Articolo 828 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 851Articolo 829
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30 giugno 2022
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1 gennaio 2023
Art. 828-bis. (Contingente per la tutela agroalimentare) 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di ((170 unita')) , da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 0;
b) colonnelli: 0;
c) tenenti colonnelli: 0;
d) maggiori: 0;
e) capitani: 0;
f) ufficiali inferiori: 0;
g) ((ispettori: 110)) ;
h) sovrintendenti: 0;
i) ((appuntati e carabinieri: 60)) .
(( 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023