Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 2
Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, ove il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta è sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti, e non tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della pronuncia, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella fattispecie, relativa ad impugnazione della sentenza che aveva accolto le opposizioni proposte avverso l'ordinanza di aggiudicazione e successivo decreto di trasferimento emessi nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare, la Corte ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza in riferimento al deposito da parte dei ricorrenti di nuova offerta d'acquisto, contemporaneamente esplicitando "la riserva illimitata di ogni diritto ed azione").
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38635 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 06/12/2021), n.38635 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERTUZZI Mario – Presidente – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15003-2016 proposto da: F.G., rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MARCO ZOPPI; – ricorrente – contro EDILING DI I.F. & M. SNC, ORA EDILING DI I.M., IN PERSONA DEL TITOLARE, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO GEROLIMETTO, EMANUELE AMBROGIO CERASO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 4735/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2015; udita la relazione della causa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI AN Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI RI IP, NA PE, IE IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, che li difende unitamente all'avvocato GIOFFRÈ CANDELORO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TE NT DELL'ING. UI ETTORE, in persona del Curatore, avv. Quero Giulio, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
UI NO, UI IA, DE AM IANA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
EM LI, CRED. FONDIARIO & IND. FONSPA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 284/02 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, prima sezione civile emessa il 22/02/2002, depositata il 14/03/2002; R.G. 3209/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/01/2006 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;
udito l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO (per delega Avv. Renato Sognamiglio);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 febbraio - 14 marzo 2003 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente le opposizioni proposte dalla Curatela del Fallimento di RE AC e dagli eredi di AN AC (NO AC, IA AC e IAna De MI) avverso l'ordinanza di aggiudicazione e successivo decreto di trasferimento emessi, nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare, dal Giudice dell'esecuzione a favore di IP AR SI, GI NA e IN GL e revocava l'ordinanza e il decreto impugnati con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale rilevava, per quanto interessa, che l'offerta presentata dagli opposti non superava di almeno un quarto il valore dei beni oggetto dell'aggiudicazione, per cui il Giudice dell'esecuzione, in presenza del dissenso manifestato dalla Curatela del Fallimento, avrebbe dovuto respingerla.
Avverso la suddetta sentenza OV, NA e GL hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La Curatela del Fallimento e gli eredi di AN AC hanno resistito con due distinti controricorsi di contenuto sostanzialmente identico ed hanno depositato distinte memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per un duplice ordine di ragioni: 1) successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata i ricorrenti hanno depositato nella cancelleria del Giudice dell'esecuzione una nuova istanza di acquisto dei medesimi immobili, in tal modo prestando acquiescenza alla sentenza;
2) in data 4 giugno 2002 il creditore procedente ha depositato istanza di rinuncia agli atti esecutivi e di contestuale rinuncia al pignoramento relativo agli immobili assoggettati all'esecuzione.
La prima eccezione è manifestamente infondata. Gli stessi precedenti giurisprudenziali citati dai controricorrenti affermano che l'acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione.
Anche recentemente (Cass. n. 16460 del 2004) questa Corte ha ribadito che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Non può essere attribuito il suddetto significato al deposito di una nuova offerta di acquisto, che può essere stata determinata dalle ragioni più diverse, soprattutto considerando che in essa è stata esplicitata la riserva illimitata di ogni altro diritto o azione e che essa è stata depositata prima che la controparte notificasse la sentenza sfavorevole.
Manifestamente infondata è anche la seconda eccezione. L'asserita rinuncia del creditore potrà spiegare i suoi effetti sull'ulteriore svolgimento della procedura esecutiva, ma certamente non influisce sull'ammissibilità del ricorso per Cassazione de quo. Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano violazione degli artt. 617, 572 c.p.c., comma 2 e art. 100 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo sul rilievo che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio l'esistenza dei presupposti di proponibilità e ammissibilità dell'azione di opposizione agli atti esecutivi, di cui essi assumono la carenza in quanto il dissenso all'accoglimento della propria offerta era stato manifestato dal debitore esecutato (gli eredi di AN AC) e non da uno dei creditori. Infatti il creditore procedente (Credito Fondiario e Industriale) non aveva espresso alcun dissenso, mentre la Curatela del fallimento si era limitata a chiedere che si procedesse alla gara tra gli offrenti, nel presupposto, poi venuto meno, che essi fossero due.
La doglianza è infondata. I ricorrenti non contestano che la Curatela del Fallimento di RE LL abbia chiesto che si procedesse alla vendita all'incanto, ma censurano l'interpretazione datane dal Tribunale, secondo cui questa richiesta costituisce manifestazione di dissenso all'accoglimento dell'offerta. L'interpretazione delle volontà manifestate dalle parti è di esclusiva competenza del Giudice di merito e la sua sindacabilità in Cassazione è limitata all'ipotesi del vizio di motivazione. Sotto tale profilo i ricorrenti non hanno offerto alla Corte specifici argomenti di valutazione. D'altra parte, non appare contestabile che, sul piano logico, la richiesta di procedere alla vendita all'incanto implichi necessariamente dissenso all'accoglimento dell'offerta di acquisto.
A mente dell'art. 107 L. Fall., nell'ipotesi di espropriazione immobiliare in corso al momento della dichiarazione di fallimento, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. Ne consegue che il ritenuto dissenso della Curatela del fallimento è espressione della volontà dei creditori ed è, quindi, pienamente efficace ai fini del rispetto dell'art. 572 c.p.c., comma 2. Con il motivo in esame i ricorrenti eccepiscono anche, sia pure incidentalmente e traendo spunto dalla inefficacia del dissenso del debitore, l'inammissibilità della opposizione proposta dagli eredi di AN AC.
Neppure questa eccezione è fondata. La circostanza che l'art. 572 c.p.c., comma 2 (nella formulazione all'epoca vigente) consenta soltanto ai creditori di manifestare dissenso dall'offerta di acquisto che non sia superiore al valore dell'immobile aumentato di un quarto non esclude l'interesse processuale dei debitori esecutati a partecipare al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza di aggiudicazione, essendo essi sicuramente interessati a tutelare il valore del bene staggito, allo scopo di estinguere o ridurre maggiormente il loro debito ovvero ottenere la restituzione dell'eccedenza eventualmente ricavata.
Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata ha violato l'art. 572 c.p.c. in quanto l'offerta di acquisto è stata formulata dopo che il Giudice dell'esecuzione aveva ripetutamente tentato senza successo di procedere alla vendita all'incanto per cui aveva disposto l'amministrazione giudiziale dei beni, con la conseguenza che per le offerte di acquisto il parametro di riferimento non era più il prezzo di mercato stimato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., ma tale prezzo due volte ribassato in conseguenza delle due aste andate deserte.
L'argomentazione, che i ricorrenti basano sulla interpretazione sistematica delle norme che regolano le vendite immobiliari, non appare condivisibile e, quindi, risulta infondata, dal momento che essa delinea la vendita senza incanto e la vendita con incanto come una sorta di sistemi chiusi e autonomi l'uno dall'altro e perviene a conclusioni non in armonia con la normativa vigente. Essa è data dal collegamento dell'art. 591 c.p.c. al successivo art. 595 c.p.c. e dal coordinamento con i precedenti artt. 571 e 572 c.p.c.. L'interpretazione letterale dell'indicato complesso normativo induce a ritenere che, ove il Giudice dell'esecuzione abbia disposto l'amministrazione giudiziaria dei beni staggiti dopo aver esperito negativamente il percorso della vendita con incanto, il prezzo di riferimento per presentare l'offerta è sempre quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., anche nell'ipotesi di precedente esperimento infruttuoso di due incanti.
Alla medesima conclusione si perviene ricorrendo all'interpretazione logica della menzionata normativa, interpretazione che trova autorevole conforto nella dottrina.
La ratio della procedura esecutiva è quella di garantire sia la posizione dei creditori, sia quella dei debitori nel senso che essa è finalizzata ad ottenere il maggior prezzo possibile dalla vendita beni colpiti in modo di garantire il soddisfacimento dei primi e l'eliminazione della posizione di sofferenza dei secondi. La scelta della vendita all'incanto è dettata dalla necessità di realizzare in tempi relativamente rapidi le somme ricavatali dalla procedura.
L'amministrazione giudiziaria dei beni non costituisce una forma autonoma di esecuzione, ma è una fase incidentale del procedimento di espropriazione, come tale meramente eventuale e sussidiario, che ha la funzione di sospenderlo in presenza di una contingenza negativa in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. Ne consegue che il suo scopo è proprio quello di mantenere inalterato il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che il ricorso ad un nuovo incanto comporterebbe.
Pertanto il ricorso va rigettato con integrale compensazione di spese, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006