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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3623/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTOLI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA LUNGADIGE CANGRANDE 6 VERONA presso il difensore avv. BOTTOLI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROSSINI LUCIANA, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI SCHIOCCHI N.
12 MODENA presso il difensore avv. ROSSINI LUCIANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI CP_2 C.F._1
LUCIANA, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI SCHIOCCHI N. 12 il difensore avv. ROSSINI LUCIANA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSINI CP_3 C.F._2
LUCIANA, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI SCHIOCCHI N. 12 MODENA presso il difensore avv. ROSSINI LUCIANA
CONVENUTO/I
In punto ad: azione di surroga ex art. 1916 cc.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Nel merito:
pagina 1 di 8 1) Accertare e dichiarare la responsabilità di (P.I. e Controparte_1
C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione del P.IVA_2 sinistro occorso tra il 15 ed il 16 agosto 2018 presso l'immobile di in Formigine (MO), Via Tiraboschi n. 17, così come sopra descritto.
2) Conseguentemente, preso atto del pagamento da parte di a favore di Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di esso, dell'importo Parte_2 di Euro 227.115,00 quale indennizzo dovuto in forza della polizza n. 00162705693905 denominata “Polizza Fabbricato New” (di cui ai DOCC. 10 e 11 in atti), condannare la stessa
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili Controparte_1 CP_2
e al pagamento in via solidale tra loro, a favore di
[...] CP_3 Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 c.c., dell'importo di Euro 227.115,00 ovvero di
[...] quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti dalla data del pagamento al danneggiato ovvero, in subordine, dalla data dell'intimazione di pagamento a firma dell'avv. Michele Tommasi (27.09.2019).
3) Rigettare, perché infondata, la domanda riconvenzionale di manleva svolta da
[...] nei confronti di stante l'inoperatività della polizza Controparte_1 Parte_1
Imprimis Artigianato n. 00164403292698.
In via istruttoria: A parziale revoca dell'ordinanza pronunciata di data 08.11.2023, ammettere le istanze istruttorie formulate da nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. Pt_1 A modifica dell'ordinanza pronunciata in data 27.12.2024, disporre la convocazione a chiarimenti del CTU sui rilevi formulati nel corso dell'udienza del 17.12.2024. Non ammettere i capitoli di prova ex adverso formulati per le ragioni esposte n memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. Nella denegata ed inconcessa ipotesi di loro ammissione, anche parziale, essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi di cui alla prova diretta.
In ogni caso: vittoria di spese e compensi di causa, con la maggiorazione del rimborso forfettario nella misura di legge (15%), cpa ed Iva, come da allegata nota spese”.
Parte convenuta: in via principale:
- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande svolte da ex art. 1916 c.c. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e;
[...] CP_2 CP_3 in subordine, in via riconvenzionale (salvo gravame):
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dei danni effettivamente riconducibili all'operato di e con esclusione/riduzione di quelli Controparte_1 non dovuti anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannare con sede in Parte_1
Verona, via del Fante n. 21 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, a tenere indenne e manlevata e i soci e Controparte_1 CP_2 CP_3
, da qualunque somma fossero tenuti a corrispondere in conseguenza delle domande svolte
[...] nei loro confronti per danni relativi al sinistro accaduto il 16 agosto 2018 nell'appartamento sito in Formigine (MO), via Tiraboschi 37, in virtù di polizza IMPRIMIS ARTIGIANO n. 00164403292698 contratta a favore di Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese.
In via istruttoria:
- si richiamano le istanze istruttorie che non hanno avuto accoglimento e, dunque:
pagina 2 di 8 - prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che conferma quanto dichiarato nel doc. 5 che si rammostra;
2) vero che dopo l'ultimazione dei lavori di installazione dell'impianto termoidraulico nel sottotetto dell'immobile sito in Formigine, via Tiraboschi 37, concluso nel febbraio 2018, con l'utilizzo dell'impianto nei mesi successivi (tra marzo e luglio 2018) sono emersi problemi di percolazione del boiler da 200 litri e mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua calda;
3) vero che per risolvere i problemi di percolazione del boiler da 200 litri ed il mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua calda, i signori e Parte_2 hanno chiesto ripetuti interventi ai signori e tra Persona_1 CP_1 Parte_3 il mese di marzo 2018 e l'inizio del mese di agosto 2018;
4) vero che nel corso delle indagini interne svolte da ha comunicato al geom. Parte_1
– perito incaricato da - che gli interventi di serraggio della CP_4 Parte_1 Cont bulloneria sono stati eseguiti ripetutamente da dopo la consegna dell'impianto (si mostra al teste il doc. 5 di parte attrice, pagina 3, primo capoverso);
5) vero che i signori e della hanno svolto non meno di sei interventi CP_1 CP_1 CP_1 tra il mese di marzo 2018 e il mese di luglio 2018, con riparazioni e modifiche dell'impianto;
6) vero che ogni intervento da parte della di modifica dell'impianto, Controparte_1 successivo alla ultimazione dello stesso, avveniva dietro indicazioni del progettista
[...]
Parte_2
7) vero che all'inizio del mese di agosto 2018 persistevano ancora problemi all'impianto;
8) vero che i signori , e hanno utilizzato Parte_2 Parte_4 Persona_1 quotidianamente l'impianto termoidraulico collegato ai pannelli fotovoltaici dall'ultimazione dell'impianto (febbraio 2018) fino all'inizio del mese di agosto 2018;
9) vero che tutti gli abitanti dell'immobile sito in Modena, via Tiraboschi 37, nel mese di agosto 2018 erano in vacanza;
10) vero che l'impianto fotovoltaico installato nel sottotetto dell'immobile in Formigine, via Tiraboschi 37 (abitazione dei signori e è Parte_2 Parte_4 Persona_1 stato collaudato in data successiva al sinistro avvenuto il 15-16 agosto 2018;
11) vero che i problemi dell'impianto sono stati risolti solo dopo il sinistro, con l'intervento in settembre 2018 del tecnico inviato direttamente dalla , che regolato la centralina e Pt_5 risolto il problema dell'accumulo di pressione e delle conseguenti percolazioni d'acqua;
12) vero che ha realizzato l'impianto idrico sanitario progettato dal PI CP_1 [...]
(si rammostra al teste il doc. 2); Parte_2
13) dica il teste se il progetto dell'impianto realizzato dal pi che si Parte_2 rammostra (doc. 2), prevede valvole di scarico termico;
14) vero che l'impianto termoidraulico era collegato ai pannelli fotovoltaici per il riscaldamento dell'acqua;
15) vero che l'impianto idrico collegato ai pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua è stato utilizzato dai prima che l'impianto fotovoltaico venisse formalmente collaudato;
Parte_2
16) vero che l'impianto fotovoltaico è stato collaudato dalla in data successiva al CP_5 mese di agosto 2018.
Testi: e (residenti in [...] Parte_4 Persona_1
Tiraboschi 37); c/o Progetto Luce, via Cavalcavia di Budrione 31/a (Carpi); Testimone_1
(con sede in Modena, strada Cognento 150) in persona del l.r.; CP_5 Controparte_6
(con sede in 37026 Balconi di AN (VR), Via Brennero 56) in persona del l.r.;
[...] residente a [...]; Controparte_7
pagina 3 di 8 - ammissione alla prova contraria sui capitoli dalla Controparte;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei terzi: (con sede in Modena, CP_5 strada Cognento 150) in persona del l.r.; (con sede in 37026 Balconi di Controparte_6
AN (VR), Via Brennero 56) in persona del l.r.; e Parte_2 Parte_4
(residenti in [...]), dei documenti rilasciati da Persona_1 CP_5 e da attestanti gli interventi tecnici eseguiti sull'impianto termoidraulico sito nel Parte_6 sottotetto dell'immobile in Formigine, via Tiraboschi 37 (abitazione dei signori
[...]
e , nel corso degli anni 2018 e 2019. Parte_2 Parte_4 Persona_1
Si ribadiscono le contestazioni avverso la documentazione prodotta da parte attrice e, in particolare, le relazioni/perizie che non sono state svolte in contraddittorio, con espresso richiamo alle opposizioni svolte avverso le prove richieste da parte attrice”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Modena la società Controparte_1
nonché, personalmente, i soci e , esercitando l'azione di surroga CP_2 CP_3
prevista dall'art. 1916 c.c. per ottenere il rimborso della somma di € 227.115,00 corrisposta al proprio assicurato a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo fabbricato in Parte_2
conseguenza di un allagamento verificatosi tra il 15 e il 16 agosto 2018, provocato dalla rottura di una flangia del bollitore, la cui responsabilità veniva attribuita ai convenuti sulla base delle indagini peritali svolte in contraddittorio tra le parti dopo il sinistro.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno eccepito l'assenza di responsabilità nella causazione del danno, evidenziando di essersi limitati ad operare secondo le indicazioni del progettista dell'impianto, individuando la causa del sinistro in un errore di progettazione piuttosto che nel proprio operato. Hanno inoltre contestato la quantificazione e liquidazione del danno operata da sostenendo che la polizza identificasse come bene assicurato un solo Pt_1
appartamento e non due distinte unità immobiliari all'interno dello stabile.
In via subordinata, i convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di invocando l'operatività della polizza Imprimis Artigiano n. Parte_1
00164403292698 che veva in essere con la stessa compagnia per eventuali danni arrecati CP_1
a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.
All'udienza del 25 maggio 2023, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata all'8 novembre 2023, quando il Giudice ha disposto pagina 4 di 8 consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare le cause del sinistro, la loro imputabilità e la quantificazione dei danni conseguenti.
All'udienza del 17 dicembre 2024, fissata per l'esame della CTU, parte attrice ha contestato le risultanze della consulenza tecnica, chiedendo la convocazione a chiarimenti del consulente ed insistendo, in subordine, per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie.
Il Giudice, con ordinanza del 27 dicembre 2024, ha fissato udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c. da svolgersi mediante deposito di note scritte per il giorno 25 febbraio 2025, assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito delle conclusionali. Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti nel termine di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
§§§§§§§
La domanda di surrogazione proposta da ai sensi dell'art. 1916 c.c. Parte_1
merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In primo luogo, l'entità del danno risulta provata dalla documentazione prodotta da parte attrice e confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU Ing. ha infatti rilevato che, sebbene non sia stato possibile procedere ad una Per_2
verifica diretta dei danni in quanto i luoghi sono stati ripristinati, la quantificazione emerge dal processo verbale di perizia redatto dal Geom. e dal P.I. Persona_3 Controparte_7
(doc. 13), che ha determinato danni per complessivi € 222.118,75.
Tale quantificazione trova riscontro negli "atti di offerta" delle somme proposte da Arca a
(doc. 10), nelle dichiarazioni di avvenuto bonifico di tali importi (doc. 11) e Parte_2
nelle foto rappresentative dello stato dell'immobile successivamente al sinistro (doc. 12).
La documentazione prodotta, non specificamente contestata dalla controparte, costituisce prova piena dell'entità del pregiudizio subito.
2. Quanto alla contestazione sollevata da circa l'operatività della polizza per i danni CP_1
all'intero stabile, essa non può trovare accoglimento.
Infatti, come correttamente evidenziato nella memoria di le indicazioni Parte_1
contenute nel frontespizio della polizza relative a "Non Condominio" e "Appartamento" hanno natura meramente descrittiva della tipologia dell'immobile, che risulta essere una "casa a schiera", ma non valgono a delimitare l'oggetto della copertura assicurativa. Decisivo in tal senso pagina 5 di 8 è il fatto che nell'indicazione dell'ubicazione del bene assicurato sia indicato unicamente l'indirizzo "Via Tiraboschi, civico n. 27" senza alcuna specificazione di interno o subalterno, circostanza che inequivocabilmente identifica quale oggetto della copertura l'intera palazzina.
Pertanto, correttamente ha provveduto a risarcire i danni subiti dall'intero immobile, Pt_1
compresi quelli all'unità immobiliare di proprietà di Parte_4
3. In merito all'attribuzione delle responsabilità, la consulenza tecnica ha evidenziato che il sinistro si è verificato per una pluralità di concause, attribuendo il 40% della responsabilità al P.I.
e il 60% alla Parte_2 Controparte_1
In particolare, il CTU ha rilevato che sebbene sia accertato l'errore di el montaggio della CP_1
valvola di ritegno, hanno concorso a causare il danno anche la mancanza di valvole di scarico termico, l'assenza di una vasca di raccolta acqua con relativo scarico, l'eccessivo numero di pannelli rispetto alle capacità del bollitore, l'omesso collaudo dell'impianto prima del suo utilizzo e l'omessa chiusura dell'acqua nonostante le evidenti ed irrisolte percolazioni. Tali carenze, imputabili alla sfera di controllo e responsabilità del in qualità di progettista e Parte_2
proprietario dell'immobile, hanno rappresentato, secondo l'accertamento tecnico, "la prima causa del sinistro".
Alla luce delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio, che individua nella condotta complessiva del sig. la causa principale del sinistro, appare equo e Parte_2
proporzionato procedere ad una ripartizione della responsabilità nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della in misura inversa rispetto a quanto prospettato Parte_2 CP_1 dal consulente tecnico d'ufficio.
4. Pertanto, in applicazione del principio del concorso di colpa e considerata la ripartizione delle responsabilità, e i suoi soci illimitatamente responsabili dovranno essere Controparte_1 condannati al pagamento in favore di della somma di € 88.847,50 pari Parte_1 al 40% dell'importo complessivo di € 222.118,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
5. In merito alla domanda riconvenzionale di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di basata sulla polizza Imprimis Artigiano n. 00164403292698, essa Parte_1
deve essere rigettata.
Infatti, come correttamente rilevato da parte attrice, la polizza in questione non era operativa per il sinistro in esame. L'art. 45 delle condizioni generali di polizza prevede espressamente che la pagina 6 di 8 garanzia opera per "danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto".
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il contratto di assicurazione è stato perfezionato in data 6.3.2018, mentre i lavori di installazione dell'impianto sono stati ultimati nel febbraio 2018, come confermato dalla stessa ella propria comparsa di costituzione (pag. CP_1
3, secondo capoverso).
La circostanza che abbia effettuato successivi interventi di verifica e manutenzione tra CP_1
maggio e giugno 2018 non vale a rendere operativa la polizza, in quanto tali interventi erano finalizzati a risolvere problematiche già manifestatesi nell'impianto precedentemente installato.
L'installazione originaria, da cui è derivato il vizio che ha causato il sinistro (errato montaggio della valvola di ritegno), è avvenuta prima della stipula della polizza e pertanto non può essere coperta dalla garanzia assicurativa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri tabellari minimi di cui al dm 55/2014 e ss modd. tenuto conto della significativa riduzione della somma pretesa e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono compensate nella misura del 50% tra le parti, in considerazione della necessità dell'accertamento tecnico per la definizione delle responsabilità
e della complessità delle verifiche richieste al consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3623/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
AN in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nonché i soci illimitatamente responsabili e , in solido CP_2 CP_3 tra loro, a corrispondere ad la somma di € 88.847,50 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di Parte_1
3) AN e , in CP_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 solido tra loro, a rimborsare ad le spese di lite che liquida, in € 786,00 Parte_1 per anticipazioni, € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e pagina 7 di 8 CPA come per legge;
4) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, per il 50% a carico di parte attrice e per il 50% a carico dei convenuti.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3623/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTOLI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA LUNGADIGE CANGRANDE 6 VERONA presso il difensore avv. BOTTOLI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROSSINI LUCIANA, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI SCHIOCCHI N.
12 MODENA presso il difensore avv. ROSSINI LUCIANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI CP_2 C.F._1
LUCIANA, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI SCHIOCCHI N. 12 il difensore avv. ROSSINI LUCIANA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSINI CP_3 C.F._2
LUCIANA, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI SCHIOCCHI N. 12 MODENA presso il difensore avv. ROSSINI LUCIANA
CONVENUTO/I
In punto ad: azione di surroga ex art. 1916 cc.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Nel merito:
pagina 1 di 8 1) Accertare e dichiarare la responsabilità di (P.I. e Controparte_1
C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione del P.IVA_2 sinistro occorso tra il 15 ed il 16 agosto 2018 presso l'immobile di in Formigine (MO), Via Tiraboschi n. 17, così come sopra descritto.
2) Conseguentemente, preso atto del pagamento da parte di a favore di Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di esso, dell'importo Parte_2 di Euro 227.115,00 quale indennizzo dovuto in forza della polizza n. 00162705693905 denominata “Polizza Fabbricato New” (di cui ai DOCC. 10 e 11 in atti), condannare la stessa
nonché i suoi soci illimitatamente responsabili Controparte_1 CP_2
e al pagamento in via solidale tra loro, a favore di
[...] CP_3 Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 c.c., dell'importo di Euro 227.115,00 ovvero di
[...] quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti dalla data del pagamento al danneggiato ovvero, in subordine, dalla data dell'intimazione di pagamento a firma dell'avv. Michele Tommasi (27.09.2019).
3) Rigettare, perché infondata, la domanda riconvenzionale di manleva svolta da
[...] nei confronti di stante l'inoperatività della polizza Controparte_1 Parte_1
Imprimis Artigianato n. 00164403292698.
In via istruttoria: A parziale revoca dell'ordinanza pronunciata di data 08.11.2023, ammettere le istanze istruttorie formulate da nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. Pt_1 A modifica dell'ordinanza pronunciata in data 27.12.2024, disporre la convocazione a chiarimenti del CTU sui rilevi formulati nel corso dell'udienza del 17.12.2024. Non ammettere i capitoli di prova ex adverso formulati per le ragioni esposte n memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. Nella denegata ed inconcessa ipotesi di loro ammissione, anche parziale, essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi di cui alla prova diretta.
In ogni caso: vittoria di spese e compensi di causa, con la maggiorazione del rimborso forfettario nella misura di legge (15%), cpa ed Iva, come da allegata nota spese”.
Parte convenuta: in via principale:
- respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande svolte da ex art. 1916 c.c. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e;
[...] CP_2 CP_3 in subordine, in via riconvenzionale (salvo gravame):
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dei danni effettivamente riconducibili all'operato di e con esclusione/riduzione di quelli Controparte_1 non dovuti anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannare con sede in Parte_1
Verona, via del Fante n. 21 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, a tenere indenne e manlevata e i soci e Controparte_1 CP_2 CP_3
, da qualunque somma fossero tenuti a corrispondere in conseguenza delle domande svolte
[...] nei loro confronti per danni relativi al sinistro accaduto il 16 agosto 2018 nell'appartamento sito in Formigine (MO), via Tiraboschi 37, in virtù di polizza IMPRIMIS ARTIGIANO n. 00164403292698 contratta a favore di Controparte_1 in ogni caso con vittoria di spese.
In via istruttoria:
- si richiamano le istanze istruttorie che non hanno avuto accoglimento e, dunque:
pagina 2 di 8 - prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che conferma quanto dichiarato nel doc. 5 che si rammostra;
2) vero che dopo l'ultimazione dei lavori di installazione dell'impianto termoidraulico nel sottotetto dell'immobile sito in Formigine, via Tiraboschi 37, concluso nel febbraio 2018, con l'utilizzo dell'impianto nei mesi successivi (tra marzo e luglio 2018) sono emersi problemi di percolazione del boiler da 200 litri e mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua calda;
3) vero che per risolvere i problemi di percolazione del boiler da 200 litri ed il mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'acqua calda, i signori e Parte_2 hanno chiesto ripetuti interventi ai signori e tra Persona_1 CP_1 Parte_3 il mese di marzo 2018 e l'inizio del mese di agosto 2018;
4) vero che nel corso delle indagini interne svolte da ha comunicato al geom. Parte_1
– perito incaricato da - che gli interventi di serraggio della CP_4 Parte_1 Cont bulloneria sono stati eseguiti ripetutamente da dopo la consegna dell'impianto (si mostra al teste il doc. 5 di parte attrice, pagina 3, primo capoverso);
5) vero che i signori e della hanno svolto non meno di sei interventi CP_1 CP_1 CP_1 tra il mese di marzo 2018 e il mese di luglio 2018, con riparazioni e modifiche dell'impianto;
6) vero che ogni intervento da parte della di modifica dell'impianto, Controparte_1 successivo alla ultimazione dello stesso, avveniva dietro indicazioni del progettista
[...]
Parte_2
7) vero che all'inizio del mese di agosto 2018 persistevano ancora problemi all'impianto;
8) vero che i signori , e hanno utilizzato Parte_2 Parte_4 Persona_1 quotidianamente l'impianto termoidraulico collegato ai pannelli fotovoltaici dall'ultimazione dell'impianto (febbraio 2018) fino all'inizio del mese di agosto 2018;
9) vero che tutti gli abitanti dell'immobile sito in Modena, via Tiraboschi 37, nel mese di agosto 2018 erano in vacanza;
10) vero che l'impianto fotovoltaico installato nel sottotetto dell'immobile in Formigine, via Tiraboschi 37 (abitazione dei signori e è Parte_2 Parte_4 Persona_1 stato collaudato in data successiva al sinistro avvenuto il 15-16 agosto 2018;
11) vero che i problemi dell'impianto sono stati risolti solo dopo il sinistro, con l'intervento in settembre 2018 del tecnico inviato direttamente dalla , che regolato la centralina e Pt_5 risolto il problema dell'accumulo di pressione e delle conseguenti percolazioni d'acqua;
12) vero che ha realizzato l'impianto idrico sanitario progettato dal PI CP_1 [...]
(si rammostra al teste il doc. 2); Parte_2
13) dica il teste se il progetto dell'impianto realizzato dal pi che si Parte_2 rammostra (doc. 2), prevede valvole di scarico termico;
14) vero che l'impianto termoidraulico era collegato ai pannelli fotovoltaici per il riscaldamento dell'acqua;
15) vero che l'impianto idrico collegato ai pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua è stato utilizzato dai prima che l'impianto fotovoltaico venisse formalmente collaudato;
Parte_2
16) vero che l'impianto fotovoltaico è stato collaudato dalla in data successiva al CP_5 mese di agosto 2018.
Testi: e (residenti in [...] Parte_4 Persona_1
Tiraboschi 37); c/o Progetto Luce, via Cavalcavia di Budrione 31/a (Carpi); Testimone_1
(con sede in Modena, strada Cognento 150) in persona del l.r.; CP_5 Controparte_6
(con sede in 37026 Balconi di AN (VR), Via Brennero 56) in persona del l.r.;
[...] residente a [...]; Controparte_7
pagina 3 di 8 - ammissione alla prova contraria sui capitoli dalla Controparte;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dei terzi: (con sede in Modena, CP_5 strada Cognento 150) in persona del l.r.; (con sede in 37026 Balconi di Controparte_6
AN (VR), Via Brennero 56) in persona del l.r.; e Parte_2 Parte_4
(residenti in [...]), dei documenti rilasciati da Persona_1 CP_5 e da attestanti gli interventi tecnici eseguiti sull'impianto termoidraulico sito nel Parte_6 sottotetto dell'immobile in Formigine, via Tiraboschi 37 (abitazione dei signori
[...]
e , nel corso degli anni 2018 e 2019. Parte_2 Parte_4 Persona_1
Si ribadiscono le contestazioni avverso la documentazione prodotta da parte attrice e, in particolare, le relazioni/perizie che non sono state svolte in contraddittorio, con espresso richiamo alle opposizioni svolte avverso le prove richieste da parte attrice”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Modena la società Controparte_1
nonché, personalmente, i soci e , esercitando l'azione di surroga CP_2 CP_3
prevista dall'art. 1916 c.c. per ottenere il rimborso della somma di € 227.115,00 corrisposta al proprio assicurato a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo fabbricato in Parte_2
conseguenza di un allagamento verificatosi tra il 15 e il 16 agosto 2018, provocato dalla rottura di una flangia del bollitore, la cui responsabilità veniva attribuita ai convenuti sulla base delle indagini peritali svolte in contraddittorio tra le parti dopo il sinistro.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno eccepito l'assenza di responsabilità nella causazione del danno, evidenziando di essersi limitati ad operare secondo le indicazioni del progettista dell'impianto, individuando la causa del sinistro in un errore di progettazione piuttosto che nel proprio operato. Hanno inoltre contestato la quantificazione e liquidazione del danno operata da sostenendo che la polizza identificasse come bene assicurato un solo Pt_1
appartamento e non due distinte unità immobiliari all'interno dello stabile.
In via subordinata, i convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di invocando l'operatività della polizza Imprimis Artigiano n. Parte_1
00164403292698 che veva in essere con la stessa compagnia per eventuali danni arrecati CP_1
a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.
All'udienza del 25 maggio 2023, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata all'8 novembre 2023, quando il Giudice ha disposto pagina 4 di 8 consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare le cause del sinistro, la loro imputabilità e la quantificazione dei danni conseguenti.
All'udienza del 17 dicembre 2024, fissata per l'esame della CTU, parte attrice ha contestato le risultanze della consulenza tecnica, chiedendo la convocazione a chiarimenti del consulente ed insistendo, in subordine, per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie.
Il Giudice, con ordinanza del 27 dicembre 2024, ha fissato udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c. da svolgersi mediante deposito di note scritte per il giorno 25 febbraio 2025, assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito delle conclusionali. Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti nel termine di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
§§§§§§§
La domanda di surrogazione proposta da ai sensi dell'art. 1916 c.c. Parte_1
merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In primo luogo, l'entità del danno risulta provata dalla documentazione prodotta da parte attrice e confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU Ing. ha infatti rilevato che, sebbene non sia stato possibile procedere ad una Per_2
verifica diretta dei danni in quanto i luoghi sono stati ripristinati, la quantificazione emerge dal processo verbale di perizia redatto dal Geom. e dal P.I. Persona_3 Controparte_7
(doc. 13), che ha determinato danni per complessivi € 222.118,75.
Tale quantificazione trova riscontro negli "atti di offerta" delle somme proposte da Arca a
(doc. 10), nelle dichiarazioni di avvenuto bonifico di tali importi (doc. 11) e Parte_2
nelle foto rappresentative dello stato dell'immobile successivamente al sinistro (doc. 12).
La documentazione prodotta, non specificamente contestata dalla controparte, costituisce prova piena dell'entità del pregiudizio subito.
2. Quanto alla contestazione sollevata da circa l'operatività della polizza per i danni CP_1
all'intero stabile, essa non può trovare accoglimento.
Infatti, come correttamente evidenziato nella memoria di le indicazioni Parte_1
contenute nel frontespizio della polizza relative a "Non Condominio" e "Appartamento" hanno natura meramente descrittiva della tipologia dell'immobile, che risulta essere una "casa a schiera", ma non valgono a delimitare l'oggetto della copertura assicurativa. Decisivo in tal senso pagina 5 di 8 è il fatto che nell'indicazione dell'ubicazione del bene assicurato sia indicato unicamente l'indirizzo "Via Tiraboschi, civico n. 27" senza alcuna specificazione di interno o subalterno, circostanza che inequivocabilmente identifica quale oggetto della copertura l'intera palazzina.
Pertanto, correttamente ha provveduto a risarcire i danni subiti dall'intero immobile, Pt_1
compresi quelli all'unità immobiliare di proprietà di Parte_4
3. In merito all'attribuzione delle responsabilità, la consulenza tecnica ha evidenziato che il sinistro si è verificato per una pluralità di concause, attribuendo il 40% della responsabilità al P.I.
e il 60% alla Parte_2 Controparte_1
In particolare, il CTU ha rilevato che sebbene sia accertato l'errore di el montaggio della CP_1
valvola di ritegno, hanno concorso a causare il danno anche la mancanza di valvole di scarico termico, l'assenza di una vasca di raccolta acqua con relativo scarico, l'eccessivo numero di pannelli rispetto alle capacità del bollitore, l'omesso collaudo dell'impianto prima del suo utilizzo e l'omessa chiusura dell'acqua nonostante le evidenti ed irrisolte percolazioni. Tali carenze, imputabili alla sfera di controllo e responsabilità del in qualità di progettista e Parte_2
proprietario dell'immobile, hanno rappresentato, secondo l'accertamento tecnico, "la prima causa del sinistro".
Alla luce delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio, che individua nella condotta complessiva del sig. la causa principale del sinistro, appare equo e Parte_2
proporzionato procedere ad una ripartizione della responsabilità nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della in misura inversa rispetto a quanto prospettato Parte_2 CP_1 dal consulente tecnico d'ufficio.
4. Pertanto, in applicazione del principio del concorso di colpa e considerata la ripartizione delle responsabilità, e i suoi soci illimitatamente responsabili dovranno essere Controparte_1 condannati al pagamento in favore di della somma di € 88.847,50 pari Parte_1 al 40% dell'importo complessivo di € 222.118,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
5. In merito alla domanda riconvenzionale di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di basata sulla polizza Imprimis Artigiano n. 00164403292698, essa Parte_1
deve essere rigettata.
Infatti, come correttamente rilevato da parte attrice, la polizza in questione non era operativa per il sinistro in esame. L'art. 45 delle condizioni generali di polizza prevede espressamente che la pagina 6 di 8 garanzia opera per "danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto".
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il contratto di assicurazione è stato perfezionato in data 6.3.2018, mentre i lavori di installazione dell'impianto sono stati ultimati nel febbraio 2018, come confermato dalla stessa ella propria comparsa di costituzione (pag. CP_1
3, secondo capoverso).
La circostanza che abbia effettuato successivi interventi di verifica e manutenzione tra CP_1
maggio e giugno 2018 non vale a rendere operativa la polizza, in quanto tali interventi erano finalizzati a risolvere problematiche già manifestatesi nell'impianto precedentemente installato.
L'installazione originaria, da cui è derivato il vizio che ha causato il sinistro (errato montaggio della valvola di ritegno), è avvenuta prima della stipula della polizza e pertanto non può essere coperta dalla garanzia assicurativa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri tabellari minimi di cui al dm 55/2014 e ss modd. tenuto conto della significativa riduzione della somma pretesa e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono compensate nella misura del 50% tra le parti, in considerazione della necessità dell'accertamento tecnico per la definizione delle responsabilità
e della complessità delle verifiche richieste al consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3623/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
AN in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nonché i soci illimitatamente responsabili e , in solido CP_2 CP_3 tra loro, a corrispondere ad la somma di € 88.847,50 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di Parte_1
3) AN e , in CP_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 solido tra loro, a rimborsare ad le spese di lite che liquida, in € 786,00 Parte_1 per anticipazioni, € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e pagina 7 di 8 CPA come per legge;
4) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, per il 50% a carico di parte attrice e per il 50% a carico dei convenuti.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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