CA
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 163/2022 del ruolo generale e promossa
DA
già , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
Part (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona via Leopardi n. 2, presso lo studio P.IVA_2
dell'avv. Paolo Coppari, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo avvocato;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. , Controparte_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Recanati, Via I° Luglio n. 4 presso lo studio dell'avv. Cristian Giampieri,
che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado;
pagina 1 di 8 - appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 993 del 27-28/7/2021 pronunciata dal LE di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa
deduzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa,
ribadita la riserva di proporre impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 751/2024 (Repert. n.
661/2024 del 14.05.2024), emessa in data 08.05.2024 e pubblicata in data 14.05.2024, dichiarare
nulla e/o comunque riformare la sentenza n. 993/2021 resa dal LE di Ancona nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Teresa Danieli in data 27.07.21, pubblicata in data 28/07/2021 e non
notificata, e per l'effetto:
* nel merito, in via principale, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: “In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa
o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da ogni e qualsiasi azione derivante dal rapporto
intrattenuto dall'attrice con la convenuta, derivante dall'approvazione tacita, per mancata Pt_2
contestazione nel termine degli estratti conto, relativi ai rapporti oggetto di causa, regolarmente
ricevuti, in base al combinato disposto dagli artt. 1857 e 1832 c.c.; accertare e dichiarare la
prescrizione quinquennale o in subordine decennale dell'azione proposta dall'attrice, in quanto
decorso il periodo prescrizionale dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata.
* Sempre nel merito, senza che ciò voglia o possa significare rinuncia alle eccezioni preliminari,
rigettare le domande tutte formulate da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente
giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
* Nel merito in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande attoree, accertare e dichiarare il saldo dei rapporti bancari oggetto di causa, rapportando
pagina 2 di 8 tutti i conteggi correlati alle domande avversarie, sulla base delle difese, delle eccezioni e delle
modalità di calcolo indicate in narrativa dalla Banca;
Con salvezza di ogni altro diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
* In via istruttoria,
chiamare il CTU a chiarimenti su tutti i punti evidenziati in questo atto, ed in particolare sull'assurdo
governo operato dal CTU in ordine alle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione
sollevata dalla Banca qui deducente”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
nel merito, rigettare per le ragioni esposte in narrativa l'appello promosso da Parte_1
siccome destituito di fondamento.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il LE di Ancona, in accoglimento della domanda avanzata dalla
[...]
nei confronti della (oggi , ha dichiarato Controparte_1 Parte_2 Parte_1
l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta sul conto corrente n. 5372 e sul conto anticipi n.
32 a titolo di interessi anatocistici, interessi ultra legali e commissioni ed ha conseguentemente accertato che il saldo del citato conto corrente è pari ad euro 116.233,70 a credito della correntista,
anziché a debito della stessa per euro 14.876,00.
In particolare, il primo giudice:
ha dichiarato la nullità della clausola di previsione degli interessi passivi convenuti nel contratto di conto corrente in data 12/6/1978 n. 5372 mediante rinvio agli “usi su piazza”, con conseguente applicazione degli interessi legali tempo per tempo vigenti;
pagina 3 di 8 ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente esclusione della stessa per tutta la durata del rapporto;
ha ritenuto che i contratti di apertura di credito del 2012 e del 2013, risultando “differenti ed autonomi
(anche se collegati)” non “potessero trovare eco nel contratto di conto corrente”, con conseguente impossibilità di superare le accertate nullità;
ha esteso le conclusioni raggiunte al contratto di conto anticipi n. 32 in quanto “mancante anche esso di
pattuizione in forma scritta”;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, ritenendo, da un lato, che il conto fosse affidato (pur non risultando possibile accertare il limite del fido) e, dall'altro, che la Pt_2
non avesse provato la relativa eccezione indicando specificamente i pagamenti aventi natura solutoria;
ha, quindi, rideterminato il saldo dei rapporti dedotti in giudizio mediante richiamo alle conclusioni rassegnate dal nominato CTU.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità della decisione Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto che i contratti di apertura di credito del 2012 e del 2013 sottoscritti tra le parti non fossero idonei ad incidere sull'originario contratto di conto corrente n. 5372 e sul conto anticipi n. 32; 2) erroneità del capo di sentenza che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 22/4/2000, pur essendosi essa uniformata alle Pt_2
prescrizioni imposte dalla deliberazione CICR del 9/2/2000; 3) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista. Ha, quindi,
concluso come in epigrafe.
La ha resistito al gravame, confutandone specificamente i motivi. Controparte_1
Con sentenza non definitiva n. 751/2024 questa Corte ha ritenuto non integrabili le condizioni economiche pattuite nell'originario contratto di conto corrente n. 5372 e conto anticipi n. 32 con quelle asseritamente pattuite nel 2012 e nel 2013, non risultando queste ultime sottoscritte dalla correntista, e non applicabile la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo all'aprile pagina 4 di 8 2000, pur essendosi essa Banca conformata alle prescrizioni imposte dalla CICR 9/2/2000, essendo allo scopo necessaria una specifica pattuizione scritta, ed ha quindi rigettato i primi due motivi di impugnazione. In accoglimento del terzo motivo di appello ha statuito: “in parziale modifica della
sentenza impugnata dichiara l'intervenuta prescrizione delle quote dei versamenti eccedenti il limite
dell'affidamento di € 104.000,00 operati dalla società correntista fino alla data del 29/9/2007” ed ha rimesso la causa sul ruolo disponendo il rinnovo della CTU contabile per procedere al ricalcolo del saldo dei rapporti dedotti giudizio sulla base dei seguenti criteri: “Ritenuta la necessità di disporre il
rinnovo della CTU contabile per ricalcolare il saldo del conto corrente dedotto in giudizio, facendo
applicazione dei criteri già applicati nella relazione depositata in primo grado (capitolo 6), ma
tenendo conto della intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie effettuate tenendo conto del limite
dell'affidamento di € 104.000,00 del contratto di apertura di credito n. 32, nonché dei principi di
diritto di cui alle ordinanze della Suprema Corte n. 9141 del 19/05/2020 e n. 7721 del 16/03/2023”;
All'esito del deposito della relazione di CTU la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Considerato che le questioni di diritto sono state definite da questa Corte nei termini sopra sinteticamente riportati con sentenza non definitiva e non possono essere oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Collegio, occorre in questa sede solo esaminare le osservazioni svolte dalla appellante alla relazione depositata dal nominato consulente d'ufficio. Pt_2
A riguardo, va precisato che con ordinanza del 18/6/2024 questa Corte ha chiesto al CTU di rideterminare il saldo del conto corrente dedotto in giudizio mediante l'impiego dei criteri già applicati nel giudizio davanti al LE (così elencati al capitolo 6 dell'elaborato depositato in primo grado:
“eliminazione della capitalizzazione trimestrale delle competenze passive e sostituzione con la
capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
eliminazione della CMS, e tutte le spese
addebitate durante tutto il rapporto sia per il conto ordinario che per il conto anticipi;
applicazione
degli interessi legali per tutta la durata del rapporto. Il sottoscritto ha poi ricostruito il conto anticipi
pagina 5 di 8 n. 32, per ricalcolare gli interessi passivi al tasso legale (allegato n. 2)”), contemperandoli con la dichiarata prescrizione delle eventuali rimesse solutorie, da individuare in quelle eccedenti il limite dell'accertato e non contestato affidamento di € 104.000,00, in considerazione di quanto già deciso dal
LE (e non oggetto di impugnazione) e del rigetto dei primi due motivi di appello.
Ciò posto, a pag. 4 della relazione il CTU dà atto che “sono state poi individuate le rimesse aventi
natura solutoria per i periodi antecedenti il decorso del decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Sono stati considerati prescritti (o meglio è stata considerata prescritta la richiesta di ripetizione) gli
eventuali interessi se addebitati in presenza di saldo passivo ricostruito oltre il fido di € 104.000,00. Si
sono quindi individuate in due distinte colonne, le competenze addebitate in presenza di saldo
ricostruito entro fido e le competenze addebitate in presenza di saldo ricostruito extra fido”.
In parole più semplici, in applicazione dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità
richiamati nella stessa ordinanza di conferimento dell'incarico, correttamente il CTU ha operato la verifica della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti non sul c.d. “saldo banca”, ma sul saldo rideterminato, ossia ricalcolato escludendo tutti gli addebiti operati dalla ma ritenuti illegittimi in Pt_2
forza delle dichiarate nullità delle clausole contrattuali (cfr. Cass. ord. 9141 del 19/5/2020; n. 3585 del
15/2/2021; n. 37099 del 24/10/2022; n. 2602 del 29/1/2024), segnalando inoltre che sarebbe prescritta secondo ordinarie regole la ripetizione di somme nel periodo antecedente l'originaria citazione in giudizio (5/10/2017), il tutto a fronte di sola azione di accertamento negativo del credito. La prima e la quinta osservazione svolte dal CTP della devono pertanto essere rigettate. Pt_2
Nemmeno possono trovare accoglimento le ulteriori ragioni di critica dell'operato del CTU nominato,
poiché le stesse si riducono in parte alla contestazione delle ragioni di diritto poste a base del rigetto dei primi due motivi di appello (in particolare l'appellante lamenta la mancata considerazione dell'orientamento della Cassazione di cui alle ordinanze n. 5054 del 26/2/2024, n. 5064 pari data e n.
8639 del 2/4/2024, da ritenersi superate da Cass., Sez. I, n. 28215 del 4/11/2024), in parte addirittura alla censura la sentenza del LE in relazione a capi che non sono stati oggetto di alcuna pagina 6 di 8 impugnazione e sui quali quindi si è ormai formato il giudicato (sesta osservazione) ed in parte alla valutazione di circostanze mai dedotte in giudizio (ottava osservazione).
Infine, del tutto apodittiche sono le doglianze relative alla mancata comprensione dei risultati contabili raggiunti dal CTU atteso il compiuto ed analitico calcolo svolto nelle allegate tabelle.
Le metodologie di calcolo adottate dal CTU appaiono pertanto corrette e possono essere poste a base della decisione. In definitiva, il saldo del rapporto di conto corrente n. 5372 e del conto anticipi n. 32
deve essere accertato nella misura di € 116.233,70 a credito della società appellata.
In punto di spese, tenendo conto dell'esito finale della lite, che ha visto il parziale accoglimento della domanda proposta in punto di accertata prescrizione, pur se di effetto limitato data l'invarianza dell'accertamento contabile finale che determina la soccombenza sostanziale dell'appellante, questa
Corte ritiene che le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere compensate nella misura di 1/3 e per il resto essere poste a carico dell'appellante.
Analogamente le spese di entrambe le CTU di questo grado, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 993 del 27-28/7/2021 pronunciata dal LE di Ancona, non notificata, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale riforma della sentenza impugnata accerta che il saldo finale del rapporto di conto corrente n.
5372 e del conto anticipi n. 32 è di € 116.233,70, a favore dell'appellata;
dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/3 le spese del grado, ponendole per il resto e con conseguente condanna a carico della parte appellante in favore dell'appellata, liquidate nella misura di
€ 9.544,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, nonché IVA e CPA;
- pone a carico della parte appellante le spese di CTU del presente grado, liquidate come da separato provvedimento.
pagina 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio in data 20/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 8 di 8