TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 14167/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 14167 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Iannicelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla Piazza Amedeo n.15, giusta procura in atti
ATTORE
E
P.I. , in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_1
Dirigenti e procuratori speciali p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Erasmo Augeri ed elett.te dom.ta presso il suo studio in in Napoli, alla
Via G. Melisurgo n. 44, giusta procura in atti
CONVENUTA
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: assicurazione contro gli infortuni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data
21.5.2021, conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere, in forza di polizza infortuni n. 337012/34, denominata
“Professione medico”, a tutela degli infortuni sia in ambito professionale che extra-professionale, stipulata dall'attore con l'allora il pagamento dell'indennizzo a lui spettante a Controparte_2
seguito di un infortunio subito in data il 30.1.2011, oltre interessi, rivalutazione, nonché del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.
In particolare parte attrice rappresentava di aver subito un intervento chirurgico a seguito dell'infortunio suddetto, e di aver riportato un'invalidità permanente del 25%, come da consulenza di parte depositata in atti, derivante dagli esiti di frattura del collo chirurgico n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 3 dell'omero, da un dismorfismo della testa dell'omero e da note di tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite omerale.
Evidenziava, inoltre, di essersi sottoposto a visita medica presso il fiduciario della convenuta, il quale aveva riconosciuto una valutazione nella misura del 10%, di I.P. a tabella Inail e del 7% a tabella Ania, oltre a una diaria da immobilizzazione di 30 giorni, in base alla quale la compagnia assicurativa aveva inviato un assegno per un importo di
Euro 12.911,00, trattenuto dall' in acconto sul maggior danno. Pt_1
Sottolineava, infine, la mancata risposta della convenuta, senza giustificato motivo, alle due richieste di attivazione della procedura arbitrale, nonché la mancata partecipazione alla procedura della mediazione proposta dall'attore prima di adire l'intestato Tribunale.
3. In prima udienza (18.10.2021), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, parte convenuta non si era costituita e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando alla nuova udienza del 7.4.2022.
4. Si costituiva, tardivamente, la convenuta, eccependo che la polizza stipulata dall'attore, agli artt. 23 e 24 delle sue condizioni, prevedeva l'applicazione di una franchigia del 5% in caso d'invalidità permanente, nonché per l'inabilità temporanea una franchigia pari a giorni otto.
Rappresentava, quindi, di aver pagato, in base alle risultanze della valutazione effettuata dal proprio fiduciario, l'importo ritenuto congruo, al netto delle franchigie previste, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
5. L'istruttoria è consistita nell'espletamento di una CTU medico legale
“onde accertare il grado di invalidità riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio dedotto in giudizio, determinato alla stregua delle Tabelle Inail e dei criteri previsti dall'art. 23) delle condizioni di polizza, nonché l'inabilità temporanea totale e parziale sofferta” (cfr. ordinanza del 7.4.2022).
6. All'udienza del 29.5.2025 - la prima celebrata dallo scrivente - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 4 7. La domanda è fondata soltanto in minima parte.
Parte attrice ha adempiuto il proprio onere probatorio, depositando la denuncia per infortunio e la polizza assicurativa stipulata.
Va invero rappresentato che la non ha Controparte_1 disconosciuto l'esistenza della polizza, né il fatto storico (effettuando peraltro un pagamento parziale), limitandosi a contestare il quantum richiesto e a sottolineare l'esistenza delle franchigie di cui agli artt. 23
e 24 della polizza.
La sussistenza tra le parti del titolo negoziale può ritenersi quindi comunque provato.
8. Per quanto attiene al danno riportato dall'attore, il CTU, Dott.
[...]
nella relazione depositata il 24.5.2023, ha riconosciuto Per_1 all una “frattura pluriframmentaria epifisi prossimale omero Pt_1
destro (collo chirurgico e testa omerale) con interessamento tendineo della cuffia da trauma sportivo cui seguiva iniziale immobilizzazione e successivo intervento chirurgico di riduzione cruenta e apposizione di placca e viti metalliche, cui conseguono postumi di natura anatomo- funzionale descritti nel presente esame clinico conseguenti alla frattura ossea e all'interessamento tendineo del sovraspinato che determinano una limitazione funzionale dell'articolazione della scapoloomerale a destra, in soggetto destrimane, e consensuale ipostenia dell'arto in toto”, ed una percentuale del danno biologico pari all'11%, valutato in base al DPR 1124 del 1965 (Vecchie tabelle INAIL), come da polizza.
Nulla dice sull'inabilità temporanea totale e parziale sofferta dall'attore, che pure costituivano oggetto dei quesiti formulati all'udienza del
7.4.22, richiamati nel verbale di udienza di conferimento incarico del
23.6.2022.
Vale la pena sottolineare, tuttavia, che i giorni di i.t.t. e i.t.p. erano stati comunque calcolati dal fiduciario della Compagnia assicurativa e liquidati nell'acconto e che parte attrice nelle sue conclusioni chiede semplicemente “condannare…al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente residuata all'attore, nella misura provata, o nella diversa misura che emergerà dalle
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 5 risultanze istruttorie del giudizio…”, essendo dunque tardive le richieste di liquidazione di ITT ed ITP avanzate con le note del
15.5.2025.
Detto ciò, lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni del CTU sulla percentuale del danno biologico riconosciuta.
Del resto, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.
1815/2015).
Né possono essere tenute in considerazione le contestazioni dell'attore, in sede di conclusioni, alla consulenza tecnica espletata sostenendo che il ctu “non ha tenuto conto che il contratto contempla la
“supervalutazione” per le lesioni all'arto superiore perché è una polizza predisposta per i medici, avrebbe dovuto eseguire un calcolo proporzionale della menomazione accertata con la perdita totale dell'arto superiore che lo avrebbe dovuto condurre ad una valutazione quanto meno del 13%”.
A ben vedere l'attore non ha neppure indicato ove sia prevista tale supervalutazione che, in ogni caso, non appare pertinente alla fattispecie in esame, tenuto conto dell'attività svolta dall' Pt_1
9. Occorre, dunque, procedere ora alla liquidazione del danno, tenuto conto di quanto già trattenuto da parte attrice a titolo di maggior danno.
Innanzitutto la polizza per infortuni escludeva l'indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o pari al 5% (art. 23) su un massimale eccedente L. 250.000.000 e fino a L. 500.000.000.
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 6 L'invalidità permanente riportata dall' così come riconosciuta dal Pt_1 ctu, è pari all'11%, per un importo ancora spettante all'attore, alla data del deposito della CTU, 24.5.2023, di € 2.478,00 calcolato secondo i criteri previsti dall'art. 23 delle Condizioni di polizza (cfr. note di parte convenuta del 5.2.2024 e 30.1.2025) nei cui confronti l'attore non ha minimamente preso posizione.
L difatti, con le note del 25.5.2025 (p. 7) ha effettuato un altro Pt_1
conteggio (€ 21.329,66) che non ha alcun fondamento pattizio.
Egli, difatti, sostiene che “per i primi 5 punti percentuali di invalidità la polizza non prevede alcuna franchigia sul capitale assicurato fino a
250.000.000 di Lire.
Di conseguenza al dott. andrà, innanzitutto, riconosciuto Parte_1
l'indennizzo di 250.000.000 x 5% = 12.500.000 di lire
Il dott. ha, poi, diritto all'indennità sul capitale di Parte_1
480.000.000 di Lire solo per il grado di invalidità eccedente il 5%, e quindi sulla base delle conclusioni della c.t.u. ad un importo pari a
28.800.000 di Lire (così calcolato 480.000.000 x 6% che deriva dalla differenza dell' 11% di I.P. emersa dalla c.t.u. – 5% franchigia).
Il totale dell'indennizzo da invalidità permanente, per l'intero capitale assicurato, è quindi pari a L. 41.300.000 (12.500.000 per i primi 5 punti percentuali sul capitale fino a 250 milioni + 28.800.000 per gli ulteriori
6 punti percentuali sul capitale di 480 miloni) che equivalgono agli attuali € 21.329,66”.
A ben vedere la polizza prevede tutt'altro, ossia “sul capitale eccedente
Lire 250.000,00 e fino a Lire 500.000,00 (come nel caso di specie) non si corrisponde alcuna indennità se il grado d'invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti dalle norme di assicurazione non superi il 5%. Qualora il grado d'invalidità permanente risulti superiore al 5% l'indennità da liquidare sarà commisurata alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità” (art. 23).
Quindi per i primi 5 punti di invalidità non è vero che non vi è franchigia, ma non vi è proprio diritto all'indennizzo.
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 7 L'importo sopra indicato va però devalutato al giorno del sinistro
(30.1.2011), alla cui data era pari ad € 1.974,50 (coeff. Istat – Indice
F.O.I. applicato per effettuare la devalutazione: 0,797).
Sulla somma residua, trattandosi di un debito di valore, vanno riconosciuti interessi e rivalutazione secondo gli insegnamenti forniti da Cass. S.U. n. 1712/1995, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
All'attualità dunque l'importo spettante all'attore è pari ad € 2.965,24, di cui € 429,98 per interessi ed € 560,76 (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,284), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo.
10. Trattandosi di un indennizzo assicurativo, va invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (peraltro del tutto sprovvisti di supporto probatorio).
11. Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, stante l'accoglimento parziale della domanda di indennizzo ed il rigetto della domanda risarcitoria per danni non patrimoniali, vanno integralmente compensate, ex art. 92 c.p.c..
Non vanno dunque riconosciute neppure le spese di CTP.
Invero, come ragionevolmente ribadito anche da Cass. n. 29819/19, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.
84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n.
1907/1984)”.
Tenuto conto che la convenuta aveva riconosciuto il 10% di invalidità invece dell'11%, mentre il CTP aveva riconosciuto una percentuale n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 8 inverosimile del 25% di invalidità, appare corretto escludere la ripetizione dell'importo domandato di € 400,00.
12. La convenuta, infine, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
(art. 8, comma 4-bis D.lgs. n. 28/10 operante ratione temporis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea, così come specificato in parte motiva;
2) per l'effetto di cui sub 1), condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di , dell'ulteriore importo di € 2.965,24, oltre Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU;
4) condanna al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis D.lgs. n. 28/10 operante ratione temporis.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 14167/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 14167 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Iannicelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla Piazza Amedeo n.15, giusta procura in atti
ATTORE
E
P.I. , in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_1
Dirigenti e procuratori speciali p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Erasmo Augeri ed elett.te dom.ta presso il suo studio in in Napoli, alla
Via G. Melisurgo n. 44, giusta procura in atti
CONVENUTA
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: assicurazione contro gli infortuni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data
21.5.2021, conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere, in forza di polizza infortuni n. 337012/34, denominata
“Professione medico”, a tutela degli infortuni sia in ambito professionale che extra-professionale, stipulata dall'attore con l'allora il pagamento dell'indennizzo a lui spettante a Controparte_2
seguito di un infortunio subito in data il 30.1.2011, oltre interessi, rivalutazione, nonché del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.
In particolare parte attrice rappresentava di aver subito un intervento chirurgico a seguito dell'infortunio suddetto, e di aver riportato un'invalidità permanente del 25%, come da consulenza di parte depositata in atti, derivante dagli esiti di frattura del collo chirurgico n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 3 dell'omero, da un dismorfismo della testa dell'omero e da note di tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite omerale.
Evidenziava, inoltre, di essersi sottoposto a visita medica presso il fiduciario della convenuta, il quale aveva riconosciuto una valutazione nella misura del 10%, di I.P. a tabella Inail e del 7% a tabella Ania, oltre a una diaria da immobilizzazione di 30 giorni, in base alla quale la compagnia assicurativa aveva inviato un assegno per un importo di
Euro 12.911,00, trattenuto dall' in acconto sul maggior danno. Pt_1
Sottolineava, infine, la mancata risposta della convenuta, senza giustificato motivo, alle due richieste di attivazione della procedura arbitrale, nonché la mancata partecipazione alla procedura della mediazione proposta dall'attore prima di adire l'intestato Tribunale.
3. In prima udienza (18.10.2021), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, parte convenuta non si era costituita e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviando alla nuova udienza del 7.4.2022.
4. Si costituiva, tardivamente, la convenuta, eccependo che la polizza stipulata dall'attore, agli artt. 23 e 24 delle sue condizioni, prevedeva l'applicazione di una franchigia del 5% in caso d'invalidità permanente, nonché per l'inabilità temporanea una franchigia pari a giorni otto.
Rappresentava, quindi, di aver pagato, in base alle risultanze della valutazione effettuata dal proprio fiduciario, l'importo ritenuto congruo, al netto delle franchigie previste, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
5. L'istruttoria è consistita nell'espletamento di una CTU medico legale
“onde accertare il grado di invalidità riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio dedotto in giudizio, determinato alla stregua delle Tabelle Inail e dei criteri previsti dall'art. 23) delle condizioni di polizza, nonché l'inabilità temporanea totale e parziale sofferta” (cfr. ordinanza del 7.4.2022).
6. All'udienza del 29.5.2025 - la prima celebrata dallo scrivente - sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 4 7. La domanda è fondata soltanto in minima parte.
Parte attrice ha adempiuto il proprio onere probatorio, depositando la denuncia per infortunio e la polizza assicurativa stipulata.
Va invero rappresentato che la non ha Controparte_1 disconosciuto l'esistenza della polizza, né il fatto storico (effettuando peraltro un pagamento parziale), limitandosi a contestare il quantum richiesto e a sottolineare l'esistenza delle franchigie di cui agli artt. 23
e 24 della polizza.
La sussistenza tra le parti del titolo negoziale può ritenersi quindi comunque provato.
8. Per quanto attiene al danno riportato dall'attore, il CTU, Dott.
[...]
nella relazione depositata il 24.5.2023, ha riconosciuto Per_1 all una “frattura pluriframmentaria epifisi prossimale omero Pt_1
destro (collo chirurgico e testa omerale) con interessamento tendineo della cuffia da trauma sportivo cui seguiva iniziale immobilizzazione e successivo intervento chirurgico di riduzione cruenta e apposizione di placca e viti metalliche, cui conseguono postumi di natura anatomo- funzionale descritti nel presente esame clinico conseguenti alla frattura ossea e all'interessamento tendineo del sovraspinato che determinano una limitazione funzionale dell'articolazione della scapoloomerale a destra, in soggetto destrimane, e consensuale ipostenia dell'arto in toto”, ed una percentuale del danno biologico pari all'11%, valutato in base al DPR 1124 del 1965 (Vecchie tabelle INAIL), come da polizza.
Nulla dice sull'inabilità temporanea totale e parziale sofferta dall'attore, che pure costituivano oggetto dei quesiti formulati all'udienza del
7.4.22, richiamati nel verbale di udienza di conferimento incarico del
23.6.2022.
Vale la pena sottolineare, tuttavia, che i giorni di i.t.t. e i.t.p. erano stati comunque calcolati dal fiduciario della Compagnia assicurativa e liquidati nell'acconto e che parte attrice nelle sue conclusioni chiede semplicemente “condannare…al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo per l'invalidità permanente residuata all'attore, nella misura provata, o nella diversa misura che emergerà dalle
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 5 risultanze istruttorie del giudizio…”, essendo dunque tardive le richieste di liquidazione di ITT ed ITP avanzate con le note del
15.5.2025.
Detto ciò, lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni del CTU sulla percentuale del danno biologico riconosciuta.
Del resto, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.
1815/2015).
Né possono essere tenute in considerazione le contestazioni dell'attore, in sede di conclusioni, alla consulenza tecnica espletata sostenendo che il ctu “non ha tenuto conto che il contratto contempla la
“supervalutazione” per le lesioni all'arto superiore perché è una polizza predisposta per i medici, avrebbe dovuto eseguire un calcolo proporzionale della menomazione accertata con la perdita totale dell'arto superiore che lo avrebbe dovuto condurre ad una valutazione quanto meno del 13%”.
A ben vedere l'attore non ha neppure indicato ove sia prevista tale supervalutazione che, in ogni caso, non appare pertinente alla fattispecie in esame, tenuto conto dell'attività svolta dall' Pt_1
9. Occorre, dunque, procedere ora alla liquidazione del danno, tenuto conto di quanto già trattenuto da parte attrice a titolo di maggior danno.
Innanzitutto la polizza per infortuni escludeva l'indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o pari al 5% (art. 23) su un massimale eccedente L. 250.000.000 e fino a L. 500.000.000.
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 6 L'invalidità permanente riportata dall' così come riconosciuta dal Pt_1 ctu, è pari all'11%, per un importo ancora spettante all'attore, alla data del deposito della CTU, 24.5.2023, di € 2.478,00 calcolato secondo i criteri previsti dall'art. 23 delle Condizioni di polizza (cfr. note di parte convenuta del 5.2.2024 e 30.1.2025) nei cui confronti l'attore non ha minimamente preso posizione.
L difatti, con le note del 25.5.2025 (p. 7) ha effettuato un altro Pt_1
conteggio (€ 21.329,66) che non ha alcun fondamento pattizio.
Egli, difatti, sostiene che “per i primi 5 punti percentuali di invalidità la polizza non prevede alcuna franchigia sul capitale assicurato fino a
250.000.000 di Lire.
Di conseguenza al dott. andrà, innanzitutto, riconosciuto Parte_1
l'indennizzo di 250.000.000 x 5% = 12.500.000 di lire
Il dott. ha, poi, diritto all'indennità sul capitale di Parte_1
480.000.000 di Lire solo per il grado di invalidità eccedente il 5%, e quindi sulla base delle conclusioni della c.t.u. ad un importo pari a
28.800.000 di Lire (così calcolato 480.000.000 x 6% che deriva dalla differenza dell' 11% di I.P. emersa dalla c.t.u. – 5% franchigia).
Il totale dell'indennizzo da invalidità permanente, per l'intero capitale assicurato, è quindi pari a L. 41.300.000 (12.500.000 per i primi 5 punti percentuali sul capitale fino a 250 milioni + 28.800.000 per gli ulteriori
6 punti percentuali sul capitale di 480 miloni) che equivalgono agli attuali € 21.329,66”.
A ben vedere la polizza prevede tutt'altro, ossia “sul capitale eccedente
Lire 250.000,00 e fino a Lire 500.000,00 (come nel caso di specie) non si corrisponde alcuna indennità se il grado d'invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti dalle norme di assicurazione non superi il 5%. Qualora il grado d'invalidità permanente risulti superiore al 5% l'indennità da liquidare sarà commisurata alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità” (art. 23).
Quindi per i primi 5 punti di invalidità non è vero che non vi è franchigia, ma non vi è proprio diritto all'indennizzo.
n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 7 L'importo sopra indicato va però devalutato al giorno del sinistro
(30.1.2011), alla cui data era pari ad € 1.974,50 (coeff. Istat – Indice
F.O.I. applicato per effettuare la devalutazione: 0,797).
Sulla somma residua, trattandosi di un debito di valore, vanno riconosciuti interessi e rivalutazione secondo gli insegnamenti forniti da Cass. S.U. n. 1712/1995, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
All'attualità dunque l'importo spettante all'attore è pari ad € 2.965,24, di cui € 429,98 per interessi ed € 560,76 (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,284), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo.
10. Trattandosi di un indennizzo assicurativo, va invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (peraltro del tutto sprovvisti di supporto probatorio).
11. Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, stante l'accoglimento parziale della domanda di indennizzo ed il rigetto della domanda risarcitoria per danni non patrimoniali, vanno integralmente compensate, ex art. 92 c.p.c..
Non vanno dunque riconosciute neppure le spese di CTP.
Invero, come ragionevolmente ribadito anche da Cass. n. 29819/19, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.
84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n.
1907/1984)”.
Tenuto conto che la convenuta aveva riconosciuto il 10% di invalidità invece dell'11%, mentre il CTP aveva riconosciuto una percentuale n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 8 inverosimile del 25% di invalidità, appare corretto escludere la ripetizione dell'importo domandato di € 400,00.
12. La convenuta, infine, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo
(art. 8, comma 4-bis D.lgs. n. 28/10 operante ratione temporis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea, così come specificato in parte motiva;
2) per l'effetto di cui sub 1), condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di , dell'ulteriore importo di € 2.965,24, oltre Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione fino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU;
4) condanna al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis D.lgs. n. 28/10 operante ratione temporis.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 14167/2021 r.g.a.c. Pag. 9