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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4300/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: annullamento di contratto per dolo
promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. , con sede in Pozzallo, Via Stella Polare n. 4, rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Alessandro Ingala, nel cui studio in Via Silla n. 30, è elettivamente Pt_1
domiciliata, per mandato notificato unitamente alla citazione
ATTRICE
Contro
1 in persona del legale rappresentante sig. , P.I. , CP_1 Parte_3 P.IVA_2
con sede in via Resistenza Partigiana 125/A, rappresentata e difesa giusta Pt_1
procura in calce alla comparsa costitutiva dall'Avv. Marco Belluardo, presso il cui studio sito in via Sacro Cuore 171, è elettivamente domiciliata Pt_1
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la , chiedendo Parte_1 CP_1
al Tribunale adìto “Accertare e dichiarare, per i fatti meglio specificati in parte narrativa, la nullità ai sensi degli artt. 1427 e 1439 C.C., del contratto di fornitura stipulato in data 02/01/2017 tra la e la - Parte_1 CP_1
Determinare in complessivi € 20.059,59, l'importo dei danni patiti dalla
[...]
come determinati in parte narrativa, per la condotta dolosa tenuta Parte_1
dalla convenuta in occasione della stipula del contratto stipulato in data 02/01/2017 tra la e la o in quell'altra somma che l'Ill.mo Parte_1 CP_1
Tribunale di Ragusa adito riterrà dovuta;
- E, per l'effetto, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F.: ), con sede in P.IVA_2
Via Trapani Rocciola n. 13/C, al pagamento in favore della Pt_1 Parte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 Pt_2
con sede in Pozzallo, Via Stella Polare n. 4, dell'importo complessivo di €
[...]
20.059,59, o di quell'altra somma che questo Ill.mo Tribunale di Ragusa adito riterrà dovuta;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso spese generali e C.P.A.. –“.
2 Si costituiva la società la quale chiedeva “Respinta ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e difesa;
Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cfr. Cass. Sez. 1, od.n.
30505/2023).
Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del
"deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. 1, sent.n.
20231/2022).
Nella specie è risultata l'avvenuta stipula di un contratto di fornitura di acciaio, per la realizzazione di cemento armato da utilizzare per la costruzione di un fabbricato sito in via Risorgimento, in in data 02.01.2017, con dazione di parte della Pt_1
fornitura, e versamento del 65% del prezzo della merce.
Relativamente alla parte restante del prezzo (35%) la parte acquirente rappresentava alla controparte di essere in procinto di stipulare, nelle successive settimane, dei preliminari di acquisto di appartamenti facenti parte dell'immobile da costruire, e che quindi con i relativi acconti avrebbe potuto saldare il dovuto in
3 riferimento alla fornitura di acciaio in questione.
In seguito, tuttavia, era avvenuta una sospensione dei lavori in cantiere, e la società convenuta aveva chiesto alla di sospendere le forniture. Parte_1
Soltanto a distanza di oltre due anni, nel giugno del 2019, la aveva richiesto CP_1
all'altra parte la ripresa delle forniture, che, tuttavia, erano rimaste impagate, nonostante l'emissione delle relative fatture.
Non può, tuttavia, ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova del dolo in capo alla . e soprattutto l'effettiva incidenza della circostanza rappresentata CP_1
dall'acquirente, relativa agli imminenti preliminari di vendita, nel determinismo causale del negozio, tenuto conto del decorso di un rilevante lasso temporale tra la prospettazione di tale circostanza e la ripresa delle forniture, effettuata dalla società attrice anche se nelle more nessun contratto preliminare di vendita fosse intervenuto tra la società convenuta e terzi soggetti, il che fa presumere che fosse comunque intenzione della confermare e proseguire il rapporto negoziale Parte_1
tra le parti, a dispetto dell'omessa stipula, nelle more, di preliminari di vendita, come di contro paventato dall'altra parte.
Tale circostanza è sintomatica del fatto che la prospettata stipula di preliminari non costituisse un fatto determinante, e quindi un errore essenziale nella formazione della volontà della parte, tenuto conto sia dell'arco temporale decorso prima del completamento delle forniture di acciaio che dell'avvenuto versamento di più della metà dell'Importo pattuito per la consegna della fornitura.
E' risultato peraltro documentalmente, come riferito dalla società convenuta, che nelle more si era resa necessaria una variante al progetto, e quindi i tempi di realizzazione del fabbricato, con conseguenze fornitura dell'acciaio necessario, si erano dilatati.
A ciò deve aggiungersi il periodo di crisi nel settore edilizio dovuto al COVID 19.
Non può escludersi pertanto che tutte tali evenienze abbiano inciso sulla pretesa definizione di preliminari di vendita, quale invocata da parte convenuta.
4 Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda attorea andrà rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4300/2021
R.G., così dispone:
rigetta la domanda proposta dalla società Parte_1
condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che si quantificano in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: annullamento di contratto per dolo
promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. , con sede in Pozzallo, Via Stella Polare n. 4, rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Alessandro Ingala, nel cui studio in Via Silla n. 30, è elettivamente Pt_1
domiciliata, per mandato notificato unitamente alla citazione
ATTRICE
Contro
1 in persona del legale rappresentante sig. , P.I. , CP_1 Parte_3 P.IVA_2
con sede in via Resistenza Partigiana 125/A, rappresentata e difesa giusta Pt_1
procura in calce alla comparsa costitutiva dall'Avv. Marco Belluardo, presso il cui studio sito in via Sacro Cuore 171, è elettivamente domiciliata Pt_1
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la , chiedendo Parte_1 CP_1
al Tribunale adìto “Accertare e dichiarare, per i fatti meglio specificati in parte narrativa, la nullità ai sensi degli artt. 1427 e 1439 C.C., del contratto di fornitura stipulato in data 02/01/2017 tra la e la - Parte_1 CP_1
Determinare in complessivi € 20.059,59, l'importo dei danni patiti dalla
[...]
come determinati in parte narrativa, per la condotta dolosa tenuta Parte_1
dalla convenuta in occasione della stipula del contratto stipulato in data 02/01/2017 tra la e la o in quell'altra somma che l'Ill.mo Parte_1 CP_1
Tribunale di Ragusa adito riterrà dovuta;
- E, per l'effetto, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F.: ), con sede in P.IVA_2
Via Trapani Rocciola n. 13/C, al pagamento in favore della Pt_1 Parte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 Pt_2
con sede in Pozzallo, Via Stella Polare n. 4, dell'importo complessivo di €
[...]
20.059,59, o di quell'altra somma che questo Ill.mo Tribunale di Ragusa adito riterrà dovuta;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso spese generali e C.P.A.. –“.
2 Si costituiva la società la quale chiedeva “Respinta ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e difesa;
Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Ciò premesso, occorre preliminarmente precisare che, in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cfr. Cass. Sez. 1, od.n.
30505/2023).
Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del
"deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. 1, sent.n.
20231/2022).
Nella specie è risultata l'avvenuta stipula di un contratto di fornitura di acciaio, per la realizzazione di cemento armato da utilizzare per la costruzione di un fabbricato sito in via Risorgimento, in in data 02.01.2017, con dazione di parte della Pt_1
fornitura, e versamento del 65% del prezzo della merce.
Relativamente alla parte restante del prezzo (35%) la parte acquirente rappresentava alla controparte di essere in procinto di stipulare, nelle successive settimane, dei preliminari di acquisto di appartamenti facenti parte dell'immobile da costruire, e che quindi con i relativi acconti avrebbe potuto saldare il dovuto in
3 riferimento alla fornitura di acciaio in questione.
In seguito, tuttavia, era avvenuta una sospensione dei lavori in cantiere, e la società convenuta aveva chiesto alla di sospendere le forniture. Parte_1
Soltanto a distanza di oltre due anni, nel giugno del 2019, la aveva richiesto CP_1
all'altra parte la ripresa delle forniture, che, tuttavia, erano rimaste impagate, nonostante l'emissione delle relative fatture.
Non può, tuttavia, ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova del dolo in capo alla . e soprattutto l'effettiva incidenza della circostanza rappresentata CP_1
dall'acquirente, relativa agli imminenti preliminari di vendita, nel determinismo causale del negozio, tenuto conto del decorso di un rilevante lasso temporale tra la prospettazione di tale circostanza e la ripresa delle forniture, effettuata dalla società attrice anche se nelle more nessun contratto preliminare di vendita fosse intervenuto tra la società convenuta e terzi soggetti, il che fa presumere che fosse comunque intenzione della confermare e proseguire il rapporto negoziale Parte_1
tra le parti, a dispetto dell'omessa stipula, nelle more, di preliminari di vendita, come di contro paventato dall'altra parte.
Tale circostanza è sintomatica del fatto che la prospettata stipula di preliminari non costituisse un fatto determinante, e quindi un errore essenziale nella formazione della volontà della parte, tenuto conto sia dell'arco temporale decorso prima del completamento delle forniture di acciaio che dell'avvenuto versamento di più della metà dell'Importo pattuito per la consegna della fornitura.
E' risultato peraltro documentalmente, come riferito dalla società convenuta, che nelle more si era resa necessaria una variante al progetto, e quindi i tempi di realizzazione del fabbricato, con conseguenze fornitura dell'acciaio necessario, si erano dilatati.
A ciò deve aggiungersi il periodo di crisi nel settore edilizio dovuto al COVID 19.
Non può escludersi pertanto che tutte tali evenienze abbiano inciso sulla pretesa definizione di preliminari di vendita, quale invocata da parte convenuta.
4 Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda attorea andrà rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4300/2021
R.G., così dispone:
rigetta la domanda proposta dalla società Parte_1
condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che si quantificano in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
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