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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2024, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4662 del
R.G. 2021, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Caterina Palumbo, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti. ATTORE
E
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Graziana Quaranta, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti. CONVENUTA
NONCHE'
1 il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale, INTERVENUTO
All'udienza del 05.07.24 le parti precisavano le
conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2021, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Taranto
[...] in data 10.06.2002 con che dalla loro Controparte_1 unione erano nati in data 15.06.2006 e 09.10.2011 i figli e e che con sentenza n. 1058/2020 del Per_1 Per_2
Tribunale di Taranto era stata pronunziata la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Il ricorrente chiedeva altresì la revoca dell'assegno previsto per il mantenimento della moglie e la riduzione di quello previsto per i figli.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, chiedendo la conferma dell'assegno previsto in suo favore e l'aumento di quello previsto per i figli.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 1421/2022 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del
05.07.24 le parti precisavano le conclusioni.
2 Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre occuparsi in primo luogo della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della moglie formulata dal . Parte_1
E' opportuno a tal proposito in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art.5 c.VI L 1°.12.1970 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa- compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un.
11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez.I
17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781).
3 E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ. sez.VI 22.05.2019 n.13902,
Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I
13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez.I 10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, escluso ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, osserva il collegio che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della atteso che dall'istruttoria espletata non è emersa CP_1 la “inadeguatezza” dei suoi mezzi economici rispetto a quelli del . Parte_1
Ed infatti, la convenuta, pienamente abile al lavoro, appena quarantenne al momento della separazione e capace di produrre, sia pur non continuativamente, redditi da lavoro dipendente (vedi Informative della Guardia di Finanza in atti relative all'anno 2022), non ha in alcun modo provato nel corso del giudizio l'esistenza tra lei e la controparte di un significativo squilibrio economico, presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
Non sono emersi, in particolare, nel corso della istruttoria significativi elementi di valutazione in ordine alle effettive capacità patrimoniali del , attualmente Parte_1 residente all'estero, e presumibilmente ancora attivo nel settore della macellazione delle carni (vedi sentenza di separazione n. 1058/2020 del Tribunale di Taranto).
Non risulta inoltre fornita dalla convenuta alcuna prova con riferimento a particolari “aspettative professionali” cui
4 abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né risultano forniti elementi di valutazione in ordine ad eventuali rinunzie a possibili avanzamenti di carriera attribuibili al suo ruolo assunto nella famiglia.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della CP_1
Passando all'esame delle ulteriori domande collegate al divorzio, dato atto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio , vanno decise in primo luogo le Per_1 questioni relative al regime di affidamento e collocazione del figlio minorenne . Per_2
Il collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del figlio in conformità alla Per_2 soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Allo stesso modo, è opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza del figlio con la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, sussistono i presupposti per confermare i provvedimenti in vigore.
5 Quanto all'assegno di mantenimento in favore della prole, tenuto conto delle capacità patrimoniali di entrambe le parti nonché delle accresciute esigenze di vita e di relazione dei figli e , oggi di 18 e 13 anni, ritiene Per_1 Per_2 congruo il collegio determinare in euro 600,00 mensili l'importo che il ricorrente dovrà corrispondere alla convenuta a titolo di assegno di mantenimento, in ragione di euro 300,00 per ciascun figlio.
Il dovrà inoltre contribuire in ragione del 50% Parte_1 al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa tra Parte_1
e ogni ulteriore istanza,
[...] Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca con decorrenza dalla data della presente pronunzia l'assegno di mantenimento previsto a carico di per il mantenimento di Parte_1 CP_1
;
[...]
2) affida il figlio minore ad entrambi genitori Per_2
con collocazione presso la madre alla quale assegna la
6 casa coniugale, con conferma dei provvedimenti della separazione in ordine al diritto di visita del padre;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere Parte_1
alla la somma mensile di euro 600,00 per il CP_1
mantenimento dei figli, in ragione di euro 300,00 per ciascuno;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50%
delle spese straordinarie;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 29.11.24.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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