Articolo 188 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 187Articolo 189
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15 gennaio 1977
Art. 188.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1977, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell' articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977