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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 309/2023 R.G. tra c.f. e p.i. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 da Avv. Angela Tucci
APPELLANTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._1
Avv. Gessica Casaluci
APPELLATO pronunciata sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 724 del 20 marzo 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2022 con cui il Tribunale di Taranto le aveva ingiunto il pagamento di euro 23.043,53, oltre interessi legali e spese, in favore di
; a fondamento dell'opposizione sosteneva che la cognizione Controparte_1 della causa risultava devoluta agli arbitri e dunque eccepiva l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. e la nullità del provvedimento monitorio su indicato;
assumeva in ogni caso che la deducente risultava destinataria di pignoramento presso terzi su iniziativa di , e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 CP_3 per crediti vantati da costoro nei confronti dell'ingiungente
[...] Parte_4 [..
accertati con sentenza, aggiungendo che quest'ultimo aveva proposto opposizione definita dal tribunale di Taranto con sentenza n. 773/2021 che, però, non aveva disposto lo svincolo delle somme pignorate, le quali, pertanto, erano rimaste presso la deducente quale destinataria del pignoramento e custode, con il rischio di duplicazione del titolo per le medesime causali;
infine, contestava l'entità del credito in quanto non risultante da documentazione presente in atti;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile, improponibile, nullo e comunque infondato per le ragioni esposte e, in ipotesi di accertamento della debenza delle somme oggetto di ingiunzione, chiedeva accertarsi l'effettiva entità del dovuto mediante gli opportuni riconteggi con determinazione del rapporti di dare-avere tra le parti, vinte le spese di lite.
Si costituiva e negava l'esistenza di alcuna convenzione tra le Controparte_1 parti in ordine alla risoluzione arbitrale delle controversie, di cui la società opponente non aveva infatti dato prova;
osservava che, quand'anche vi fosse una siffatta convenzione, essa non avrebbe impedito l'esperibilità di un procedimento monitorio;
sosteneva poi che, previa riunione dei procedimenti esecutivi iscritti ai n. 5/2017 e
15/2017 R.G.E. promossi da e da e Parte_2 Controparte_2 Parte_3
con ordinanza del 29 settembre 2017, ne era stata pronunciata CP_3
l'estinzione con svincolo delle somme pignorate ed autorizzazione al ritiro dei titoli e degli atti prodromici alla esecuzione;
assumeva che le contestazioni riguardanti il credito fatto valere erano generiche, tanto più alla luce delle missive che comprovavano il pagamento di somme a titolo di canone come da “lodo arbitrale”, e che incomprensibile appariva la richiesta di rivisitazione delle somme oggetto di ingiunzione;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 724/2023 del 29 marzo 2023 il Tribunale adito dichiarava inammissibile l'opposizione posto che il credito azionato in via monitoria riguardava canoni di locazione asseritamente rimasti insoluti, a cui si faceva riferimento nel ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., sicché l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. mentre era stata proposta con atto di citazione depositato in cancelleria in data 28 aprile 2022 e dunque oltre il termine previsto per proporre pag. 2/8 opposizione, spirato il 19 aprile 2022; condannava poi l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La ha proposto appello con ricorso depositato il 29 Parte_1 settembre 2023 e notificato in data 9 ottobre 2023 e, sulla base delle censure che si esporranno più avanti, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore antistatario. si è costituito in giudizio contestando il fondamento Controparte_1 dell'appello e comunque riproponendo le difese formulate nel precedente grado al fine di contrastare nel merito le ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo opposto qui ribadite da controparte, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa è stata trattata in un primo momento con il rito previsto dal d.lgs. n. 149/2022
e successivamente, disposta la prosecuzione con rito locatizio dinanzi al collegio, è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto emesso all'udienza del 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va premesso che il primo giudice, dopo aver ritenuto che
[...]
avesse azionato in via monitoria il mancato pagamento di canoni di Controparte_1 locazione, ha concluso che l'opposizione, proposta con atto di citazione invece che con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., fosse inammissibile poiché, pur facendo salvo l'atto di citazione quale modalità di introduzione della ridetta opposizione, esso risultava depositato oltre il termine previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c., con la conseguenza che l'opposizione doveva considerarsi tardiva. Così ragionando il giudice a quo ha nella sostanza ritenuto l'opposizione soggetta al rito locatizio e - implicitamente disposto il mutamento di rito - ha adottato la decisione di inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Tale premessa, in virtù dell'ultrattività del rito, consente di ritenere rituale l'appello introdotto con ricorso depositato nel termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. pag. 3/8 Ciò puntualizzato, si passa ad illustrare i motivi gravame.
La società appellante, in sintesi, ha in primo luogo sostenuto che il rapporto dedotto in giudizio quale fonte dei crediti fatti valere in via monitoria non fosse un rapporto di locazione ed ha quindi denunciato l'errore in cui era incorso il giudice a quo nel ritenere che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis
c.p.c.; facendo leva su tale argomentare ha insistito sulla correttezza della proposizione dell'opposizione con atto di citazione e, per l'effetto, sulla sua tempestività; in secondo luogo, previo superamento della dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'opposizione pronunciata dal giudice a quo sulla base delle considerazioni appena esposte, ha ribadito l'eccezione formulata in prime cure ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. sul rilievo dell'esistenza di convenzione arbitrale tra le parti.
La prima censura mossa dalla è fondata. Parte_1
Ha errato il giudice a quo nel far discendere tout court la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I. poiché proposta con atto di citazione depositato oltre il termine previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c. sul rilievo della natura dei crediti azionati in via monitoria, a suo dire costituenti canoni di locazione, con conseguente soggezione dell'opposizione alle forme stabilite dall'art. 447 bis c.p.c. (ricorso e non invece atto di citazione).
Ed invero, proprio in ragione della esigenza di tutela dell'apparenza, declinata in senso inverso rispetto a quanto valutato dal giudice a quo, deve rilevarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo non aveva un contenuto deponente in maniera evidente in favore della qualificazione dei crediti azionati sulla base della prospettazione del ricorrente. Ed infatti al suo interno il Gigante, nell'invocare l'ingiunzione poi ottenuta, faceva riferimento in maniera indifferenziata alla nozione di indennità ed a quella di canone di locazione quale corrispettivo dovutogli da a fronte del Parte_1 godimento da parte di quest'ultima della porzione di titolarità del Gigante dei locali ove la società aveva la propria sede (Via Monteiasi n. 4/6 in Monteiasi -Taranto).
Ne consegue l'erroneità del giudizio di inammissibilità per tardività della opposizione proposta con atto di citazione. Il giudice a quo, più propriamente avrebbe dovuto eventualmente disporre il mutamento del rito e tuttavia valutare la tempestività dell'opposizione in ragione di quanto appariva al momento dell'opposizione e solo pag. 4/8 successivamente decidere la causa sulla base della eventuale qualificazione dei crediti in termini di crediti da canoni di locazione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I., in riforma della sentenza impugnata ed in omaggio all'esigenza di tutela dell'apparenza, va dunque giudicata ammissibile in quanto tempestivamente proposta sia pure con atto di citazione.
Passando all'esame delle ragioni di opposizione al ridetto decreto ingiuntivo, si osserva che l'eccezione qui riproposta dalla società appellante è infondata.
E' opportuno brevemente osservare che e Parte_1 [...]
, a fronte della fruizione da parte della società della quota di titolarità Controparte_1 del Gigante, pari ad “un terzo pro indiviso”, dell'immobile sito a piano terra in
Monteiasi alla Via Pascoli n. 4, ove la società aveva la sua sede legale, con atto di transazione datato 26 giugno 2004 (documento prodotto dall'appellante) concordarono - nell'ambito di una più ampia transazione su cui non è necessario soffermarsi - il pagamento da parte della società al Gigante, a far tempo dall'1 agosto 2005, del
“canone locativo che sarà determinato secondo il prezzo corrente sulla piazza di
Monteiasi a mezzo di tecnico di fiducia incaricato da entrambi i contraenti;
in difetto attraverso nomina di un arbitro incaricato da parte del Presidente del Tribunale di
Taranto”.
In difetto di individuazione concordata del nominativo dell'arbitro, su richiesta del
Gigante il Presidente del Tribunale di Taranto nominò l'Ing. Persona_1 come si ricava dal documento datato 5 giugno 2006 parimenti prodotto dall'appellante.
Il procedette alla quantificazione del corrispettivo e tanto è riscontrato Persona_1 dalle stesse procedure esecutive avviate nei confronti di da Controparte_1
e da e con pignoramento Parte_2 Controparte_2 Parte_3 CP_3 presso terzi nei confronti di quale debitrice dell'odierno Parte_1 appellato.
Quelle fin qui esposte costituiscono circostanze desunte dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante.
Ebbene, se vi è prova che le parti intesero pervenire alla determinazione dell'ammontare del compenso dovuto da a per il Parte_1 Controparte_1
pag. 5/8 tramite di un soggetto terzo, non vi è prova della stipula di una convenzione di arbitrato, né rituale né irrituale, in ordine alle controversie nascenti dal ridetto accordo.
La convenzione di arbitrato è, infatti, cosa diversa dall'accordo, l'unico di cui – si ripete
- vi è prova documentale, sulla concessione in godimento della quota di titolarità del
Gigante dell'immobile di Via Pascoli n. 4 in Monteiasi, sede della società appellante, e sull'affidamento a terzi della determinazione del compenso più volte menzionato.
Per il resto, si osserva che non è stata riproposta nel presente giudizio la questione della persistenza del vincolo delle somme oggetto di pignoramento presso terzi, peraltro smentita dall'ordinanza, datata 29 settembre 2017, di estinzione delle procedure esecutive iscritte ai nn. 5 e 15 del 2017 R.G.E., la quale contiene la disposizione di svincolo delle somme pignorate e l'autorizzazione al ritiro dei titoli e degli atti prodromici alla esecuzione. Trattasi di ordinanza depositata dal Gigante quale allegato
C (del tutto leggibile) alla comparsa di costituzione e risposta nel precedente grado.
Inoltre, va detto che, pur avendo l'appellante riproposto anche la conclusione formulata in subordine in prime cure (“
2. nella denegata ipotesi di accertamento di debenza di somme da parte dell'opponente accertare dichiarare le effettive entità della debenza mediante e gli opportuni di conteggi con determinazione dei rispettivi rapporti di dare avere tra le parti”), non è stata riproposta la contestazione dell'ammontare delle somme pretese, peraltro formulata in primo grado in maniera del tutto generica a fronte della pretesa formulata in via monitoria di pagamento della somma di euro 743,34 - come fissata dall'Ing. - per il periodo da dicembre 2016, momento di notifica del Per_1 pignoramento presso terzi, sino al luglio 2019, non senza evidenziare che - una volta provato da parte del creditore il contratto fonte della pretesa azionata - ricade sul debitore provare l'avvenuto adempimento o circostanze giustificatrici del mancato pagamento.
In definitiva, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I. del Tribunale di Taranto va giudicata ammissibile e, pronunciando sulla stessa, ne va disposto il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono, ivi comprese le questioni sollevate dalla appellante pag. 6/8 sui documenti prodotti da controparte nel presente grado su richiesta del giudicante (in quanto depositati in primo grado in formato non leggibile) atteso che la causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti dalla società impugnante.
Per quel che riguarda le spese di lite, va confermata la condanna di Parte_1 alla rifusione delle spese del primo grado in favore del in base al
[...] Pt_1 principio di soccombenza, pur se la soccombenza deriva, all'esito del presente giudizio, da ragioni diverse da quelle ravvisate dal giudice a quo.
Venendo alle spese di lite del presente grado, il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti della metà delle spese medesime atteso che l'appellato in prima battuta ha aderito alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata dal primo giudice, della quale è stata qui ravvisata l'erroneità. La residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa e tenuto conto delle attività effettivamente svolte, va posta a carico di in base al principio di soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente decidendo sull'appello iscritto al n. 309\2024 R.G. proposto da
[...] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto n. Parte_1
724/2023 pubblicata il 29 dicembre 2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto e per l'effetto, pronunciando sulla stessa, ne dispone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del primo grado, liquidate per l'intero quanto al primo grado
[...] in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del presente grado e condanna alla rifusione in favore di della Parte_1 Controparte_1
pag. 7/8 residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Taranto, li 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 309/2023 R.G. tra c.f. e p.i. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 da Avv. Angela Tucci
APPELLANTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._1
Avv. Gessica Casaluci
APPELLATO pronunciata sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 724 del 20 marzo 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2022 con cui il Tribunale di Taranto le aveva ingiunto il pagamento di euro 23.043,53, oltre interessi legali e spese, in favore di
; a fondamento dell'opposizione sosteneva che la cognizione Controparte_1 della causa risultava devoluta agli arbitri e dunque eccepiva l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. e la nullità del provvedimento monitorio su indicato;
assumeva in ogni caso che la deducente risultava destinataria di pignoramento presso terzi su iniziativa di , e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 CP_3 per crediti vantati da costoro nei confronti dell'ingiungente
[...] Parte_4 [..
accertati con sentenza, aggiungendo che quest'ultimo aveva proposto opposizione definita dal tribunale di Taranto con sentenza n. 773/2021 che, però, non aveva disposto lo svincolo delle somme pignorate, le quali, pertanto, erano rimaste presso la deducente quale destinataria del pignoramento e custode, con il rischio di duplicazione del titolo per le medesime causali;
infine, contestava l'entità del credito in quanto non risultante da documentazione presente in atti;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile, improponibile, nullo e comunque infondato per le ragioni esposte e, in ipotesi di accertamento della debenza delle somme oggetto di ingiunzione, chiedeva accertarsi l'effettiva entità del dovuto mediante gli opportuni riconteggi con determinazione del rapporti di dare-avere tra le parti, vinte le spese di lite.
Si costituiva e negava l'esistenza di alcuna convenzione tra le Controparte_1 parti in ordine alla risoluzione arbitrale delle controversie, di cui la società opponente non aveva infatti dato prova;
osservava che, quand'anche vi fosse una siffatta convenzione, essa non avrebbe impedito l'esperibilità di un procedimento monitorio;
sosteneva poi che, previa riunione dei procedimenti esecutivi iscritti ai n. 5/2017 e
15/2017 R.G.E. promossi da e da e Parte_2 Controparte_2 Parte_3
con ordinanza del 29 settembre 2017, ne era stata pronunciata CP_3
l'estinzione con svincolo delle somme pignorate ed autorizzazione al ritiro dei titoli e degli atti prodromici alla esecuzione;
assumeva che le contestazioni riguardanti il credito fatto valere erano generiche, tanto più alla luce delle missive che comprovavano il pagamento di somme a titolo di canone come da “lodo arbitrale”, e che incomprensibile appariva la richiesta di rivisitazione delle somme oggetto di ingiunzione;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 724/2023 del 29 marzo 2023 il Tribunale adito dichiarava inammissibile l'opposizione posto che il credito azionato in via monitoria riguardava canoni di locazione asseritamente rimasti insoluti, a cui si faceva riferimento nel ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., sicché l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. mentre era stata proposta con atto di citazione depositato in cancelleria in data 28 aprile 2022 e dunque oltre il termine previsto per proporre pag. 2/8 opposizione, spirato il 19 aprile 2022; condannava poi l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La ha proposto appello con ricorso depositato il 29 Parte_1 settembre 2023 e notificato in data 9 ottobre 2023 e, sulla base delle censure che si esporranno più avanti, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore antistatario. si è costituito in giudizio contestando il fondamento Controparte_1 dell'appello e comunque riproponendo le difese formulate nel precedente grado al fine di contrastare nel merito le ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo opposto qui ribadite da controparte, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa è stata trattata in un primo momento con il rito previsto dal d.lgs. n. 149/2022
e successivamente, disposta la prosecuzione con rito locatizio dinanzi al collegio, è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto emesso all'udienza del 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va premesso che il primo giudice, dopo aver ritenuto che
[...]
avesse azionato in via monitoria il mancato pagamento di canoni di Controparte_1 locazione, ha concluso che l'opposizione, proposta con atto di citazione invece che con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., fosse inammissibile poiché, pur facendo salvo l'atto di citazione quale modalità di introduzione della ridetta opposizione, esso risultava depositato oltre il termine previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c., con la conseguenza che l'opposizione doveva considerarsi tardiva. Così ragionando il giudice a quo ha nella sostanza ritenuto l'opposizione soggetta al rito locatizio e - implicitamente disposto il mutamento di rito - ha adottato la decisione di inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Tale premessa, in virtù dell'ultrattività del rito, consente di ritenere rituale l'appello introdotto con ricorso depositato nel termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. pag. 3/8 Ciò puntualizzato, si passa ad illustrare i motivi gravame.
La società appellante, in sintesi, ha in primo luogo sostenuto che il rapporto dedotto in giudizio quale fonte dei crediti fatti valere in via monitoria non fosse un rapporto di locazione ed ha quindi denunciato l'errore in cui era incorso il giudice a quo nel ritenere che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis
c.p.c.; facendo leva su tale argomentare ha insistito sulla correttezza della proposizione dell'opposizione con atto di citazione e, per l'effetto, sulla sua tempestività; in secondo luogo, previo superamento della dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'opposizione pronunciata dal giudice a quo sulla base delle considerazioni appena esposte, ha ribadito l'eccezione formulata in prime cure ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. sul rilievo dell'esistenza di convenzione arbitrale tra le parti.
La prima censura mossa dalla è fondata. Parte_1
Ha errato il giudice a quo nel far discendere tout court la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I. poiché proposta con atto di citazione depositato oltre il termine previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c. sul rilievo della natura dei crediti azionati in via monitoria, a suo dire costituenti canoni di locazione, con conseguente soggezione dell'opposizione alle forme stabilite dall'art. 447 bis c.p.c. (ricorso e non invece atto di citazione).
Ed invero, proprio in ragione della esigenza di tutela dell'apparenza, declinata in senso inverso rispetto a quanto valutato dal giudice a quo, deve rilevarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo non aveva un contenuto deponente in maniera evidente in favore della qualificazione dei crediti azionati sulla base della prospettazione del ricorrente. Ed infatti al suo interno il Gigante, nell'invocare l'ingiunzione poi ottenuta, faceva riferimento in maniera indifferenziata alla nozione di indennità ed a quella di canone di locazione quale corrispettivo dovutogli da a fronte del Parte_1 godimento da parte di quest'ultima della porzione di titolarità del Gigante dei locali ove la società aveva la propria sede (Via Monteiasi n. 4/6 in Monteiasi -Taranto).
Ne consegue l'erroneità del giudizio di inammissibilità per tardività della opposizione proposta con atto di citazione. Il giudice a quo, più propriamente avrebbe dovuto eventualmente disporre il mutamento del rito e tuttavia valutare la tempestività dell'opposizione in ragione di quanto appariva al momento dell'opposizione e solo pag. 4/8 successivamente decidere la causa sulla base della eventuale qualificazione dei crediti in termini di crediti da canoni di locazione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I., in riforma della sentenza impugnata ed in omaggio all'esigenza di tutela dell'apparenza, va dunque giudicata ammissibile in quanto tempestivamente proposta sia pure con atto di citazione.
Passando all'esame delle ragioni di opposizione al ridetto decreto ingiuntivo, si osserva che l'eccezione qui riproposta dalla società appellante è infondata.
E' opportuno brevemente osservare che e Parte_1 [...]
, a fronte della fruizione da parte della società della quota di titolarità Controparte_1 del Gigante, pari ad “un terzo pro indiviso”, dell'immobile sito a piano terra in
Monteiasi alla Via Pascoli n. 4, ove la società aveva la sua sede legale, con atto di transazione datato 26 giugno 2004 (documento prodotto dall'appellante) concordarono - nell'ambito di una più ampia transazione su cui non è necessario soffermarsi - il pagamento da parte della società al Gigante, a far tempo dall'1 agosto 2005, del
“canone locativo che sarà determinato secondo il prezzo corrente sulla piazza di
Monteiasi a mezzo di tecnico di fiducia incaricato da entrambi i contraenti;
in difetto attraverso nomina di un arbitro incaricato da parte del Presidente del Tribunale di
Taranto”.
In difetto di individuazione concordata del nominativo dell'arbitro, su richiesta del
Gigante il Presidente del Tribunale di Taranto nominò l'Ing. Persona_1 come si ricava dal documento datato 5 giugno 2006 parimenti prodotto dall'appellante.
Il procedette alla quantificazione del corrispettivo e tanto è riscontrato Persona_1 dalle stesse procedure esecutive avviate nei confronti di da Controparte_1
e da e con pignoramento Parte_2 Controparte_2 Parte_3 CP_3 presso terzi nei confronti di quale debitrice dell'odierno Parte_1 appellato.
Quelle fin qui esposte costituiscono circostanze desunte dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante.
Ebbene, se vi è prova che le parti intesero pervenire alla determinazione dell'ammontare del compenso dovuto da a per il Parte_1 Controparte_1
pag. 5/8 tramite di un soggetto terzo, non vi è prova della stipula di una convenzione di arbitrato, né rituale né irrituale, in ordine alle controversie nascenti dal ridetto accordo.
La convenzione di arbitrato è, infatti, cosa diversa dall'accordo, l'unico di cui – si ripete
- vi è prova documentale, sulla concessione in godimento della quota di titolarità del
Gigante dell'immobile di Via Pascoli n. 4 in Monteiasi, sede della società appellante, e sull'affidamento a terzi della determinazione del compenso più volte menzionato.
Per il resto, si osserva che non è stata riproposta nel presente giudizio la questione della persistenza del vincolo delle somme oggetto di pignoramento presso terzi, peraltro smentita dall'ordinanza, datata 29 settembre 2017, di estinzione delle procedure esecutive iscritte ai nn. 5 e 15 del 2017 R.G.E., la quale contiene la disposizione di svincolo delle somme pignorate e l'autorizzazione al ritiro dei titoli e degli atti prodromici alla esecuzione. Trattasi di ordinanza depositata dal Gigante quale allegato
C (del tutto leggibile) alla comparsa di costituzione e risposta nel precedente grado.
Inoltre, va detto che, pur avendo l'appellante riproposto anche la conclusione formulata in subordine in prime cure (“
2. nella denegata ipotesi di accertamento di debenza di somme da parte dell'opponente accertare dichiarare le effettive entità della debenza mediante e gli opportuni di conteggi con determinazione dei rispettivi rapporti di dare avere tra le parti”), non è stata riproposta la contestazione dell'ammontare delle somme pretese, peraltro formulata in primo grado in maniera del tutto generica a fronte della pretesa formulata in via monitoria di pagamento della somma di euro 743,34 - come fissata dall'Ing. - per il periodo da dicembre 2016, momento di notifica del Per_1 pignoramento presso terzi, sino al luglio 2019, non senza evidenziare che - una volta provato da parte del creditore il contratto fonte della pretesa azionata - ricade sul debitore provare l'avvenuto adempimento o circostanze giustificatrici del mancato pagamento.
In definitiva, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I. del Tribunale di Taranto va giudicata ammissibile e, pronunciando sulla stessa, ne va disposto il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono, ivi comprese le questioni sollevate dalla appellante pag. 6/8 sui documenti prodotti da controparte nel presente grado su richiesta del giudicante (in quanto depositati in primo grado in formato non leggibile) atteso che la causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti dalla società impugnante.
Per quel che riguarda le spese di lite, va confermata la condanna di Parte_1 alla rifusione delle spese del primo grado in favore del in base al
[...] Pt_1 principio di soccombenza, pur se la soccombenza deriva, all'esito del presente giudizio, da ragioni diverse da quelle ravvisate dal giudice a quo.
Venendo alle spese di lite del presente grado, il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione tra le parti della metà delle spese medesime atteso che l'appellato in prima battuta ha aderito alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata dal primo giudice, della quale è stata qui ravvisata l'erroneità. La residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa e tenuto conto delle attività effettivamente svolte, va posta a carico di in base al principio di soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente decidendo sull'appello iscritto al n. 309\2024 R.G. proposto da
[...] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto n. Parte_1
724/2023 pubblicata il 29 dicembre 2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2022 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto e per l'effetto, pronunciando sulla stessa, ne dispone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del primo grado, liquidate per l'intero quanto al primo grado
[...] in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del presente grado e condanna alla rifusione in favore di della Parte_1 Controparte_1
pag. 7/8 residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Taranto, li 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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