Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo OMndini COsigliere
Dott. Maria Delle Donne COsigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2479 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso – per procura in atti – Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Oberdan Tommaso Scozzafava , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro Messina nonché all'Avv. Daniele Morelli;
APPELLANTE ed APPELLATO IN VIA INCIDENTALE E
(C.F. , (C.F. ), CP_1 C.F._2 COtroparte_2 C.F._3
( ) (C.F. ), CP_3 C.F._4 COtroparte_4 C.F._5 rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Carlo Risi e Marilena
Martini per procura in atti;
APPELLATE ed APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
Nonché (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Sgroi;
CP_5 P.IVA_1
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio , , e e la Parte_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_1 COt OC , in persona dell'Amministratore giudiziario, esponendo che, nell'anno 2011, la OC
Esponeva che, il 21 dicembre 2011, l'impianto era stato collaudato e che, il 28 gennaio 2012, era deceduto che, nel prosieguo, egli aveva sollecitato più volte le eredi di Persona_1 quest'ultimo ad adempiere alle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal loro dante causa, senza ottenere riscontro positivo;
per tale ragione, aveva introdotto il presente giudizio, notificando la COt citazione anche nei confronti dell'Amministratore giudiziario della , essendo state le quote della OC sottoposte a sequestro da parte del Tribunale di OM, Sezione specializzata in materia di misure di prevenzione, con provvedimento depositato in data 14 luglio 2015 (proc. n. 34/2015
R.G.M.P.).
L'attore, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che, in forza della scrittura privata del 14.11.2011, redatta tra il Dott. e l'Avv. , Persona_1 Parte_1 le persone fisiche in questa sede convenute, sono tenute ed obbligate (in solido tra loro, ovvero sulla base delle proprie rispettive quote), sia a corrispondere, allo stesso Avv. il 50 % delle somme Pt_1 pari al saldo finanziario attivo della per tutti gli anni dal 2011 al 2015, oltre interessi CP_5 legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze annuali, fino all'effettivo saldo;
sia alla restituzione, in favore del medesimo istante, dell'ulteriore somma di € 300.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del 14.11.2011 ovvero dall'altra data, ritenuta di giustizia) e fino all'effettivo saldo;
b) accertare e dichiarare che, sempre in forza della predetta scrittura privata del 14.11.2011, all'attore spetta il 50% delle quote della e per l'effetto, c) dichiarare tenute CP_5 ed obbligate le persone fisiche convenute – in qualità di eredi del Sig. Arcangelo e titolari CP_1 al 100 % delle quote della – a riconoscere ed a trasferire all'attore il 50% di dette quote CP_5 stesse”.
Si costituivano e premettendo di essere CP_3 CP_2 CP_1 COtroparte_4 succedute ad a seguito del suo decesso, avvenuto in data 28 gennaio 2012, Persona_1 divenendo così anche socie della OC nella misura del 33,33%, la moglie di lui CP_5 CP_3
e, nella misura del 22,33% ciascuna, le figlie , e . CP_4 CP_1 CP_2
In primo luogo, le convenute dichiaravano di non riconoscere come apposta dal loro dante causa la sottoscrizione rinvenibile sulla scrittura privata prodotta in atti dall'attore, costituente il titolo della sua pretesa creditoria nei loro confronti. In secondo luogo, sottolineavano che, dalla lettura della scrittura, emergessero incongruenze tra il contenuto dell'accordo ivi riprodotto e le circostanze di fatto già verificatesi: segnatamente, evidenziavano che le parti avevano dato atto, alla data del 14 novembre 2011, della pendenza di COt trattative tra il e la proprietà per l'acquisto delle quote della OC e degli impegni Pt_1 assunti dallo al fine di compiere lo stesso a suo nome, mentre il trasferimento delle quote CP_1 dalla precedente titolare di esse in favore dello si era già compiuto. CP_1
Pur ritenendo assorbente la circostanza che la scrittura non fosse riconducibile al loro dante causa, deducevano: che la domanda di condanna alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di euro
300.000, dovesse ritenersi infondata, non essendo desumibile dalla scrittura, in ogni caso,
l'assunzione di alcun impegno in tal senso da parte dello che la domanda volta ad ottenere CP_1 COt la loro condanna a corrispondergli il 50% del saldo finanziario attivo che la avesse registrato negli esercizi dal 2011 al 2015, non potesse trovare accoglimento, non avendo registrato la OC alcun saldo attivo in detto periodo;
che la domanda di accertamento del diritto del di ottenere Pt_1 COt il trasferimento in suo favore del 50% delle quote societarie della dovesse ritenersi allo stato inammissibile, essendo le quote stesse sottoposte a sequestro da parte del Tribunale di OM, cosicché la domanda avrebbe potuto essere proposta soltanto all'esito dell'eventuale revoca del sequestro;
in ogni caso, che tale domanda dovesse ritenersi infondata, per essere il contenuto dell'accordo del tutto indeterminato in punto di definizione delle condizioni del trasferimento. Sotto altro profilo, allegavano che la pattuizione contenuta nella scrittura privata prodotta in atti dall'attore dovesse ritenersi affetta da nullità, per violazione del disposto dell'art. 2265 c.c., essendo state pattuite tra le parti – secondo la ricostruzione dell'attore – condizioni secondo le quali egli avrebbe avuto diritto alla restituzione del presunto finanziamento erogato e alla ripartizione dell'attivo, non anche la sua partecipazione alle eventuali perdite.
COcludevano, pertanto, nei seguenti termini: “…in via preliminare, in considerazione dell'avvenuto disconoscimento della scrittura ai sensi dell'art 214 comma 2 c.p.c. rigettare tutte le domande attoree;
In subordine - quanto all'avversa domanda di condanna a corrispondere il 50% delle somme pari al saldo finanziario attivo della per tutti gli anni dal 2011 al 2015, accertato e COtroparte_7 dichiarato il difetto di saldo attivo e/o il difetto della legittimazione attiva in capo all'attore, rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
quanto all'avversa domanda di condanna alla restituzione della somma di € 300.000,00 oltre accessori, accertata e dichiarata la nullità per indeterminatezza ex art 164 c.p.c. e/o per difetto di causa ex art 1418 c.c. e/o per difetto di legittimazione passiva in capo alle convenute, rigettarla in quanto, in ogni caso, infondata in punto di fatto per non aver assunto alcun impegno restitutorio per tutte le ragioni innanzi illustrate;
quanto alla avversa domanda dichiarativa dell'obbligo di trasferimento in favore dell'attore del 50% delle quote della accertata la sua inammissibilità ovvero, in subordine la sua nullità ed, in via CP_5 ulteriormente gradata, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la sua infondatezza in punto di fatto, se ne invoca conseguente declaratoria di rigetto. CO vittoria di spese …”.
Si costituiva, infine, la in persona dell'Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale CP_5 di OM, sezione specializzata in materia di misure di prevenzione, formulando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, per le ragioni tutte esposte al capo 1) del presente atto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda di parte attrice alla luce di quanto previsto dagli artt. 52, 57, 58 e 59 del D.Lgs. 159/2011 e, più in generale, di quanto previsto nell'intero corpo del cd. Codice Antimafia, dichiarando che competente a conoscere delle questioni è il Tribunale penale di OM - Sez. per l'applicazione delle misure di prevenzione, per l'effetto adottando ogni decisione opportuna e/o conseguente;
B) nel merito, in ogni caso ovvero in subordine, emettere se ritenuto opportuno ogni provvedimento conseguente in relazione al disconoscimento operato al punto 2) del presente atto;
C) sempre nel merito, nell'ipotesi denegata di mancato accoglimento dell'eccezione spiegata al punto 1) del presente atto, accertare e dichiarare che la citazione è nulla per quanto meglio riferito al punto 3) del presente atto, ovvero, in ogni caso rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, nonché priva di prova. D) CO vittoria delle spese…”.
CO provvedimento del Tribunale di OM, sezione specializzata delle misure di prevenzione, COt depositato in data 5 febbraio 2018, sono state confiscate le quote sociali della .
CO ordinanza depositata in data 5 luglio 2018, in accoglimento dell'istanza formulata dalle parti convenute, era quindi disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo fino alla definizione del procedimento di prevenzione
La Corte d'Appello di OM, con decreto depositato in data 18 luglio 2019, in riforma del provvedimento del Tribunale di OM depositato in data 5 febbraio 2018, disponeva, però, la revoca COt della confisca (tra l'altro) delle quote sociali della , pervenute nella titolarità delle convenute
, e a seguito del decesso del loro dante causa. CP_3 CP_2 CP_1 COtroparte_4
Il giudizio era, quindi, riassunto dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute.
Era successivamente disposto il procedimento di verificazione della scrittura oggetto del disconoscimento operato dalle eredi di ed erano ammessi i documenti prodotti Persona_1 dalle parti.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite;
ha posto le spese di CTU grafologica a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…In via preliminare, si rileva che l'attore ha notificato la citazione anche nei confronti della CO OC , in persona dell'Amministratore giudiziario, pur formulando espressamente le proprie domande esclusivamente nei confronti delle convenute e , e CP_3 CP_2 CP_4
cosicché la OC è carente di legittimazione passiva nel giudizio. CP_1
Nel merito, le domande formulate dall'attore nei confronti di , , CP_3 CP_2 CP_4
e si reputano infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento. CP_1
L'attore ha fondato la propria pretesa sul presupposto che avesse assunto Persona_1 obbligazioni nei suoi confronti, mediante la sottoscrizione della scrittura datata del 14 novembre
2011, prodotta in atti.
Le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno, in via principale, dichiarato di non conoscere la sottoscrizione apparentemente apposta dal loro dante causa sulla scrittura e, comunque, hanno dedotto che non fosse dato desumere dalla medesima l'assunzione da parte del loro dante causa delle obbligazioni per l'adempimento delle quali l'attore aveva proposto le proprie domande in questa sede. A fronte del disconoscimento, reiterato dalle convenute all'atto della produzione in atti dell'originale del documento, in accoglimento dell'istanza dell'attore, si è proceduto e giudizio di verificazione della scrittura, istruito mediante assunzione di prove testimoniali e espletamento di consulenza tecnica: i testimoni escussi hanno confermato concordemente che la scrittura fosse stata sottoscritta da nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dal e il consulente Persona_1 Pt_1 tecnico nominato, all'esito delle operazioni peritali, ha concluso per l'autografia della sottoscrizione.
Si ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il CTU debbano essere recepite, in quanto adeguatamente motivate, anche in risposta ai rilievi del COsulente nominato dalle parti che hanno operato il disconoscimento.
Ne discende, quindi, che debba essere accertata la riconducibilità della paternità della scrittura, prodotta in atti dall'attrice, redatta su carta intestata dello studio dell'Avv. recante Parte_1
“Accordo di collaborazione ed acquisto della OC , datata 14 novembre 2011, ad CP_5
Persona_1
Si ritiene, però, che dal contenuto dell'accordo intercorso tra le parti, e riportato nella scrittura sopra individuata, non sia dato desumere compiutamente l'assunzione da parte dello nei CP_1 confronti dell'Avv. delle obbligazioni dedotte da quest'ultimo. Pt_1
L'interpretazione dell'atto risulta non agevole, in primo luogo, in ragione del fatto che nel redigere lo stesso le parti hanno preso le mosse da premesse non coerenti con l'effettivo svolgimento dei fatti nel periodo precedente alla formazione della scrittura, che è dato ricostruire sulla base dei documenti prodotti in atti dalla stessa parte attrice: si ha riguardo al fatto che le parti hanno dato atto, nella prima parte della scrittura, della pendenza (attuale, alla data del 14 novembre 2011) di trattative tra
l'Avv. e il soggetto titolare delle quote della aventi ad oggetto l'impianto Pt_1 CP_5 fotovoltaico oggetto di realizzazione da parte della OC, e dell'intenzione dello di CP_1 partecipare all'affare, a determinate condizioni, allorché, invece, a quella data, lo aveva CP_1 già concluso (in data 7 novembre 2011) con la OC il contratto di acquisto COtroparte_6 della totalità delle quote sociali della titolare dell'impianto, cosicché una parte del CP_5 contenuto dell'accordo si rivela del tutto priva di causa.
Si rivela, poi, comunque non rispondente al contenuto letterale della scrittura l'interpretazione di essa fornita dal quanto alle obbligazioni che lo avrebbe assunto nei suoi confronti: Pt_1 CP_1 nel dettaglio, il ha chiesto che fosse accertato l'obbligo delle convenute e di Pt_1 CP_3 CP_1 corrispondergli la somma di euro 300.000, sul presupposto che il loro dante causa avesse assunto obbligazione in tal senso nei suoi confronti con la sottoscrizione dell'Accordo, mentre il contenuto della scrittura risulta sul punto non compiutamente intellegibile: invero, in essa si legge che lo CO si fosse impegnato (oltre che ad acquistare le quote della al valore nominale di euro CP_1
10.000 e a corrispondere alla la somma di euro 490.000, a saldo e COtroparte_6 CO transazione di ogni futuro credito di tale OC nei confronti della ), anche a finanziare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2011, nonché a richiedere un finanziamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena, di importo sufficiente a consentire il rimborso nei suoi stessi confronti delle somme versate, nonché nei confronti del dell'importo di euro Pt_1
300.000 che il medesimo aveva a suo tempo corrisposto e delle ulteriori somme che egli avesse anticipato. La formulazione della clausola non appare, però, chiara, perché lo CP_1 nell'assumere l'impegno di richiedere un finanziamento (che peraltro non risulta essergli stato mai erogato), al fine di procedere al rimborso delle anticipazioni che, oltre al egli stesso aveva Pt_1 operato per la realizzazione dell'impianto, non avrebbe potuto che esprimersi nella qualità di legale CO rappresentante della (qualifica che peraltro, alla data della sottoscrizione della scrittura aveva già assunto); altrimenti, la clausola in questione parrebbe priva di alcun senso, non potendo certo ritenersi che lo potesse avere assunto in proprio l'impegno di rimborsare se stesso. D'altra CP_1 parte, anche quanto all'obbligazione di rimborso delle sole somme anticipate dal non si Pt_1 comprende perché lo avrebbe dovuto assumere in proprio l'obbligazione di restituire le CP_1 somme al medesimo, dato che lo stesso attore, nella narrativa della citazione, non ha mai sostenuto di averle corrisposte a lui, avendo affermato al contrario di averle versate prima ancora di coinvolgere lo nell'affare, anche se non ha specificato se la corresponsione fosse avvenuta CP_1 CO nei confronti della , ovvero della OC che ne deteneva la totalità delle quote (
[...]
. Senonché, qualora lo avesse assunto l'obbligazione quale rappresentante COtroparte_6 CP_1 CO legale della , avrebbe dovuto sottoscrivere l'atto nella qualità (circostanza che non è avvenuta)
e la domanda di restituzione della somma avrebbe dovuto essere proposta comunque dall'attore nei confronti della OC e non nei confronti delle eredi dello Spagnoli sul presupposto che
l'obbligazione fosse stata assunta da parte del medesimo come persona fisica.
Ne discende che la domanda volta ad ottenere la condanna delle convenute e al CP_3 CP_1 pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 300.000 non possa trovare accoglimento, non emergendo riscontro documentale dell'assunzione da parte di nei confronti Persona_1 di della relativa obbligazione. Parte_1
Neppure si ritiene fondata la domanda proposta dal nei confronti delle eredi di Pt_1 Per_1
con la quale egli ha chiesto la condanna delle medesime al pagamento nei suoi confronti
[...] della somma pari al 50% del saldo finanziario attivo, relativamente agli esercizi 2011-2015 (inteso come differenza tra i finanziamenti ottenuti e i costi sostenuti per la realizzazione definitiva dell'impianto), non essendo emersa prova della effettiva sussistenza di alcuna saldo finanziario attivo negli anni in questione: invero, la sussistenza di alcun saldo attivo è stata espressamente negata dalle convenute e tale deduzione non è stata neppure contestata dall'attore.
Infine, l'attore ha chiesto che fosse accertato il suo diritto di ottenere il trasferimento da parte delle convenute e , e del 50% delle quote sociali della CP_3 CP_2 CP_4 CP_1 CO
, sul presupposto che il loro dante causa, con la scrittura menzionata, avesse assunto la relativa obbligazione: ma anche tale domanda si ritiene infondata, giacché dall'accordo non è dato desumere neppure l'assunzione in modo determinato di alcuno specifico impegno in tal senso da parte dello
Invero, si legge, nell'ultima parte dell'atto: “in conclusione di quanto suddetto, resta CP_1 concordato e reciprocamente inteso che: … le quote, ancorché intestate al 100% al sig. CP_1 saranno successivamente ripartite tra le parti al 50%”. Da un lato, si ritiene che la cessione delle quote sociali da parte dello nei confronti del dovesse costituire il momento finale di CP_1 Pt_1 una vicenda, il cui svolgimento era stato ipotizzato dalle parti in termini diversi da come poi verificatosi: si ha riguardo, tra l'altro, al fatto che le convenute hanno negato la circostanza che lo CO
od anche la OC , avessero ottenuto il finanziamento da parte della Banca Monte CP_1 dei Paschi di Siena, con il quale avrebbe dovuto essere finanziato il completamento dell'impianto; dall'altro, ed in ogni caso, si ritiene che il contenuto della clausola si riveli sotto diversi aspetti indeterminato quanto all'oggetto dell'impegno che lo avrebbe assunto nei confronti del CP_1
in primo luogo, in ordine al momento in cui il trasferimento delle quote avrebbe dovuto Pt_1 essere compiuto (essendo stato meramente previsto che esso dovesse avvenire “successivamente”); in secondo luogo, circostanza quest'ultima dirimente, non essendo stato previsto se la cessione dovesse essere compiuta a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso sulla base di un successivo accordo.
D'altra parte, il complessivo regolamento dei rapporti convenuto tra le parti, come desumibile dall'atto, non sembrerebbe giustificare, in modo plausibile, dal punto di vista economico, l'intervenuta assunzione da parte dello dell'obbligazione di trasferire in favore del CP_1 Pt_1 CO le quote sociali della , senza alcun esborso economico da parte del cessionario: si evince infatti dalla scrittura che il non avesse operato alcun conferimento di somme, se non quello relativo Pt_1 all'importo di euro 300.000 (anche se si è già detto che non risulta neppure essere stato allegato nei confronti di chi avesse versato la somma), del quale peraltro in questa sede ha avanzato pretesa di rimborso contestualmente alla domanda di trasferimento a titolo gratuito delle quote.
Ne discende che le domande dell'attore nei confronti delle convenute non possano trovare accoglimento.
In ragione della soccombenza, l'attore è condannato al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti convenute, che si liquidano complessivamente nella misura di euro 15.000 in favore delle convenute , e e di euro 12.000, nei CP_3 CP_1 CP_2 COtroparte_4 confronti della OC oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per CP_5 legge.
Si pongono, infine, le spese di CTU, separatamente liquidate, in solido tra loro, a carico delle parti che hanno operato il disconoscimento della sottoscrizione di , Persona_1 CP_3
e ]» COtroparte_4 CP_1 COtroparte_2
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “..in accoglimento dello spiegato appello, in riforma della sentenza n.
4082/2022 del Tribunale di OM – Sez. XVII – Rel. Dott.ssa Laura Centofanti, pubblicata in data
15.03.2022 e notificata in data 21.03.2022, resa nel giudizio RG n. 91/2017per tutti i motivi dedotti, accogliere le conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado, condannando la parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado da distrarsi“, formulando contestualmente istanza ex art. 283
CPC.
Hanno resistito , chiedendo CP_1 COtroparte_2 CP_3 COtroparte_4 il rigetto dell'appello e formulando, a loro volta, appello incidentale condizionato.
Si è altresì costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_5
All'udienza di prima comparizione del 13.9.22, la Corte – acquisite le note di trattazione cartolare – ha respinto con ordinanza in atti l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa, poi, veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 29 pagine, è articolato in tre motivi. § 3.1 — Col primo motivo (pagg. 11/14), dopo aver ricostruito i fatti e la vicenda processuale di primo grado, l'appellante impugnata la statuizione relativa al dichiarato difetto di legittimazione passiva della OC lamentando “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102, 111, 112 E 115 CP_5 CO C.P.C. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA - LITISCONSORZIO DELLA
IN PENDENZA DI SEQUESTRO DELLE QUOTE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI CP_5
ROMA – SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE”. A sostegno della doglianza allega l'appellante che la detta carenza di legittimazione non era stata eccepita dalla OC che era stata comunque convenuta in ragione di litisconsorzio necessario in quanto gli effetti della sentenza si sarebbero prodotti nei confronti dell'amministrazione giudiziaria all'epoca esistente e che aveva così subito erroneamente la condanna alla rifusione, in favore della detta OC, delle spese di lite.
Aggiunge, infine, l'appellante che anche la OC aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'accordo con lo e che nonostante la soccombenza sul punto, le spese di CTU erano state poste CP_1 esclusivamente a carico delle originarie convenute quali eredi dello Spagnoli.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 14/22) parte appellante denuncia “ TRAVISAMENTO DEI FATTI
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132, 112, 115 E 116 C.P.C., NONCHE' DEGLI ARTT. 1367; 1369;
1988 E 2697, COMMA 2, COD. CIV.” deducendo che il Tribunale, nel valutare il documento posto a fondamento delle richieste, avrebbe errato nella qualificazione dell'atto che andava individuato come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 C.C. con conseguente onere probatorio a carico delle convenute quanto al rapporto sottostante, prova che non era stata fornita.
Ribadisce l'appellante, pertanto, il diritto a percepire la somma indicata nell'accordo per come riconosciuta dal dante cause delle persone appellate originarie convenute.
Ripercorre, poi, il l'atto ed i fatti, contestando l'interpretazione del primo giudice che avrebbe Pt_1 potuto individuare anche il termine in cui l'operazione andava conclusa.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 22/26), parte appellante si duole di “VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
1367; 1369; 1988 E 2697, COMMA 2, COD. CIV.” con riguardo alla statuizione di rigetto relativa alla domanda di trasferimento delle quote, evidenziando che la condizione del finanziamento prevista nell'accordo e che onerava lo di acquisirlo presso Monte dei Paschi di Siena si era avverta CP_1 con il versamento della figlia per l'importo di euro 500.000 in data 16.11.11 al padre CP_4 accreditati e, comunque, ai sensi dell'art. 1359 C.C. si doveva considerare avvenuta per fatto imputabile al soggetto obbligato.
In ordine, poi, alla indeterminatezza dell'accordo, l'appellante ribadisce l'errore interpretativo del primo giudice e la mancata considerazione del riconoscimento di debito.
§ 4 — CO l'appello incidentale condizionato le parti appellate già convenute chiedono, con un primo motivo, previa rinnovazione della CTU, accertarsi e dichiararsi la non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura del 14.11.2011 da lamentando la nullità della Persona_1
C.T.U. per aver il COsulente d'ufficio utilizzato scritture di comparazione diverse da quelle autorizzate dal Tribunale. CO un secondo motivo, lamentando “Error in judicando: violazione di legge (art 116 c.p.c.) per erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, per essere erronea la CTU grafologica eseguita in primo grado e chiedono la sua rinnovazione.
CO un terzo motivo, infine, le parti appellate/appellanti incidentali denunciano “Error in judicando: violazione di legge (art 116 c.p.c.) per erronea valutazione delle risultanze della prova orale”, esaminando i profili critici delle singole testimonianze acquisite, con conseguente loro irrilevanza.
§ 5 — L'appello principale è in parte inammissibile e in parte infondato.
§5.1 – Il primo motivo non chiarisce in alcun modo, ai sensi dell'art. 342 CPC, quali sarebbero gli effetti ridondanti sulla OC ancora chiamata in giudizio della pronuncia invocata esclusivamente nei confronti degli altri appellati e, comunque, per l'accertamento esclusivamente di un rapporto obbligatorio che riguarda l'appellante e l'originario convenuto Pt_1 CP_1
COsiderato che la verifica dell'invocato litisconsorzio necessario deve essere effettuata sulla base sia delle prospettazioni dell'attore sia delle domande dallo stesso svolto, è evidente che non vi è alcuna richiesta di attuazione/esecuzione di quell'obbligo per il quale si chiede l'accertamento a carico dello con l'ulteriore conseguenza che non è dato comprendere quali siano gli “effetti” CP_1 che anche solo indirettamente verrebbero a ricadere sulla OC, del tutto estranea peraltro agli accordi invocati dal quali fatti costitutivi del diritto rivendicato – si ripete -nei confronti dello Pt_1
e non della OC. CP_1
La sola eventuale conseguenza indiretta – cioè di un provvedimento esecutivo ed attuativo di quel diritto semmai accertato in sede giudiziale – non è di per sé sufficiente a far incardinare un contraddittorio nei confronti di un soggetto al quale non sono rivolte domande di alcun genere.
Di qui la conferma della condivisibile statuizione del Tribunale sul punto, rispetto alla quale il Pt_1 non fa che ribadire le precedenti posizioni, senza offrire in realtà una adeguata
contro
- argomentazione.
§5.2 – Anche il secondo motivo non può essere accolto, perché frutto di una estrapolazione del passaggio relativo al pagamento di una somma, del tutto reso estraneo (in aperta violazione, dunque, del disposto di cui all'art. 1362 e segg. c.c. invece ben applicato dal primo giudice) al residuale contesto nel quale quel passaggio è stato inserito.
Va, in primo luogo, evidenziato – anche con riguardo agli oneri di produzione documentale – che il documento posto dal a fondamento delle sue richieste non è stato depositato in questa sede, Pt_1 ma è rinvenibile esclusivamente nel fascicolo di primo grado “zippato”, al doc. n. 7, come riportato cioè nel suo testo dal perito di parte ai fini della questione grafologica.
Manca, dunque, un'allegazione documentale informatica del documento medesimo;
poiché, però, non vi è stata contestazione delle parti appellate sul punto, quel testo può essere utilizzato in questa sede.
Ritiene, a questo punto, la Corte di riportare integralmente l'atto, per meglio evidenziare il corretto ragionamento logico-giuridico che il Tribunale, nell'interpretarlo, ha eseguito.
In primo luogo l'atto è intitolato “ Accordo di collaborazione ed acquisto della Società S.T.Q. SRL”
e, dato atto delle generalità delle parti, prosegue: “in considerazione :- dell'attuale trattativa in essere tra il sig. e l'attuale proprietaria della …..di particolare interesse economico e Pt_1 CP_5 finanziario avente ad oggetto un impianto fotovoltaico….- dello stato di avanzamento dei lavori quasi completati e del valore oggi di circa E.1.500.000,00 (in lettere) e per l' acquisto del quale il sig. ha già anticipato spese quantificabili nella somma complessiva di Euro 300.000,00 (in Pt_1 lettere); - del saldo prezzo concordato a stralcio di E. 500.000,00 (in lettere) a totale pagamento dell'impianto suddetto , nello stato di fatto e di diritto in cui si trova libero da ogni e qualsiasi vincolo pregiudiziale.
Il Sig. accetta di partecipare all'attività imprenditoriale e finanziaria in essere CP_1 dichiarandosi disposto a corrispondere quanto dovuto alle seguenti condizioni:
1. Acquisto delle quote della con pagamento contestuale al valore nominale pari ad CP_5
E 10.000,00 (in lettere);
2. Corrispondere della somma di E. 490.000,00 (in lettere) in unica soluzione alla
[...]
socio unico, a saldo e transazione di ogni attuale e futuro credito della stessa e CP_6 da terzi preteso nei riguardi della OC ceduta, per i lavori ad oggi eseguiti, nonché delle licenze e autorizzazioni in essere e del contratti intercorsi con la 3. Impegno a CP_8 finanziare il completamento dell'impianto suddetto entro il termine previsto dall'attuale conto energia e collaudato entro il 31.12.2011;
3. Richiedere ed ottenere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena un'agevolazione finanziaria (mutuo o leasing) della somma necessaria a rimborsare ogni e qualsiasi esposizione debitoria compresi gli interessi di banca, delle somme finanziate dal sig.
nonché delle somme già a suo tempo corrisposte dal sig. di E. 300.000,00 CP_1 Pt_1
(in lettere) e delle ulteriori somme che dovesse ulteriormente anticipare;
In conclusione di quanto suddetto, resta concordato e reciprocamente inteso che:
a. Ad operazione conclusa l'eventuale saldo finanziario attivo (inteso come differenza tra i finanziamenti ottenuti e i costi sostenuti per la realizzazione definitiva dell'impianto), sarà distribuito al 50% (in lettere) tra il sig. e il sig. Pt_1 CP_1
b. Le quote, ancorchè intestate al 100% al sig. saranno successivamente ripartite tra CP_1 le parti al 50% (in lettere).”
Come è facile evincere dalla lettura complessiva dell'atto, la somma di Euro 300.000,00 – ancora oggi rivendicata dal nei confronti degli eredi – viene estrapolata dall'appellante quale Pt_1 CP_1 riconoscimento di debito e, per sé solo, soggetta al regime dell'inversione dell'onere della prova a carico degli eredi dello che avrebbero dovuto provare il rapporto (diverso) sottostante. CP_1
Tale operazione non è corretta dal punto di vista né logico, né giuridico, atteso che trattandosi di una scrittura di valore contrattuale (fatto assolutamente pacifico), è l'insieme della composizione degli interessi (e quindi l'equilibrio complessivo) che va verificato, sicchè estrapolare un solo capo dell'accordo non risponde affatto ai criteri interpretativi di cui all'art. 1362 C.C.
Pertanto, bene ha fatto il Tribunale a non compiere questa operazione estrapolativa che oggi l'appellante invoca, senza peraltro tener conto di una premessa fondamentale che la sentenza riporta: per poter interpretare senza dubbio e con chiarezza l'atto in discussione non si può non tener conto dell'elemento temporale, atteso che la data è quella del 14 novembre 2011, vale a dire successiva all'acquisto delle quote effettuato dallo sin dall'atto notarile datato 8.11.11 (e quindi avente CP_1 data certa), con i costi dell'acquisto sostenuti dallo stesso CP_1
In sostanza, verrebbe regolamentato un accordo tra i due per l'acquisto delle quote societarie che, in realtà, era già avvenuto e da parte del solo circostanza non solo documentalmente CP_1 verificabile, ma anche attestata dalla stessa scrittura privata in cui si fa riferimento a esborsi del Pt_1 solo ai fini del finanziamento dell'impianto fotovoltaico e non per l'acquisto delle quote. Per questo motivo, il Tribunale bene ha fatto ad affermare che l'accordo successivo (14.11.11) posto dal a fondamento delle sue rivendicazioni, non poteva che essere stato sottoscritto dallo Pt_1 in nome e per conto della OC che egli, all'esito dell'assemblea, era giunto ad CP_1 amministrare.
A tale lettura corrisponde, peraltro, l'intera costruzione dell'atto che, appunto, al di là della sua intitolazione, parte dal presupposto di un impegno economico del per la realizzazione Pt_1 dell'impianto fotovoltaico di proprietà della di cui, in quel momento però, era CP_5 rappresentante legale ormai lo CP_1
Ciò significa, allora, che ogni azione di rivendicazione economica andava effettuata nei confronti della OC, proprietaria dell'impianto e, quindi, beneficiaria del contributo economico di euro
300.000,00 di cui si parla nella scrittura;
non risulta, affatto, che beneficiario di una tale somma sia mai stato direttamente lo né tanto meno ve ne è prova, così come non è provato l'esborso CP_1 in favore della OC.
E tale prova – contrariamente a quanto indicato dall'appellante principale – doveva essere fornita perché non si può “ridurre” la scrittura privata ad un riconoscimento di debito o promessa di pagamento per le ragioni già dette.
Piuttosto, quel che emerge da questo atto ormai successivo all'acquisto del 100% delle quote societarie da parte dello è la volontà del di essere socio “occulto” e rimanere tale CP_1 Pt_1 sine die, visto che non vi è la possibilità di rintracciare una data finale o meglio un termine essenziale per la cessione del 50% delle quote, non essendo ravvisabile tale termine nella data del 31.12.11 che riguarda, invero, il solo impianto fotovoltaico, vale a dire un bene della OC che a tale data era esclusivamente di proprietà dello CP_1
Peraltro, anche la partecipazione ai soli “proventi” derivanti dall'impianto è legata esclusivamente all'esito finale della realizzazione dell'impianto stesso, mentre la lettera b) sopra riportata e che riguarda la cessione delle quote resta completamente estranea a tutto il resto, senza alcun riferimento concreto. COt Stante, allora, la netta distinzione tra la realizzazione dell'impianto (a cura della OC ) e la partecipazione societaria (che sembrerebbe regolamentata per il futuro, senza alcun termine specifico), non è possibile riferire la parte relativa a quest'ultimo profilo con la prima parte della scrittura, anche in ragione – come detto – dell'intervenuto acquisto precedente delle quote da parte dello con le proprie risorse finanziarie. CP_1
Ecco perché la rivendicazione economica di Euro 300.000,00 – anche a voler ritenere che l'atto contenga un impegno nel senso della sua restituzione al – è riferibile solo ed esclusivamente Pt_1 alla OC e non di certo alla persona fisica dello CP_1
Di qui la reiezione della seconda doglianza.
§5.3 – Il terzo motivo è parimenti da respingere.
Il trasferimento delle quote viene rivendicato dall'appellante con riferimento ad un termine che, come si è detto, è assolutamente indeterminato.
La tesi ri-proposta è quella della condizione integrata dall'avvenuta richiesta e dall'ottenimento di un finanziamento bancario che secondo l'appellante sarebbe avvenuto in ragione di un versamento della figlia dello in data 16.11.11 per euro 500.000,00 o comunque si sarebbe verificata (detta CP_1 condizione) ex art. 1359 C.C.
Era onere, però, dell'appellante anche ex art. 342 CPC comprovare una delle due circostanze allegate: invero, per il pagamento della figlia di non vi è alcuna prova del nesso causale con CP_1
l'operazione di cui alla scrittura del 14.11.11, mentre anche dalla capitolazione delle prove (invocata ancora in questa sede) orali si evince che lo si sarebbe anche attivato (per conto , CP_1 ovviamente, della OC) per ottenere i benefici finanziari, ma non vi è prova che siano stati effettivamente ottenuti così come non vi è prova che, se non ottenuti, tale fatto sia conseguenza di una assenza di diligenza da parte dello stesso. CP_1
Di qui l'infondatezza anche di questo motivo di doglianza.
A conclusione di tali ragionamenti, va rilevato come la vicenda appare funzionale (per il alla Pt_1 realizzazione di una posizione di imprenditore e/o socio occulto, con l'evidente beneficio di non subire la responsabilità nei confronti dei creditori della OC, così come di eventuali vincoli fiscali;
si prospetta, peraltro, anche il divieto del patto leonino, visto che il rivendica la sola Pt_1 partecipazione agli utili (in sostanza) collegati all'impianto fotovoltaico, con tutto quanto ne consegue in ordine alla illiceità della causa del contratto posto a fondamento delle rivendicazioni dell'appellante.
§5.4 – L'appello incidentale condizionato resta, ovviamente, assorbito.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.4082/22 del tribunale di OM , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale, dichiarando assorbito l'appello incidentale;
2. COdanna l'appellante principale alla rifusione, in favore delle parti appellate CP_1
, , delle spese del grado che si liquidano COtroparte_2 CP_3 COtroparte_4 complessivamente in Euro 20.119,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. COdanna l'appellante principale alla rifusione, in favore della parte appellata – delle CP_5 spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Dichiara l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore