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23 novembre 2000
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1 gennaio 2016
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11 gennaio 2024
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Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 , e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d); c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate dalla presente legge; e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell' articolo 2555 del codice civile , o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti termali; f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali. ((2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge))
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 , e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d); c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate dalla presente legge; e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell' articolo 2555 del codice civile , o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti termali; f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali. ((2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge))
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