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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18398/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vertullo, con cui elettivamente domicilia in Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat n. 20;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
[...]
(c.f.: ; CP_2 C.F._1
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 401/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 24 marzo 2024
Conclusioni: all'udienza del 15 gennaio 2025, le parti costituite hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato CP_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020199012750518000, chiedendo l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140015460957000, dell'importo di € 351,30, emessa a suo carico per l'omesso pagamento del canone radiotelevisivo relativo agli anni 2012 e 2013.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto per omessa dimostrazione della notifica della medesima.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Parte_2 giudice adito in favore della competente Commissione Tributaria e la conseguente violazione dei principi regolatori della materia. Nel merito, ha dedotto quale motivo di gravame la nullità del dictum per avere omesso il giudice di prime cure di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado in quanto privo dell'indicazione della residenza dell'attore ex art. 163 c.p.c., compromettendo così la corretta applicazione dei criteri di competenza. Ha censurato, inoltre, non solo la violazione dell'articolo 112 c.p.c., poiché il giudice adito ha esaminato eccezioni, come la mancata notifica della cartella di pagamento, che non sono state spiegate dall'opponente, ma anche il travisamento del materiale istruttorio in ordine all'erronea esclusione della regolare notifica della stessa. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per la declaratoria di nullità della domanda di primo grado ex art. 164 c.p.c. In via ancora più subordinata, ha concluso per la validità ed efficacia della cartella di pagamento, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' di , aderendo Controparte_3 CP_1 all'impugnazione spiegata ed evidenziando, tra l'altro, l'omessa pronuncia del Giudice adito di cessata materia del contendere in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 222, della L. n. 197/2022 ss.mm.ii. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. CP_4
- 2 - Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di che, CP_4 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 10020199012750518000 per l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140015460957000, emessa a carico del contribuente per l'omesso pagamento del canone RAI TV relativo agli anni 2012 e 2013. L'attore in primo grado ha altresì richiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
Nel caso di specie, il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo rinviene il suo fondamento nella L. n. 1150 del 1954, istitutiva, per l'appunto, di una tassa di concessione sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.
In ordine alla natura della pretesa, si sono pronunciate a più riprese le Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con la sentenza 20068/2006, gli hanno Parte_3 configurato il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo come una prestazione di natura tributaria, non essendo commisurato alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuto sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva (vd. anche C. Cost. sent. n. 284/2002; SS.UU. C. Cass. sent. n. 24010/2007).
- 3 - Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse
- 4 - automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed, atteso che i vizi fatti valere risultano indirizzati esclusivamente al procedimento di notificazione degli atti presupposti alla intimazione ed alla pretesa in essi riconosciuta, la giurisdizione è radicata in via esclusiva in base alla natura del credito.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e dell' Parte_1 CP_4 [...] di , iscritta al n. 18398/2024 del R.G., così Controparte_3 CP_1 provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_4
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18398/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vertullo, con cui elettivamente domicilia in Vallo della Lucania (SA), alla Via G. Murat n. 20;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
[...]
(c.f.: ; CP_2 C.F._1
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 401/2024 del Giudice di Pace di Procida, depositata il 24 marzo 2024
Conclusioni: all'udienza del 15 gennaio 2025, le parti costituite hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato CP_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020199012750518000, chiedendo l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140015460957000, dell'importo di € 351,30, emessa a suo carico per l'omesso pagamento del canone radiotelevisivo relativo agli anni 2012 e 2013.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto per omessa dimostrazione della notifica della medesima.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Parte_2 giudice adito in favore della competente Commissione Tributaria e la conseguente violazione dei principi regolatori della materia. Nel merito, ha dedotto quale motivo di gravame la nullità del dictum per avere omesso il giudice di prime cure di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado in quanto privo dell'indicazione della residenza dell'attore ex art. 163 c.p.c., compromettendo così la corretta applicazione dei criteri di competenza. Ha censurato, inoltre, non solo la violazione dell'articolo 112 c.p.c., poiché il giudice adito ha esaminato eccezioni, come la mancata notifica della cartella di pagamento, che non sono state spiegate dall'opponente, ma anche il travisamento del materiale istruttorio in ordine all'erronea esclusione della regolare notifica della stessa. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, e in via subordinata, per la declaratoria di nullità della domanda di primo grado ex art. 164 c.p.c. In via ancora più subordinata, ha concluso per la validità ed efficacia della cartella di pagamento, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' di , aderendo Controparte_3 CP_1 all'impugnazione spiegata ed evidenziando, tra l'altro, l'omessa pronuncia del Giudice adito di cessata materia del contendere in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 222, della L. n. 197/2022 ss.mm.ii. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. CP_4
- 2 - Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di che, CP_4 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Venendo all'esame delle censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento e, in tal senso, si impone la delibazione della nullità della sentenza impugnata.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 10020199012750518000 per l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140015460957000, emessa a carico del contribuente per l'omesso pagamento del canone RAI TV relativo agli anni 2012 e 2013. L'attore in primo grado ha altresì richiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
Nel caso di specie, il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo rinviene il suo fondamento nella L. n. 1150 del 1954, istitutiva, per l'appunto, di una tassa di concessione sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.
In ordine alla natura della pretesa, si sono pronunciate a più riprese le Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con la sentenza 20068/2006, gli hanno Parte_3 configurato il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo come una prestazione di natura tributaria, non essendo commisurato alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuto sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva (vd. anche C. Cost. sent. n. 284/2002; SS.UU. C. Cass. sent. n. 24010/2007).
- 3 - Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse
- 4 - automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed, atteso che i vizi fatti valere risultano indirizzati esclusivamente al procedimento di notificazione degli atti presupposti alla intimazione ed alla pretesa in essi riconosciuta, la giurisdizione è radicata in via esclusiva in base alla natura del credito.
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e dell' Parte_1 CP_4 [...] di , iscritta al n. 18398/2024 del R.G., così Controparte_3 CP_1 provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_4
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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