Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 4650
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, ove il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta è sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della pronuncia, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella fattispecie, relativa ad impugnazione della sentenza che aveva accolto le opposizioni proposte avverso l'ordinanza di aggiudicazione e successivo decreto di trasferimento emessi nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare, la Corte ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza in riferimento al deposito da parte dei ricorrenti di nuova offerta d'acquisto, contemporaneamente esplicitando "la riserva illimitata di ogni diritto ed azione").

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 38635 del 06
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 06/12/2021), n.38635 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERTUZZI Mario – Presidente – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15003-2016 proposto da: F.G., rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MARCO ZOPPI; – ricorrente – contro EDILING DI I.F. & M. SNC, ORA EDILING DI I.M., IN PERSONA DEL TITOLARE, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO GEROLIMETTO, EMANUELE AMBROGIO CERASO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 4735/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2015; udita la relazione della causa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 4650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4650
Data del deposito : 2 marzo 2006

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