Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9287/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.ta CAPUTO ELIANA;
− Domicilio: VIA EMILIA PONENTE 309 40133 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Eliana Caputo
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to BOCCALATTE SILVIO
− Domicilio: PIAZZA CAVOUR 13/1 16043 CHIAVARI presso lo studio dell'Avv.to Silvio Boccalatte
Decisa a Bologna il 11/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“1- In via principale: accertare e dichiarare per i motivi in fatto e diritto indicati in narrativa, decidendo anche in via equitativa, l'errata e/o la carente informativa fornita dal venditore al consumatore all'atto della cessione dei contratti e l'inesatto e/o il mancato adempimento e, pertanto, la responsabilità precontrattuale e contrattuale della società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, in Via Caldera n. 21; C.F./P.Iva e, per l'effetto condannare la società convenuta a P.IVA_1 risarcire il Sig. - nato a [...] il [...], residente in [...] Battindarno n. 244, c.f. - della somma di € 21.543,99 oltre interessi e C.F._1 rivalutazione monetaria fino alla data dell'effettivo soddisfo o nella maggiore o minore somma che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria o quantificata dal Giudice secondo giustizia, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa ed in conseguenza dell'errata e/o della carente informativa all'atto della
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2- In via subordinata: accertare e dichiarare per i motivi in fatto e diritto indicati in narrativa, decidendo anche in via equitativa, l'inesatto e/o il mancato adempimento e, pertanto, la responsabilità contrattuale della società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, in Via Caldera n. 21; C.F./P.Iva
e, per l'effetto, condannare la società convenuta a risarcire il Sig. P.IVA_1 Pt_1
- nato a [...] il [...], residente in [...], c.f.
[...]
- della somma di € 21.543,99 oltre interessi e rivalutazione C.F._1 monetaria fino alla data dell'effettivo soddisfo o nella maggiore o minore somma che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria o quantificata dal Giudice secondo giustizia oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi a causa ed in conseguenza dell'inesatta e/o della mancata esecuzione dei contratto di somministrazione e fornitura quantificati nell'importo che verrà accertato e dichiarato a seguito dell'espletanda istruttoria o quantificata dal Giudice secondo giustizia.
Convenuto:
“rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate, inammissibili e comunque non provate per i motivi tutti esposti in atti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. allega: Parte_1
1) contratto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico e termico stipulato, in data 26.04.2019, con nonché contratti di somministrazione di Controparte_2 energia elettrica e gas perfezionati, in data 26.04.2020, con Controparte_3 (società successivamente incorporata in;
Controparte_1
2) correlati “Voucher Luce nn. 108618 e n. 107500”, a valenza decennale, che consentivano di accedere a sconti sul costo dell'energia elettrica in bolletta entro il limite massimo di 10.000,00 kWh/annui e “Voucher Promo n. P104898”, dal valore di € 500,00;
3) il mancato rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative, nonché l'inadempimento contrattuale di consistito Controparte_1 nella mancata erogazione dei predetti sconti in fattura, sospesi a partire dall'ultimo trimestre del 2022;
4) il consequenziale danno quantificato in € 21.543,99, pari all'ammontare dei Voucher non goduti sino al 2030.
2 Pertanto, chiede l'accertamento della responsabilità precontrattuale e Parte_1 contrattuale di e la condanna al risarcimento del danno quantificato in Controparte_1
€ 21.543,99.
si difende eccependo: Controparte_1
1) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di trasparenza ed informativa in fase precontrattuale;
2) l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, attraverso l'applicazione dei Voucher nelle bollette e, successivamente, mediante l'erogazione dell'importo corrispondente ai voucher sospesi e non utilizzati pari ad € 3.179,01;
3) l'avvenuto recesso dai contratti di somministrazione operato da parte attrice in data 30.04.2023;
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate nelle note conclusionali perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
La domanda è infondata.
Il danno lamentato da parte attrice consisterebbe nella perdita patrimoniale subita a causa della mancata erogazione di sconti in fattura da parte di CP_1
Tuttavia, l'applicazione dei Voucher in bolletta presupponeva la correlata messa a disposizione di una corrispondente quantità di energia elettrica accumulata dagli impianti fotovoltaici di AT, in ciò evidenziandosi il sinallagma contrattuale.
Sennonchè, il 30 aprile 2023 AT si è sciolto dal rapporto (circostanza documentata dal e comunque non contestata) e, in assenza di specifiche allegazioni sul punto CP_1 (AT non ha allegato neppure il suo recesso, poiché in effetti ha parametrato la sua richiesta risarcitoria come se il rapporto fosse ancora in essere, ma ciò implicava anche una sua prestazione), non è possibile inferire che ciò sia avvenuto in ragione dell'inadempimento di parte convenuta, essendo pure ipotizzabile una scelta dettata da convenienze economiche di altro tipo.
Anche a voler superare questo ostacolo, il danno potrebbe emergere solo dimostrando che il (questo si) presumibile cambio di operatore abbia comportato l'accettazione di condizioni economiche peggiori rispetto a quelle del regolamento contrattuale con non essendo verosimile (salva specifica allegazione e prova) che l'impianto CP_1 fotovoltaico sia rimasto inutilizzato dal 2023 in poi.
Con riferimento alla prospettata responsabilità precontrattuale, la fattispecie di illecito è rimasta sprovvista di prova, posto che parte attrice si è limitata a indicare una generica scorrettezza della condotta adottata dalla controparte nella fase delle trattative, che
3 tuttavia sarebbe emersa solo ex post con l'inadempimento, e dunque non può avere inciso sulla formazione del consenso.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nel minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 11/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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