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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/10/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siracusa Seconda Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2866/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ossino;
OPPONENTE
CONTRO
P. Iva Gruppo RU AL C.f. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore, (P. Iva Gruppo RU AL , c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana
n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
DR NA;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 28 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 281 sexies cpc e veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 195/2022 R.G. n. del 21.02.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.804,84, per sorte capitale, oltre interessi e spese in forza di contratto di finanziamento n. 4915299200 stipulato con la Parte_2
Eccepiva in via preliminare la tardività della notifica del ricorso con il relativo decreto ingiuntivo essendo avvenuta oltre il termine di giorni 60 .
Deduceva inoltre il difetto di legittimazione attiva della opposta, la nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo e violazione degli artt.125 e 638 c.p.c.., e la infondatezza della pretesa creditoria azionata per insufficienza della produzione documentale.
Deduceva inoltre la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'anatocismo nel contratto di finanziamento. Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la opposizione e chiedendone CP_1 il rigetto, chiedendo termine per l'esperimento della procedura di mediazione, la concessione della provvisoria esecutorietà, e infine il rigetto dell'opposizione.
Esperito vanamente il procedimento di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma 6 cpc, con decreto del 28 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell' art. 281 sexies cpc comma 3° e veniva decisa come da dispositivo che segue.
******
Va dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cpc tempestivamente dedotta dall'opponente senza contestazione ex adverso.
Risulta infatti che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 05.05.2022 oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. ; l'ingiunzione di pagamento nei confronti di risulta datata Parte_1 il 22.02.2022 e quindi il decreto avrebbe dovuto essere notificato entro sessanta giorni dal
23.04.2022.
La dichiarazione di inefficacia no esime il giudice dall'esaminare la fondatezza della pretesa azionata mediante il ricorso per il monitorio permanendo il dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa.
( cfr. Cass. n.7206/07).
Invero si istaura a seguito della proposta opposizione un giudizio autonomo di cognizione per accertare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione è unicamente la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02);
Passando al merito della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta assume la opponente carenza di legittimazione attiva della società opposta in quanto non avrebbe dimostrato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionato, non essendovi agli atti prova che la posizione debitoria riferita ad esso opponente fosse inclusa nelle cessioni intercorse tra Parte_2
e non risultando pubblicata, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, nella G.U. CP_1 del 18.07.2017 parte II n. 84 e mancando altresì l'iscrizione della stessa cessionaria nel Registro delle
Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B.
La censura con riferimento ad entrambi gli argomenti non può essere condivisa.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato Parte_2 istituto di credito e la essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in CP_1 atti del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
Risulta poi depositato da parte opposta il contratto di cessione stipulato tra e Parte_2
e gli estratti conti relativi ai crediti ceduti. CP_1
A fronte di tali emergenze processuali va poi rilevato che non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio alla luce dell'orientamento del Supremo Collegio (Cass. 17110/2019) ampiamente condiviso da questo giudice secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Ne deriva quindi che la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., al precipuo fine di agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione. La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata
a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis,
Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016), in ogni caso la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario ( vedi sul punto Cass. n. 17944 del 22/06/2023).
Quanto poi alla prova della esistenza del credito, contestata dall'opponente, va ricordato che in applicazione dell'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, operando la distribuzione fra le parti dell'onere della prova, teendo altresì conto del fatto che l'opposta ha agito in giudizio nei confronti dell'odierno opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù dei contratti di finanziamento stipulati con la cedente.
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, viene ad operare il principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass n. 826/2015).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che in ordine l'opposta odierna, attore in via sostanziale, ha compiutamente soddisfatto i propri oneri di allegazione e di prova, in quanto ha versato in atti il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, l'estratto conto con la certificazione ex art. 50 TUB, la raccomandata con cui veniva notificata la cessione del credito al debitore e allegato l'inadempimento da parte del alle obbligazioni contrattuali di rimborso Parte_1 rateale del medesimo.
A fronte di tale assetto difensivo la difesa dell'opponente è rimasta del tutto carente dal punto di vista probatorio secondo le regole richiamate in materia di inadempimento.
Per quanto riguarda in particolare le doglianze mosse in riferimento al piano di calcolo degli interessi va rilevato che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non da luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi
Invero tale tipo di ammortamento prevede che ciascuna rata sia costante e comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente solo sul capitale ancora da rimborsare dopo il pagamento dell'ultima rata, di talché l'adozione di tale metodo non determina violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. Ed invero, con il suddetto metodo di ammortamento, il computo degli interessi avviene mese per mese e sul capitale residuato al mese precedente, sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
La piena validità del calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento “ alla francese” è stata affermata da un consolidato indirizzo della giurisprudenza del Supremo Collegio ( così da ulitmo Cass. n. 7382/2025) che ha avallato quella di merito, condiviso anche da questo tribunale (cfr. Trib. Siracusa, Ordinanza del 27.01.2021, proc. n. 5645/2016 r.g.a.c.), (cfr.
Tribunale Torino Sez. I, 22/09/2020; Tribunale Brindisi Sent., 07/09/2020; Tribunale Roma Sez.
XVII Sent., 29/08/2020; Tribunale Catania Sez. IV Sent., 22/07/2020; Corte d'Appello Milano Sez.
III Sent., 21/07/2020; Tribunale Perugia Sez. III Sent., 24/06/2020; Tribunale Trani Sez. comm. spec.
Sent., 03/06/2020; Corte d'Appello Torino Sez. I, 21/05/2020; Tribunale Catania Sez. IV Sent.,
04/03/2020; Tribunale Benevento Sez. II Sent., 06/02/2020).
Quanto alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse convenzionale in quanto pattuito in misura ultralegale in violazione dell'art. 1284 c.c. emerge chiaramente per atti che le condizioni economiche e i tassi applicati sono stati indicati nelle condizioni economiche del contratto e accettati tramite sottoscrizione e ogni censura risulta essere correlata alla operatività del piano di ammortamento che come si è detto non appare meritevole di critica. Nel caso di specie a fronte delle genericità delle critiche formulate avverso la nullità del tasso applicato convenzionalmente la invocata CTU sulla cui nomina persiste la difesa di parte opponente, verrebbe a ad assolvere ad una chiara funzione esplorativa, che la rende inammissibile.
In ogni caso va poi rilevato che con la comparsa di risposta è stato dedotto come, anche in considerazione della entità della somma oggetto del finanziamento, gli interessi convenzionali pattuiti e applicati siano conformi ai tassi soglia vigenti.
Va quindi condannato in accoglimento della domanda proposta con ricorso Parte_1 depositato in data 4/02/2022 da al pagamento in favore di quest'ultima della Controparte_1 somma di € 13.804,84 oltre gli interessi come da domanda sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali seguono la evidente soccombenza dell'opponente/ convenuta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2866/2022 R.G., così statuisce:
• DICHIARA la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale di
Siracusa;
• Condanna in accoglimento della domanda proposta con ricorso Parte_1 depositato in data 4/02/2022 da al pagamento in favore di Controparte_1 quest'ultima della somma di € 13.804,84 oltre gli interessi come da domanda sino al soddisfo;
• condanna al rimborso in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida nella complessiva somma di euro 5.077,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa 10 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
, nato a [...] il [...], c.f. ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ossino;
OPPONENTE
CONTRO
P. Iva Gruppo RU AL C.f. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore, (P. Iva Gruppo RU AL , c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana
n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
DR NA;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 28 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 281 sexies cpc e veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 195/2022 R.G. n. del 21.02.2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.804,84, per sorte capitale, oltre interessi e spese in forza di contratto di finanziamento n. 4915299200 stipulato con la Parte_2
Eccepiva in via preliminare la tardività della notifica del ricorso con il relativo decreto ingiuntivo essendo avvenuta oltre il termine di giorni 60 .
Deduceva inoltre il difetto di legittimazione attiva della opposta, la nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo e violazione degli artt.125 e 638 c.p.c.., e la infondatezza della pretesa creditoria azionata per insufficienza della produzione documentale.
Deduceva inoltre la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'anatocismo nel contratto di finanziamento. Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la opposizione e chiedendone CP_1 il rigetto, chiedendo termine per l'esperimento della procedura di mediazione, la concessione della provvisoria esecutorietà, e infine il rigetto dell'opposizione.
Esperito vanamente il procedimento di mediazione, concessi i termini ex art. 183, comma 6 cpc, con decreto del 28 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell' art. 281 sexies cpc comma 3° e veniva decisa come da dispositivo che segue.
******
Va dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 cpc tempestivamente dedotta dall'opponente senza contestazione ex adverso.
Risulta infatti che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 05.05.2022 oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. ; l'ingiunzione di pagamento nei confronti di risulta datata Parte_1 il 22.02.2022 e quindi il decreto avrebbe dovuto essere notificato entro sessanta giorni dal
23.04.2022.
La dichiarazione di inefficacia no esime il giudice dall'esaminare la fondatezza della pretesa azionata mediante il ricorso per il monitorio permanendo il dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa.
( cfr. Cass. n.7206/07).
Invero si istaura a seguito della proposta opposizione un giudizio autonomo di cognizione per accertare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione è unicamente la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02);
Passando al merito della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta assume la opponente carenza di legittimazione attiva della società opposta in quanto non avrebbe dimostrato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionato, non essendovi agli atti prova che la posizione debitoria riferita ad esso opponente fosse inclusa nelle cessioni intercorse tra Parte_2
e non risultando pubblicata, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, nella G.U. CP_1 del 18.07.2017 parte II n. 84 e mancando altresì l'iscrizione della stessa cessionaria nel Registro delle
Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B.
La censura con riferimento ad entrambi gli argomenti non può essere condivisa.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato Parte_2 istituto di credito e la essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in CP_1 atti del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
Risulta poi depositato da parte opposta il contratto di cessione stipulato tra e Parte_2
e gli estratti conti relativi ai crediti ceduti. CP_1
A fronte di tali emergenze processuali va poi rilevato che non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio alla luce dell'orientamento del Supremo Collegio (Cass. 17110/2019) ampiamente condiviso da questo giudice secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Ne deriva quindi che la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., al precipuo fine di agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione. La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata
a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis,
Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016), in ogni caso la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario ( vedi sul punto Cass. n. 17944 del 22/06/2023).
Quanto poi alla prova della esistenza del credito, contestata dall'opponente, va ricordato che in applicazione dell'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, operando la distribuzione fra le parti dell'onere della prova, teendo altresì conto del fatto che l'opposta ha agito in giudizio nei confronti dell'odierno opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù dei contratti di finanziamento stipulati con la cedente.
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, viene ad operare il principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass n. 826/2015).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che in ordine l'opposta odierna, attore in via sostanziale, ha compiutamente soddisfatto i propri oneri di allegazione e di prova, in quanto ha versato in atti il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, l'estratto conto con la certificazione ex art. 50 TUB, la raccomandata con cui veniva notificata la cessione del credito al debitore e allegato l'inadempimento da parte del alle obbligazioni contrattuali di rimborso Parte_1 rateale del medesimo.
A fronte di tale assetto difensivo la difesa dell'opponente è rimasta del tutto carente dal punto di vista probatorio secondo le regole richiamate in materia di inadempimento.
Per quanto riguarda in particolare le doglianze mosse in riferimento al piano di calcolo degli interessi va rilevato che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non da luogo ad alcuna capitalizzazione degli interessi
Invero tale tipo di ammortamento prevede che ciascuna rata sia costante e comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente solo sul capitale ancora da rimborsare dopo il pagamento dell'ultima rata, di talché l'adozione di tale metodo non determina violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. Ed invero, con il suddetto metodo di ammortamento, il computo degli interessi avviene mese per mese e sul capitale residuato al mese precedente, sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
La piena validità del calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento “ alla francese” è stata affermata da un consolidato indirizzo della giurisprudenza del Supremo Collegio ( così da ulitmo Cass. n. 7382/2025) che ha avallato quella di merito, condiviso anche da questo tribunale (cfr. Trib. Siracusa, Ordinanza del 27.01.2021, proc. n. 5645/2016 r.g.a.c.), (cfr.
Tribunale Torino Sez. I, 22/09/2020; Tribunale Brindisi Sent., 07/09/2020; Tribunale Roma Sez.
XVII Sent., 29/08/2020; Tribunale Catania Sez. IV Sent., 22/07/2020; Corte d'Appello Milano Sez.
III Sent., 21/07/2020; Tribunale Perugia Sez. III Sent., 24/06/2020; Tribunale Trani Sez. comm. spec.
Sent., 03/06/2020; Corte d'Appello Torino Sez. I, 21/05/2020; Tribunale Catania Sez. IV Sent.,
04/03/2020; Tribunale Benevento Sez. II Sent., 06/02/2020).
Quanto alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse convenzionale in quanto pattuito in misura ultralegale in violazione dell'art. 1284 c.c. emerge chiaramente per atti che le condizioni economiche e i tassi applicati sono stati indicati nelle condizioni economiche del contratto e accettati tramite sottoscrizione e ogni censura risulta essere correlata alla operatività del piano di ammortamento che come si è detto non appare meritevole di critica. Nel caso di specie a fronte delle genericità delle critiche formulate avverso la nullità del tasso applicato convenzionalmente la invocata CTU sulla cui nomina persiste la difesa di parte opponente, verrebbe a ad assolvere ad una chiara funzione esplorativa, che la rende inammissibile.
In ogni caso va poi rilevato che con la comparsa di risposta è stato dedotto come, anche in considerazione della entità della somma oggetto del finanziamento, gli interessi convenzionali pattuiti e applicati siano conformi ai tassi soglia vigenti.
Va quindi condannato in accoglimento della domanda proposta con ricorso Parte_1 depositato in data 4/02/2022 da al pagamento in favore di quest'ultima della Controparte_1 somma di € 13.804,84 oltre gli interessi come da domanda sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali seguono la evidente soccombenza dell'opponente/ convenuta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2866/2022 R.G., così statuisce:
• DICHIARA la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale di
Siracusa;
• Condanna in accoglimento della domanda proposta con ricorso Parte_1 depositato in data 4/02/2022 da al pagamento in favore di Controparte_1 quest'ultima della somma di € 13.804,84 oltre gli interessi come da domanda sino al soddisfo;
• condanna al rimborso in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida nella complessiva somma di euro 5.077,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa 10 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore