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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13746 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/02/1953), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BARTOLETTI VALENTINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/09/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PELAGAGGI ARIANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
24/06/1978 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano le figlie (1982), CP_1 Per_1 Per_2
(1988) e (1989), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_3
divenuta intollerabile a causa del contegno del coniuge e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
assegnazione in suo favore della casa familiare, in comproprietà tra le parti,
obbligo del di corrisponderle l'assegno di mantenimento di euro CP_1
700,00 mensili ovvero, in caso di mancata assegnazione della casa familiare,
di euro 1.500,00 mensili.
Deduceva, in particolare, la che per scelta condivisa con il Pt_1
coniuge si era sempre dedicata alla famiglia e alla crescita delle tre figlie;
che dal febbraio 2020 si era dedicata all'accudimento e alla cura del marito cui è stata diagnosticata la SLA fin quando si era presentata presso l'abitazione familiare una tale , dichiaratasi missionaria e cara Persona_4
amica della sorella del con il proposito di accompagnarlo a CP_1
messa la domenica e di guidarlo in un percorso di fede che potesse essergli 3
Per_ d'aiuto nella malattia;
nell'estate 2021 la accompagnò il in CP_1
Sardegna dalla di lui sorella con la quale peraltro lo stesso non aveva rapporti da anni e tornato dalla Sardegna anziché fare rientro nell'abitazione
Per_ familiare il medesimo andò con la dalla di lei sorella in Umbria per poi abbandonare completamente la moglie e la famiglia;
solo a quel punto la ricorrente, che iniziava a nutrire dei sospetti, scopriva la relazione che il
Per_ marito intratteneva con la la quale lo allontanò progressivamente dalla famiglia e anche dalle figlie, giungendo financo a contattare la ASL che lo ha in cura qualificandosi come moglie del per comunicare ad una CP_1
infermiera, tale sig.ra , la volontà del medesimo di sospendere tutte Per_5
le terapie.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, in particolare,
autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, a far data dalla domanda
(21/2/2022), la somma mensile di euro 700,00 per il suo mantenimento,
dava atto che la casa familiare era in godimento esclusivo della Pt_1
essendosene il marito già allontanato;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa dell'8/6/2022 si costituiva in giudizio
[...]
CP_1
Con sentenza non definitiva n. 17934 del 2022 il Tribunale
pronunciava la separazione personale delle parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo. 4
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 24/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di separazione, il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'addebito e il mantenimento per sé proposte dalla ricorrente,
domande entrambe fondate.
Invero a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
In ordine alla infedeltà coniugale è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare
la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale 5
all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020;
Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008). 6
Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Orbene nel caso di specie i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato le deduzioni della ricorrente in ordine allo svolgimento dei fatti e alla successione temporale degli accadimenti. I testi, in particolare, hanno confermato che il ebbe ad intraprendere la CP_1
Per_ relazione extraconiugale con la in assenza di una pregressa crisi,
essendo prima dell'arrivo della medesima i coniugi affiatati e felici ed essendosi la ricorrente totalmente dedicata alla cura e all'accudimento del marito malato.
L'assunto del secondo cui era già in atto da anni una crisi CP_1
familiare e coniugale è rimasto del tutto sfornito di prova.
A ciò aggiungasi che le deposizioni rese hanno anche confermato che 7
lo stesso ebbe ad allontanarsi improvvisamente e senza CP_1
spiegazioni dalla famiglia, ciò che fonda vieppiù la domanda di addebito della ricorrente.
L'abbandono del tetto coniugale costituisce, infatti, violazione di un obbligo matrimoniale ex art. 143 c.c. Ne consegue che “il volontario
abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé
sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità
della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in
essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento
dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel
momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia
già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di
separazione non sia stata già proposta” (Cass. ord. 11792/2021; cfr. Cass.
ord. n. 12241/2020; Cass. n. 648/2020; Cass. n. 25966/2016; Cass.
10719/2013).
Meritano, inoltre, di essere confermati i provvedimenti provvisori afferenti la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal alla CP_1
atteso che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione Pt_1
dalle stesse complessivamente prodotta è emerso che la ricorrente si è
sempre dedicata alla famiglia, è titolare di pensione di invalidità di poco superiore ad euro 400,00 mensili e non ha ulteriori e diverse fonti di reddito e/o entrate, mentre il ha percepito negli anni d'imposta 2022 e CP_1
2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 2.500,00 su dodici mensilità.
Non può, infine, farsi luogo all'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei due coniugi in mancanza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autonomi, essendo pacifico e 8
incontestato che le tre figlie delle parti, peraltro ultratrentenni, sono economicamente indipendenti.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo,
deve essere posto a carico del resistente soccombente rispetto alla domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13746/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Parte_1
e pronunciata con sentenza non
[...] Controparte_1
definitiva n. 17934 del 2022 è addebitabile al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che il corrisponda alla a titolo di assegno CP_1 Pt_1
di mantenimento e a far data dalla domanda (21/2/2022), la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2022, e condanna il al versamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
Pt_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna il a rifondere alla il restante 50% delle CP_1 Pt_1
spese di lite liquidato in complessivi euro 2.000,00 (pari al 50% del totale di 9
euro 4.000,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13746 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/02/1953), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BARTOLETTI VALENTINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/09/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PELAGAGGI ARIANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
24/06/1978 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano le figlie (1982), CP_1 Per_1 Per_2
(1988) e (1989), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_3
divenuta intollerabile a causa del contegno del coniuge e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
assegnazione in suo favore della casa familiare, in comproprietà tra le parti,
obbligo del di corrisponderle l'assegno di mantenimento di euro CP_1
700,00 mensili ovvero, in caso di mancata assegnazione della casa familiare,
di euro 1.500,00 mensili.
Deduceva, in particolare, la che per scelta condivisa con il Pt_1
coniuge si era sempre dedicata alla famiglia e alla crescita delle tre figlie;
che dal febbraio 2020 si era dedicata all'accudimento e alla cura del marito cui è stata diagnosticata la SLA fin quando si era presentata presso l'abitazione familiare una tale , dichiaratasi missionaria e cara Persona_4
amica della sorella del con il proposito di accompagnarlo a CP_1
messa la domenica e di guidarlo in un percorso di fede che potesse essergli 3
Per_ d'aiuto nella malattia;
nell'estate 2021 la accompagnò il in CP_1
Sardegna dalla di lui sorella con la quale peraltro lo stesso non aveva rapporti da anni e tornato dalla Sardegna anziché fare rientro nell'abitazione
Per_ familiare il medesimo andò con la dalla di lei sorella in Umbria per poi abbandonare completamente la moglie e la famiglia;
solo a quel punto la ricorrente, che iniziava a nutrire dei sospetti, scopriva la relazione che il
Per_ marito intratteneva con la la quale lo allontanò progressivamente dalla famiglia e anche dalle figlie, giungendo financo a contattare la ASL che lo ha in cura qualificandosi come moglie del per comunicare ad una CP_1
infermiera, tale sig.ra , la volontà del medesimo di sospendere tutte Per_5
le terapie.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, in particolare,
autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, a far data dalla domanda
(21/2/2022), la somma mensile di euro 700,00 per il suo mantenimento,
dava atto che la casa familiare era in godimento esclusivo della Pt_1
essendosene il marito già allontanato;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa dell'8/6/2022 si costituiva in giudizio
[...]
CP_1
Con sentenza non definitiva n. 17934 del 2022 il Tribunale
pronunciava la separazione personale delle parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo. 4
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 24/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di separazione, il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'addebito e il mantenimento per sé proposte dalla ricorrente,
domande entrambe fondate.
Invero a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Alla stregua dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.”
In ordine alla infedeltà coniugale è consolidato l'orientamento secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare
la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze
su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale 5
all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020;
Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).
Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la
Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la reiterata violazione, in
assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà
coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave
dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola
causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. n.
5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n.
16822/2022).
Inoltre, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la
separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione
degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi
vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si
sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro
coniuge (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n.
8929/2013; Cass. n. 15557/2008). 6
Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico)
costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).
Dunque, “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno
dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della
convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass.
n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006,
12373/2005).
Orbene nel caso di specie i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato le deduzioni della ricorrente in ordine allo svolgimento dei fatti e alla successione temporale degli accadimenti. I testi, in particolare, hanno confermato che il ebbe ad intraprendere la CP_1
Per_ relazione extraconiugale con la in assenza di una pregressa crisi,
essendo prima dell'arrivo della medesima i coniugi affiatati e felici ed essendosi la ricorrente totalmente dedicata alla cura e all'accudimento del marito malato.
L'assunto del secondo cui era già in atto da anni una crisi CP_1
familiare e coniugale è rimasto del tutto sfornito di prova.
A ciò aggiungasi che le deposizioni rese hanno anche confermato che 7
lo stesso ebbe ad allontanarsi improvvisamente e senza CP_1
spiegazioni dalla famiglia, ciò che fonda vieppiù la domanda di addebito della ricorrente.
L'abbandono del tetto coniugale costituisce, infatti, violazione di un obbligo matrimoniale ex art. 143 c.c. Ne consegue che “il volontario
abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé
sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità
della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in
essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento
dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel
momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia
già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di
separazione non sia stata già proposta” (Cass. ord. 11792/2021; cfr. Cass.
ord. n. 12241/2020; Cass. n. 648/2020; Cass. n. 25966/2016; Cass.
10719/2013).
Meritano, inoltre, di essere confermati i provvedimenti provvisori afferenti la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal alla CP_1
atteso che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione Pt_1
dalle stesse complessivamente prodotta è emerso che la ricorrente si è
sempre dedicata alla famiglia, è titolare di pensione di invalidità di poco superiore ad euro 400,00 mensili e non ha ulteriori e diverse fonti di reddito e/o entrate, mentre il ha percepito negli anni d'imposta 2022 e CP_1
2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 2.500,00 su dodici mensilità.
Non può, infine, farsi luogo all'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei due coniugi in mancanza di figli minori e/o maggiorenni non economicamente autonomi, essendo pacifico e 8
incontestato che le tre figlie delle parti, peraltro ultratrentenni, sono economicamente indipendenti.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo,
deve essere posto a carico del resistente soccombente rispetto alla domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13746/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi Parte_1
e pronunciata con sentenza non
[...] Controparte_1
definitiva n. 17934 del 2022 è addebitabile al marito e alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che il corrisponda alla a titolo di assegno CP_1 Pt_1
di mantenimento e a far data dalla domanda (21/2/2022), la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2022, e condanna il al versamento, in favore della CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
Pt_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna il a rifondere alla il restante 50% delle CP_1 Pt_1
spese di lite liquidato in complessivi euro 2.000,00 (pari al 50% del totale di 9
euro 4.000,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi