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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/12/2024, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n R.G. 1865/2021 avente per oggetto divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 C.F. , nato a [...] il [...], residente in Chieri (TO), Vicolo C.F._1 Bordino 3, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vercelli 116, presso lo studio dell'avv. Roberto Cochis che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
CP_1 nata a [...] il [...] (CF: ) residente in Busano (TO) Via Suor C.F._2 Irma 10/b, elettivamente domiciliata in Torino Via Alberto Nota 7 presso lo studio dell'Avv. Lidia Oddonin Bettas che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 6.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chieri in data 3.6.1995 dai signori e Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Chieri al n. 44, Parte II, Serie A, con le ulteriori trascrizioni ed annotazioni di legge. Ridurre il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne alla minor Per_1 somma ritenuta congrua rispetto a quella concordata in sede di separazione purché, in ogni caso, in misura non superiore all'importo di € 200,00 determinato nell'ordinanza provvisoria pronunciata dal Presidente del Tribunale in data 6.4.2022. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite” Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 21.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) “- Respingere tutte le avverse domande perché infondate, sia in fatto che in diritto. - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori nata a [...], il CP_1 31.7.1975 e nato a [...], il [...], celebrato in Chieri il 03.06.1995, trascritto Parte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Chieri, n. 44, parte II, serie A, anno 1995; - Ordinare allo Stato Civile
pagina 1 di 4 del Comune di Chieri la trascrizione dell'emananda sentenza, e di ogni altro incombente di legge;
- Respingere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto disporre che il signor corrisponda, a titolo di Parte_2 mantenimento del figlio ed in favore della signora a mensile di € 200,00 Per_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea siglato fra magistrati e avvocati il 24.6.2016;
- Disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c a parte ricorrente, la produzione in giudizio: degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente a lui intestato e aperto presso n. 3083, della documentazione CP_2 comprovante l'importo mensile percepito a titolo di reddito di ci ella dichiarazione di successione presentata a seguito del decesso della signora . Persona_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio”. Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si accolgano le domande della parte convenuta 17/06/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui alla L 898/1970 ratione temporis applicabile parte ricorrente ha rappresentato che le parti han contratto matrimonio concordatario in Chieri in data 3.6.1995 (trascritto nei registri del Comune P II S. A n. 44 anno 1995) in comunione legale dei beni, unione dalla quale è nato il figlio il 12.7.1997. Separati consensualmente avanti Per_1 al Presidente del Tribunale di Torino in data 21.9.2009 con verbale omologato con decreto in data 30.9.2009, in atti. Agiva parte ricorrente chiedendo pronunciarsi il divorzio alle condizioni esposte nel ricorso.
- Si costituiva in giudizio Parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e domandando la pronuncia divorzile chiedendo onerarsi il padre di un mantenimento per il figlio posto in € 400 mensili.
- All'udienza presidenziale del 30.3.2022 il Presidente ha audito le Parti, riservando all'esito la decisione.
- Nella successiva ordinanza del 6.4.2022 così si legge: “(…) visti gli atti e documenti della causa in epigrafe indicata, concernente una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da Pt_1 avverso la moglie;
[...] CP_1 preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti;
evidenziato che si discute esclusivamente del contributo al mantenimento del figlio nato il [...], Per_1 convivente con la madre;
in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato che il padre versasse a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00. Il padre ha sostenuto di non avere più rapporti con il figlio da circa 6 anni per cui non sa se lo stesso studi o sia divenuto economicamente autosufficiente così come ignora se la moglie abbia adesso un lavoro. Il ricorrente ha in ogni caso addotto di essere disoccupato dal 2013 (a fronte di un reddito mensile che all'epoca della separazione nel 2009 era di circa € 1.300,00), di essersi trasferito a vivere dalla madre (ora deceduta, a suo dire senza lasciare eredità attiva), di vivere gratuitamente nell'alloggio, di percepire un reddito di cittadinanza di € 500,00 pur non sapendo indicare la durata di tale percezione. All'udienza presidenziale, ha poi dichiarato di avere venduto un alloggio nel 2017 ricavando un prezzo di € 62.000,00 e di dover ancora ricevere il TFR per € 9.000,00 (dichiarandosi convinto di non riuscire di fatto a percepirlo). La convenuta ha allegato e provato che il figlio (che a causa delle difficoltà economiche incontrate poiché Per_1 il padre non versava il contributo al mantenimento, riducendolo alla fine ad € 50,00) aveva frequentato un corso di operatore benessere e acconciature;
tuttavia, lo stesso si era poi iscritto il 31.10.2020 al liceo scientifico online conseguendo ottimi risultati, superando gli esami del III e del IV anno per cui frequentava ora l'ultimo anno del liceo;
dunque non era economicamente autosufficiente. La madre ha inoltre dichiarato di convivere stabilmente con un altro uomo dal quale nel 2014 ha avuto una figlia e che la mantiene.
pagina 2 di 4 Alla luce di quanto finora emerso, considerato che sicuramente il reddito del ricorrente rispetto all'epoca della separazione si è ridotto, ma che lo stesso solo nel 2017 ha ricavato una significativa liquidità dalla vendita di un immobile, che ora percepisce reddito di cittadinanza e che non paga canone per la casa in cui vive, mentre d'altro conto la madre ora ha un convivente che la aiuta a sostenere le spese, si ritiene di individuare la misura congrua al mantenimento di non ancora economicamente autosufficiente nonostante l'impegno profuso Per_1 nello studio – salvo ulteriori approfondimenti – nell'importo di € 200,00, anche in considerazione della circostanza che da sempre gli oneri di cura e accudimento del figlio gravano esclusivamente sulla madre, non incontrando, di fatto, il padre il figlio da diversi anni;
Per_1 i genitori contribuiranno nella misur % ciascuno alle spese cd. extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento a quanto previsto dal Protocollo siglato il 24.6.2016 dagli Avvocati e dai Magistrati del Tribunale di Ivrea;
tanto considerato, evidenziato e premesso, respinta allo stato ogni ulteriore e diversa istanza,
P.Q.M.
In via provvisoria ed urgente, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile Per_1 complessivo di € 200,00, somma da corrispondere alla madre convivente, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche non coperte del SSN e scolastiche straordinarie riferibili ai minori, previamente concordate ed adeguatamente documentate;
in caso di disaccordo, i genitori faranno riferimento al Protocollo di questo Tribunale del 24/06/2016 (…)”.
- Avanti al GI si costituivano entrambe le Parti, che concludevano come sopra visto.
* * * Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale delle Parti emesso dal Tribunale di Torino in atti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torino nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta della Parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le conclusioni in punto mantenimento del figlio sono conformi tra le Parti ricalcando quelle di cui all'ordinanza presidenziale divorzile: tenuto conto della pronuncia necessaria in punto status divorzile e delle conclusioni conformi in punto economico ritiene in applicazione dell'art. 92 cpc il Collegio doversi disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, in contraddittorio tra le Parti
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e trascrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 CP_1 narrativa.
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chieri di provvedere alle incombenze di legge.
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della prole maggiorenne non autonoma quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, per il Pt_1 mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 200,00 da versare entro il 5 di ogni mese e pagina 3 di 4 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tutte tra le parti Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM e per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 27.11.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n R.G. 1865/2021 avente per oggetto divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1 C.F. , nato a [...] il [...], residente in Chieri (TO), Vicolo C.F._1 Bordino 3, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vercelli 116, presso lo studio dell'avv. Roberto Cochis che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
CP_1 nata a [...] il [...] (CF: ) residente in Busano (TO) Via Suor C.F._2 Irma 10/b, elettivamente domiciliata in Torino Via Alberto Nota 7 presso lo studio dell'Avv. Lidia Oddonin Bettas che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 6.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chieri in data 3.6.1995 dai signori e Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di Chieri al n. 44, Parte II, Serie A, con le ulteriori trascrizioni ed annotazioni di legge. Ridurre il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne alla minor Per_1 somma ritenuta congrua rispetto a quella concordata in sede di separazione purché, in ogni caso, in misura non superiore all'importo di € 200,00 determinato nell'ordinanza provvisoria pronunciata dal Presidente del Tribunale in data 6.4.2022. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite” Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 21.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) “- Respingere tutte le avverse domande perché infondate, sia in fatto che in diritto. - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori nata a [...], il CP_1 31.7.1975 e nato a [...], il [...], celebrato in Chieri il 03.06.1995, trascritto Parte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di Chieri, n. 44, parte II, serie A, anno 1995; - Ordinare allo Stato Civile
pagina 1 di 4 del Comune di Chieri la trascrizione dell'emananda sentenza, e di ogni altro incombente di legge;
- Respingere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto disporre che il signor corrisponda, a titolo di Parte_2 mantenimento del figlio ed in favore della signora a mensile di € 200,00 Per_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea siglato fra magistrati e avvocati il 24.6.2016;
- Disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c a parte ricorrente, la produzione in giudizio: degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente a lui intestato e aperto presso n. 3083, della documentazione CP_2 comprovante l'importo mensile percepito a titolo di reddito di ci ella dichiarazione di successione presentata a seguito del decesso della signora . Persona_2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio”. Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si accolgano le domande della parte convenuta 17/06/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui alla L 898/1970 ratione temporis applicabile parte ricorrente ha rappresentato che le parti han contratto matrimonio concordatario in Chieri in data 3.6.1995 (trascritto nei registri del Comune P II S. A n. 44 anno 1995) in comunione legale dei beni, unione dalla quale è nato il figlio il 12.7.1997. Separati consensualmente avanti Per_1 al Presidente del Tribunale di Torino in data 21.9.2009 con verbale omologato con decreto in data 30.9.2009, in atti. Agiva parte ricorrente chiedendo pronunciarsi il divorzio alle condizioni esposte nel ricorso.
- Si costituiva in giudizio Parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e domandando la pronuncia divorzile chiedendo onerarsi il padre di un mantenimento per il figlio posto in € 400 mensili.
- All'udienza presidenziale del 30.3.2022 il Presidente ha audito le Parti, riservando all'esito la decisione.
- Nella successiva ordinanza del 6.4.2022 così si legge: “(…) visti gli atti e documenti della causa in epigrafe indicata, concernente una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da Pt_1 avverso la moglie;
[...] CP_1 preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti;
evidenziato che si discute esclusivamente del contributo al mantenimento del figlio nato il [...], Per_1 convivente con la madre;
in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato che il padre versasse a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00. Il padre ha sostenuto di non avere più rapporti con il figlio da circa 6 anni per cui non sa se lo stesso studi o sia divenuto economicamente autosufficiente così come ignora se la moglie abbia adesso un lavoro. Il ricorrente ha in ogni caso addotto di essere disoccupato dal 2013 (a fronte di un reddito mensile che all'epoca della separazione nel 2009 era di circa € 1.300,00), di essersi trasferito a vivere dalla madre (ora deceduta, a suo dire senza lasciare eredità attiva), di vivere gratuitamente nell'alloggio, di percepire un reddito di cittadinanza di € 500,00 pur non sapendo indicare la durata di tale percezione. All'udienza presidenziale, ha poi dichiarato di avere venduto un alloggio nel 2017 ricavando un prezzo di € 62.000,00 e di dover ancora ricevere il TFR per € 9.000,00 (dichiarandosi convinto di non riuscire di fatto a percepirlo). La convenuta ha allegato e provato che il figlio (che a causa delle difficoltà economiche incontrate poiché Per_1 il padre non versava il contributo al mantenimento, riducendolo alla fine ad € 50,00) aveva frequentato un corso di operatore benessere e acconciature;
tuttavia, lo stesso si era poi iscritto il 31.10.2020 al liceo scientifico online conseguendo ottimi risultati, superando gli esami del III e del IV anno per cui frequentava ora l'ultimo anno del liceo;
dunque non era economicamente autosufficiente. La madre ha inoltre dichiarato di convivere stabilmente con un altro uomo dal quale nel 2014 ha avuto una figlia e che la mantiene.
pagina 2 di 4 Alla luce di quanto finora emerso, considerato che sicuramente il reddito del ricorrente rispetto all'epoca della separazione si è ridotto, ma che lo stesso solo nel 2017 ha ricavato una significativa liquidità dalla vendita di un immobile, che ora percepisce reddito di cittadinanza e che non paga canone per la casa in cui vive, mentre d'altro conto la madre ora ha un convivente che la aiuta a sostenere le spese, si ritiene di individuare la misura congrua al mantenimento di non ancora economicamente autosufficiente nonostante l'impegno profuso Per_1 nello studio – salvo ulteriori approfondimenti – nell'importo di € 200,00, anche in considerazione della circostanza che da sempre gli oneri di cura e accudimento del figlio gravano esclusivamente sulla madre, non incontrando, di fatto, il padre il figlio da diversi anni;
Per_1 i genitori contribuiranno nella misur % ciascuno alle spese cd. extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento a quanto previsto dal Protocollo siglato il 24.6.2016 dagli Avvocati e dai Magistrati del Tribunale di Ivrea;
tanto considerato, evidenziato e premesso, respinta allo stato ogni ulteriore e diversa istanza,
P.Q.M.
In via provvisoria ed urgente, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile Per_1 complessivo di € 200,00, somma da corrispondere alla madre convivente, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche non coperte del SSN e scolastiche straordinarie riferibili ai minori, previamente concordate ed adeguatamente documentate;
in caso di disaccordo, i genitori faranno riferimento al Protocollo di questo Tribunale del 24/06/2016 (…)”.
- Avanti al GI si costituivano entrambe le Parti, che concludevano come sopra visto.
* * * Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale delle Parti emesso dal Tribunale di Torino in atti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torino nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta della Parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le conclusioni in punto mantenimento del figlio sono conformi tra le Parti ricalcando quelle di cui all'ordinanza presidenziale divorzile: tenuto conto della pronuncia necessaria in punto status divorzile e delle conclusioni conformi in punto economico ritiene in applicazione dell'art. 92 cpc il Collegio doversi disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, in contraddittorio tra le Parti
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e trascrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 CP_1 narrativa.
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chieri di provvedere alle incombenze di legge.
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della prole maggiorenne non autonoma quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, per il Pt_1 mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 200,00 da versare entro il 5 di ogni mese e pagina 3 di 4 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tutte tra le parti Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM e per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 27.11.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 4 di 4