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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3811/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 20 febbraio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Cristina Pasquini in sostituzione dell'avv. Anna
Cordoni. L'avv. Pasquni insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Per parte convenuta opposta compare l'avv. Lucia Del
Papa in sostituzione dell'avv. Marco Rossi.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione il sig. (c.f. ) spiegava opposizione Parte_1 C.F._1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1121/2022, notificatogli il 31 agosto 2022, di cui al procedimento
R.G. n. 2867/2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare immediatamente in favore della società “ (c.f. ) la somma di € 11.028,76 oltre interessi come Controparte_1 P.IVA_1 da domanda e spese, in ragione di un contratto stipulato dall'odierno ingiunto il 29 novembre
2000 con “ , che produceva, sul quale era maturato un Controparte_2 credito poi ceduto pro soluto a “ con atto del 28/12/2018 che parimenti produceva Controparte_1
e la cui domanda di pagamento era stata notificata all'odierno opponente con la prodotta raccomandata, con compiuta giacenza, del 28/12/2018. In forza del prodotto estratto conto con certificazione ex art. 50 T.U.B. la cessionaria proponeva pertanto il ricorso per Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo, accolto e qui opposto.
Lamentava in particolare l'opponente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, in quanto risalente all'anno 2000 e di cui non aveva ricevuto alcuna comunicazione sino all'anno 2018.
Lamentava altresì il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto difettava la prova della cessione del credito particolare nel provvedimento di cessione in blocco prodotto dalla ricorrente.
Lamentava infine l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il credito nel suo esatto ammontare. Domandava pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, l'accertamento della prescrizione del credito e in ogni caso la revoca del Decreto in quanto nulla era dovuto alla società opposta. In subordine domandava la rideterminazione del dovuto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1 C Si costituiva in giudizio l'opposta società “ ”, rilevando dapprima come l'opponente non avesse specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la stipulazione del contratto di conto corrente con la l'importo a credito dell'opposta di € 11.028,76 e la mancata restituzione CP_2 dello stesso, essendo viceversa onere del debitore contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate, citando giurisprudenza sul punto. Rilevava inoltre come fosse spirato il termine della prima difesa utile per la proposizione di dette contestazioni. Rilevava altresì come il credito fosse provato dalla produzione del titolo e come l'inadempimento non fosse contestato. Contestava inoltre l'eccepita prescrizione, rilevando come la stessa non corresse prima della chiusura del conto corrente e in assenza di rimesse solutorie, avendo la banca comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente in data 11/9/2017 mediante raccomandata che produceva. Produceva quindi la lista dei singoli crediti ceduti, tra i quali quello nei confronti dell'odierno opponente, oltre alla cessione già prodotta in sede monitoria. Contestava infine la pretesa eccezione di difetto di legittimazione e il preteso disconoscimento di conformità, concludendo per il rigetto dell'opposizione previa conferma della concessa provvisoria esecutività al Decreto opposto, con vittoria di spese e compenso professionale.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, che disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria, al cui esito negativo concedeva i richiesti termini per memorie e quindi disponeva procedersi a consulenza contabile nominando CTU nella persona della Dott.ssa Persona_1 che prestava giuramento all'udienza del 12 febbraio 2024. La causa era quindi assegnata al sottoscritto, dinanzi al quale la CTU dichiarava quindi di non poter adempiere all'incarico ricevuto per l'impossibilità di parte convenuta opposta a fornire la documentazione contabile necessaria.
Tale circostanza veniva confermata dal procuratore di parte convenuta all'udienza del 23 maggio
2024, dove la stessa parte dichiarava di non essere in possesso degli estratti conto perché il credito era deteriorato e non originario. Il Giudice esonerava quindi il CTU dall'incarico e rinviava per l'eventuale accettazione della proposta di di chiudere la controversia a spese CP_3 compensate. Alla successiva udienza l'opponente dichiarava di non accettare la proposta transattiva e il Giudice fissava udienza di pc, al cui esito rinviava all'udienza odierna per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., concessi termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando ora all'esito dell'istruttoria occorre osservare che non risulta provata la titolarità del credito oggetto del presente giudizio. La C.T.U. ha inoltre dichiarato di non poter procedere all'espletamento dell'incarico ricevuto per l'impossibilità di rinvenire i movimenti contabili che avevano dato origine al credito stesso, non essendo stata depositata la documentazione richiesta.
Tale circostanza permane ad oggi e, di conseguenza, al di là delle considerazioni sull'esistenza originaria del credito, egualmente permane il dubbio sulla titolarità dello stesso, mancando la prova del suo trasferimento all'odierna ingiungente.
La stessa parte opposta ha del resto, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avanzato la proposta di chiudere la lite a spese compensate, con rinuncia al Decreto Ingiuntivo opposto.
Tale proposta non è stata accolta dall'opponente, che l'ha rifiutata in ragione del proprio preteso
2 diritto alla rifusione delle spese legali. Tale diritto deve ritenersi ora accertato, in ragione della mancata prova della titolarità del credito opposto in questa sede di cognizione piena.
Di conseguenza il Decreto opposto andrà revocato e parte convenuta opposta dovrà essere condannata alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte convenuta opposta, “ , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali di parte attrice opponente, sig.
, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Parte_1
I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 20 febbraio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Cristina Pasquini in sostituzione dell'avv. Anna
Cordoni. L'avv. Pasquni insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Per parte convenuta opposta compare l'avv. Lucia Del
Papa in sostituzione dell'avv. Marco Rossi.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione il sig. (c.f. ) spiegava opposizione Parte_1 C.F._1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1121/2022, notificatogli il 31 agosto 2022, di cui al procedimento
R.G. n. 2867/2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare immediatamente in favore della società “ (c.f. ) la somma di € 11.028,76 oltre interessi come Controparte_1 P.IVA_1 da domanda e spese, in ragione di un contratto stipulato dall'odierno ingiunto il 29 novembre
2000 con “ , che produceva, sul quale era maturato un Controparte_2 credito poi ceduto pro soluto a “ con atto del 28/12/2018 che parimenti produceva Controparte_1
e la cui domanda di pagamento era stata notificata all'odierno opponente con la prodotta raccomandata, con compiuta giacenza, del 28/12/2018. In forza del prodotto estratto conto con certificazione ex art. 50 T.U.B. la cessionaria proponeva pertanto il ricorso per Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo, accolto e qui opposto.
Lamentava in particolare l'opponente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, in quanto risalente all'anno 2000 e di cui non aveva ricevuto alcuna comunicazione sino all'anno 2018.
Lamentava altresì il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto difettava la prova della cessione del credito particolare nel provvedimento di cessione in blocco prodotto dalla ricorrente.
Lamentava infine l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il credito nel suo esatto ammontare. Domandava pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, l'accertamento della prescrizione del credito e in ogni caso la revoca del Decreto in quanto nulla era dovuto alla società opposta. In subordine domandava la rideterminazione del dovuto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1 C Si costituiva in giudizio l'opposta società “ ”, rilevando dapprima come l'opponente non avesse specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la stipulazione del contratto di conto corrente con la l'importo a credito dell'opposta di € 11.028,76 e la mancata restituzione CP_2 dello stesso, essendo viceversa onere del debitore contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi annotate, citando giurisprudenza sul punto. Rilevava inoltre come fosse spirato il termine della prima difesa utile per la proposizione di dette contestazioni. Rilevava altresì come il credito fosse provato dalla produzione del titolo e come l'inadempimento non fosse contestato. Contestava inoltre l'eccepita prescrizione, rilevando come la stessa non corresse prima della chiusura del conto corrente e in assenza di rimesse solutorie, avendo la banca comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente in data 11/9/2017 mediante raccomandata che produceva. Produceva quindi la lista dei singoli crediti ceduti, tra i quali quello nei confronti dell'odierno opponente, oltre alla cessione già prodotta in sede monitoria. Contestava infine la pretesa eccezione di difetto di legittimazione e il preteso disconoscimento di conformità, concludendo per il rigetto dell'opposizione previa conferma della concessa provvisoria esecutività al Decreto opposto, con vittoria di spese e compenso professionale.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, che disponeva procedersi alla mediazione obbligatoria, al cui esito negativo concedeva i richiesti termini per memorie e quindi disponeva procedersi a consulenza contabile nominando CTU nella persona della Dott.ssa Persona_1 che prestava giuramento all'udienza del 12 febbraio 2024. La causa era quindi assegnata al sottoscritto, dinanzi al quale la CTU dichiarava quindi di non poter adempiere all'incarico ricevuto per l'impossibilità di parte convenuta opposta a fornire la documentazione contabile necessaria.
Tale circostanza veniva confermata dal procuratore di parte convenuta all'udienza del 23 maggio
2024, dove la stessa parte dichiarava di non essere in possesso degli estratti conto perché il credito era deteriorato e non originario. Il Giudice esonerava quindi il CTU dall'incarico e rinviava per l'eventuale accettazione della proposta di di chiudere la controversia a spese CP_3 compensate. Alla successiva udienza l'opponente dichiarava di non accettare la proposta transattiva e il Giudice fissava udienza di pc, al cui esito rinviava all'udienza odierna per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., concessi termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Passando ora all'esito dell'istruttoria occorre osservare che non risulta provata la titolarità del credito oggetto del presente giudizio. La C.T.U. ha inoltre dichiarato di non poter procedere all'espletamento dell'incarico ricevuto per l'impossibilità di rinvenire i movimenti contabili che avevano dato origine al credito stesso, non essendo stata depositata la documentazione richiesta.
Tale circostanza permane ad oggi e, di conseguenza, al di là delle considerazioni sull'esistenza originaria del credito, egualmente permane il dubbio sulla titolarità dello stesso, mancando la prova del suo trasferimento all'odierna ingiungente.
La stessa parte opposta ha del resto, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avanzato la proposta di chiudere la lite a spese compensate, con rinuncia al Decreto Ingiuntivo opposto.
Tale proposta non è stata accolta dall'opponente, che l'ha rifiutata in ragione del proprio preteso
2 diritto alla rifusione delle spese legali. Tale diritto deve ritenersi ora accertato, in ragione della mancata prova della titolarità del credito opposto in questa sede di cognizione piena.
Di conseguenza il Decreto opposto andrà revocato e parte convenuta opposta dovrà essere condannata alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte convenuta opposta, “ , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese legali di parte attrice opponente, sig.
, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Parte_1
I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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