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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1777 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/12/2025 innanzi al giudice dott. NT MU, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Ventriglia per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT MU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT MU, all'udienza del 17/12/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1777 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 24/09/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IG UI
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di contratto a termine di durata annuale nell'a.s. 2020/2021 (14.9.2020-30.6.2021)
Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
1 previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito la Controparte_1
prescrizione e nel merito chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto che nel caso di CP_1
riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate
1.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
2 2. La S.C. ha ritenuto che per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico la 'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata: Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio Il
DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su
GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma 2) “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
3 3. L'incarico è stato conferito con decorrenza dal 14.9.2020 e quindi da tale data deve essere conteggiato il termine quinquennale di prescrizione (cfr. in tal senso Cass. 17494/2025 secondo la quale la prescrizione decorre dal primo giorno in cui può essere esercitato il diritto)
4. La diffida allegata al ricorso è stata notificata con PEC consegnata L
il 19.9.2025, quando la prescrizione quinquennale era già CP_1
maturata al 14.9.2025
5. il ricorso deve essere pertanto rigettato integralmente in quanto il diritto fatto valere dalla parte ricorrente si è estinto per prescrizione quinquennale
6. Le spese di lite sono compensate in quanto non vi è stato esame sul merito della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
2) Spese di lite compensate
Verona, 17/12/2025
IL GIUDICE
NT MU
4
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1777 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/12/2025 innanzi al giudice dott. NT MU, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Ventriglia per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT MU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT MU, all'udienza del 17/12/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1777 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 24/09/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IG UI
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di contratto a termine di durata annuale nell'a.s. 2020/2021 (14.9.2020-30.6.2021)
Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
1 previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito la Controparte_1
prescrizione e nel merito chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto che nel caso di CP_1
riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate
1.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
2 2. La S.C. ha ritenuto che per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico la 'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata: Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio Il
DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su
GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma 2) “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
3 3. L'incarico è stato conferito con decorrenza dal 14.9.2020 e quindi da tale data deve essere conteggiato il termine quinquennale di prescrizione (cfr. in tal senso Cass. 17494/2025 secondo la quale la prescrizione decorre dal primo giorno in cui può essere esercitato il diritto)
4. La diffida allegata al ricorso è stata notificata con PEC consegnata L
il 19.9.2025, quando la prescrizione quinquennale era già CP_1
maturata al 14.9.2025
5. il ricorso deve essere pertanto rigettato integralmente in quanto il diritto fatto valere dalla parte ricorrente si è estinto per prescrizione quinquennale
6. Le spese di lite sono compensate in quanto non vi è stato esame sul merito della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
2) Spese di lite compensate
Verona, 17/12/2025
IL GIUDICE
NT MU
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