esigenze dei figli rappresentate dalla ricorrente vanno contemperate con un pari diritto di un altro figlio che
Per_ comunque per quanto in tenera età, avendo la piccola appena compiuto il suo primo anno di vita, necessità di analoghe attenzioni che comunque riceve, in proporzione alla sua età, meno rispetto agli altri due figli se si consideri l'ulteriore circostanza che ad oggi vede il pagare l'intera rata del CP_1 mutuo ipotecario contratto per la casa coniugale pari a € 700,00 mensili, rimasta nell'uso esclusivo della e dei figli seco conviventi. Parte_1
Pertanto, a frante dell'avvenuto peggioramento della situazione economica nonché familiare del resistente, ed essendo rimasta invece invariata la
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situazione economica della ricorrente, si ritiene equo rideterminare ex nunc il quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 stabilito con l'ordinanza del 7.3.2019 prevedendo che
[...]
sia tenuto pro futuro a versare alla la CP_1 Parte_1
somma mensile complessiva di euro 400,00 (200,00 in favore di ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli richiamandosi a tal fine il Protocollo stipulato tra il Tribunale di Foggia e il COA di Foggia il 18.03.2016.
4. Le spese del giudizio.
Considerata la natura della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e tenuto conto della circostanza per cui i coniugi d'intesa su tutte le questioni (pronuncia cessazione effetti civili del matrimonio, affidamento minore, casa coniugale) erano in disaccordo solo sul quantum del mantenimento dei figli, che - come già dedotto in parte motiva, a distanza di diversi anni dall'istaurazione del presente giudizio – le modifiche della situazione lavorativa del resistente nonché la nascita della terza figlia hanno comportato delle circostanze sopravvenute che non possono essere causa della soccombenza di alcune delle parti in ordine a domande previamente formulate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
1. affida la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, Per_2
con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita come da parte motiva;
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2. accoglie la domanda della ricorrente ed assegna la casa coniugale, sita in Vieste alla Via Sandro Pertini n. 8, a in favore Parte_1
dei figli, minore e maggiorenne non autosufficiente, seco conviventi;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli , maggiorenne economicamente non Per_1
autosufficiente e minore, mediante il versamento a Per_2 Parte_1
entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva
[...] di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 22.04.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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