TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 44/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 44/2024 R.G., avente ad oggetto domanda congiunta e cumulativa di separazione e divorzio promossa congiuntamente da:
, nata a [...] l' 01.04.1968 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il Parte_2
17.02.1987 (C.F.: ), cittadinanza italiana C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in RA (EN) alla via Emilia n. 28 presso lo studio dell'Avv.
Alfonso Bevilacqua (C.F.: , che li rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
pagina 1 di 3
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai Parte_1 Parte_2 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 11.07.2016 a Il Cairo (Egitto) e trascritto in Italia nei registri di Stato civile del Comune di Centuripe (EN) al n. 29, parte II, serie C, anno 2016, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 15 gennaio 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 249/2024, pubblicata il 22.05.2024, il Tribunale di Enna in seno al procedimento individuato al n. RG n. 44/2024 ha pronunciato la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 26.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, nel corpo del quale le stesse parti hanno chiesto che lo scioglimento del matrimonio venisse dichiarato alle medesime condizioni indicate nel ricorso cumulativo, di seguito trascritte: “
1. La casa coniugale, sita in RA (EN), via Vittorio
Emanuele n. 467 (che è in affitto) rimarrà nelle disponibilità del sig. Parte_2
;
2. Nessuno obbligo di mantenimento reciproco;
3. I coniugi, con la firma del
[...]
presente atto, dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica,
e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 249/2024 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento (passata in giudicato in data 24.12.2024 come da attestazione di cancelleria rilasciata in pari data), mentre la protrazione di tale regime, per il periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) e , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dichiara lo scioglimento del C.F._2
matrimonio civile dagli stessi contratto in data 11.07.2016 a Il Cairo (Egitto) e trascritto in Italia nei registri di Stato civile del Comune di Centuripe (EN) al n. 29, parte II, serie C, anno 2016, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto il 15 gennaio 2024 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 44/2024 R.G., avente ad oggetto domanda congiunta e cumulativa di separazione e divorzio promossa congiuntamente da:
, nata a [...] l' 01.04.1968 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il Parte_2
17.02.1987 (C.F.: ), cittadinanza italiana C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in RA (EN) alla via Emilia n. 28 presso lo studio dell'Avv.
Alfonso Bevilacqua (C.F.: , che li rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
pagina 1 di 3
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai Parte_1 Parte_2 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 11.07.2016 a Il Cairo (Egitto) e trascritto in Italia nei registri di Stato civile del Comune di Centuripe (EN) al n. 29, parte II, serie C, anno 2016, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 15 gennaio 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 249/2024, pubblicata il 22.05.2024, il Tribunale di Enna in seno al procedimento individuato al n. RG n. 44/2024 ha pronunciato la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 26.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, nel corpo del quale le stesse parti hanno chiesto che lo scioglimento del matrimonio venisse dichiarato alle medesime condizioni indicate nel ricorso cumulativo, di seguito trascritte: “
1. La casa coniugale, sita in RA (EN), via Vittorio
Emanuele n. 467 (che è in affitto) rimarrà nelle disponibilità del sig. Parte_2
;
2. Nessuno obbligo di mantenimento reciproco;
3. I coniugi, con la firma del
[...]
presente atto, dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica,
e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 249/2024 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento (passata in giudicato in data 24.12.2024 come da attestazione di cancelleria rilasciata in pari data), mentre la protrazione di tale regime, per il periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) e , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dichiara lo scioglimento del C.F._2
matrimonio civile dagli stessi contratto in data 11.07.2016 a Il Cairo (Egitto) e trascritto in Italia nei registri di Stato civile del Comune di Centuripe (EN) al n. 29, parte II, serie C, anno 2016, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto il 15 gennaio 2024 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3